BGE 61 III 70
22. Sentenza 16 maggio 1935 in causa Heidemann.
Regeste:
Per l'esazione di interessi ipotecari il creditore può promuovere l'esecuzione
ordinaria (in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del
debitore) o in via di realizzazione del pegno; ma l'una esclude l'altra (art.
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
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1 | Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
1bis | Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno. |
2 | Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1). |
Für die Vollstreckung von Grundpfandzinsen kann der Gläubiger entweder die
gewöhnliche Betreibung (auf Pfändung oder auf Konkurs, je nach der Person des
Schuldners), oder diejenige auf Pfandverwertung wählen; aber die eine
Betreibungsart schliesst die andere aus (Art. 41 Abs. 2 SchKG).
Pour le recouvrement des intérêts d'une créance hypothécaire, le créancier
peut choisir soit la voie de la poursuite ordinaire (saisie ou faillite selon
la personne du débiteur), soit celle de la poursuite en réalisation de gage;
mais l'un des modes exclut l'autre (art. 41, deuxième alinéa, LP).
Considerando in fatto ed in diritto:
1.- Con precetto esecutivo No 46409 (Ufficio di Lugano) per esecuzione
ordinaria Luisa Martinek e Consorti domandavano al debitore Otto Heidemann a
Lugano il pagamento di 1000 fchi dipendente da interessi ipotecari scaduti. Il
debitore fece opposizione ed in seguito promosse causa, ancora pendente,
d'inesistenza del debito. Di fronte a quest'azione i creditori iniziarono per
il medesimo credito l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare
(precetto No 60500).
2.- Avendo il debitore chiesto l'annullamento di questa seconda esecuzione' fu
dall'Autorità cantonale
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di Vigilanza respinto con decisione del 12 aprile u.s.; donde l'attuale
ricorso.
3.- Il ricorso è fondato. Risulta dall'incarto, ed è del resto pacifico, che
nelle due esecuzioni si tratta del medesimo credito di 1000 fchi dipendente da
interessi garantiti da pegno ipotecario.
In quest'ipotesi al creditore compete, secondo l'art. 41
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
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1 | Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
1bis | Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno. |
2 | Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1). |
diritto di scelta: può procedere in via di esecuzione ordinaria (pignoramento
o fallimento) o in via di realizzazione del pegno: ma non può procedere nei
due modi. Essendosi nel caso in esame pronunciati col primo precetto per la
prima alternativa, i creditori hanno esaurito il loro diritto di scelta; il
secondo precetto è dunque incompatibile coll'art. 41 cp. 2 predetto.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
Il ricorso è ammesso e la seconda esecuzione No 60500 viene annullata.