S. 381 / Nr. 62 Versicherungsvertrag (i)
BGE 58 II 381
62. Estratto della sentenza 28 ottobre 1932 della II a Sezione civila in causa
La Ginevrina o. Fry.
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Regeste:
Assicurazione sulla vita. Dichiarazioni inveritieri e reticenti
dell'assicurata. - Art. 6 della legge federale sul contratto d'assicurazione;
nozione della conoscenza della reticenza.- Il termine di recesso di cui
all'art. 6 prodetto decorre dal momento in cui l'assicuratore ebbe conoscenza
del fatto occultato, non da quello in cui ne poteva avere solo il sospetto o,
procedendo coll'ordinaria diligenza, avrebbe potuto averla.
Ida Karrer a Lugano erasi nel novembre 1929 assicurata sulla vita per fr. 5000
presso la «Ginevrina», poscia che, qualche giorno prima, era stata visitata da
un medico, 11 Dr. Gianola, il quale le aveva dichiarato, che era seriamente
ammalata e doveva recarsi a casa (Zofingen) per una severa cura presso il
medico di famiglia. È assodato Che al questionario della società assicuratrice
per l'ammissione della proposta d'assicurazione, la Karrer ha risposto in modo
inveritiero ed inesatto, dichiarando, contrariamente alla verità da essa
conosciuta, che la sua «salute era buona», che «godeva buona salute ecc.» e
sottotaciendo le recenti visite dal medico in Lugano e le gravi comunicazioni
da esso fattele sullo stato della sua salute. Rimasta in mora col pagamento di
un premio, la Karrer scriveva il 3 marzo 1929 alla Ginevrina: «Io non posso
pagare al momento perchè non lavoro. Devo fare una lunga cura per una malattia
che avevo senza saperlo all'epoca in cui sono assicurata». La Karrer cedeva in
seguito, il 1° agosto 1929, la sua polizza a Davide Fry, agente della
Ginevrina in Lugano e moriva poi a Zofingen il 17 gennaio 1930 di tubercolosi
renale. Ricevuto il 21
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gennaio 1930 il certificato medico constatante siffatta causa della morte, la
Ginevrina intraprese subito della indagini, dalle quali le insincerità e le
reticenze commesse dall' assicurata rispondendo al questionario risultarono
palesi. Ond'è che la Ginevrina, faciendo uso della facoltà che le spettava
secondo l'art. 6 della legge sul contratto di assicurazione, in data del 5
febbraio 1930 recedeva dal contratto e rifiutavasi poi di pagare al
cessionario Fry della polizza la somma assicurata.
Nella causa che ne seguì, l'istanza cantonale ha ritenuto che il recesso dal
contratto da parte della società assicuratrice era tardivo, il dies a quo del
termine di 4 settimane previsto dall'art. 6 predetto dovendosi computare dal
3/4 marzo 1929, giorno in cui l'assicuratrice ricevette la comunicazione sopra
citata della Karrer. Questo modo di vedere non trovò favore presso;1 Tribunale
federale, il quale respinse in toto la domanda di pagamento della somma
assicurata.
Estratto dei considerandi:
1. -
ad a. -
ad b. - Per quanto è della tempestività del recesso del contratto a sensi
dell'art. 6 della legge si osserva:
L'istanza cantonale la contesta partendo da un'interpretazione inammissibile
della lettera 3 marzo 1929 della Karrer e da un concetto giuridico errato
della nozione «cognizione della reticenza» di cui all'art. 6 in fine: ambedue
questioni che soggiaciono all'indagine di questa Corte. La lettera in discorso
non ammette punto, nè induce ad ammettere, che la Karrer avesse fatto
dichiarazioni inesatte al momento della visita del sig. Dr. Gianola: anzi lo
esclude. Una dichiarazione essendo inveritiera o reticente ai sensi della
legge solo quando il proponente sa o deve sapere di non dire la verità o di
non dirla completamente, l'assicurato, che, pur ammettendo di essere stato
ammalato al momento della visita. contesta di
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averlo saputo allora, non concede, anzi nega di essere stato inveritiero o
reticente. Dalla lettera del 3 marzo 1929 la compagnia non poteva rilevare che
una circostanza: che la Karrer era ammalata quando conchiuse l'assicurazione,
non che avesse fatto delle dichiarazioni false a mente della legge. In realtà,
pur interpretando in modo inaccettabile la lettera precitata, l'istanza
cantonale non giunge alla conclusione, che per la stessa la convenuta avesse
conseguita una cognizione positiva dell'avvenuta reticenza. Sembra invece
ritenere, che quella comunicazione avrebbe dovuto sembrare «sospetta» alla
convenuta: che questa avrebbe dovuto darle «peso maggiore» e quindi indurla ad
intraprendere subito delle indagini approfondite, le quali le avrebbero poi
svelato la verità. Ma cosî ragionando l'istanza cantonale incorre in errore
manifesto di diritto. Secondo l'art. 6 il concetto della «conoscenza» non và
interpretato in senso estensivo, vale a dire come se la legge dicesse: dal
giorno in cui l'assicuratore ebbe conoscenza della reticenza «o avrebbe dovuto
averla». Nell'ipotesi dell'art. 6, dice la sentenza del Tribunale federale in
causa «La Ginevrina» c. Eredi C. R. (R. U. 47 II p. 483 e seg., consid. 3),
«l'effetto di logge sorge per l'avveramento di una condizione meramente
oggettiva., la cognizione della reticenza, e non dipende da quella se, usando
la necessaria diligenza, l'assicuratore avrebbe dovuto conoscere prima il
fatto occultato.» Non basta quindi il mero sospetto o la possibilità di dare
qualche peso ad una comunicazione, perchè da quel momento decorra a carico
dell'assicurato il termine di quattro settimane per recedere dal contratto:
occorre la cognizione stessa della reticenza nel senso ammesso dal Tribunale
federale e come meglio ai motivi completi della sentenza precitata, cui per
brevità si fa riferimento.
Nè può indurre a conclusione diversa la circostanza che, secondo l'istanza
cantonale, la convenuta avrebbe, di fatto, preso in qualche considerazione lo
scritto del 3 marzo 1929 e l'avrebbe spedito all'attore, allora suo agente,
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le sue osservazioni. Anche se dimostrata a rigore di prova, questa circostanza
sarebbe irrilevante, perchè a tale provvedimento la convenuta non era tenuta e
se essa ha ecceduto nella diligenza che le incombeva, ciò non può tornarle di
documento. Del resto alla comunicazione della lettera l'attore avrebbe
risposto verbalmente alla convenuta «che considerava la dichiarazione della
Karrer come un pretesto per non pagare i premi»: affermazione questa che
doveva tanto più rassicurare la convenuta e distoglierla da ogni sospetto e da
ogni ulteriore indagine in quanto la Karrer era stata al servizio del Fry e si
poteva quindi presumere che questi la conoscesse.
Se quindi la data del 3 marzo 1929 non può essere ritenuta come punto di
partenza del termine di quattro settimane di cui all'art. 6 per decidere della
tempestività della disdetta del 5 febbraio 1930, chiedesi quale sia questo
dies a quo.
Si volesse anche ammettere quale dies a quo il giorno 21 gennaio 1930, nel
quale la convenuta dovette ricevere il rapporto 20 gennaio del sig. Dr.
Wälchli contenente la menzione che la Karrer era morta di «Nierentuberkulose»,
la disdetta del 5 febbraio 1930, avvenuta 15 giorni dopo, era tempestiva.
E ciò essendo, non può essere questione che la convenuta, accettando il
pagamento dei premi scaduti prima del febbraio 1930 abbia rinunciato al
diritto di recedere secondo l'art. 8 cif. 5 della legge, avvegnacchè fino a
quell'epoca essa ignorava che tale diritto possedesse e potesse prevalersene.
Da quanto precede risulta che il contratto d'assicurazione in discorso non era
vincolativo per la convenuta. Essa non è quindi tenuta a solvere la somma
assicurata.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è ammesso e, annullata la sentenza 12 aprile 193 del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, la petizione 30 maggio 1930 è respinta.