S. 426 / Nr. 65 Prozessrecht (i)
BGE 57 II 426
66. Sentenza 17 settembre 1931 della II a sezione civile in causa Comune di
Sagno c. Spinelli.
Regeste:
A stregua dell'art. 54 OGR gli interessi delle somme richieste in pagamento
non entrano in linea di conto per il computo del valore litigioso anche quando
essi sono accumulati e formano oggetto di pretesa speciale.
A. - Con petizione 29 febbraio 1928 il Comune di Sagno citava in giudizio il
M. R. Don Giuseppe Spinelli in Salorino in pagamento delle somme seguenti:
Capitale fchi. 6228,70
Interessi legali su questo capitale fino al 1925
fchi. 2831,70
Da questa data fino al 1927 fchi. 622,85
Altra somma fchi. 130,50
Interessi su questa somma fchi. 52,20
fchi. 9865.95
Seite: 427
B. - Con giudizio 12 marzo 1931 il Pretore di Mendrisio statuiva: «La
petizione 29 febbraio 1928 è ammessa limitatamente a 7924 fchi. 85 con gli
interessi decorrenti dalla data della petizione.»
C. - Da questa sentenza si appellava l'attore domandando, in via principale,
che la petizione fosse ammessa in toto, mentre il convenuto ne proponeva la
reiezione.
D. - La sentenza 25 giugno 1931, colla quale il Tribunale d'appello riduceva a
5859 fchi. 20 cogli interessi a partire dalla data della petizione di causa la
somma aggiudicata all'attore, fu dal convenuto deferita al Tribunale federale
con dichiarazione di ricorso del 2 agosto 1931, colla quale egli domanda, in
via principale, la reiezione della petizione 29 febbraio 1928.
Considerando in diritto:
a) A stregua dell'art. 59 OGF, l'appello è ammesso solo quando il valore
dell'oggetto litigioso, secondo le conclusioni delle parti innanzi l'ultima
istanza cantonale, raggiunge almeno 4000 fchi. E l'art. 67 OGF, ultimo
capoverso, aggiunge: «Quando il valore dell'oggetto litigioso non raggiunge
8000 fchi. l'attore aggiungerà alla sua dichiarazione una memoria che motiva
il ricorso.»
D'altro canto l'art. 54 ibidem dispone, che nel computo del valore litigioso
non possono esser presi in considerazione «gli interessi», i frutti, le spese
giudiziarie, ecc.
b) Nel caso in esame, deducendo dalla somma totale di 9865 fchi. 95 chiesta
colla petizione (rimasta totalmente litigiosa anche in sede d'appello)
l'importo degli interessi (2831 fchi. 70 più 622 fchi. 85 più 52 fchi. 20), si
ottiene un valore di 6359 fchi. 20, cioè inferiore all'importo di 8000 fchi.
c) La parte ricorrente avrebbe quindi dovuto accompagnare il suo ricorso con
una memoria che lo motivasse. A questa condizione essenziale di rito la
ricorrente non ha adempiuto. Le osservazioni da essa fatte nell'atto di
ricorso del 2 agosto 1931, sollevano solo delle critiche
Seite: 428
contro due constatazioni di fatto, che il ricorrente impugna come contrarie
agli atti: osservazioni, quindi, che non possono essere considerate come
costituenti la memoria di motivazione di cui parla l'art. 67 cp. 3 OGF, la
quale, per quanto succintamente, deve discutere anche le questioni di diritto.
Non è superfluo rilevare, che l'art. 54 OGF (esclusione degli interessi nella
determinazione del valore litigioso) si applica tanto quando gli interessi non
sono capitalizzati e non formano oggetto di computo speciale, come quando
(cosi nel caso in esame) furono computati in determinate somme (2831 fchi. 70
più 622 fchi. 85 più 52 fchi. 20). A questo riguardo, infatti, l'art. 54
precitato non fa distinzioni di sorta: e, per quanto accumulati, gli interessi
non cessano di essere degli accessori, che l'art. 54 intende appunto escludere
dal computo del valore litigioso.
Il Tribunale federale pronuncia:
Non si entra nel merito del ricorso.