S. 122 / Nr. 37 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 62 III 122

37. Entscheid vom 20. August 1936 an das Notariatsinspektorat Zürich.

Regeste:
Werden in das Lastenverzeichnis aufgenommene Grundpfandforderungen bestritten,
deren Gläubiger unbekannt (wo) sind, so ist ein Beistand zu ernennen (1).
Der auf nicht beigebrachte (aber nicht kraftlos erklärte) Grundpfandtitel
entfallende Steigerungserlös kann regelmässig nicht vor der Verjährung
ausbezahlt werden. An wen? (2)
Si des créances hypothécaires dont le titulaire est inconnu (résidence
inconnue) ont été portées à l'état des charges, et si ces créances sont
contestées, il y a lieu de nommer un curateur (1).
Le produit de la réalisation qui revient à un titre hypothécaire non produit,
mais non annulé ne peut, en principe, pas être distribué avant la fin de la
prescription. A qui le versement sera-t-il fait? (2)
Se dei crediti ipotecari il cui titolare è sconosciuto (residenza ignota) sono
stati iscritti nell'elenco degli oneri e se questi crediti vengono contestati,
si dovrà nominare un curatore (1).
Il ricavo della realizzazione spettante ad un titolo ipotecario non prodotto,
ma che non fu annullato, non può di regola essere distribuito prima che sia
intervenuta la prescrizione. A chi dovrà. essere fatto detto versamento? (2)

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer hat wie folgt Stellung genommen zu
den ihr vom Inspektorat für

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die Notariate und Konkursämter des Kantons Zürich unterbreiteten, einlässlich
begründeten Fragen:
1. Wie kann dem unbekannten Inhaber eines Grundpfandtitels die von Amtes wegen
im Lastenverzeichnis aufzunehmende Forderung bestritten werden, wenn sie
unbegründet erscheint?
2. In welcher Weise kann die Auszahlung der nach Art. 69
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 69 - 1 Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
1    Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
2    In tal caso l'avvenuta cancellazione o modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà pubblicata una volta nel foglio ufficiale e sarà, ove ne sia noto l'indirizzo, comunicata mediante lettera raccomandata al titolare, avvisandolo che sarà punita come frode l'alienazione o costituzione in pegno del titolo totalmente o parzialmente estinto per un importo superiore al valore che ha conservato.
3    Qualora il possessore del titolo non sia noto, la cancellazione o la modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà resa di pubblica ragione per cura dell'ufficio di esecuzione, che menzionerà nella pubblicazione la comminatoria di cui all'alinea precedente.
VZG hinterlegten
Betreffnisse an die wirklich Berechtigten herbeigeführt werden?
Die Antwort auf die erste Frage ergibt sich ohne weiteres aus Art. 392 Ziff. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 392 - Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può:
1  provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico;
2  conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure
3  designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.

ZGB, wonach auf Ansuchen eines Beteiligten oder von Amtes wegen die
Vormundschaftsbehörde einen Beistand ernennt, wenn eine mündige Person in
einer dringenden Angelegenheit infolge von.... Abwesenheit oder dergl. weder
selbst zu handeln, noch einen Vertreter zu bezeichnen vermag. Bei der
Einzelverwertung von Grundstücken sind auch nicht angemeldete, jedoch im
Grundbuch eingetragene Pfandrechte gemäss Art. 34
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 34 - 1 L'elenco degli oneri deve contenere:
1    L'elenco degli oneri deve contenere:
a  l'indicazione del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art. 11) e del valore di stima quali risultano dal verbale di pignoramento;
b  gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito all'ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3) dell'ufficio (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno immobiliare e diritti personali annotati), coll'indicazione esatta dei beni ai quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall'estratto del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni. Saranno pure indicati, in colonne separate, gli importi esigibili dei crediti garantiti da pegno e quelli da assegnarsi al delibatario (art. 135 LEF). Ove un'insinuazione di un onere non sia conforme all'estratto del registro fondiario, l'ufficio dovrà attenersi all'insinuazione, ma menzionerà anche il contenuto dell'iscrizione nel registro. Se l'onere insinuato è meno esteso di quanto risulti dal registro fondiario, l'ufficio, ottenuto il consenso del titolare, provvederà alla modificazione o cancellazione dell'iscrizione nel registro fondiario.
2    Saranno iscritti nell'elenco anche gli oneri che furono insinuati senza che i titolari vi fossero obbligati. Gli oneri iscritti nel registro fondiario dopo il pignoramento del fondo e senza l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione saranno pure menzionati, ma coll'indicazione di questa circostanza e coll'avvertenza che potranno esser presi in considerazione solo se ed in quanto i creditori pignoranti siano intieramente soddisfatti (art. 53 cpv. 3).
VZG in das Lastenverzeichnis
aufzunehmen. Erfolgt eine Bestreitung, so wird das Betreibungsamt die
Klägerrolle gemäss Art. 39
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 39 - In caso di contestazione, l'ufficio procederà a stregua dell'articolo 107 capoverso 5 della LEF. Ove si tratti di un diritto iscritto nel registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, la parte di attore incomberà a colui che chiede la modificazione o la cancellazione di questo diritto.
VZG dem Bestreitenden zuzuweisen haben, jedoch in
den Fällen, dass der gegenwärtige Pfandgläubiger unbekannt oder aber unbekannt
wo abwesend ist, vor der Klagefristansetzung zweckmässigerweise bei der
Vormundschaftsbehörde der gelegenen Sache die Bestellung eines Beistandes
nachsuchen, damit die notwendigen Angaben über die Person bezw. Vertretung des
zu Beklagenden schon in der Klagefristsetzung gemacht werden können. Weniger
einfach gestalten sich die Verhältnisse im Konkurs, wo gemäss Art. 246
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 246 - I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.
SchKG
auch die nicht eingegebenen, aber aus den Grund- und Hypothekenbüchern
ersichtlichen Forderungen unter die Konkursforderungen im Kollokationsplan
bezw. im Lastenverzeichnis als dessen Bestandteil aufgenommen werden und deren
Bestreitung nur durch binnen zehn Tagen anzuhebende Klage geschehen kann. Hier
wird dem Bestreitenden nichts

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anderes übrig bleiben, als sich selbst unverzüglich wegen der Bestellung eines
Beistandes umzutun.
Zur zweiten Frage: Art. 69
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 69 - 1 Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
1    Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
2    In tal caso l'avvenuta cancellazione o modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà pubblicata una volta nel foglio ufficiale e sarà, ove ne sia noto l'indirizzo, comunicata mediante lettera raccomandata al titolare, avvisandolo che sarà punita come frode l'alienazione o costituzione in pegno del titolo totalmente o parzialmente estinto per un importo superiore al valore che ha conservato.
3    Qualora il possessore del titolo non sia noto, la cancellazione o la modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà resa di pubblica ragione per cura dell'ufficio di esecuzione, che menzionerà nella pubblicazione la comminatoria di cui all'alinea precedente.
(102, 130) VZG schreibt vor: Werden die Titel über
die durch die Versteigerung ganz oder teilweise untergegangenen
Grundpfandrechte nicht beigebracht, so hat das Betreibungsamt (die
Konkursverwaltung) trotzdem die erforderlichen Löschungen oder Abänderungen im
Grundbuch zu veranlassen, die auf die betreffenden Forderungen entfallenden
Beträge aber zu hinterlegen. Nachträglich kann der (bekannte) Pfandgläubiger
die Beibringung des Titels durch dessen Kraftloserklärung ersetzen und dadurch
der Hinterlegung zu seinen Gunsten ein Ende bereiten. Gegenüber dem
unbekannten oder unbekannt wo abwesenden Pfandgläubiger aber beginnt mit der
Löschung seines Pfandrechtes im Grundbuch die jetzt nicht mehr durch Art. 807
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 807 - I crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto non sono soggetti a prescrizione.

ZGB ausgeschlossene Verjährung zu laufen. Solange die Verjährung nicht
vollendet ist, muss es beim Weiterbestand der Hinterlegung das Bewenden haben,
es wäre denn, dass auf gerichtliche Klage eines nachgehenden (ausgefallenen)
Pfandgläubigers hin durch gerichtliches Urteil etwas anderes angeordnet werden
sollte. Aber auch auf die Vollendung der Verjährung hin werden die
nachfolgenden (ausgefallenen) Pfandgläubiger auf der Hut sein müssen, um sich
durch geeignete Vorkehren die Ausbezahlung der hinterlegten Summe zu sichern,
wenn sie nicht dulden wollen, dass sie dem Schuldner bezw. Pfandeigentümer
aushingegeben werde. Es ist eben nicht zu vergessen, dass ein nachfolgender
Pfandgläubiger, der ein vorgehendes Pfandrecht nicht (oder nicht mit Erfolg)
bestritten hat, keineswegs selbstverständlicherweise Anspruch auf ein
Betreffnis erheben kann, das vom vorgehenden Pfandgläubiger ungeachtet seiner
unangefochtenen Einstellung im Lastenverzeichnis nicht bezogen wird.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 62 III 122
Data : 01. gennaio 1936
Pubblicato : 20. agosto 1936
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 62 III 122
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Werden in das Lastenverzeichnis aufgenommene Grundpfandforderungen bestritten, deren Gläubiger...


Registro di legislazione
CC: 392 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 392 - Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può:
1  provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico;
2  conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure
3  designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.
807
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 807 - I crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto non sono soggetti a prescrizione.
LEF: 246
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 246 - I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.
RFF: 34 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 34 - 1 L'elenco degli oneri deve contenere:
1    L'elenco degli oneri deve contenere:
a  l'indicazione del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art. 11) e del valore di stima quali risultano dal verbale di pignoramento;
b  gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito all'ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3) dell'ufficio (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno immobiliare e diritti personali annotati), coll'indicazione esatta dei beni ai quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall'estratto del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni. Saranno pure indicati, in colonne separate, gli importi esigibili dei crediti garantiti da pegno e quelli da assegnarsi al delibatario (art. 135 LEF). Ove un'insinuazione di un onere non sia conforme all'estratto del registro fondiario, l'ufficio dovrà attenersi all'insinuazione, ma menzionerà anche il contenuto dell'iscrizione nel registro. Se l'onere insinuato è meno esteso di quanto risulti dal registro fondiario, l'ufficio, ottenuto il consenso del titolare, provvederà alla modificazione o cancellazione dell'iscrizione nel registro fondiario.
2    Saranno iscritti nell'elenco anche gli oneri che furono insinuati senza che i titolari vi fossero obbligati. Gli oneri iscritti nel registro fondiario dopo il pignoramento del fondo e senza l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione saranno pure menzionati, ma coll'indicazione di questa circostanza e coll'avvertenza che potranno esser presi in considerazione solo se ed in quanto i creditori pignoranti siano intieramente soddisfatti (art. 53 cpv. 3).
39 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 39 - In caso di contestazione, l'ufficio procederà a stregua dell'articolo 107 capoverso 5 della LEF. Ove si tratti di un diritto iscritto nel registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, la parte di attore incomberà a colui che chiede la modificazione o la cancellazione di questo diritto.
69
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 69 - 1 Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
1    Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti.
2    In tal caso l'avvenuta cancellazione o modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà pubblicata una volta nel foglio ufficiale e sarà, ove ne sia noto l'indirizzo, comunicata mediante lettera raccomandata al titolare, avvisandolo che sarà punita come frode l'alienazione o costituzione in pegno del titolo totalmente o parzialmente estinto per un importo superiore al valore che ha conservato.
3    Qualora il possessore del titolo non sia noto, la cancellazione o la modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà resa di pubblica ragione per cura dell'ufficio di esecuzione, che menzionerà nella pubblicazione la comminatoria di cui all'alinea precedente.
Registro DTF
62-III-122
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
elenco oneri • quesito • registro fondiario • ufficio d'esecuzione • committente • d'ufficio • decisione • fine • etichettatura • debitore • incanto • parte costitutiva • trattario • giorno • credito nel fallimento • rimpiazzo • diritto delle esecuzioni e del fallimento • graduatoria • amministrazione del fallimento • mais
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