S. 114 / Nr. 36 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 67 III 114

36. Arrêt du 1er septembre 1941 dans la cause Dunant.


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Regeste:
Art. 41
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1    Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis    Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.
2    Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
et 177
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 177 - 1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
1    Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
2    Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.
LP.
Le créancier d'un effet de change garanti par gage peut entamer tout d'abord
la poursuite en réalisation du gage, puis y renoncer et requérir la poursuite
pour effets de change.
L'art. 41 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1    Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis    Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.
2    Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
LP confère-t-il une faculté analogue au créancier d'intérêts
ou d'annuités, garantis par hypothèque?
Wechselbetreibung nach Fallenlassen einer Pfandbetreibung.
Dem Gläubiger, der für eine pfandgesicherte Forderung aus Wechsel oder Check
Pfandbetreibung angehoben hat, steht frei, diese Betreibung zurückzuziehen und
dafür eine Wechselbetreibung anzuheben. Art. 177 SchKG.
Gibt Art. 41 Abs. 2 SchKG dementsprechend dem Gläubiger grundpfändlich
gesicherter Zinse oder Annuitäten das Recht, eine dafür angehobene
Grundpfandbetreibung zurückzuziehen und statt dessen eine gewöhnliche
Betreibung auf Pfändung oder Konkurs anzuheben?
Art. 41 e 177 LFF.
Il creditore di un effetto cambiario garantito da pegno può anzitutto
promuovere l'esecuzione in via di realizzazione di pegno; indi rinunciarvi e
domandare l'esecuzione in via cambiaria.
L'art. 41 op. 2 LEF conferisce un'analoga facoltà al creditore d'interessi o
di annualità garantiti da ipoteca?

A. - Dionisotti poursuit Dunant en vertu d'un effet de change garanti par
gage. Après avoir fait notifier le commandement de payer prévu pour la
poursuite en réalisation d'un gage mobilier et obtenu la mainlevée provisoire,
il renonça à cette poursuite et fit notifier un nouveau commandement de payer
(poursuite pour effets de change).
B. - Dunant porta plainte contre l'office en demandant que cette nouvelle
notification fût annulée. L'Autorité genevoise de surveillance des offices de
poursuite pour dettes et de faillite le débouta par décision du 4 août 1941.
C. - En temps utile, Dunant déféra cette décision au Tribunal fédéral en
reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.- Le droit que confère l'effet de change garanti par gage est assuré par une
double sanction, à savoir la réalisation du gage, d'une part, et la poursuite
spéciale

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aux effets de change, d'autre part. Les parties admettent que le créancier
peut faire usage de l'une ou l'autre de ces sanctions à son choix, mais elles
sont en désaccord sur les conséquences de ce choix. Le recourant lui attribue
un effet exclusif et allègue qu'ayant requis tout d'abord la poursuite en
réalisation du gage, le créancier ne pouvait y renoncer pour agir par la voie
de la poursuite pour effets de change.
2.- Dans la mesure où le débiteur entendrait que le caractère exclusif du
choix découlerait de la nature même de la créance incorporée dans un effet de
change et garantie par gage, la question litigieuse ressortirait au fond et
échapperait, de ce fait même, à la connaissance des autorités de poursuite.
Celles-ci ne peuvent examiner le présent litige que du point de vue de
l'exécution forcée.
3.- Le créancier gagiste est tenu, en principe, d'agir par la voie de la
réalisation du gage alors même que le débiteur serait susceptible d'être mis
en faillite (art. 41
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1    Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis    Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.
2    Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
LP). Cependant, si son droit est incorporé dans un effet
de change, il peut aussi avoir recours à la poursuite spéciale des art. 177
ss
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 177 - 1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
1    Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
2    Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.
. LP (art. 41
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1    Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis    Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.
2    Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
et 177
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 177 - 1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
1    Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
2    Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.
LP). Cette dernière règle ouvre une double voie
d'exécution; elle crée une alternative, mais elle n'attribue point au choix de
caractère exclusif. Le créancier peut, après avoir réclamé la réalisation du
gage et aussi longtemps que l'exécution demeure soumise à sa seule volonté, y
renoncer et recommencer la procédure en choisissant, s'il le veut, la voie
qu'il n'a pas encore empruntée. Le législateur, du reste, n'aurait eu aucune
raison d'exclure cette possibilité. Jusqu'à la vente tout au moins, la
poursuite en réalisation du gage ne modifie nullement le fond même du droit
dont le créancier poursuit l'exécution; elle ne touche point à la situation
juridique du débiteur. Celui-ci ne saurait donc prétendre qu'il serait abusif
de lui imposer une nouvelle poursuite conforme aux règles des art. 177 ss
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 177 - 1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
1    Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
2    Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.
. LP
lorsque le créancier a renoncé à requérir la réalisation du gage.
4.- Dans le cas de la poursuite pour loyers et fermages,

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qu'allègue le recourant, si le créancier déclare que, faute de paiement, il
résilie le contrat et requiert l'expulsion, il modifie, par un acte
unilatéral, le fond même du droit. Cette particularité donne à son choix le
caractère exclusif qui fait défaut en l'espèce.
5.- Dans son arrêt Heidemann, du 16 mai 1935, le Tribunal a adopté une
solution divergente touchant l'application de l'art. 41 al. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1    Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis    Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.
2    Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
LP (poursuite
tendante au recouvrement d'intérêts ou d'annuités garantis par hypothèque, RO
61 III 70). Il n'y a pas lieu de rechercher, en l'espèce, si les motifs du
présent arrêt ne conduiraient pas à un renversement de cette jurisprudence.
La Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 67 III 114
Data : 31. dicembre 1941
Pubblicato : 01. settembre 1941
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 67 III 114
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Art. 41 et 177 LP.Le créancier d'un effet de change garanti par gage peut entamer tout d'abord la...


Registro di legislazione
LEF: 41 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1    Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis    Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.
2    Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
177
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 177 - 1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
1    Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.
2    Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.
Registro DTF
61-III-70 • 67-III-114
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
effetto cambiario • esecuzione cambiaria • annualità • precetto esecutivo • esecuzione per debiti • salario • esaminatore • assuntore del debito • negozio unilaterale • tribunale federale • pegno mobiliare • esecuzione forzata • analogia • incasso • stato giuridico • provvisorio • ufficio d'esecuzione