S. 120 / Nr. 22 Familienrecht (i)

BGE 65 II 120

22. Sentenza 15 settembre 1939 della II Sezione civile nella causa Giulietti
contro Manzoni.

Regeste:
1. Una transazione giudiziale, in cui è espresso il riconoscimento di un
infante con effetti di stato civile e che è valida ed esecutiva secondo la
procedura cantonale, ha, ai fini dell'art. 302
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 302 - 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
1    I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2    Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3    A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.
cp. 2 CC, la stessa efficacia
di una sentenza del giudice.
2. La madre illegittima ha veste per proporre da sola (cioè senza l'intervento
in causa del figlio illegittimo rappresentato dal curatore) l'azione tendente
a farlo attribuire al padre con effetto di stato civile. Quest'azione è
indipendente da quella analoga che spetta al figlio, cosicchè la rinuncia
all'una non influisce sull'altra.
Gerichtliche Zusprechung eines ausserehelichen Kindes mit Standesfolge:
­kann durch Anerkennung in einem gerichtlichen Vergleich ersetzt werden, der
die Kraft eines Urteils im Sinne von Art. 302 Abs. 2 ZGB hat, wenn er nach der
ihn beherrschenden Prozessordnung gültig und vollstreckbar ist;
­kann von der Mutter aus eigenem Recht anbegehrt werden ohne dass das
gesetzlich vertretene Kind gleichfalls zu klagen oder als Intervenient
aufzutreten braucht. Die Klage der Mutter und die des Kindes sind voneinander
unabhängig; die eine fällt durch Verzicht des andern Klageberechtigten nicht
dahin.
1. Une transaction en justice, qui porte reconnaissance d'un enfant avec
effets d'état civil et qui apparaît valable et exécutoire selon les règles de
la procédure cantonale, a, du point de vue de l'art. 302 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 302 - 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
1    I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2    Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3    A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.
CC, la même
efficacité qu'un jugement proprement dit.
2. La mère d'un enfant illégitime a qualité pour intenter d'une manière
autonome (c'est-à-dire sans l'intervention de l'enfant représenté par un
curateur) l'action tendante à la déclaration de paternité avec effets d'état
civil. Cette action est indépendante de celle qui appartient à l'enfant et qui
tend au même but, de telle sorte que la renonciation à l'une demeure sana
effet sur l'autre.


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A. ­ Il 5 febbraio 1936, Maria Giulietti dava alla luce un figlio illegittimo,
cui fu imposto il nome di Giovanni Antonio.
Il 23 luglio 1936, davanti al Giudice conciliatore del Circolo di Roveredo,
Plinio Manzoni dichiarava di riconoscere per suo questo figlio illegittimo e
prometteva altresì di sposare Maria Giulietti nel prossimo autunno.
Il 30 agosto 1936, l'Autorità tutoria di circolo nominava tutrice (recte
curatrice) dell'infante Giovanni Antonio Giulietti la Commissione pauperile di
Roveredo, la quale, con transazione conclusa il 20 gennaio 1937, rinunciava a
promuovere «ogni azione di paternità e di pensione alimentare del figlio
Giovanni Antonio Giulietti», purchè a quest'ultimo Plinio Manzoni versasse una
volta tanto la somma di fr. 2100. In data 25 gennaio 1937 l'Autorità tutoria
del Circolo di Roveredo approvava questa transazione.
B. ­ Con libello 2 febbraio 1937 Maria Giulietti domandava che l'infante
Giovanni Antonio fosse attribuito con effetti di stato civile a Plinio
Manzoni.
Il 28 febbraio 1938, il Tribunale del distretto della Moesa respingeva questa
domanda, siccome improponibile dato il tenore delle transazione 20 gennaio
1937.
L'attrice si è tempestivamente aggravata al Tribunale federale a'sensi degli
art. 56 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 302 - 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
1    I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2    Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3    A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.
seg. OGF.
Considerando in diritto:
1. ..............
2. ­ Nel suo ricorso al Tribunale federale Maria Giulietti domanda che il
figlio illegittimo Giovanni Antonio sia attribuito con effetti di stato civile
a Plinio Manzoni. Sorge il quesito di sapere se questa domanda non già stata
liquidata in virtù della transazione che le parti hanno conclusa il 23 luglio
1936.
Tra le parti era controverso se Giovanni Antonio Giulietti dovesse essere
attribuito come figlio a Plinio Manzoni. Nessun disposto di legge impediva
loro di

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comporre bonalmente una tale controversia. Nella transazione conclusa a tale
scopo, Plinio Manzoni ha dichiarato espressamente di «riconoscere come suo» il
figlio illegittimo Giovanni Antonio Giulietti: da tale dichiarazione e dal
fatto che le parti non hanno previsto prestazioni pecuniarie a favore
dell'infante devesi concludere che Plinio Manzoni intendeva fare un
riconoscimento con effetti di stato civile.
La transazione in parola è state consegnata in un verbale steso dal Giudice
conciliatore. Questo verbale soddisfa. ai requisiti di forma previsti
dall'art. 81 del codice di procedura civile grigionese: infatti porta la data
dell'udienza, menziona il nome del conciliatore funzionante, indica
esattamente le parti, specifica che si tratta di una «causa a titolo di
paternità», riproduce in extenso le dichiarazioni delle parti ed è munito
delle firme delle parti e del conciliatore. Inoltre la transazione è esecutiva
in virtù dell'art. 275 cp. 2 del codice di procedura civile grigionese.
Ci si trova adunque in presenza di una transazione giudiziale, in cui è
espresso il riconoscimento di un infante con effetti di stato civile, e che è
valida ed esecutiva secondo la procedura cantonale: un tale atto ha, ai fini
dell'art. 302
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 302 - 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
1    I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2    Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3    A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.
cp. 2 CC, la stessa efficacia di una sentenza del giudice.
Ne segue che la res transacta in sè toglierebbe a Maria Giulietti il diritto
di chiedere giudizialmente che l'infante Giovanni Antonio sia attribuito con
effetti di stato civile a Plinio Manzoni. Il ricorso principale da lei
inoltrato al Tribunale federale sarebbe adunque irricevibile.
Devesi però osservare che l'exceptio rei transactae non è stata sollevata
dalle parti davanti al Tribunale del distretto della Moesa: sia l'attrice, sia
il convenuto hanno agito come se la transazione conclusa il 23 febbraio 1936
non esistesse. Ci si chiede pertanto se il giudice grigionese doveva
considerare questa eccezione come perenta, oppure se era tenuto a rilevarla e
ad esaminarla d'ufficio. Tale questione può tuttavia restare indecisa, poichè
il ricorso

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principale, ammesso che sia ricevibile, appare fondato nel merito, ossia, come
ai sensi della transazione del 23 luglio 1936, l'infante Giovanni Antonio
Giulietti va attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni.
Il Tribunale del distretto della Moesa ha ritenuto che l'attrice non avesse
qualità per chiedere in giudizio l'attribuzione dell'infante al convenuto con
effetti di stato civile, poichè la Commissione pauperile di Roveredo, nella
sua qualità di curatrice di Giovanni Antonio Giulietti, ha rinunciato, in
virtù della transazione conclusa il 20 gennaio 1937 con Plinio Manzoni, a
promuovere azione di paternità e di alimenti.
Questo modo di vedere è errato. Il Tribunale federale ha già statuito che la
madre illegittima ha veste per proporre da sola (cioè senza l'intervento in
causa del figlio illegittimo rappresentato dal curatore) l'azione tendente a
farlo attribuire al padre con effetti di stato civile (RU 44 II 219 /223).
D'altra parte, anche il figlio illegittimo ha qualità per intentare una tale
azione senza l'intervento della madre. Dal fatto che si tratta di due azioni
indipendenti segue che la rinuncia all'una non influisce sull'altra.
Applicando questi principi al caso concreto, si deve ammettere che la
transazione conclusa il 20 gennaio 1937 tra la Commissione pauperile di
Roveredo, curatrice dell'infante Giovanni Antonio Giulietti, e Plinio Manzoni
non può essere opposta alla madre Maria Giulietti, ossia non toglie a
quest'ultima il diritto di promuovere azione per far attribuire l'infante a
Plinio Manzoni con effetti di stato civile.
Considerando nel merito la domanda di attribuzione dell'infante al convenuto
con effetti di stato civile, devesi rilevare che il giudice cantonale ha
dichiarato doversi presumere che, prima e durante il concubito, l'attrice ha
potuto ragionevolmente ed in buona fede dedurre dalla relazione tra le parti e
dal contegno del convenuto che egli l'avrebbe sposata. Si tratta di una
cosiddetta

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presunzione di fatto che vincola il Tribunale federale (art. 81
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 302 - 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
1    I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2    Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3    A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.
OGF). Inoltre
il fatto, cui essa si riferisce, basta in sè, secondo la giurisprudenza di
questa Corte (RU 53 II 276), a creare gli estremi della promessa di matrimonio
di cui agli art. 323 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 302 - 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
1    I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2    Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3    A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.
318 CC.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso di Maria Giulietti è ammesso, la sentenza 11 gennaio 1939 del
Tribunale del distretto della Moesa, in quanto impugnata, è annullata e
l'infante Giovanni Antonio Giulietti è attribuito cogli effetti di stato
oivile al convenuto Plinio Manzoni di Giovanni.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 65 II 120
Data : 01. gennaio 1938
Pubblicato : 15. settembre 1939
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 65 II 120
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 1. Una transazione giudiziale, in cui è espresso il riconoscimento di un infante con effetti di...


Registro di legislazione
CC: 302 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 302 - 1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
1    I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2    Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3    A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.
323e
OGF: 56e  81
Registro DTF
44-II-219 • 53-II-275 • 65-II-120
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
analogia • autorità tutoria • azione di paternità • azione • cio • coniuge • convenuto • curatore • d'ufficio • decisione • dichiarazione di riconoscimento • direttive anticipate del paziente • esaminatore • illuminazione • intervento • leso • mania • menzione • obbligo di mantenimento • pensione alimentare d'indigenza • procedura cantonale • procedura civile • quesito • questio • ripartizione dei compiti • scopo • stato civile • transazione giudiziale • tribunale federale • veduta