S. 68 / Nr. 16 Familienrecht (i)

BGE 61 II 68

16. Sentenza 12 aprile 1935 della II a sezione civile in causa Servalli c.
Giamboni.

Regeste:
Conferma della giurisprudenza giusta la quale il valore di una causa di
constatazione della paternità, in cui la paternità fu attribuita al convenuto
senza effetti di stato civile, si computa in base alle prestazioni
patrimoniali litigiose davanti all'ultima istanza cantonale.
La pensione alimentare, cui il convenuto è stato condannato verso l'infante,
và capitalizzata a contare dal costui giorno di nascita (cambiamento della
giurisprudenza).

A. - In seguito ad azione promossa dalle attrici con petizione del 27 luglio
1933, il Pretore del distretto di Leventina, con sentenza del 15 dicembre
1933, dichiarava il convenuto Battista Servalli padre naturale, senza effetto
di stato civile, dell'infante Maria Giamboni, nata il 28 luglio 1932 da
Giamboni Maria e lo condannava a corrispondere alla figlia spuria una pensione
alimentare

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mensile, pagabile in rate anticipate, di fr. 25.-, dal 28 luglio 1932 al 28
luglio 1950 (per 18 anni), ed alla madre fr. 50.- per le spese di puerperio e
fr. 200.- per mantenimento di quattro settimane prima e dopo il parto (art.
317 e 319 CC).
B. - Da questa sentenza essendosi il convenuto appellato, il Tribunale
d'appello del Cantone Ticino confermava addi 14 gennaio 1935 il giudizio del
Pretore.
Donde l'attuale ricorso al Tribunale federale introdotto nei termini e modi di
legge, col quale il convenuto conchiude all'annullamento del giudizio
querelato ed al rigetto della petizione.
Considerando in diritto:
1.- Per pratica costante (RU 52 II 95; 59 II 341 e seg.), il valore litigioso
di una causa di ricerca della paternità, in cui l'infante è stato attribuito
al padre senza effetti di stato civile, si computa in base alle prestazioni di
natura economica ancora litigiose davanti all'ultima istanza cantonale: nella
specie, davanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino (art. 59 OGF).
Nel caso in esame queste prestazioni consistono nella corrisponsione alla
figlia spuria di una pensione alimentare anticipata di fr. 25 mensili durante
18 anni e nell'indennizzo alla madre di complessivi fr. 250.
Chiedesi se, in queste condizioni, la causa raggiunga il valore appellabile
minimo di franchi 4000.
2.- La risposta è diversa, a seconda che la pensione alimentare di fr. 25
mensili per 18 anni è capitalizzata a partire dal giorno stesso della nascita
(28 luglio 1932) o dal giorno corrispondente dell'anno seguente (28 luglio
1933. Giusta le tavole Piccard (tavola 7 della seconda edizione tedesca, p.
49), il valore capitalizzato (al tasso del 4%) di tale rendita raggiunge, nel
primo caso, franchi 3492,50, nel secondo, fr. 3587,50. Se, nella prima
ipotesi, ai fr. 3492,50 Si aggiunge l'importo di fr. 250 per spese di
puerperio ecc. aggiudicate alla madre, si raggiunge la

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somma di fr. 3742,50: e la causa non sarebbe appellabile al Tribunale
federale. Nella seconda, in cui al valore della pensione capitalizzata di fr.
3587,50 và pure aggiunto l'importo di fr. 250 per spese di puerperio ecc. e
quella di fr. 300 per pensione alimentare del primo anno (28 luglio 1932 al 28
luglio 1933), il valore di appello sarebbe superato (fr. 3587,50 più fr. 250
più fr. 300 = fr. 4137,50). La differenza, tra il valore della rendita
capitalizzata giusta il primo modo di computo e quello del secondo, differenza
che, a prima vista sembra strana, ha la sua ragione in ciò, che, nel primo
anno di nascita, la mortalità dei neonati è relativamente elevata: e ciò
influisce sul risultato del calcolo di capitalizzazione.
3.- La questione della competenza del Tribunale federale, ratione valoris,
dipende dunque dal momento in cui si computa la capitalizzazione della
pensione di fr. 25 mensili anticipati durante 18 anni.
Per il computo del valore fa stato, di regola, il giorno dell'introduzione
dell'istanza (RU 48 II 413; 59 II 341). Nella sentenza del 9 novembre 1933,
trattando di questa questione in rapporto ad un'azione di paternità, il
Tribunale federale (sentenza del 9 novembre 1933 in causa Kuratli, RU 59 II
339
e seg.) ha ritenuto, che per il computo del valore capitalizzato della
pensione alimentare è determinante, non precisamente il giorno
dell'introduzione dell'istanza, ma quello della data di nascita del primo o
del giorno corrispondente del secondo anno (1 o compleanno), a seconda che la
data dell'introduzione dell'istanza è più vicina all'uno o all'altro di questi
termini. Nel caso in esame l'azione essendo stata inoltrata con petizione del
27 luglio 1933, il giorno più vicino sarebbe quello corrispondente al 1 o
compleanno o giorno di nascita del secondo anno.
Se non che questa soluzione non è scevra da inconvenienti e conduce a
risultati poco soddisfacenti. Avantutto essa ha per necessaria conseguenza di
far dipendere l'appellabilità ratione valoris da una circostanza secondaria:

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da quella cioè, di sapere, se la parte attrice o il suo rappresentante, usando
maggiore o minore diligenza, hanno promosso la causa qualche giorno
(foss'anche uno solo) prima della scadenza del sesto mese dalla nascita o nel
primo giorno del settimo. Da questa circostanza, per così dire fortuita, può
dipendere l'ammissibilità, ratione valoris, dell'appello al Tribunale federale
o la sua esclusione: da essa può anche dipendere, se davanti al Tribunale
federale la causa và trattata colla procedura scritta o per via di arringa
(art. 59 e 67 cifra 4 OGF). E'quindi soluzione preferibile quella, che, per il
computo del valore della pensione alimentare, suppone che l'istanza sia stata
inoltrata il giorno stesso o pochi giorni dopo la nascita: dunque, che calcola
il valore di capitalizzazione sempre dal giorno di nascita. Soluzione anche
più logica, perché, insomma, la pensione alimentare è dovuta all'infante dal
primo giorno in cui venne alla luce, per un periodo di 18 anni. Sta bene che,
come si afferma nella sentenza precitata (RU vol 59 II 341 c. 1), le società
d'assicurazione ed altri istituti sogliono computare il valore di
capitalizzazione altrimenti; ma poichè, ad ogni modo, in materia di
capitalizzazione di rendita si tratta di valori meramente approssimativi, si
può scostarsi dal sistema da essi adottato nell'interesse di una soluzione
pratica ed uniforme della questione di competenza del Tribunale federale.
4.- Dovendosi quindi ritenere da quanto precede, che la somma capitalizzata
della rendita di fr. 25 mensili, da computarsi dal giorno della nascita
dell'infante, è di soli fr. 3492,50, il valore totale della causa (fr. 3492,50
più fr. 250 = franchi 3742,50) non raggiunge il limite di appellabilità di fr.
4000.
Il Tribunale federale pronuncia:
Non si entra nel merito del ricorso
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 61 II 68
Date : 01. Januar 1935
Published : 12. April 1935
Source : Bundesgericht
Status : 61 II 68
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Conferma della giurisprudenza giusta la quale il valore di una causa di constatazione della...
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


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: 59  59e
ZGB: 317e
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48-II-412 • 52-II-93 • 59-II-339 • 61-II-68
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