S. 33 / Nr. 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 64 III 33

10. Arrêt du 5 mars 1938 dans la cause Petitpierre S. A.


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Regeste:
Certificat d'insuffisance de gage. - Art. 158
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
2 LP. - Le délai d'un mois
pendant lequel le créancier gagiste peut reprendre la poursuite sans nouveau
commandement de payer court dès la réception du certificat.
Pfandausfallschein; Art. 158 Abs. 2 SchKG. - Die Monatsfrist, binnen deren der
Gläubiger die Betreibung ohne neuen Zahlungsbefehl fortsetzen kann, läuft vom
Empfang des Pfandausfallscheines an.
Attestato d'insufficienza di pegno. Art. 158 cp. 2 LEF. - Il termine di un
mese, durante il quale il creditore pignoratizio può procedere senza un nuovo
precetto esecutivo, decorre dal ricevimento dell'attestato.

A - Le 15 novembre 1937, l'Office des poursuites de Neuchâtel a délivré au
Crédit suisse à Neuchâtel un certificat d'insuffisance de gage dans une
poursuite exercée contre la S. A. Charles Petitpierre. Le 15 décembre suivant,
le Crédit suisse a fait notifier à la société poursuivie une commination de
faillite en vertu de l'art. 158
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
2 i. f. LP.
B. - La S. A. Charles Petitpierre a porté plainte contre cette notification.
Elle demande que la commination de faillite soit annulée et fait valoir, en
bref: Le délai d'un

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mois de l'art. 158
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
2 i. f. LP court, non pas dès la réception du certificat,
mais bien dès le moment où le créancier a connu l'insuffisance du gage. Il
courait donc, en l'espèce, dés le 2 novembre 1937, date de la vente aux
enchères et le Crédit suisse n'était plus au bénéfice de l'art. 158
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
2 LP, le
15 décembre 1937, lorsqu'il a repris la poursuite.
C. - L'Autorité cantonale neuchâteloise a rejeté la plainte en seconde
instance et la S. A. Charles Petitpierre a recouru au Tribunal fédéral en
maintenant son point de vue.
Considérant en droit:
1.- Si la thèse du recourant n'est pas absolument incompatible avec la lettre
de l'art. 158
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
2 LP, dans son texte français, elle se heurte, en revanche, aux
textes allemand et italien qui sont rédigés d'une manière concordante et ne
permettent aucun doute. Le texte allemand porte: «Nach Zustellung dieser
Urkunde (Pfandausfallschein) kann der Gläubiger die Betreibung» ... «auf dem
Wege der Pfändung oder des Konkurses führen» ... «Betreibt er binnen
Monatsfrist» ... (ital.: «Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere»
...). C'est donc le certificat d'insuffisance de gage qui, seul, donne au
créancier gagiste qualité pour reprendre la poursuite sans nouveau
commandement de payer.
Les textes allemand et italien doivent avoir le pas sur le texte français
parce qu'ils sont conformes aux exigences pratiques de la procédure: Jusqu'à
la délivrance du certificat, le créancier ne connaît pas le montant des frais
de réalisation qui'; en vertu de l'art. 157
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 157 - 1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.322
1    Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.322
2    La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione.323
3    Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all'articolo 219 capoversi 2 e 3.
4    Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.
LP, seront prélevés sur le produit
de la vente. Même s'il voulait reprendre immédiatement la poursuite par la
voie ordinaire, il ne pourrait le faire, ne sachant pas à combien se monte la
somme qui lui reste à réclamer.
La Chambre des Poursuites et des Faillites rejette le recours.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 64 III 33
Data : 01. gennaio 1937
Pubblicato : 05. marzo 1938
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 64 III 33
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Certificat d'insuffisance de gage. - Art. 158 2 LP. - Le délai d'un mois pendant lequel le...


Registro di legislazione
LEF: 157 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 157 - 1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.322
1    Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.322
2    La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione.323
3    Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all'articolo 219 capoversi 2 e 3.
4    Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.
158
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
Registro DTF
64-III-33
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
attestato di insufficienza del pegno • tedesco • mese • comminatoria di fallimento • precetto esecutivo • giorno determinante • neuchâtel • italia • ufficio d'esecuzione • autorità cantonale • dubbio • insufficienza del pegno • tribunale federale