S. 264 / Nr. 43 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege (i)

BGE 58 I 264

43. Sentenza del ottobre 1932 nella causa Rima contro Dipartimento federale di
Giustizia e Polizia.

Regeste:
Competenza del Tribunale federale a giudicare i ricorsi diretti contro le
multe inflitte dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in virtù degli
art. 9 e 10 della legge 25 giugno 1886 sulla sorveglianza delle imprese
private in materia di assicurazione (consid. 1).
Diritto del Consiglio federale di vietare la concessione di favori agli
assicurati sulla vita (consid. 3 e 4).
La rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e senza nessuna
controprestazione precisa dell'assicurato, all'incasso d'un premio
d'assicurazione sulla vita costituisce un favore vietato dai decreti 23 maggio
1930 e 11 settembre 1931 del Consiglio federale (consid. 5)
Il fatto che questo favore venne accordato quando il contratto d'assicurazione
sulla vita era già stato stipulato, non le rende lecito (consid. 6).

A. - Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi Rima, in Bellinzona, P.
Forni stipulava nel luglio 1931 un contratto d'assicurazione sulla vita colla
Compagnia anonima d'assicurazioni «La Ginevrina». In data 22 luglio la polizza
veniva spedita dal Rima all'assicurato. Il premio interinale destinato a
coprire il rischio di morte fino al pagamento del primo premio contrattuale,
era di fr. 27,50. Il 24 luglio l'assicurato mandava al Rima una

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lettera, che non figura in atti, in cui (a giudicare dal tenore della risposta
datagli) chiedeva delle spiegazioni circa questo premio. Il 31 luglio
l'ispettore gli rispondeva infatti quanto segue:«Riferendomi alla di lei
pregiata del 24 corr. mese, mi preme comunicarle che il premio di rischio
indicato nella quitanza inserita nella polizza serve per coprire il rischio di
morte fino all'epoca in cui lei comincerà a pagare i premi regolari. A titolo
di deferenza le bonifico il premio di rischio e la prego di volermi versare,
mediante l'acclusa polizza di versamento, la somma di fr. 5.- per spese di
polizza.»
B. - Con lettera 20 giugno 1932 la Società svizzera d'assicurazioni generali
sulla vita denunciava il Rima all'Ufficio federale delle assicurazioni per
aver contravvenuto col summenzionato bonifico al divieto d'accordare dei
favori agli assicurati sulla vita, sancito dal decreto 23 maggio 1930 del
Consiglio federale.
Invitato a spiegarsi, il Rima addusse che la proposta d'assicurazione era
stata fatta dal Forni senza che si fosse parlato d'una promessa di condono del
premio. Solo dopo avere ricevuto la polizza, l'assicurato dichiarò di non
essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio di rischio interinale
e fr. 5 spese di polizza) di cui gli era stato chiesto il pagamento. Onde non
essere obbligato a procedere in via esecutiva, egli gli scrisse allora che gli
avrebbe bonificato l'importo del premio di rischio, in tendendo cosî
ricompensare in anticipo il lavoro d propaganda a favore della Compagnia da
lui rappresentata, che gli era stato promesso dall'assicurato.
C. - Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento federale di Giustizia e
Polizia ha inflitto al Rima una multa di franchi cento per aver accordato,
mediante la rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato dal decreto
23 maggio 1930. La circostanza che il vantaggio era stato concesso dopo la
conclusione del contratto non lo rendeva lecito.
D. - Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto

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amministrativo al Tribunale federale chiedendo «che il decreto 27 luglio 1932
del lod. Dipartimento di Giustizia e Polizia sia abrogato, non essendosi in
detto decreto tenuto in dovuto conto i fatti noti e non contestati e perchè il
decreto 11 settembre 1931 del Consiglio federale deve essere interpretato nel
senso che soltanto la violazione di quanto specificato a lettere a e b
dell'art. 2 dello stesso sia punibile, onde non cadere nell'assurdo e nei
pettegolezzi delle piccole necessità quotidiane della vita.»
Il ricorrente persiste a dichiarare che il bonifico fu da lui accordato
unicamente quale retribuzione anticipata per il lavoro di propaganda che
l'assicurato aveva promesso di voler fare. La lista dei favori la cui
concessione era vietata doveva essere interpretata in modo restrittivo,
perchè, in caso contrario, cadrebbero sotto il divieto moltissimi atti innocui
e legittimi.
Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propone la reiezione del
ricorso.
Considerando in diritto:
1.- La decisione querelata è fondata sul decreto 23 maggio 1930. che vieta la
concessione di favori nell'assicurazione sulla vita e prescrive che le
contravvenzioni relative saranno represse dal Dipartimento federale di
Giustizia e Polizia conformemente all'art. 10 della legge 25 giugno 1885 sulla
sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione.
Il Tribunale federale è competente per conoscere del gravame in virtù della
cifra VII dell'allegato alla GAD che apre la via del ricorso di diritto
amministrativo contro le decisioni del Dipartimento federale di Giustizia e
Polizia prese in applicazione della summenzionata legge 25 giugno 1885,
eccettuandone solo il rifiuto dell'autorizzazione di esercitare un'impresa
d'assicurazione.
2.- ...
3.- Il ricorrente non nega il diritto del Consiglio federale di vietare la
concessione di favori nell'assicurazione

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sulla vita e di colpire di multa le eventuali contravvenzioni. Questa facoltà
del Consiglio federale scaturisce dagli art. 9 e 10 della legge 25 giugno
1885, i quali lo autorizzano (articolo 9) a prendere i provvedimenti richiesti
dall'interesse generale e dall'interesse degli assicurati ed a comminare delle
multe fino a fr. 1000 (art. 10).
Secondo quanto è esposto nei motivi pubblicati all'appaggio del decreto 23
maggio 1930, la concessione di favori nell'assicurazione sulla vita era
infatti diventata un abuso che gli assicuratori non erano in grado d'eliminare
colle proprie forze e che minacciava di diventare nocivo agli interessi della
generalità degli assicurati.
4.- Nella fattispecie l'atto rimproverato al ricorrente fu commesso vigente il
decreto 23 maggio 1930, che venne poi abrogato e sostituito da quello 11
settembre 1931 sulle operazioni d'acquisizione delle società d'assicurazione
sulla vita. Anche il nuovo decreto ha però mantenuto il divieto di accordare
dei favori agli assicurati sulla vita comminando, come il precedente, ai
contravventori le sanzioni previste all'art. 10 della legge del 1885.
5.- Il ricorrente ha addotto che la rinuncia al premio di rischio interinale
non aveva carattere di favore costituendo solo un compenso anticipato dato
all'assicurato per la propaganda che aveva promesso di svolgere a favore della
società assicuratrice. Quest'interpretazione è però in contrasto manifesto col
contenuto dogli atti. Nella lettera del 31 luglio all'assicurato il ricorrente
ha dichiarato esplicitamente che la rinuncia al premio avveniva «a titolo di
deferenza», non quindi per indennizzare costui di eventuali prestazioni
presenti o future. Le parole usate denotano chiaramente l'intenzione del
ricorrente di far beneficiare l'assicurato d'una liberalità, senza che questi
fosse tenuto ad una controprestazione determinata. In una siffatta liberalità
si ravvisano per l'appunto le caratteristiche dei favori vietati dal decreto
23 maggio 1930.
6.- Il ricorrente ha addotto inoltre che la rinuncia al premio non poteva
ritenersi vietata essendo posteriore

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alla consegna della polizza all'assicurato e concessa, non per ottenere la
conclusione del contratto, ma allo scopo d'evitare un'esecuzione contro
l'assicurato che rifiutava di pagare.
Anche ammessa l'esattezza di questa versione - che sembra contrastare col
contenuto della lettera 31 luglio in cui il Rima rammenta d'aver mandato «la
quietanza» del premio interinale a inserita nella polizza» - il ricorso
dovrebbe però essere ciò nondimeno respinto.
Se è infatti vero che il Consiglio federale fu indotto al decreto 23 maggio
1930 principalmente dall'abuso dei favori accordati per ottenere la
conclusione di contratti d'assicurazione, il tenore del divieto ha pero una
portata più vasta. Partendo dal principio che il pagamento del premio fissato
conformemente al piano d'esercizio è principio fondamentale di una sana
gestione assicuratoria e deve essere salvaguardato dallo Stato, l'Autorità di
Vigilanza ha infatti vietato tutti i favori, senza distinguere fra quelli
accordati prima e quelli accordati dopo la conclusione del contratto
d'assicurazione sulla vita.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 58 I 264
Data : 01. Januar 1931
Pubblicato : 01. Oktober 1932
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 58 I 264
Ramo giuridico : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Oggetto : Competenza del Tribunale federale a giudicare i ricorsi diretti contro le multe inflitte dal...


Registro DTF
58-I-264
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • consiglio federale • dipartimento federale • questio • tribunale federale • conclusione del contratto • decisione • ripartizione dei compiti • dichiarazione • scopo • calcolo • salario • assicuratore • frutto • dfgp • direttive anticipate del paziente • premio d'assicurazione • fine • autorità di vigilanza • autorizzazione o approvazione
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