S. 63 / Nr. 14 Familienrecht (i)

BGE 64 II 63

14. Estratto della sentenza 10 marzo 1938 della II a Sezione civile nella
causa Franscella-Wehrmüller contro Dubacher.


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Regeste:
Una convenzione stipulata in vista del divorzio per regolare i rapporti
patrimoniali dei coniugi è efficace solo se il giudice del divorzio la
ratifica. Ma, a divorzio avvenuto, i coniugi possono confermare la
convenzione, sia espressamente sia mediante atti concludenti, e renderla così
efficace.

A. - Kaspar Joseph Dubacher ed Anna Franziska Wehrmüller si univano in
matrimonio l'otto ottobre 1921. Nel 1926 il marito rilevava, per la somma di
55000 fchi, l'Albergo del mirto a Brissago. Grazie anche all' attività della
moglie, gli affari non tardarono a prosperare.
Essendo sorti dissensi tra loro, i coniugi Dubacher-Wehrmüller decidevano di
chiedere il divorzio. Il 5 luglio 1933, allo scopo di liquidare bonalmente i
loro rapporti patrimoniali, essi stipulavano davanti ad un notaio una
convenzione, secondo cui il marito si riconosceva debitore di 35000 fchi.
verso la moglie per gli apporti e la parte a lei spettante dell' aumento della
sostanza coniugale. Dubacher era tenuto a corrispondere su questo debito

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l'interesse del 4½% a partire dal 15 luglio 1933 e si obbligava inoltre, a
garanzia del pagamento del capitale e degli interessi, a far iscrivere un'
ipoteca sulla sua proprietà immobiliare a Brissago. La creditrice aveva il
diritto di chiedere il versamento dei 35000 fchi. allo spirare del termine di
due anni decorrente dal 15 luglio 1933; tuttavia, in caso di vendita
dell'immobile, il credito diventava immediatamente esigibile.
Secondo i calcoli fatti, alla moglie sarebbe spettata, a dipendenza della
liquidazione patrimoniale, la somma di 32500 fchi: 4000 fchi. per gli apporti
ed il resto per l'aumento della sostanza coniugale dovuto essenzialmente al
maggior valore dell' albergo, il cui prezzo nel loglio 1933 fu valutato dai
coniugi a 130000 fchi. Ma, su consiglio del notaio, il marito consentiva ad
arrotondare la somma a 35000 fchi. per ottenere più facilmente il consenso
della moglie al divorzio.
Dopo la ratifica della convenzione da parte dell' Autorità tutoria di
Brissago, Dubacher faceva iscrivere l'ipoteca.
Pure in data 5 luglio 1933 i coniugi Dubacher-Wehrmüller si mettevano
d'accordo circa il pagamento delle spese della procedura di divorzio e circa
l'assunzione dei debiti.
Con sentenza 2 dicembre 1933 la Pretura di Locarno pronunciava il divorzio tra
Dubacher e Wehrmüller. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, il giudice
si limitava a prender atto della dichiarazione delle parti, secondo la quale
tutto era già liquidato di comune accordo.
Il 15 gennaio 1934 Dubacher versava a Wehrmüller gli interessi semestrali
pattuiti e, nel febbraio 1934, avendo ricevuto un' offerta per l'acquisto
dell' Albergo del mirto da parte di un certo Albert, trattava con la sua ex
moglie affinchè rinunciasse all' immediato rimborso dell' ipoteca previsto
dalla convenzione 5 luglio 1933. Albert comperava l'Albergo del mirto per
130000 fchi.; ma, qualche tempo dopo, non avendo potuto far fronte agli
impegni assunti, domandava un concordato e rivendeva l'immobile a Dubacher.

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B. - In data 10 giugno 1934 Dubacher chiedeva alla Pretura di Locarno che
dichiarasse nulla la convenzione 5 luglio 1933 e ordinasse quindi la
cancellazione dell'ipoteca di 35000 fchi. L'attore sostiene che quella
convenzione è nulla pel fatto che non fu sottoposta alla ratifica del giudice.
Invoca inoltre l'errore, il dolo e la lesione enorme.
La convenuta, che nel frattempo era passata a nuove nozze con un certo
Franscella, proponeva il rigetto della petizione.
Il Pretore di Locarno respingeva le conclusioni dell'attore. Invece la Camera
civile del Tribunale d'appello, con sentenza 13 ottobre/20 dicembre 1937, le
ammetteva, ritenendo che una convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio non ratificata dal giudice è nulla e senz' effetto. La convenuta,
presentando le conclusioni scritte, aveva bensì chiesto, in via subordinata,
la ratifica della convenzione, ma il giudice cantonale dichiarava questa
domanda tardiva e pertanto irricevibile.
C. - Da questa sentenza la convenuta Franscella-Wehrmüller si è
tempestivamente aggravata al Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue
domande.
Considerando in diritto:
1.- Anzitutto devesi indagare se una convenzione che, in vista del divorzio,
obbliga il marito a restituire alla moglie gli apporti ed a versarle una parte
dell' aumento della sostanza coniugale, è efficace anche quando non sia stata
sottoposta alla ratifica del giudice.
La questione è controversa. GMÜR (Kommentar zum Zivilgesetzbuch,
Familienrecht, I. Abteilung, ad art. 154 nota 18) ed EGGER (Kommentar z.
Zivilgesetzbuch, Familienrecht, ad art. 158 cp. 5) opinano che una tale
convenzione, per essere valida, deve ottenere la ratifica del giudice. Invece
Albert PICOT (Zeitschrift für schweizerisches Recht, vol. 48, pag. 92 a) ed il
Tribunale cantonale di Neuchâtel (Schweizerische Juristen-Zeitung, vol. 23,
pag. 174) sono di avviso che la ratifica non è necessaria, i

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coniugi essendosi limitati a liquidare i loro rapporti patrimoniali.
Questa Corte ritiene di non poter distinguere là dove la legge non distingue:
la liquidazione del regime matrimoniale è prevista dall' art. 154 CC come une
degli effetti del divorzio e una convenzione che la regola va noverata tra
quelle menzionate all' art. 158 cifra 5 CC.
Del resto appare giustificato che si esiga la ratifica del giudice anche per
una convenzione di questo genere. Infatti, l'aumento della sostanza coniugale
è spesso valutato in modo approssimativo e può quindi accadere che di questa
valutazione si avvantaggi indebitamente uno dei coniugi pel fatto che egli
abusa del suo ascendente sull' altro coniuge o si fa pagare il suo consenso al
divorzio. Il controllo del giudice non si può quindi ritenere superfluo.
2.- Nel fattispecie, durante la causa di divorzio, le parti si sono limitate a
dichiarare che i loro rapporti patrimoniali erano già stati liquidati di
comune accordo. È chiaro che il giudice, prendendo atto di tale dichiarazione,
non ratificava la convenzione 5 luglio 1933, il cui contenuto gli era ignoto.
Ma se nel fattispecie manca la ratifica del giudice, è però fuori di dubbio
che Dubacher, dopo il divorzio, ha pagato alla sua ex moglie la prima rata
semestrale degli interessi pattuiti e, vendendo l'Albergo del mirto, ha
espressamente ammesso di fronte al compratore ed alla sua ex moglie, la
validità dell'ipoteca iscritta in virtù della convenzione 5 luglio 1933. Con
tali atti egli ha confermato, posteriormente al divorzio, la volontà espressa
in quella convenzione.
Cosi stando le cose, egli non può più invocare la mancanza della ratifica da
parte del giudice. Le parti divorziate hanno il diritto di modificare una
convenzione ratificata dal giudice, purchè essa concerna i loro interessi,
esclusi quelli dei figli. Non si vede quindi perchè dovrebbe essere senza
effetto la ratifica che le parti, a divorzio avvenuto, hanno data ad una
convenzione che si sono dispensate

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dal sottoporre al giudice e con la quale hanno liquidato i loro rapporti
patrimoniali. Dopo il divorzio, le parti sono diventate libere: non c'è più da
temere che l'una abusi del suo ascendente sull' altra; la ragione del
controllo da parte del giudice più non sussiste.
La soluzione accolta dal giudice cantonale d'appello comporterebbe gravi
inconvenienti. Accade spesso che prima del divorzio i coniugi concludano
convenzioni di natura patrimoniale che ritengono di non dover sottoporre alla
ratifica dal giudice. Dopo il divorzio, queste convenzioni sono eseguite. Se
una delle part. potesse in ogni tempo invocare la mancata ratifica del giudice
ed esigere la restituzione di ciò che ha pagato, l'altra parte potrebbe
trovarsi in una situazione molto difficile specialmente per quanto concerne le
prove.
Devesi ammettere che, come un minorenne può ratificare, una volta raggiunta la
maggiore età, gli impegni assunti senza il consenso del suo rappresentante
legale, cosi i coniugi, a divorzio avvenuto, possono ratificare le convenzioni
che, prima di questo, erano valide soltanto con riserva della ratifica da
parte del giudice.
3.- .....
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è ammesso, la sentenza querelata è annullata e la petizione 10
giugno 1934 di Dubacher è respinta.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 64 II 63
Data : 01. gennaio 1937
Pubblicato : 10. marzo 1938
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 64 II 63
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Una convenzione stipulata in vista del divorzio per regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi è...


Registro di legislazione
CC: 154  158
Registro DTF
64-II-63
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accordo delle volontà • ascendente • autorità tutoria • autorizzazione o approvazione • azione • bilancio • causa di divorzio • cio • circo • compera e vendita • compratore • coniuge • convenuto • convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio • decisione • direttive anticipate del paziente • dubbio • figlio • grazia • immediatamente • importanza • incarto • libia • liquidazione del regime matrimoniale • maggiore età • menzione • motivo • notaio • numero • nuove nozze • ordine militare • questio • rappresentanza legale • ripartizione dei compiti • salario • sostanza • tempo atmosferico • tribunale cantonale • tribunale federale • varietà • veduta