S. 26 / Nr. 9 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 57 III 26

9. Sentenza del 7 febbraio 1931 in causa Fischer.

Regeste:
La violazione di norme internazionali concernenti la notificazione di atti
esecutivi all'estero, li investe di nullità assoluta ed insanabile.
Zustellungen von Betreibungsurkunden, die in Verletzung

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internationaler Vorschriften im Ausland erfolgen, sind unheilbar nichtig.
La notification d'actes de poursuite faite à l'étranger en violation des
règles internationales est absolument nulle.

A. - Il 5 settembre 1930 l'automobile di Giuseppe Adolfo Fischer, cittadino
germanico domiciliato in Magonza scontratasi con quella di Cesare Giudici in
Giornico, fu sequestrata dietro domanda di quest'ultimo, a garanzia di guasti
che il sequestrante pretendeva avesse causato alla sua macchina. Per averne la
libera disposizione, Fischer dovette depositare presso il Comando della
gendarmeria di Bodio la somma di mille marchi, su cui Giudici otteneva in
seguito regolare sequestro, in base al quale iniziava l'esecuzione N. 24095
(Ufficio di Leventina) per il pagamento d'un indennizzo di 2200 fchi. ed
accessori. Tanto il verbale di sequestro del 23 settembre 1930 che gli atti
esecutivi successivi (precetto esecutivo del 29 settembre 1930) furono inviati
al debitore in Magonza a mezzo di lettera raccomandata. Senonchè, entrata
l'esecuzione nella fase del pignoramento eseguito il 31 ottobre e notificato a
mezzo postale il 4 novembre al debitore, questi, con ricorso del 30 novembre,
domandava all'Autorità di vigilanza del Cantone Ticino l'annullamento di tutta
l'esecuzione N. 24095 per irregolarità della notifica dei relativi atti.
B. - Con decisione 12 dicembre 1930 l'Autorità cantonale di Vigilanza
respingeva il gravame per causa di tardività, poichè, anche noi confronti
dell'ultimo atto notificato al debitore il 14 novembre 1930 (v. verbale di
pignoramento), esso era fuori termine.
C. - Donde l'attuale ricorso inoltrato nei termini e nei modi di legge.
Considerando in diritto:
1.- Secondo gli art. 1-3 combinati coll'art. 6 della convenzione
internazionale dell'Aja 17 luglio 1905 sulla procedura civile, la notifica di
atti scritti di natura

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procedurale (ai quali appartengono anche gli atti esecutivi), può avvenire per
il tramite della posta solo quando lo Stato, sul cui territorio la notifica
deve venir fatta, non faccia opposizione a questo modo di procedere.
La Germania vi ha fatto opposizione (v. circolare N. 4 del Tribunale federale
del 12 giugno 1913): la notificazione di atti esecutivi a destinatari
residenti in Germania non può quindi avvenire che per mezzo delle autorità
germaniche competenti (v. per i particolari la suddetta circolare N. 4).
2.- Con sentenza 17 giugno 1918 nella causa Sutter (RU Vol. 44 p. 75 ss.),
questa Corte ha giudicato, che la violazione di norme internazionali
concernenti il modo di notificazione di atti esecutivi non investe le
notifiche irregolari di nullità assoluta e radicale, ma, per quanto riflette i
loro effetti nella Svizzera, le rende solo annullabili dietro ricorso, da
inoltrarsi entro il termine usuale di 10 giorni in conformità della LEF. Nel
caso attuale essendo il ricorso stato inoltrato molto tempo dopo che il
precetto esecutivo e gli altri atti esecutivi erano stati comunicati per posta
al debitore, a ragione l'istanza cantonale, basandosi sulla sentenza
precitata, avrebbe respinto il gravame per causa di tardività.
3.- Senonchè, il principio enunciato nella sentenza 17 giugno 1918 (che non
riflette, del resto, la comunicazione di atti esecutivi in Germania, ma in
Italia, la quale non si è opposta espressamente alla notifica mediante la
posta), non resiste ad esame più accurato della questione.
a) Se, come non è dubbio, allo Stato estero (in concreto, la Germania),
dev'essere riconosciuto il diritto di stabilire in qual modo, per esser
valide, debbano farsi sul suo territorio le notifiche di atti giudiziari ed
esecutivi di altri Stati, non è logico di concedere allo,Stato mittente (in
concreto, la Svizzera) la facoltà di dichiararle regolari, per il proprio
territorio, purchè solo siano avvenute nella forma voluta dalla legge propria
(svizzera). La notifica di documenti all'estero costituisce un atto che

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oltrepassa la giurisdizione svizzera: essa non è perfetta colla consegna
dell'atto alla posta svizzera, ma ancora occorre - e questo ne costituisce
l'elemento essenziale - che l'atto sia consegnato al destinatario all'estero.
Se quindi le Stato estero, come ha fatto la Germania, dichiara di non ritenere
valida ed operativa di effetti la consegna a mezzo posta, anche per plico
raccomandato, è ovvio che la Svizzera non può validamente, nei confronti della
Germania, servirsi di questo mezzo di trasmissione. Tanto meno, essa potrà
prescrivere alla posta estera (come ha fatto per la posta interna, in ispecie
per i precetti esecutivi e gli avvisi di fallimento), quale forma speciale
debba osservare per la notificazione di atti esecutivi. La legge svizzera
stessa, che nell'art. 66
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 66 - 1 Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
1    Wohnt der Schuldner nicht am Orte der Betreibung, so werden die Betreibungsurkunden der von ihm daselbst bezeichneten Person oder in dem von ihm bestimmten Lokale abgegeben.
2    Mangels einer solchen Bezeichnung erfolgt die Zustellung durch Vermittlung des Betreibungsamtes des Wohnortes oder durch die Post.
3    Wohnt der Schuldner im Ausland, so erfolgt die Zustellung durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder, soweit völkerrechtliche Verträge dies vorsehen oder wenn der Empfängerstaat zustimmt, durch die Post.122
4    Die Zustellung wird durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt, wenn:
1  der Wohnort des Schuldners unbekannt ist;
2  der Schuldner sich beharrlich der Zustellung entzieht;
3  der Schuldner im Ausland wohnt und die Zustellung nach Absatz 3 nicht innert angemessener Frist möglich ist.123
5    ...124
op. 3 LEF dichiara anzitutto le «autorità del luogo»
competenti per procedere alle notifiche all'estero, stà a conforto di quanto
sopra. E se, in secondo luogo, quel disposto accenna a quest'uopo anche alla
«posta estera», ciò suppone che le autorità estere non si oppongano a che le
loro poste assumino questo compito. Ove tale opposizione sia stata fatta -
come dalla Germania - la notifica a mezzo posta, cui l'art. 66 accenna, è
senz'altro esclusa ed essa deve avvenire «per mezzo delle autorità del luogo»,
secondo le norme da esse stabilite.
b) Per quanto specialmente concerne la notifica di un precetto esecutivo
occorre rilevare, ch'essa costituisce une diffida officiale a persona
residente all'estero di «fare»: di pronunciarsi cioè su di una domanda di
pagamento. Questa diffida involve delle conseguenze di diritto che possono
essere molto gravi. In altri termini: La notifica di un precetto esecutivo è
indubbiamente atto ufficiale di sovranità statale, con cui il preteso debitore
vien coattivamente astretto a fare alle autorità svizzere una dichiarazione
concernente una pretesa, colla conseguenza che, in caso d'omissione, la
pretesa sarà ritenuta fondata. Non è dunque contestabile, che con una diffida
di siffatta natura non si tocchi alla sovranità territoriale dello Stato
estero, cui deve quindi essere riconosciuta la facoltà di

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sottoporre la validità di tali diffide, per i propri attinenti,
all'adempimento delle formalità da esso volute.
c) Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, le notifiche in discorso
(ed anzitutto quella del precetto esecutivo) non avvennero in conformità della
legge svizzera e tanto meno secondo il modo voluto dalla Germania. Esse crano
dunque invalide.
4.- Ammettendo che il vizio originale, di cui quelle notifiche sono affette,
possa essere sanato per il decorso infruttuoso del termine di ricorso, si
dichiara implicitamente, che le notificazioni illegali e quindi inoperative,
abbiano potuto, almeno in un senso, spiegare nondimeno effetti giuridici: nel
senso cioè di dare vita ad un termine di ricorso (del ricorso previsto dalla
LEF alle Autorità di Vigilanza) ed all'obbligo di conformarsi ai requisiti cui
la legge svizzera sottopone l'esercizio di questo rimedio di diritto. Questa
conseguenza non può essere ammessa. Come una citazione illegale davanti al
giudice non diventa regolare per il trapasso infruttoso del termine ad
impugnarla, nè toglie, a chi è condannato in contumacia in altro Cantone, la
facoltà di sollevare davanti al giudice il rigetto dell'opposizione,
l'eccezione di citazione irregolare (art. 81
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 81 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts oder einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so wird die definitive Rechtsöffnung erteilt, wenn nicht der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.
2    Beruht die Forderung auf einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde, so kann der Betriebene weitere Einwendungen gegen die Leistungspflicht geltend machen, sofern sie sofort beweisbar sind.
3    Ist ein Entscheid in einem anderen Staat ergangen, so kann der Betriebene überdies die Einwendungen geltend machen, die im betreffenden Staatsvertrag oder, wenn ein solcher fehlt, im Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987159 über das Internationale Privatrecht vorgesehen sind, sofern nicht ein schweizerisches Gericht bereits über diese Einwendungen entschieden hat.160
LEF), così l'omissione del
ricorso di diritto esecutivo non può privare il destinatario di sollevare, in
ogni tempo, l'eccezione dell'illegalità della notifica. La notifica deve
ritenersi come non avvenuta e ciò essendo non può essere neppure presunto, che
il destinatario abbia avuto conoscenza del documento consegnatogli per via
illegale. Invano, a dimostrare siffatta conoscenza, si ricorrerebbe ad
un'attestazione delle poste germaniche: tali attestazioni sarebbero prive
affatto di valore, perchè rilasciate da uffici, che, trattandosi di un modo di
notifica vietato, agirebbero contrariamente alla volontà del legislatore cui
soggiaciono. È bensi vero, che questa Corte ha, nei rapporti interni, ammessa,
in qualche caso, la presunzione di conoscenza dell'atto notificato: quando
cioè sia stato dimostrato, in modo ineccepibile, che esso era pervenuto

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al destinatario, quantunque per via irregolare. Conseguentemente, la pratica
di questa Corte ha in tali casi anche ammesso, che la notifica era diventata
valida per il decorso infruttuoso del termine di gravame. Ma da ciò non segue,
che tali criteri possano essere senz'altro applicati nei rapporti coll'estero
per notificazioni avvenute in modo incompatibile colla volontà del legislatore
estero. A sussidio della tesi contraria non gioverebbe invocare le decisioni
nominate nel giudizio di questa Corte più sopra menzionato (RU 44 III p. 78).
Se ivi si fa riferimento alle due decisioni pubblicate nella RU 38 I p. 188 e
335, 36 I p. 158, occorre rilevare, che le sentenze, di cui alla RU 38 I p.
188 e 335 non trattavano ex professo dell'odierna controversia, sibbene di
questione affatto diversa, quella concernente la competenza dell'ufficio per
ragione di territorio (art. 46
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 46 - 1 Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben.
1    Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben.
2    Die im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen und Gesellschaften sind an ihrem Sitze, nicht eingetragene juristische Personen am Hauptsitze ihrer Verwaltung zu betreiben.
3    Für die Schulden aus einer Gemeinderschaft kann in Ermangelung einer Vertretung jeder der Gemeinder am Orte der gemeinsamen wirtschaftlichen Tätigkeit betrieben werden.83
4    Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer ist am Ort der gelegenen Sache zu betreiben.84
, cp. 1 LEF). La sentenza pubblicata nella RU 36
I 158
non concerneva, neppure lontanamente, una questione di notifica. E
neanche potrebbesi far capo alla sentenza pubblicata nella RU 25 I p. 19, ed
altre analoghe, le quali concernono la notifica di atto esecutivo a
rappresentante del debitore privo di veste. Nel caso in esame trattasi invece
di sapere, se sia stata fornita, in modo ineccepibile, la prova che il
debitore residente all'estero abbia ricevuto in modo regolare gli atti
esecutivi in discorso e, anzitutto, il precetto esecutivo, che stà alla base
dell'esecuzione. La risposta è negativa. Non potendosi, come si è rilevato,
far capo, a quest'uopo, ad eventuali dichiarazioni della posta germanica,
manca ogni e qualsiasi dimostrazione che il precetto esecutivo in discorso sia
pervenuto regolarmente a cognizione del debitore.
Non è infine superfluo di ricordare, che, in un caso analogo, la Corte di
diritto pubblico del Tribunale federale si è chiarita in favore della tesi qui
esposta. Nella sentenza del 19 ottobre 1923 in causa Reboul (RU 49 I p. 546
ss.), quella Corte dichiarava, che l'inosservanza delle forme di notifica per
l'estero non può avere, per il destinatario, alcuna conseguenza giuridica
dannosa e che il termine

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per ricorrere contro la notifica non può aver inizio se non dopo che essa sia
stata rinnovata in modo corretto (cfr. anche la sentenza del Tribunale
cantonale di Zurigo, pubblicata in «Blätter für zürcherische Rechtssprechung»
vol. XVII, 1918 N. 146; v. pure la recente decisione della Camera federale
Esecuzioni e Fallimenti nella causa Città di Vienna RU 56 III p. 202 ss.).
5.- Da quanto precede risulta che il procedimento esecutivo diretto contro il
ricorrente mancando di base legale, cioè di un precetto esecutivo validamente
notificato, l'esecuzione N. 24095 dev'essere annullata in toto.
La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
Il ricorso è ammesso.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 57 III 26
Data : 01. Januar 1931
Pubblicato : 07. Februar 1931
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 57 III 26
Ramo giuridico : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Oggetto : La violazione di norme internazionali concernenti la notificazione di atti esecutivi all'estero, li...


Registro di legislazione
LEF: 46 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 46 - 1 Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
1    Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.
2    Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
3    Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.92
4    La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.93
66 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 66 - 1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
1    Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.
2    In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta.
3    Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.128
4    La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:
1  il domicilio del debitore è sconosciuto;
2  il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
3  il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.129
5    ...130
81
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 81 - 1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
1    Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
2    Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.
3    Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987169 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.170
Registro DTF
36-I-157 • 57-III-26
Parole chiave
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questio • precetto esecutivo • cio • comunicazione • stato estero • decisione • incarto • la posta • autorità di vigilanza • analogia • internazionale • tribunale federale • ripartizione dei compiti • automobile • ordinanza amministrativa • nullità • legalità • diritto delle esecuzioni e del fallimento • azione • importanza
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