BGE 62 III 152
46. Sentenza 15 ottobre 1936 nella causa Lafranchi.
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Regeste:
1. L'eccezione di perenzione dell'esecuzione può essere invocata senza
limitazione di termini.
2. Se il creditore vuole che il pignoramento da lui chiesto non sia eseguito
può farlo solo rinunciando alla sua domanda. Non è invece ammissibile una
domanda di rinvio del pignoramento ad una data fissata dallo stesso creditore.
Art. 88
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 88 - 1 Ist die Betreibung nicht durch Rechtsvorschlag oder durch gerichtlichen Entscheid eingestellt worden, so kann der Gläubiger frühestens 20 Tage nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen. |
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1 | Ist die Betreibung nicht durch Rechtsvorschlag oder durch gerichtlichen Entscheid eingestellt worden, so kann der Gläubiger frühestens 20 Tage nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen. |
2 | Dieses Recht erlischt ein Jahr nach der Zustellung des Zahlungsbefehls. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so steht diese Frist zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens still. |
3 | Der Eingang des Fortsetzungsbegehrens wird dem Gläubiger auf Verlangen gebührenfrei bescheinigt. |
4 | Eine Forderungssumme in fremder Währung kann auf Begehren des Gläubigers nach dem Kurs am Tage des Fortsetzungsbegehrens erneut in die Landeswährung umgerechnet werden. |
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 89 - Unterliegt der Schuldner der Betreibung auf Pfändung, so hat das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen oder durch das Betreibungsamt des Ortes, wo die zu pfändenden Vermögensstücke liegen, vollziehen zu lassen. |
1. Das Erlöschen der Betreibung infolge Zeitablauf kann jederzeit eingewendet
werden.
2. Will der Gläubiger trotz des von ihm gestellten Fortsetzungsbegehrens
nicht, dass eine Pfändung vollzogen werde, so bleibt ihm nichts anderes als
der Rückzug seines Begehrens übrig. Unzulässig ist das Begehren um
Verschiebung des Pfändungsvollzuges auf einen vom Gläubiger bestimmten
späteren Zeitpunkt.
SchKG Art. 88, 89.
1. Le moyen tiré de la péremption de la poursuite est opposable en tout temps.
2. Si, après avoir requis la continuation de la poursuite, le créancier ne
veut pas que la saisie intervienne, il doit révoquer sa réquisition, mais il
ne peut demander le renvoi de la saisie jusqu'à l'époque choisie par lui.
Art. 88 et 89 LP.
A. - Nell'esecuzione N. 5750, il cui precetto fu notificato al debitore
Virgilio Lafranchi a Maggia l'undici luglio 1935, il creditore Serafino
Ramelli domandava addì 8 luglio 1936 il pignoramento, che l'Ufficio di
Vallemaggia fissava al 20 luglio. Ad istanza, sembra, del creditore
l'esecuzione del pignoramento fu poi successivamente rinviata al 22 e al 28
luglio. A quest'ultima data, il procuratore del creditore chiedeva il rinvio
del pignoramento al 25 agosto e l'ufficio accettava la domanda mandando lo
stesso giorno un avviso in questo senso.
Con reclamo 24 agosto 1936 il debitore domandava l'annullamento dell'avviso
del 28 luglio opponendogli, accanto ad argomenti che non sono più controversi
in questa sede, che l'esecuzione era perenta perché più di
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un anno era trascorso dal precetto alla domanda di proseguimento
dell'esecuzione.
B. - Con decisione 12 settembre 1936, l'Autorità di Vigilanza del Cantone
Ticino ha respinto il reclamo dichiarando che i rinvii a data fissa del
pignoramento concessi dall'ufficio non erano legali ma non importavano però la
nullità della domanda relativa.
C. - Il Lafranchi ha ricorso contro questa decisione alla Camera Esecuzioni e
Fallimenti del Tribunale federale riproponendole l'eccezione di perenzione
dell'esecuzione.
Considerando in diritto:
1. - Si è con ragione che, nonostante la tardività del reclamo interposto il
24 agosto contro l'avviso di pignoramento del 28 luglio, l'autorità cantonale
ha statuito sul merito dell'eccezione di perenzione, la quale è d'ordine
pubblico e può quindi essere opposta in ogni tempo.
2. - La procedura susseguente alla domanda di pignoramento è disciplinata
dalla legge che prescrive (art. 89
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 89 - Unterliegt der Schuldner der Betreibung auf Pfändung, so hat das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich die Pfändung zu vollziehen oder durch das Betreibungsamt des Ortes, wo die zu pfändenden Vermögensstücke liegen, vollziehen zu lassen. |
termine di tre giorni dal ricevimento della domanda e non lascia adito alcuno
ad un intervento del creditore per quanto riguarda la fissazione della data.
Se il creditore vuole che il pignoramento non sia eseguito, può quindi farlo
solo rinunciando alla sua domanda (il che implica la necessità di presentarne
una nuova se cambia parere) e non chiedendo dei rinvii, a date fisse, del
pignoramento, di cui stabilirebbe così egli stesso il momento, in urto alla
legge.
In concreto risulta dagli atti della causa che l'esecuzione del pignoramento
chiesto addì 8 luglio 1936, entro l'anno dalla notifica (11 luglio 1935) del
precetto, è stata rinviata, ad istanza, sembra, del creditore dal 20 al 22 ed
al 28 luglio. L'intervento di costui è, in ogni caso, certo per l'ultimo
rinvio dal 28 luglio al 25 agosto. In conformità di quanto è stato esposto
sopra, quest'ultimo atto del creditore non può essere interpretato che come
una rinuncia al pignoramento previsto pel 28 luglio accompagnata da una
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nuova domanda di pignoramento. Il 28 luglio il diritto del creditore di
presentare una siffatta nuova domanda era però estinto essendo decorso l'anno
dalla notifica del precetto e l'esecuzione deve quindi ritenersi perenta.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il ricorso è ammesso.