S. 73 / Nr. 14 Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung) (i)

BGE 57 I 73

14. Estratto della sentenza 25 aprile 1931 nella causa «La Svizzera» contro
Ticino.


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Regeste:
Laddove il regime fiscale ammette il diffalco dei passivi dalle attività per
il computo dell'imposta sulla sostanza (così nel Ticino), le così dette
«riserve matematiche» delle società di assicurazione sono deducibili dall'asse
imponibile. - Condizioni inammissibili poste dal fisco alla società di
assicurazione onde dimostrare l'esistenza e l'ammontare di tali riserve. -
Obbligo del fisco di precisare, a quest'uopo, le sue richieste. Annullamento
della querelata decisione per violazione dell'art. 4 CF.

A. - L'art. 8 § 1 della legge tributaria ticinese (LTT) dispone:
«Dalla sostanza imponibile si deducono i debiti comprovati verso individui od
enti morali, che soggiaciono all'imposta sulla sostanza nel Cantone o che ne
sono esentuati per legge».
Interpretando questo disposto nell'ipotesi in cui il creditore del debito da
sottrarsi abita nella Svizzera, il Tribunale federale ha ripetutamente
dichiarato (v. ad es. sentenza Mantel c. Ticino del 22 settembre 1922 - RU 48
I p. 390) che la deducibilità del debito dev'essere ammessa anche quando il
creditore abita in altro Cantone.

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In merito a questa giurisprudenza è tuttavia da rilevarsi che essa:
a) non si applica, secondo il precedente citato, che nei rapporti dell'imposta
cantonale;
b) non si estende al caso in cui il creditore non è domiciliato in Isvizzera,
ma all'estero.
Ai fini di questo giudizio occorre ancora rilevare i seguenti disposti della
legge e della procedura tributarie ticinesi:
a) Secondo l'art. 5 della legge tributaria gli immobili situati nel territorio
del Cantone sono soggetti all'imposta sulla sostanza in base al loro valore di
perequazione.
b) E la legge sulla procedura tributaria (LPT) dispone:
«Art. 34.-La Commissione dei ricorsi ordina d'ufficio, senza essere vincolata
dalle richieste delle parti, i provvedimenti necessari per le prove».
«Art. 20 cp. 3. - Coloro che entro il termine fissato non presentano o non
forniscono i documenti richiesti saranno tassati d'ufficio».
B. - «La Svizzera» Società d'assicurazioni in Losanna, non possiede nel Ticino
un domicilio fiscale secondario.
Essa tiene però a Lugano uno stabile del valore di perequazione di 470000
fchi., il quale è compreso fra le attività destinate a formare la così detta
riserva matematica.
Fino al 1928 inclusivamente «La Svizzera» pagò per questo stabile l'imposta
cantonale e comunale sulla sostanza in ragione del valore di perequazione
(470000 fchi) senza deduzione alcuna. Nel 1928, avendo questa Corte nella
sentenza «La Svizzera» c. Lucerna del 9 novembre 1928 (RU 54 I p. 388 ss.)
dichiarato che le riserve matematiche delle società di assicurazioni, in
quanto rappresentano il corrispettivo dei rischi assicurati, non costituiscono
un attivo imponibile, «La Svizzera» domandava al fisco del Cantone Ticino
d'essere esonerata dall'imposta sullo stabile in discorso per l'importo
corrispondente alle riserve matematiche. Ora, diceva essa, sotto deduzione

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delle così dette riserve tacite od occulte, quasi tutto il valore dello
stabile è destinato alle riserve matematiche. Partendo da questo concetto e
prendendo per base il bilancio del 31 dicembre 1928 ed il rapporto da essa
presentato pel 1928 all'Ufficio federale delle assicurazioni (UFA), «La
Svizzera» esponeva al fisco ticinese che il suo attivo lordo di circa 104
milioni era costituito per circa 97 milioni da riserve matematiche. Essa non
poteva quindi essere imposta che per circa il 6,5% del suo attivo totale
lordo, corrispondente secondo il valore di perequazione di 470000 fchi. a
Lugano, a circa 33000 fchi.
C. - Questa tesi non essendo stata accolta dalla Commissione di tassazione di
Lugano (per l'imposta comunale) e dalla Commissione circondariale (per
l'imposta cantonale), le quali, confermando le tassazioni anteriori, fissavano
la sostanza imponibile al valore di perequazione di 470000 fchi. senz'alcuna
deduzione, «La Svizzera» ricorreva tempestivamente e nei modi di legge il 9
dicembre 1929 alla Commissione cantonale di ricorso per l'imposta cantonale ed
il 22 novembre 1929 al Consiglio di Stato per l'imposta comunale, in base, da
un lato, all'art. 31 SS. della riforma 11 settembre 1928 della procedura
tributaria e, dall'altro, all'art. 48 § 1 della procedura stessa.
Per quanto concerne l'imposta comunale la questione è ancora pendente davanti
al Consiglio di Stato. L'attuale litigio concerne dunque solo l'imposta
cantonale ticinese pel 1929 sullo stabile precitato in Lugano.
D. - Con officio del 15 aprile 1930 la Commissione di ricorso, basandosi
sull'art. 34 della procedura tributaria (v. sopra lett. B) diffidava «La
Svizzera» a farle tenere, entro il termine perentorio di 15 giorni «una
distinta dettagliata (nome degli assicurati, inizio, scadenza ed importo
d'ogni singolo contratto d'assicurazione, riserva attribuita ad ogni singolo
assicurato al 31 dicembre 1928) delle voci seguenti del bilancio: réserves et
reports de primes pour risques en cours de la branche vie 79490665 francs;
réserves pour capitaux, rentes et rachats à régler

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408319 fr. 80; réserves pour risques en cours de la branche accident 1318790
fr. et réserves pour sinistres accidents 450000 fr.»
Con lettera del 25 aprile 1930 «La Svizzera», esposte queste difficoltà,
rispondeva alla Commissione di ricorso esserle materialmente impossibile di
soddisfare a queste esigenze. Essere invece disposta, conchiudeva, a ricevere
a Losanna un rappresentante del fisco ticinese, a mettere a sua disposizione
tutta la contabilità ed a fornirgli ogni più ampia informazione e spiegazione.
Quest'offerta non fu accolta dalla Commissione di ricorso, la quale tre mesi
dopo, cioè il 14 luglio 1930, impartiva a «La Svizzera» un nuovo termine, pure
perentorio, di un mese per produrre «i vostri libri e più precisamente i libri
concernenti le singole partite di tutti i vostri assicurati, quando non
preferiate inoltrare copia regolare delle partite medesime. Per quanto poi
riguarda i gruppi di contratti - aggiungeva - potete per ora prescindere da un
calcolo particolareggiato delle riserve per ciascuna polizza e limitarvi a
rimetterci il conteggio della riserva per gruppo, indicandoci tuttavia il nome
degli assicurati e l'importo d'ogni assicurazione per ciascun gruppo».
E. - Non avendo la contribuente dato seguito a questa ingiunzione la
Commissione di ricorso respingeva il 17 sett. 1930 il ricorso della società
«La Svizzera» e manteneva quindi l'imposta cantonale per tutto il valore di
perequazione (470000 fchi.) asserendo:
a) In ordine: Secondo la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 1928
nella causa «La Svizzera» c. Lucerna, spetta al contribuente, che domanda
l'esonero dall'imposta per le sue riserve matematiche, il dimostrare che le
riserve che designa come tali rappresentino l'esatto corrispettivo dei rischi
coperti, esclusa ogni riserva tacita. Invitata a fornire siffatta
dimostrazione «La Svizzera» vi si è rifiutata. E' dunque passibile della
tassazione d'officio, conseguenza prevista tassativamente dall'art. 20 cp. 3
LTT (v. sopra lett. B).

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b) Nel merito: Il contribuente, che possiede nel Ticino una sostanza
imponibile, è autorizzato a dedurre solo i debiti comprovati (art. 8 LTT, v.
sopra lett. A). «La Svizzera» non avendo dimostrato l'esistenza di nessun
debito, non può esigere nessun diffalco. Inoltre, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. sentenza nella causa Mantel c. Ticino del 22
settembre 1922 - RU 48 I p. 390 -) il principio posto dall'art. 8 LTT, non è
inconciliabile col diritto federale quando si tratta di creditori non
domiciliati in Isvizzera. Era dunque obbligo della ricorrente di dimostrare
che gli assicurati, a garanzia delle cui polizze furono costituite le riserve
matematiche della «Svizzera», erano tutti domiciliati in Isvizzera. Ora «La
Svizzera» non ha fornito nessun principio di prova atto a dimostrare quanti
dei suoi assicurati dimorino in Isvizzera e per essi possa quindi esigere, in
proporzione, il diffalco, e quanti, invece, all'estero, per i quali ogni
diffalco a titolo di riserva matematica sarebbe escluso.
F. - In tempo utile e nei modi di legge «La Svizzera» ha inoltrato al
Tribunale federale ricorso di diritto pubblico basato sugli art. 4 e 46 cp. 2
CF.
Considerando in diritto:
1. - Come sostiene la ricorrente e come risulta da un rapporto 16 ottobre 1930
dell'UFA all'incarto, le esigenze poste dalla Commissione di ricorso a «La
Svizzera» erano per così dire inadempibili, in ogni caso affatto inadeguate.
Che la ricorrente si adagiasse ad inviare tutti i suoi libri a Lugano o si
sottomettesse ad allestire una lista di 3500 pagine, la quale, coi calcoli
richiesti, domandava un lavoro di 280 giorni, la Commissione di ricorso non
poteva ragionevolmente esigere: queste richieste si spiegano solo ritenendo
ch'essa non aveva un concetto neanche approssimativamente esatto di quello che
domandava. Si è dunque a ragione che «La Svizzera» si è rifiutata a
sottomettersi a quelle ingiunzioni: donde l'inammissibilità delle diffide 25
aprile e 14 luglio 1930, colle quali le era

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ingiunto di prendere dei provvedimenti impossibili, inadeguati, anzi
evidentemente vessatori. Non potendo fare di più, «La Svizzera» ha adempiuto
all'obbligo di giustificare il computo delle sue riserve matematiche - e
quindi, indirettamente, anche l'importo delle sue riserve tacite - ed il
numero degli assicurati all'estero offrendo al fisco ticinese di mettere a sua
disposizione a Losanna tutti i suoi libri, di prestarsi a tutti gli
accertamenti e di dare ad un mandatario della Commissione di ricorso ogni
informazione e spiegazione a richiesta. Come il Tribunale federale ha
dichiarato nella causa «La Svizzera» c. Lucerna del 9 novembre 1928, le
autorità fiscali, cui una società d'assicurazioni domanda il diffalco delle
sue riserve matematiche considerate come passivi, hanno la facoltà di
chiederle degli schiarimenti sul modo in cui essa determina le riserve dei
premi, di verificare i calcoli e, nel caso in cui risulti, che i fondi di
riserva sorpassano quanto sarebbe normalmente necessario per coprire i rischi,
le autorità fiscali possono considerare l'eccedenza come attività. Spetta
dunque al fisco di precisare, caso per caso, i punti sui quali gli abbisognano
degli schiarimenti. Per quanto s'attiene al fisco ticinese e data la
disposizione della legge tributaria ticinese (art. 8 precitato) e la
giurisprudenza di questa Corte riprodotta nella predetta sentenza Mantel c.
Ticino (RU 48 I p. 390 ss.), gli organi di tassazione avevano inoltre la
facoltà di essere informati anche intorno al numero degli assicurati
all'estero e l'importo delle loro assicurazioni. Ma a chiarire questi punti
esse dovevano fare alla ricorrente delle domande precise e non esigere da essa
l'impossibile. Invece d'istruire la controversia in modo adeguato, la
Commissione di ricorso si è limitata ad imporre alla ricorrente delle esigenze
inadempibili e, prendendo per pretesto il loro inadempimento, l'ha tassata
d'officio, come alla decisione querelata del 17 settembre 1930. Questa
decisione è da annullarsi conformemente alla prima domanda del ricorso e,
senz'entrare, per il momento, nell'esame delle altre, la causa dev'essere

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rinviata all'istanza cantonale per istruzione più adeguata, più approfondita e
per nuovo giudizio. Incombe anzitutto al fisco ticinese l'obbligo di
designare, con domande precise, i punti su cui desidera essere informato e
d'intendersi colla ricorrente sulla maniera di verificare le informazioni che
«La Svizzera» si è obbligata di dargli. Un mezzo che a questa Corte (la quale
non intende però dare alla Commissione di ricorso direttive né imperative né
esaurienti) sembra idoneo a conseguire lo scopo, sarebbe che il fisco ticinese
incaricasse un suo rappresentante, esperto nella materia, d'esaminare a
Losanna i libri e la contabilità della ricorrente e di procedere sul posto
alle verificazioni richieste, la ricorrente essendo obbligata a facilitargli
il compito dandogli ogni informazione richiesta. Le spese di questa perizia
sarebbero poi a carico della parte soccombente. L'art. 34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPT coll'aggiunta
del capoverso di cui all'art. 34 della novella 11 settembre 1928, dà al
ricorrente che, come nel caso in esame, ha offerto la produzione della sua
registrazione, espressamente il diritto di farla peritare.
Il Tribunale federale pronuncia:
La querelata decisione è annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale
per complemento d'istruzione ai sensi dei considerandi e per nuovo giudizio.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 I 73
Date : 01 janvier 1931
Publié : 25 avril 1931
Source : Tribunal fédéral
Statut : 57 I 73
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Laddove il regime fiscale ammette il diffalco dei passivi dalle attività per il computo...


Répertoire des lois
LAT: 34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
Répertoire ATF
57-I-73
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • réserve mathématique • recourant • commission de recours • tribunal fédéral • cirque • lausanne • décision • impôt sur la fortune • contribuable • répartition des tâches • impôt cantonal et communal • d'office • ofae • conseil d'état • autorité fiscale • mois • bilan • but • domicile fiscal
... Les montrer tous