S. 58 / Nr. 17 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 62 III 58

17. Entscheid vom 15. Mai 1936 i. S. Robert Bosch A.-G.

Regeste:
Arrestierung von Schweizerpatenten, deren Inhaber im Auslande wohnt: Zuständig
sind die Behörden am Sitze des eidgenössischen Patentamtes, gleichgültig ob
anderswo in der Schweiz

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ein Patentvertreter gemäss Art. 24
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 24  
  I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi nei casi previsti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.
des Patentgesetzes bestellt worden ist.
Art. 272
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 272 [1]  
  1.   Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: [2]
1.   del credito;
2.   di una causa di sequestro;
3.   di beni appartenenti al debitore.
  2.   Se il creditore dimora all'estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l'ufficio d'esecuzione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
SchKG, 9 und 24 PatG.
Séquestre de brevets d'invention dont le titulaire habite à l'étranger:
Compétence des autorités au siège du Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, même si un mandataire a été commis ailleurs en Suisse,
conformément à l'art. 24 de la loi sur les brevets d'invention. (Art. 272 LP,
9 et 24 LBI).
Sequestro di brevetti d'invenzione svizzeri il cui titolare abita all'estero:
sono competenti le autorità della sede dell'ufficio federale della proprietà
intellettuale anche se un mandatario è stato designato in conformità dell'art.
24 della legge sui brevetti d'invenzione, in un'altra località della Svizzera.
(Art. 272 LEF e 24 LBI).

Die Robert Bosch A.-G. in Stuttgart, deren Schweizerpatente in Bern als dem
Sitze des eidgenössischen Patentamtes arrestiert worden sind, beschwert sich
über diese Massnahme, weil als Arrestort nicht Bern, sondern Genf, der Wohnort
ihres für die Schweiz bestellten Patentvertreters, anzuerkennen sei. Von der
kantonalen Aufsichtsbehörde mit Entscheid vom 27. April 1936 abgewiesen, hat
sie Rekurs an das Bundesgericht eingelegt.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Schweizerpatente eines im Auslande wohnenden Inhabers gelten, wie bereits
entschieden worden ist, als am Sitze des eidgenössischen Patentamtes gelegen
und sind daher an diesem Orte zu arrestieren (BGE 1912 I 702 ff. = Sep.-Ausg.
282 ff.). Die Beschwerdeführerin hält eine Abweichung von diesem Grundsatze
für geboten, wenn der Patentinhaber, wie es hier zutrifft, einen anderswo in
der Schweiz wohnenden Vertreter im Sinne von Art. 24 des schweizerischen
Patentgesetzes vom 21. Juni 1907 bestellt hat. Die angerufene Bestimmung
bietet jedoch hierfür keine Handhabe, im Unterschied zu § 12 des deutschen
Patentgesetzes vom 7. April 1891/12. Dezember 1923, der ausdrücklich bestimmt,
der Wohnsitz des Patentvertreters habe als der Ort, wo sich der
Vermögensgegenstand befindet,

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zu gelten, womit dann auch nach § 23 der deutschen Zivilprozessordnung ein
Gerichtsstand für vermögensrechtliche Ansprüche irgendwelcher Art begründet
ist, gleichgültig ob sie überhaupt mit Patenten zusammenhängen und in den
Tätigkeitsbereich des Patentvertreters fallen (vgl. dazu PIETZKER, Kommentar,
1929, zu § 12 PatG Anm. 7). Eine solche Regel ist im schweizerischen Gesetze
nicht aufgestellt, und es rechtfertigt sich auch nicht, sie für das
schweizerische Vollstreckungsrecht, das über den «Ort» von Patentrechten
nichts bestimmt, zu übernehmen. Hat der Patentinhaber selber keinen Wohnsitz
in der Schweiz - wie hier, denn die Bestellung eines Patentvertreters schafft
entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Ansicht keinen
Geschäftssitz am Wohnorte des Vertreters -, so liegt es näher, auf den Sitz
des eidgenössischen Patentamtes als auf den Wohnort eines allfälligen
Patentvertreters abzustellen. Denn während das Patentamt in allen Fällen von
der Arrestierung benachrichtigt werden muss und davon Vormerk zu nehmen hat zu
Handen des Patentregisters (dessen Einträge gemäss Art. 9
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti

Art. 9 [1]  
  1.   Gli effetti del brevetto non si estendono:
a.   agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali;
b.   agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che servono all'acquisizione di conoscenze sull'oggetto dell'invenzione, comprese le sue utilizzazioni; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull'oggetto dell'invenzione;
c.   agli atti necessari per l'omologazione di un medicamento in Svizzera o in Paesi che hanno istituito un controllo dei medicamenti equivalente;
d.   all'utilizzazione dell'invenzione per scopi didattici nell'insegnamento;
e.   all'utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale;
f.   al materiale biologico che nel settore dell'agricoltura è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile;
g. [2]   agli atti eseguiti nell'ambito di un'attività medica riferita a una persona determinata o a un animale determinato e connessa con un medicinale, in particolare la prescrizione, la dispensazione o l'impiego di un medicinale da parte di persone legalmente autorizzate a farlo;
h. [3]   alla fabbricazione singola e immediata di medicinali in una farmacia in esecuzione di una prescrizione medica, inclusi gli atti eseguiti in relazione a siffatti medicinali.
  2.   Gli accordi che limitano o escludono le eccezioni di cui al capoverso 1 sono nulli.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
[2] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
PatG gutgläubigen
Dritten gegenüber die Verfügungsberechtigung verbindlich ausweisen; Art. 9
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti

Art. 9 [1]  
  1.   Gli effetti del brevetto non si estendono:
a.   agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali;
b.   agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che servono all'acquisizione di conoscenze sull'oggetto dell'invenzione, comprese le sue utilizzazioni; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull'oggetto dell'invenzione;
c.   agli atti necessari per l'omologazione di un medicamento in Svizzera o in Paesi che hanno istituito un controllo dei medicamenti equivalente;
d.   all'utilizzazione dell'invenzione per scopi didattici nell'insegnamento;
e.   all'utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale;
f.   al materiale biologico che nel settore dell'agricoltura è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile;
g. [2]   agli atti eseguiti nell'ambito di un'attività medica riferita a una persona determinata o a un animale determinato e connessa con un medicinale, in particolare la prescrizione, la dispensazione o l'impiego di un medicinale da parte di persone legalmente autorizzate a farlo;
h. [3]   alla fabbricazione singola e immediata di medicinali in una farmacia in esecuzione di una prescrizione medica, inclusi gli atti eseguiti in relazione a siffatti medicinali.
  2.   Gli accordi che limitano o escludono le eccezioni di cui al capoverso 1 sono nulli.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
[2] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

PatG), hat der Patentvertreter als solcher mit dem Patentarrestierungs- und
dem darauffolgenden Betreibungsverfahren nichts zu tun. Ihm liegt nach Art. 24
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti

Art. 24 [1]  
  1.   Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'IPI:
a.   di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55); o
b.   di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla stessa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o
c.   di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, la rivendicazione limitata deve riferirsi alla stessa invenzione e definire una forma d'esecuzione prevista tanto nel fascicolo del brevetto pubblicato quanto nella versione della domanda di brevetto che ha determinato la data di deposito.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogato dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).

PatG nur ob die «Vertretung in dem nach Massgabe dieses Gesetzes
stattfindenden Verfahren, sowie in den das Patent betreffenden
Streitigkeiten», und demgemäss ist ein Gerichtsstand an seinem Wohnort nur
vorgesehen für «die in solchen Rechtsstreitigkeiten gegen den Patentinhaber
anzustellenden Klagen». Erstreckt sich also die Handlungsbefugnis des
Patentvertreters nicht auf ein Arrest-, Betreibungs- und Zivilstreitverfahren
betreffend irgendwelche Forderungen, wofür Patente nur als
Vollstreckungssubstrat in Anspruch genommen werden, so stehen die Patentrechte
augenscheinlich in näherer, für das Vollstreckungsverfahren wesentlicherer
Beziehung zum Sitze des Amtes, wo auch das

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Patentregister geführt wird. Daher ist die Arrestierung von Schweizerpatenten
eines im Auslande wohnenden Inhabers ohne Rücksicht darauf, ob er irgendwo in
der Schweiz einen Patentvertreter hat, in Bern vorzunehmen. Diese Lösung hat,
abgesehen von ihrer Einfachheit, den Vorzug, das Vorgehen zu erleichtern,
indem Nachforschungen nach einer Patentvertretung und deren Wohnsitz
unterbleiben können. Dem Interesse des Patentinhabers, dass sein allfälliger
Patentvertreter möglichst bald von einer Arrestierung Kenntnis erhalte, wird
durch die Mitteilung des Patentamtes ohnehin Rechnung getragen; übrigens wäre
das Betreibungsamt des Wohnbezirks des Vertreters gleichfalls nicht
verpflichtet, sich mit diesem in Verbindung zu setzen, da er, wie dargetan, in
diesem Verfahren keine gesetzliche Handlungsvollmacht hat. Endlich sieht die
Beschwerdeführerin in der angefochtenen Entscheidung mit Unrecht eine
ungleiche Behandlung von Ausländern und damit eine Verletzung des mit
Deutschland am 31. Oktober 1910 abgeschlossenen Staatsvertrages
(eidgenössische Gesetzessammlung 1911 692); denn es wird nur der
schweizerische oder ausländische Wohnsitz und nicht die Staatsangehörigkeit in
Betracht gezogen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
62 III 58 01. gennaio 1936 15. maggio 1936 Tribunale federale 62 III 58 DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Oggetto Arrestierung von Schweizerpatenten, deren Inhaber im Auslande wohnt: Zuständig sind die Behörden am...

Registro di legislazione
LBI 9
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti

Art. 9 [1]  
  1.   Gli effetti del brevetto non si estendono:
a.   agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali;
b.   agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che servono all'acquisizione di conoscenze sull'oggetto dell'invenzione, comprese le sue utilizzazioni; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull'oggetto dell'invenzione;
c.   agli atti necessari per l'omologazione di un medicamento in Svizzera o in Paesi che hanno istituito un controllo dei medicamenti equivalente;
d.   all'utilizzazione dell'invenzione per scopi didattici nell'insegnamento;
e.   all'utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale;
f.   al materiale biologico che nel settore dell'agricoltura è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile;
g. [2]   agli atti eseguiti nell'ambito di un'attività medica riferita a una persona determinata o a un animale determinato e connessa con un medicinale, in particolare la prescrizione, la dispensazione o l'impiego di un medicinale da parte di persone legalmente autorizzate a farlo;
h. [3]   alla fabbricazione singola e immediata di medicinali in una farmacia in esecuzione di una prescrizione medica, inclusi gli atti eseguiti in relazione a siffatti medicinali.
  2.   Gli accordi che limitano o escludono le eccezioni di cui al capoverso 1 sono nulli.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
[2] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
LBI 24
RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti

Art. 24 [1]  
  1.   Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'IPI:
a.   di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55); o
b.   di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla stessa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o
c.   di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, la rivendicazione limitata deve riferirsi alla stessa invenzione e definire una forma d'esecuzione prevista tanto nel fascicolo del brevetto pubblicato quanto nella versione della domanda di brevetto che ha determinato la data di deposito.
  2.   ... [2]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
[2] Abrogato dall'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, con effetto dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397).
LEF 24
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 24  
  I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi nei casi previsti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.
LEF 272
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 272 [1]  
  1.   Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: [2]
1.   del credito;
2.   di una causa di sequestro;
3.   di beni appartenenti al debitore.
  2.   Se il creditore dimora all'estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l'ufficio d'esecuzione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Registro DTF