S. 259 / Nr. 38 Registersachen (d)

BGE 67 I 259

38. Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. November 1941 i. S. Rüegg gegen Eidg.
Amt für das Handelsregister.

Regeste:
Handelsregister, Firmenrecht. Unzulässigkeit einer nationalen Bezeichnung;
Art. 944 Abs. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
1    Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
2    Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali.
OR, Art. 45
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
1    L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
a  il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima;
b  la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c  la sede e il domicilio legale;
d  la forma giuridica;
e  la data dello statuto;
f  se limitata, la durata della società;
g  lo scopo;
h  l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
i  se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
j  se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
k  nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;
l  nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
m  se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
n  i membri del consiglio di amministrazione;
o  le persone autorizzate a rappresentare;
p  se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2;
q  se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
r  l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
s  la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto;
t  in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76;
u  un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale.
2    Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78
a  il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;
b  ...
c  la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;
d  il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto.
3    ... 80
HRegV.
Registre du commerce. Raison commerciale. Désignation nationale exclue; art.
944 al. 2 CO, art. 45 ORC.
Registro di commercio, ditta commerciale. Inammissibilità di una designazione
nazionale; art. 944 cp. 2 CO, art. 45 ORC.


Seite: 260
A. - Paul Rüegg betreibt in Lausanne eine Privatschule für deutsche Sprache.
Er wollte sein Unternehmen unter der Firma «Ecole Rüegg, Ecole suisse de
langue allemande» im Handelsregister eintragen lassen.
B. - Nach Einholung einer Vernehmlassung der zuständigen Vertretung von Handel
und Industrie lehnte das eidgenössische Amt für das Handelsregister mit
Entscheid vom 6. Oktober 1941 jedoch die Eintragung der nationalen Bezeichnung
«suisse» ab.
C. - Gegen diesen Entscheid reichte Rüegg die vorliegende
verwaltungsgerichtliche Beschwerde ein mit dem Antrag, das eidg. Amt für das
Handelsregister sei anzuweisen, die von ihm gewünschte Bezeichnung «Ecole
suisse» im Handelsregister einzutragen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Art. 944 Abs. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
1    Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
2    Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali.
OR ermächtigt den Bundesrat, Vorschriften darüber zu
erlassen, in welchem Umfang nationale und territoriale Bezeichnungen bei der
Bildung von Firmen verwendet werden dürfen. Auf Grund dieser Ermächtigung hat
der Bundesrat in Art. 45 der Vo über das Handelsregister die Aufnahme
nationaler Bezeichnungen in eine Firma grundsätzlich untersagt und nur ihre
ausnahmsweise Bewilligung vorgesehen, wo sie durch besondere Umstände
gerechtfertigt sind.
2.- Der Beschwerdeführer glaubt nun, dass solche besondere Umstände im Sinne
von Art. 45
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
1    L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
a  il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima;
b  la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c  la sede e il domicilio legale;
d  la forma giuridica;
e  la data dello statuto;
f  se limitata, la durata della società;
g  lo scopo;
h  l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
i  se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
j  se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
k  nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;
l  nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
m  se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
n  i membri del consiglio di amministrazione;
o  le persone autorizzate a rappresentare;
p  se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2;
q  se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
r  l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
s  la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto;
t  in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76;
u  un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale.
2    Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78
a  il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;
b  ...
c  la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;
d  il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto.
3    ... 80
HRegV in seinem Falle deshalb gegeben seien, weil sein Institut im
Gegensatz zu andern Sprachschulen (wie z.B. Istituto italiano di cultura,
Lausanne, Französische Schule, Zürich) ausschliesslich von Schweizern geleitet
werde, schweizerisches Kulturgut vermittle und finanziell und ideologisch vom
Ausland völlig unabhängig sei.
Dies vermag jedoch die Gestattung der Bezeichnung «suisse» nicht zu
rechtfertigen. Wie in der angefochtenen Verfügung zutreffend bemerkt wird,
könnte auf Grund der gleichen Überlegung jede andere von Schweizerbürgern

Seite: 261
in der Schweiz betriebene Privatschule für Deutschunterricht ebenfalls
Anspruch auf die vom Beschwerdeführer gewählte nationale Bezeichnung erheben.
Solchen Konkurrenzunternehmen gegenüber müsste sich die gewünschte Bewilligung
als eine Bevorzugung des Beschwerdeführers auswirken, indem sie diesem als
zügiges Reklamemittel im Konkurrenzkampf dienen würde. Das in Art. 45
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
1    L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
a  il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima;
b  la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c  la sede e il domicilio legale;
d  la forma giuridica;
e  la data dello statuto;
f  se limitata, la durata della società;
g  lo scopo;
h  l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
i  se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
j  se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
k  nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;
l  nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
m  se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
n  i membri del consiglio di amministrazione;
o  le persone autorizzate a rappresentare;
p  se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2;
q  se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
r  l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
s  la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto;
t  in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76;
u  un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale.
2    Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78
a  il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;
b  ...
c  la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;
d  il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto.
3    ... 80
HRegV
aufgestellte Verbot will aber um der nationalen Würde willen gerade verhüten,
dass nationale Bezeichnungen und Begriffe den wirtschaftlichen
Privatinteressen eines Einzelnen dienstbar gemacht werden (vgl. BGE 55 I 355).
3.- Der Beschwerdeführer glaubt, sich darauf berufen zu können, dass andern
Firmen unter ähnlichen Verhältnissen die Führung der Bezeichnung
«schweizerisch» gestattet sei. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass man
früher eben mit der Gestattung der Verwendung nationaler Bezeichnungen viel
weitherziger war. Die infolge dieser Praxis eingetretenen Missbräuche und die
darauf zurückzuführenden Unzukömmlichkeiten waren es aber gerade, die während
des Krieges von 1914-18 und in der nachfolgenden Zeit zu einer Verschärfung
der Anforderungen und schliesslich zum heute geltenden Rechtszustand führten.
4.- Da die Vorinstanz somit zu Recht das Vorliegen besonderer Umstände, die
die Verwendung der Bezeichnung «schweizerisch» im vorliegenden Falle zu
rechtfertigen möchten, verneint hat, ist die Beschwerde abzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 67 I 259
Data : 31. dicembre 1941
Pubblicato : 10. novembre 1941
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 67 I 259
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Handelsregister, Firmenrecht. Unzulässigkeit einer nationalen Bezeichnung; Art. 944 Abs. 2 OR, Art...


Registro di legislazione
CO: 944
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
1    Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.
2    Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali.
ORC: 45
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
1    L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:
a  il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima;
b  la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c  la sede e il domicilio legale;
d  la forma giuridica;
e  la data dello statuto;
f  se limitata, la durata della società;
g  lo scopo;
h  l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
i  se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
j  se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
k  nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;
l  nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
m  se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
n  i membri del consiglio di amministrazione;
o  le persone autorizzate a rappresentare;
p  se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2;
q  se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
r  l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
s  la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto;
t  in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76;
u  un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale.
2    Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78
a  il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;
b  ...
c  la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;
d  il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto.
3    ... 80
Registro DTF
55-I-355 • 67-I-259
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
scuola privata • losanna • volontà • tribunale federale • consiglio federale • decisione • azienda • ufficio federale del registro di commercio • indicazione di provenienza • commercio e industria • autorizzazione o approvazione • rimedio di diritto cantonale • iscrizione • casale • intermediario • servitù • lingua • bene culturale • autorità inferiore