S. 213 / Nr. 31 Internationales Auslieferungsrecht (i)

BGE 60 I 213

31. Estratto dalla sentenza 22 giugno 1934 in causa Grandi.


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Regeste:
Estradizione chiesta dall'Italia. - Estradizione ammessa per lesioni
personali. - Eccezione che i fatti costituenti il reato di lesione personale
sarebbero una conseguenza del reato di contrabbando, pel quale l'estradizione
non è ammissibile. - Eccezione respinta. - Respinta pure l'eccezione di
connessione tra il reato di lesione personali con quello di resistenza ad un
pubblico ufficiale. - Concorrenza ideale e concorrenza di legge delle due
imputazioni. - In caso dubbio di concorrenza di legge tra un'imputazione per
la quale l'estradizione è concessa ed un reato pel quale l'estradizione non è
consegnibile, la decisione và lasciata ai tribunali competenti dello stato
richiedente (consid. 3).
Aggravanti di cui agli art. 61 No 10 e 576 No 3 del cod. pen. ital. (reato
commesso contro un pubblico funzionario da un latitante). Nel caso in esame
non costituiscono reati distinti da quello delle lesioni personali.

I. - Antecedentemente ai fatti che diedero origine alla presente causa
d'estradizione, Francesco Grandi era stato condannato a parecchi anni di
detenzione per reato di contrabbando, attività ch'egli praticava, egli adduce,
solo occasionalmente, come molti suoi conterranei della valle d'Intelvi o di
Cavargna. Per sottrarsi al mandato d'arresto dipendente da atti di
contrabbando, erasi reso latitante e menava vita randagia per i monti di
quelle valli. La sera

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del sabato 3 febbraio 1934, Grandi, abbandonando per un momento il suo riparo,
era sceso a Pellio d'Intelvi per recarsi all'osteria Vidoletti, dove avvennero
i fatti sui quali è basata l'istanza d'estradizione e che, secondo il mandato
di cattura 14 febbraio 1934 del giudice istruttore presso il R. Tribunale di
Como, diedero luogo alle seguenti imputazioni:
A. - Avere l'imputato, la sera del 3 febbraio 1934 in Pellio d'Intelvi, usato
violenza nell'osteria Vidoletti al carabiniere Maninchedda Giuseppe,
colpendolo col moschetto di quest'ultimo, usato a mo' di clava, e producendo
all'aggredito gravi lesioni all'avambraccio destro mentre un compagno del
Grandi, certo Malacrida, buttava a terra altro carabiniere, Davide Tambini.
Questi fatti sono considerati nel mandato di cattura anzitutto come infrazione
all'art. 337 del codice penale italiano (resistenza ad un pubblico ufficiale),
colle aggravanti previste dall'art. 339 cp. 1 (resistenza a mano armata
commessa da parecchie persone riunite) e dall'art. 61 No 6 (reato commesso
durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente
all'esecuzione di un mandato d'arresto per un reato precedente).
B. - Avere il Grandi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, latitante
a mandato di cattura, per sottrarsi all'arresto, causato al carabiniere
Maninchedda una frattura comminuta del cubito destro e grave contusione della
regione del gomito destro dallo stesso lato, lesioni guaribili, salvo
complicazioni, in cinquanta giorni.
Questi fatti, che sono gli stessi di quelli contemplati sotto la lett. A, sono
considerati come costituenti il reato di cui agli art. 582 e 583 CP it.
(lesioni personali gravi occasionanti un'incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni), colle
aggravanti dell'art. 585 in relazione all'art. 576 No 3 (fatto commesso dal
latitante per sottrarsi all'arresto od alla cattura, ovvero per procurarsi i
mezzi di sussistenza durante la latitanza) e dell'art. 61 No 10 (fatto
commesso

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contro un pubblico ufficiale nell'adempimento delle sue funzioni).
C. - Essersi il Grandi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo reso
colpevole di violazione del divieto di porto d'armi (art. 699 CP it.) e,
riparando clandestinamente nella Svizzera, aver infranto la legge che reprime
l'espatriamento clandestino.
L'istanza d'estradizione della R. Legazione d'Italia rileva che Grandi è
imputato, «fra altro», di lesioni gravi guaribili in un tempo superiore ai
venti giorni, reato contemplato dalla dichiarazione addizionale del 30 marzo
1909 fra la Svizzera e l'Italia (art. 1 di detta dichiarazione: L'estradizione
è concessa: «1/ Per percosse e ferite... quando il delinquento abbia con
questi fatti cagionato volontariamente, ma senza intenzione di dar la morte,
una malattia od incapacità al lavoro per più di venti giorni...».
II. Il Procuratore pubblico della Confederazione, riferendosi, tra altro, alle
sentenze del Tribunale federale nelle cause d'estradizione Vogt del 24 gennaio
1924 (RU 50 I p.254 e seg.) e Cassis, del 14 maggio 1904 (non pubblicata),
preavvisa nel senso, che l'estradizione sia accordata per il solo titolo di
lesioni personali.
Considerando in diritto;
3.- Nella sua memoria di opposizione l'estradando:
a) Contesta anzitutto essersi reso colpevole dei fatti imputatigli sotto la
lett. B del mandato di cattura. Questo mezzo non può giovargli, poichè è
regola ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346; 39 I p. 355; 41
I p. 141; 49 I p. 267 ecc.), che la questione della colpabilità non può essere
nè esaminata nè decisa, neanche a titolo provvisorio, dal giudice di
estradizione.
b) Adduce in secondo luogo, che gli atti imputatigli e che gli avrebbero
permesso di sottrarsi al suo arresto, altro non sarebbero se non una
conseguenza del reato fiscale precedente (reato di contrabbando), per

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il quale l'estradizione non è concessa. Anche quest'obbiezione non regge. La
relazione tra l'imputazione di contrabbando e quella che stà alla base della
domanda d'estradizione (lesioni personali) è destituita di pertinenza. Solo i
fatti che costituiscono essi stessi un'infrazione alle leggi fiscali sono
escluse dall'estradizione. Il reato di lesione personale, anche se per
avventura fosse stato commesso per sfuggire alle conseguenze di un resto
fiscale, è atto da quest'ultimo distinto, e non può essere considerato come un
suo accessorio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 14 maggio 1904 in
causa d'estradizione Cassis).
c) Assevera l'estradando ancora, che costituendo i fatti imputatigli sia il
reato di resistenza ad un pubblico ufficiale, imputazione per cui
l'estradizione non è conseguibile, sia il reato di lesioni personali,
l'estradizione dovrebbe essere esclusa per ambedue: in altri termini, si
prevale della concorrenza che esisterebbe fra le due imputazioni, per essere
posto al beneficio di quella per la quale le leggi vigenti non prevedono
l'estradizione. Siffatto argomento fu, in vertenze analoghe, oggetto di esame
da parte del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale in causa Vogt
del 26 gennaio 1924, RU 50 I p. 249 e seg.), dalle quali si desume:
Se, sollevando l'eccezione prefata, l'opponente intende alludere all'ipotesi
che un sol fatto criminoso costituisca due reati che rimangono distinti e per
sè stanti (ipotesi della cosidetta concorrenza ideale dei reati; concours
idéal d'infractions, GARRAUD, Droit pénal général p. 193), l'estradizione sarà
ammissibile, ove per un solo dei reati concorrenti (nella specie, il reato di
lesioni personali a sensi dell'art. 1 dichiarazione addizionale 30 marzo 1909)
l'estradizione sia ammessa.
Se invece l'opponente intende sostenere, che nel caso in esame si tratti della
cosidetta concorrenza di legge (Concours réel d'infraction, GARRAUD l. c. p.
206), dell'ipotesi, cioè, in cui uno dei reati sia estinto o assorbito
dall'altro (teoria della consunzione dei reati), l'estradizione

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sussisterà, se il delitto che permane è delitto d'estradizione (RU 50 I p.
261). Ma quale, nel caso concreto, il delitto non assorbito dall'altro? Rimane
il delitto di lesione personale, delitto d'estradizione, o quello di
resistenza alla forza pubblica, che non lo è? La questione può essere
discussa, ma motivi prevalenti militano per la prima ipotesi. Il resto di
resistenza ad un pubblico ufficiale previsto dagli art. 337 e seg. del CP it.
è commesso quando un delinquente usa violenza o minacce, onde ostacolare un
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Non occorre che il
pubblico ufficiale sia stato, inoltre, vittima di maltrattamento o di
un'offesa qualsiasi alla sua incolumità personale. Questo estremo di un'offesa
all'incolumità personale si verifica in altra figura del reato: in quella
della lesione personale, di cui all'art. 582 CP it., reato qualificato secondo
l'articolo 61 No 10 ibidem quando la vittima è pubblico funzionario (cfr.
MICHELE LONGO, Commento al codice penale italiano - antica legge - p. 549;
MANFREDINI, Manuale di diritto penale, all'art. 336).
Ad ogni modo, ove anche la questione di sapere, quale delitto in concreto
estingua l'altro per assorbimento fosse dubbia, il Tribunale federale non
pottrebbe meno concedere l'estradizione, ma dovrebbe (RU 50 I p. 262) lasciare
ai tribunali competenti dello Stato richiedente il compito di decidere, se il
reato di lesione personale, per il quale l'estradizione è richiesta ed
ammissibile, non sia quello estinto.
4.- Nel mandato di catturna del 14 febbraio 1934 il reato suscettibile
d'estradizione (lesioni personali) è qualificato, e tra le circostanze
aggravanti ivi rilevate due meritano speciale rilievo: quella dedotta
dall'art. 61
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 61 - 1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
1    Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2    Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3    Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua56.
4    La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5    Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
No 10 CP it. (ipotesi in cui il reato è commesso contro un
pubblico ufficiale nell'atto dell'adempimento del suo servizio) e quella
dell'art. 576 No 3 (ipotesi in cui il reato è stato commesso dal latitante per
sottrarsi all'arresto).
La legislazione del luogo di rifugio non contiene disposti analoghi: ond'è
che, secondo la pratica di questa Corte

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(v. la precitata sentenza 14 maggio 1904 nella causa analoga Cassis p. 9),
occorre esaminare se queste aggravanti creino un reato distinto da quello per
cui l'estradizione dev'essere consentita o invece altro non significhino che
un elemento atto a precisare la misura della repressione, nulla mutando alla
natura del reato. In quest'ultimo caso l'estradizione dovrà essere accordata
senza riserva.
Occorrerà, in altri termini, esaminare se, secondo i principi del diritto
internazionale, le circostanze aggravanti predette costituiscono uno degli
elementi del reato per cui l'estradizione è domandata ed è conseguibile (nella
specie il reato di lesioni personali) oppure se esse siano basate su fatti
diversi, costituenti elementi di altro reato, per il quale l'estradizione non
sia consentita.
a) Per quanto concerne l'aggravante dedotta dall'art. 61 No 10, cioè dalla
persona della vittima, quel disposto che è di portata generale, l'ammette non
solo nei confronti di un pubblico ufficiale, ma anche di un ministro di un
culto riconosciuto dallo Stato o di un agente diplomatico o consolare, e ciò
anche quando il reato non è stato commesso per causa defle funzioni
esercitate. Non si tratta quindi di un'aggravante basata sul fatto connesso
che il delinquente, oltre il delitto principale (nella specie: lesioni
personali) ha resistito ad un agente della forza pubblica. Marciano nel suo
trattato sul nuovo codice penale italiano dice a pag. 129: «Il fondamento
giuridico dell'aggravante è nella maggiore tutela che va concessa al principio
di autorità, impersonato ne' pubblici ufficiali, o ne' ministri del culto o
negli agenti diplomatici o consolari. Ciò spiega perchè l'aggravante si
applichi, sia che il reato venga commesso a causa delle funzioni, sia che
venga commesso semplicemente nell'atto delle funzioni».
Non è quindi possibile di ravvisare in questa qualificazione del delitto di
lesioni personali un'influenza esercitata da un reato differente, per cui
l'estradizione non sarebbe concessa.
b) Più dubbio è il quesito concernente l'aggravante

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della latitanza, prevista nella parte generale del CP it. (art. 61 No 6) e
nella parte speciale, titolo dodicesimo, capo 1°, concernente i delitti contro
la vita e l'incolumità individuale (art. 576 No 3 in relazione all'art. 585).
Secondo il Marciano (opera citata p. 124), si tratterebbe, non di una
circostanza che si aggiunga ad un delitto già commesso e che costituirebbe un
elemento di reato distinto, ma di una modalità che influisce solo su di un
reato posteriore commesso da un delinquente durante il tempo in cui si sia
sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura emanato per
un reato anteriore. Nella relazione ministeriale accompagnante il progetto del
nuovo CP it. si espone in merito a questo disposto: «Il maggiore allarme
suscitato dalla ulteriore delinquenza del latitante, la maggiore pericolosità
di lui sono per sè evidenti e giustificano l'aggravante. Mi (parla il
relatore) è apparso, invece, eccessivo costituire, come faceva il primo
progetto, un'aggravante della latitanza rispetto, non ad un nuovo reato, ma al
reato stesso, che dalla latitanza sarebbe rimasto aggravato; onde tale ipotesi
ho soppresso.»
Da quanto precede sembra quindi risultare che il concetto della latitanza
costituisce nel diritto italiano un'aggravante del reato di lesioni personali,
che nulla muta alla natura di quest'ultimo.
Ove invece dovesse ammettersi che questa cosidetta aggravante costituisce un
elemento del reato della resistenza ad un funzionario pubblico, ovvero
l'elemento di un delitto speciale, l'estradizione potrebbe, nella specie,
essere ammessa, solo sotto la riserva, che l'art. 576 cifra 3 non sia
applicato dal giudice del fatto.
Ma la soluzione di questa questione è assai difficile: dipende
dall'interpretazione del diritto italiano in un punto delicato. Seguendo la
pratica accolta dal Tribunale federale in casi analoghi occorrerà lasciare il
giudizio ai tribunali competenti dello Stato richiedente (RU 50 p. 262 e
sentenze ivi citate), omettendo di menzionare in questa

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sentenza una riserva a proposito dell'art. 576 No 3. L'estradizione essendo
limitata al reato di lesioni personali (percosse e ferite, secondo la
dichiarazione addizionale del 30 marzo 1909), spetta al giudice del fatto di
determinare se la qualifica di cui all'art. 573 No 3 è basata sopra un estremo
distinto dall'infrazione per cui l'estradizione è accordata.
Per quanto ha tratto al reato di contrabbando, che, secondo le affermazioni
dell'opponente, avrebbe dato luogo ad un mandato di cattura anteriore al 3
febbraio 1934, esso non può influire sull'aggravante precitata. Questa non è
fondata sul fatto che il colpevole ha anteriormente commesso un delitto, ma su
quello che per sottrarsi all'arresto, ha preso il partito di rendersi
irreperibile vivendo vita randagia e creando, pertanto, uno stato di speciale
pericolosità.
Il Tribunale federale pronuncia:
L'opposizione sollevata dall'estradando Grandi è tolta e l'estradizione
accordata, ma unicamente per percosse e ferite aventi occasionato,
senz'intenzione di dare la morte, una malattia o incapacità al lavoro per più
di venti giorni.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 60 I 213
Data : 01. gennaio 1934
Pubblicato : 22. giugno 1934
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 60 I 213
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Estradizione chiesta dall'Italia. - Estradizione ammessa per lesioni personali. - Eccezione che i...


Registro di legislazione
CP: 61 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 61 - 1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
1    Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:
a  l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
b  vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
2    Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.
3    Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua56.
4    La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.
5    Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.
337e  582  582e  699
Registro DTF
60-I-213
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
lesioni personali • questio • italia • tribunale federale • analogia • cio • codice penale • costituente • dubbio • esaminatore • stato richiedente • decisione • lesioni gravi • mandato d'arresto • quesito • ripartizione dei compiti • direttore • personale diplomatico • direttive anticipate del paziente • aggravamento della pena
... Tutti