S. 180 / Nr. 38 Prozessrecht (d)
BGE 63 II 180
38. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juli 1937 i. S.
Schulgemeinde Oberurnen gegen Lampe u. Jenny.
Regeste:
Haftungsanspruch wegen Mängeln des bestellten Werkes, Verjährung; Art. 371
OR.
Nach Art. 371 Abs. 2
OR verjährt der Anspruch des Bestellers eines
unbeweglichen Werkes wegen allfälliger Mängel gegen den Unternehmer mit Ablauf
von fünf Jahren. Die Frist kann aber durch Parteiabrede verlängert werden.
Art. 129
OR schliesst solche Abreden lediglich aus für «die in diesem Titel
aufgestellten Verjährungsfristen», also für die Verjährungsfristen des dritten
Titels der ersten Abteilung des Obligationenrechtes, während sich die
Bestimmung des Art. 371 unter dem elften Titel der zweiten Abteilung findet.
Es frägt sich daher, ob die gesetzliche Klagefrist durch die Erstreckung der
«Garantiezeit für den Turnhalleboden», im Schreiben der Beklagten an die
Klägerin vom 20. Juni 1928 verlängert worden ist. Das muss bejaht werden. Der
Ausdruck «Garantiefrist» oder «Garantiezeit» ist ein ziemlich vieldeutiger. Im
Zweifel ist darunter mit BECKER, N. 3 zu Art. 371, die Verjährungsfrist zu
verstehen. Demnach liegt hier eine Erstreckung der Verjährungsfrist auf 10
Jahre vor, sodass der Anspruch nicht verjährt ist.
BGE 63 II 180
38. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juli 1937 i. S.
Schulgemeinde Oberurnen gegen Lampe u. Jenny.
Regeste:
Haftungsanspruch wegen Mängeln des bestellten Werkes, Verjährung; Art. 371
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 371 [1] |
||||||
| I diritti del committente per i difetti dell'opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un'opera mobiliare integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera immobiliare. | ||||||
| I diritti del committente per i difetti di un'opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l'appaltatore quanto contro l'architetto o l'ingegnere che hanno prestato lavoro nell'esecuzione dell'opera. | ||||||
| Il termine di prescrizione di cinque anni non può essere modificato a svantaggio del committente. Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5415; FF 2011 26293547). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2024 (Difetti di costruzione), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 270; FF 2022 2743) | ||||||
Nach Art. 371 Abs. 2
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 371 [1] |
||||||
| I diritti del committente per i difetti dell'opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un'opera mobiliare integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera immobiliare. | ||||||
| I diritti del committente per i difetti di un'opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l'appaltatore quanto contro l'architetto o l'ingegnere che hanno prestato lavoro nell'esecuzione dell'opera. | ||||||
| Il termine di prescrizione di cinque anni non può essere modificato a svantaggio del committente. Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5415; FF 2011 26293547). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2024 (Difetti di costruzione), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 270; FF 2022 2743) | ||||||
unbeweglichen Werkes wegen allfälliger Mängel gegen den Unternehmer mit Ablauf
von fünf Jahren. Die Frist kann aber durch Parteiabrede verlängert werden.
Art. 129
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 129 |
||||||
| I termini a prescrivere stabiliti nel presente titolo non si possono modificare per disposizioni delle parti. | ||||||
aufgestellten Verjährungsfristen», also für die Verjährungsfristen des dritten
Titels der ersten Abteilung des Obligationenrechtes, während sich die
Bestimmung des Art. 371 unter dem elften Titel der zweiten Abteilung findet.
Es frägt sich daher, ob die gesetzliche Klagefrist durch die Erstreckung der
«Garantiezeit für den Turnhalleboden», im Schreiben der Beklagten an die
Klägerin vom 20. Juni 1928 verlängert worden ist. Das muss bejaht werden. Der
Ausdruck «Garantiefrist» oder «Garantiezeit» ist ein ziemlich vieldeutiger. Im
Zweifel ist darunter mit BECKER, N. 3 zu Art. 371, die Verjährungsfrist zu
verstehen. Demnach liegt hier eine Erstreckung der Verjährungsfrist auf 10
Jahre vor, sodass der Anspruch nicht verjährt ist.
Registro di legislazione
CO 129
CO 371
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 129 |
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| I termini a prescrivere stabiliti nel presente titolo non si possono modificare per disposizioni delle parti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 371 [1] |
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| I diritti del committente per i difetti dell'opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un'opera mobiliare integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera immobiliare. | ||||||
| I diritti del committente per i difetti di un'opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l'appaltatore quanto contro l'architetto o l'ingegnere che hanno prestato lavoro nell'esecuzione dell'opera. | ||||||
| Il termine di prescrizione di cinque anni non può essere modificato a svantaggio del committente. Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5415; FF 2011 26293547). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2024 (Difetti di costruzione), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 270; FF 2022 2743) | ||||||
Registro DTF