S. 158 / Nr. 27 Registersachen (f)

BGE 65 I 158

27. Arrêt de la IIe Section civile du 13 septembre 1939 dans la cause Gianadda
contre Semblanet.

Regeste:
Registre foncier. Recours.
Le recours prévu aux art. 102
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo - 1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate.
1    Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate.
2    Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare.
3    L'iscrizione rimanda all'osservazione a cui si riferisce.
et suiv. ORF n'est pas ouvert pour faire
prononcer qu'une inscription ou une radiation ont été opérées sans
justification suffisante. Ce moyen ne peut être soulevé que par la voie
judiciaire.
Grundbuch, Beschwerdeführung.
Die Rüge, eine Eintragung oder Löschung sei ohne genügenden Grund vorgenommen
worden, ist nicht durch Beschwerde gegen den Grundbuchverwalter (Art. 102 ff
der Grundbuchverordnung), sondern durch gerichtliche Klage geltend zu machen.
Registro fondiario. Ricorso.
Per far dichiarare che un'iscrizione o una cancellazione sono state eseguite
senza giustificazione sufficiente non ò ammissibile il ricorso previsto dagli
art. 102 e
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo - 1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate.
1    Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate.
2    Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare.
3    L'iscrizione rimanda all'osservazione a cui si riferisce.
seg. ORF, ma devesi promuovere causa davanti al giudice.


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A. - Durant l'enquête qui précéda l'introduction du registre foncier dans la
commune de Martigny, Robert Gianadda a demandé au conservateur du registre
l'inscription d'une servitude de passage sur la parcelle no 568 du plan'
appartenant à Auguste Semblanet, au profit de la parcelle no 616 dont il était
propriétaire. En dépit de l'opposition de Semblanet et après avoir par deux
fois refusé de faire droit à cette réquisition, le conservateur finit
cependant par y consentir au vu des titres produits par le mandataire de
Gianadda qui garantissait l'existence de la servitude.
Avisé de l'inscription, Semblanet protesta immédiatement, sur quoi les organes
chargés de la confection du registre décidèrent, à la suite d'un nouvel examen
et d'une descente sur les lieux, de radier la servitude, ayant constaté,
disent-ils, que les titres invoqués ne permettaient pas de l'inscrire
d'office.
Gianadda a recouru au Conseil d'Etat du Valais, autorité de surveillance du
registre.
Par décision du 21 avril 1939, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en
relevant que le conservateur n'avait pas violé la loi et que la question de
fond n'était pas de la compétence de l'autorité de surveillance.
B. - Par acte déposé en temps utile, Gianadda a formé un recours de droit
administratif contre la décision du Conseil d'Etat en concluant au
rétablissement de l'inscription. Celle ci, soutient-il, ne pouvait être radiée
sans son consentement.
Le Département fédéral de Justice et Police a conclu à l'irrecevabilité du
recours.
Considérant en droit:
Aux termes des art. 102
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo - 1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate.
1    Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate.
2    Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare.
3    L'iscrizione rimanda all'osservazione a cui si riferisce.
et suiv. ORF, il n'y a de recours à l'autorité de
surveillance que contre «la gestion» du conservateur, autrement dit en raison
de la manière dont il s'acquitte de ses fonctions (art. 102), contre les
décisions par lesquelles il écarte une réquisition d'inscription,
d'annotation,

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de modification ou de radiation «en conformité de l'art. 24», c'est-à-dire
pour des motifs tirés des «conditions» de la réquisition (art. 103) et
finalement contre les décisions telles que le refus de recevoir une
réquisition ou d'inscrire un créancier dans le registre destiné à cet effet
(art. 104). Il suit de là que les inscriptions et les radiations comme telles
ne sont en principe pas susceptibles de faire l'objet d'un recours à
l'autorité de surveillance. Celui dont les droits réels ont été lésés par une
inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause
légitime doit en effet procéder par la voie judiciaire. Cette règle ne souffre
d'exception que dans le cas prévu à l'art. 98
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 98 Servitù - 1 Una servitù è iscritta nella rubrica «Servitù» del foglio del libro mastro del fondo serviente. Una servitù prediale è inoltre iscritta nella stessa rubrica del foglio del libro mastro del fondo dominante.
1    Una servitù è iscritta nella rubrica «Servitù» del foglio del libro mastro del fondo serviente. Una servitù prediale è inoltre iscritta nella stessa rubrica del foglio del libro mastro del fondo dominante.
2    L'iscrizione nel foglio del libro mastro riporta:
a  la designazione con un numero o una lettera;
b  la designazione come onere o diritto;
c  la designazione del contenuto della servitù con una parola chiave;
d  se del caso le seguenti indicazioni:
d1  la designazione come servitù coattiva,
d2  che si tratta di un diritto per sé stante e permanente,
d3  l'obbligo accessorio, di cui è stata richiesta l'iscrizione;
e  la designazione del fondo dominante o dell'avente diritto nel foglio del libro mastro del fondo serviente;
f  la designazione del fondo serviente nel foglio del libro mastro del fondo dominante; in caso di pluralità di fondi servienti nel registro fondiario cartaceo si può rinunciare alla loro designazione e rinviare al documento giustificativo;
g  la data dell'iscrizione nel libro giornale;
h  il rimando al documento giustificativo.
3    Le parole chiave per le servitù e per gli obblighi accessori sono stabilite dall'ufficio del registro fondiario.
ORF, à savoir le cas où une
inscription a été opérée «d'une manière inexacte ou par mégarde». Or il est
bien évident que ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne sont réalisées en
l'espèce. Le recourant ne prétend pas que la radiation n'ait pas été faite
correctement; il se plaint uniquement qu'elle n'eût pas dû être ordonnée.
D'autre part, ce n'est pas non plus par mégarde que la servitude a été radiée;
si elle l'a été, c'est en vertu d'une décision expresse du conservateur ou des
organes compétents et ensuite d'un examen plus approfondi de l'affaire. Peu
importent dès lors les motifs de la radiation et plus particulièrement le
point de savoir si c'est à tort ou à raison que les organes préposés à
l'établissement du registre ont estimé devoir procéder à la radiation de la
servitude en application de l'art. 976
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 976 - L'ufficio del registro fondiario può cancellare d'ufficio un'iscrizione se:
1  è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per scadenza del termine;
2  concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette per successione di cui è titolare una persona defunta;
3  per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in questione;
4  concerne un fondo perito.
CC. Serait-il même démontré que la
radiation a été faite à tort, autrement dit sans motif légitime, qu'on se
trouverait alors dans le cas de l'art. 975
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 975 - 1 Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata.
1    Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata.
2    Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede in conseguenza dell'iscrizione, e le azioni di risarcimento.
CC qui, comme on vient de le voir,
ne donne ouverture qu'à la voie judiciaire.
Le Tribunal fédéral prononce . Le recours est irrecevable.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 65 I 158
Data : 01. gennaio 1938
Pubblicato : 13. settembre 1939
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 65 I 158
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Registre foncier. Recours.Le recours prévu aux art. 102 et suiv. ORF n'est pas ouvert pour faire...


Registro di legislazione
CC: 975 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 975 - 1 Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata.
1    Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata.
2    Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede in conseguenza dell'iscrizione, e le azioni di risarcimento.
976
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 976 - L'ufficio del registro fondiario può cancellare d'ufficio un'iscrizione se:
1  è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per scadenza del termine;
2  concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette per successione di cui è titolare una persona defunta;
3  per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in questione;
4  concerne un fondo perito.
ORF: 98 
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 98 Servitù - 1 Una servitù è iscritta nella rubrica «Servitù» del foglio del libro mastro del fondo serviente. Una servitù prediale è inoltre iscritta nella stessa rubrica del foglio del libro mastro del fondo dominante.
1    Una servitù è iscritta nella rubrica «Servitù» del foglio del libro mastro del fondo serviente. Una servitù prediale è inoltre iscritta nella stessa rubrica del foglio del libro mastro del fondo dominante.
2    L'iscrizione nel foglio del libro mastro riporta:
a  la designazione con un numero o una lettera;
b  la designazione come onere o diritto;
c  la designazione del contenuto della servitù con una parola chiave;
d  se del caso le seguenti indicazioni:
d1  la designazione come servitù coattiva,
d2  che si tratta di un diritto per sé stante e permanente,
d3  l'obbligo accessorio, di cui è stata richiesta l'iscrizione;
e  la designazione del fondo dominante o dell'avente diritto nel foglio del libro mastro del fondo serviente;
f  la designazione del fondo serviente nel foglio del libro mastro del fondo dominante; in caso di pluralità di fondi servienti nel registro fondiario cartaceo si può rinunciare alla loro designazione e rinviare al documento giustificativo;
g  la data dell'iscrizione nel libro giornale;
h  il rimando al documento giustificativo.
3    Le parole chiave per le servitù e per gli obblighi accessori sono stabilite dall'ufficio del registro fondiario.
102 
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF)
ORF Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo - 1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate.
1    Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate.
2    Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare.
3    L'iscrizione rimanda all'osservazione a cui si riferisce.
102e
Registro DTF
65-I-158
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
autorità di vigilanza • consiglio di stato • registro fondiario • causa legittima • ricorso all'autorità di vigilanza • ricorso di diritto amministrativo • utile • decisione • dipartimento federale • assoluzione • violenza carnale • nuovo esame • annotazione • tribunale federale • d'ufficio • diritti reali