S. 119 / Nr. 35 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 63 III 119

35. Sentenza 15 Novembre 1937 nella causa Volonterio.

Regeste:
Iscrizione nell'elenco oneri d'un credito ipotecario al portatore.
Fintantochè il titolare non avrà notificato il proprio nome e domicilio,
l'ufficio deve rifiutare l'iscrizione.
Riparto del ricavo della contestazione di un credito figurante nell'elenco
oneri da parte di parecchi creditori ipotecari.
Poi capitali e loro accessori, il riparto va fatto tra i creditori contestanti
secondo il grado dei loro crediti iscritti nell'elenco oneri.
Die Aufnahme einer in einem Inhabertitel verkörperten Grundpfandforderung in
das Lastenverzeichnis ist durch das Betreibungsamt abzulehnen, solange der
Ansprecher seinen Namen und Wohnort nicht angibt. Art. 140 und 156 SchKG.
Ist eine Pfandaufhaftung von nachgehenden Pfandgläubigern mit Erfolg
bestritten worden, so ist der auf die betreffende

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Aufhaftung entfallende Teil des Verwertungserlöses auf die im
Lastenverzeichnis aufgenommenen Kapital- und Nebenforderungen der
bestreitenden Gläubiger nach ihrem Range zu verlegen.
L'office doit se refuser à inscrire un titre hypothécaire au porteur dans
l'état des charges tant que le prétendu bénéficiaire de ce titre n'indique pas
son nom et son domicile.
Dans le cas où une créance hypothécaire inscrite à l'état des charges a été
contestée avec succès par des créanciers hypothécaires de rang postérieur, la
part du produit de la réalisation afférente à cette créance sera attribuée aux
créanciers contestants dans l'ordre de leur rang.

Nell'esecuzione no 29745 RJ contro Giuseppe Farinelli l'elenco oneri essendo
stato parzialmente annullato dall'Autorità cantonale di vigilanza per
insufficiente designazione delle ipoteche legali fatte iscrivere dal Canton
Ticino e dal Comune di Muralto a garanzia del pagamento d'imposte e di tasse,
l'Ufficio di Locarno, in data 15 gennaio 1937, allestiva un elenco oneri
modificato.
I creditori pignoratizi Banca Popolare di Lugano e Banca Popolare Svizzera
(quest'ultima quale detentrice d'un'ipoteca al portatore di 16000 fchi. e di
un credito pure ipotecario di 11525 fchi. appartenuto precedentemente alla
ditta Vela e Casetta) contestavano diversi crediti assistiti da ipoteche
legali figuranti nel modificato elenco oneri a favore del Comune di Muralto.
Non avendo quest'ultimo promosso, entro il termine legale assegnatogli
dall'ufficio, azione per la convalida dell'iscrizione, questi crediti venivano
stralciati dall'elenco oneri.
Nello stato di riparto l'ufficio attribuiva alla Banca Popolare di Lugano,
titolare di un credito ipotecario di primo grado, il totale delle pretese del
Comune di Muralto stralciate dall'elenco oneri in seguito alle contestazioni
suddette, ossia l'importo di 4322 fchi. 90, escludendo cosi la Banca Popolare
Svizzera, i cui crediti ipotecari erano di grado posteriore.
Da questa decisione l'avv. L. Volonterio si aggravava «quale domiciliatario
del titolo di credito ipotecario di
16000 fchi..... al portatore, data 27 aprile 1934

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(portatore Motta-Biffoni Locarno)» e quale rappresentante «di Vela-Casetta,
subingredita a Banea Popolare Svizzera, creditore di 11525 fehi». Chiedeva che
il ricavo della contestazione delle pretese stralciate del Comune di Muralto
fosse diviso in parti uguali fra i tre creditori che avevano contestato queste
pretese.
Il gravame essendo stato respinto dall'Autorità cantonale di vigilanza, l'avv.
Volonterio ha interposto tempestivo ricorso al Tribunale federale,
riecnfermandosi nella sue conclusioni.
Considerando in diritto:
1.- E' dubbio se l'avv. Volonterio ha veste per ricorrere. Egli invoca la sua
qualità di «domiciliatario» dell'ipoteca al portatore di 16000 fchi.; non
precisa però il significato di quel termine. Ad ogni modo, egli non intende
basare su questo titolo un diritto personale di credito, poichè designa come
portatore un certo Motta-Biffoni a Locarno che figura per la prima volta nella
procedura di ricorso, senza ch'egli abbia giustificato il possesso del titolo
e sia indicato quale ricorrente. Nel corso della procedura di contestazione
dell'elenco oneri fu designata come portatrice del titolo in parola la Banca
Popolare Svizzera; nell'elenco oneri e nello stato di riparto l'ufficio indicò
quale titolare del credito «il portatore domiciliato presso avv. L.
Volonterio, Locarno». Quest'incertezza sulla persona del creditore non
esisterebbe, se l'ufficio, in ossequio alla norma posta nella sentenza Nosè e
Greco-Cotti (RO 57 III p. 131), si fosse rifiutato d'iscrivere nell'elenco
oneri il credito ipotecario in questione fin a tanto che il portatore non
avesse reso noto il proprio nome.
Quanto all'altro creditore pignoratizio Vela-Casetta, l'avv. L. Volonterio
agisce come mandatario, ma nella procedura antecedente al ricorso questo
credito figurò ceduto da Vela-Casetta alla Banca Popolare Svizzera. Secondo il
ricorso, a quest'ultima sarebbe subingredita la

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ditta Vela-Casetta; nessuna prova di questo subingresso risulta però dagli
atti.
2.- Checchè ne sia, il ricorso, anche ammettendone la ricevibilità, dev'essere
respinto, ma non pel motivo invocato dall'autorità cantonale. Essa dichiara
che lo stralcio dei crediti del Comune di Muralto costituisce una rettifica
pura e semplice dell'elenco oneri e non solleva il problema del riparto del
ricavo delle contestazioni. Se con ciò intende dire che questo riparto non
potrebbe aver luogo se non in caso d'azione giudiziaria fra il rivendicante ed
i creditori contestanti la rivendicazione, essa erra. A tenor dell'art. 140
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 140 - 1 Vor der Versteigerung ermittelt der Betreibungsbeamte die auf dem Grundstück ruhenden Lasten (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte und vorgemerkte persönliche Rechte) anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszuges aus dem Grundbuch.
1    Vor der Versteigerung ermittelt der Betreibungsbeamte die auf dem Grundstück ruhenden Lasten (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte und vorgemerkte persönliche Rechte) anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszuges aus dem Grundbuch.
2    Er stellt den Beteiligten das Verzeichnis der Lasten zu und setzt ihnen gleichzeitig eine Bestreitungsfrist von zehn Tagen. Die Artikel 106-109 sind anwendbar.
3    Ausserdem ordnet der Betreibungsbeamte eine Schätzung des Grundstückes an und teilt deren Ergebnis den Beteiligten mit.

LEF, le disposizioni previste agli art. 106 e
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 140 - 1 Vor der Versteigerung ermittelt der Betreibungsbeamte die auf dem Grundstück ruhenden Lasten (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte und vorgemerkte persönliche Rechte) anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszuges aus dem Grundbuch.
1    Vor der Versteigerung ermittelt der Betreibungsbeamte die auf dem Grundstück ruhenden Lasten (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte und vorgemerkte persönliche Rechte) anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszuges aus dem Grundbuch.
2    Er stellt den Beteiligten das Verzeichnis der Lasten zu und setzt ihnen gleichzeitig eine Bestreitungsfrist von zehn Tagen. Die Artikel 106-109 sind anwendbar.
3    Ausserdem ordnet der Betreibungsbeamte eine Schätzung des Grundstückes an und teilt deren Ergebnis den Beteiligten mit.
107 LEF sono applicabili per
analogia alla procedura di accertamento dell'elenco oneri. Il terzo, che entro
il termine assegnatogli non fa valere giudiziariamente la sua rivendicazione,
si ritiene che abbia rinunciato alla sua pretesa ed il beneficio di questa
rinuncia spetta ai creditori che hanno contestato la pretesa. La questione è
adunque un'altra: si tratta di sapere se nel fattispecie il ricavo della
contestazione va ripartito tra i creditori contestanti secondo il grado dei
loro crediti iscritti nell'elenco oneri oppure in parti eguali, come vorrebbe
il ricorrente oppure proporzionalmente all'importo dei loro crediti, senza
tener conto del grado. Per analogia a quanto ammesso dal Tribunale federale
circa l'art. 250
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 250 - 1 Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
1    Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
2    Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten. Heisst der Richter die Klage gut, so dient der Betrag, um den der Anteil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis zur vollen Deckung seiner Forderung einschliesslich der Prozesskosten. Ein Überschuss wird nach dem berichtigten Kollokationsplan verteilt.
3    ...446
cp. 3 LEF (RO 39 I p. 270 e seg.), devesi applicare il primo
di questi metodi, almeno per il riparto dei capitali (per le spese risultanti
da un'eventuale azione giudiziale dei creditori contestanti, la questione
sarebbe invece dubbia, ma non occorre risolverla in concreto poichè una
siffatta azione non fu necessaria). Per i capitali e loro accessori il sistema
proposto dal ricorrente avrebbe come conseguenza di togliere al creditore
pignoratizio di grado anteriore il diritto, che la legge gli riconosce, di
essere soddisfatto col ricavo della realizzazione prima dei creditori di grado
posteriore: questi ultimi potrebbero infatti impedirgli di salvaguardare il
suo diritto preferenziale, unendosi a lui

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nella contestazione di rivendicazioni mal fondate, alle quali il debitore non
si è opposto. Questa conseguenza è inammissibile. In concreto è pacifico che
il credito della Banca Popolare di Lugano precede in grado i suddetti credito
ipotecari di Vela-Casetta e di Motta-Biffoni. Ora, secondo lo stato di
riparto, il credito ipotecario di primo grado a favore della Banca Popolare di
Lugano rimane scoperto per 64607 fchi. 45. E' quindi evidente che il ricavo
delle contestazioni ammontante a 4322 fchi. 90 le spetta nella sua totalità e
che non vi è eccedenza da assegnare ai due altri creditori contestanti.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 63 III 119
Data : 01. Januar 1936
Pubblicato : 15. November 1937
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 63 III 119
Ramo giuridico : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Oggetto : Iscrizione nell'elenco oneri d'un credito ipotecario al portatore.Fintantochè il titolare non avrà...


Registro di legislazione
LEF: 106e  140 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 140 - 1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
1    Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
2    L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.
3    L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.
250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3    ...451
Registro DTF
63-III-119
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • elenco oneri • credito ipotecario • vela • autorità cantonale • ricorrente • dubbio • tribunale federale • analogia • ipoteca legale • decisione • azione • direttive anticipate del paziente • rettifica • fine • privilegio • calcolo • salario • diritto personale • titolo di credito
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