S. 221 / Nr. 55 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 56 III 221

55. Sentenza 8 dicembre 1930 nella causa Banca Credito Svizzero.

Regeste:
L'art. 34 b RRF obbliga l'Ufficio a verificare, se l'insinuazione di un
credito ipotecario concordi coll'estratto del registro fondiario ed a
iscrivere nell'elenco il contenuto dell'estratto, ove porti su somma maggiore
o su grado diverso (consid. 1). - L'omissione di sifatta iscrizione non
investe l'elenco-oneri di vizio radicale ed insanabile e non di agli
interessati il diritto di chiederne in ogni tempo l'annullamento o la
rettifica per la via del reclamo (consid. 2).
L'art. 34 litt. b de l'ord. sur la réalis. forcée des imm. oblige l'office à
vérifier si l'inscription d'une créance hypothécaire concorde avec l'extrait
du registre foncier et à inscrire à l'état des charges le contenu dudit
extrait s'il mentionne une somme plus élevée ou indique un autre rang (consid.
1).
La non-inscription du contenu de l'extrait ne rend toutefois pas nul l'état
des charges et ne donne pas aux intéressés le droit d'en demander en tout
temps par voie de plainte l'annulation ou la rectification (consid. 2).
Art. 34 lit. b VZG verpflichtet das Betreibungsamt zur Prüfung, ob die
Anmeldung einer grundversicherten Forderung mit dem Grundbuchauszug
übereinstimmt und im Lastenverzeichnis den Inhalt des Grundbuchauszuges
anzugeben, wenn sie auf einen höhern Betrag oder einen andern Rang lautet.
(Erw. 1). - Die Nichtangabe des Grundbuchinhaltes macht indessen das
Lastenverzeichnis nicht nichtig und gibt den Beteiligten kein Recht, jederzeit
auf dem Beschwerdeweg die Aufhebung oder Berichtigung des Lastenverzeichnisses
zu verlangen. (Erw. 2.)

A. - Nell'elenco oneri dell'esecuzione N. 57788 figura al N. 4 un eredito
ipotecario convenzionale di 110 005 fchi 20, di primo grado, a favore del
Credito svizzero in Lugano, così specificato: «Costituzione di ipoteca a
garanzia di

Seite: 222
Cto. Cte. 13 settembre 1919 per la somma complessiva al 31 dicembre 1929 di
110 005 fchi. 20 oltre interessi dal 1 o gennaio 1930. Iscrizione ipotecaria
N. 96 del 13 settembre 1919 sui beni immobili ed accessori posti in vendita.»
L'estratto dal registro fondiario, registro pegni e pignoramenti immobiliari,
indica invece sotto «titolo e somma»: «Costituzione d'ipoteca a garanzia di
Cto. Cte. 30 agosto 1919 - dichiarazione 13 settembre 1919, per la somma ora
ridotta a 100 000 fchi.».
B. - L'elenco oneri fu pubblicato e communicato alle parti il 25 marzo 1930.
Ma si è soltanto il 29 agosto 1930 che una creditrice ipotecaria collocata per
50 000 fchi. in secondo grado, la Banca Popolare Svizzera in Locarno, ricorse
all'Autorità cantonale di Vigilanza, allegando che l'iscrizione in favore del
Credito Svizzero era erronea, l'ipoteca stessa essendo stata ridotta nel
registro dei pegni immobiliari a 100 000 fchi. Conchiudeva domandando che
l'elenco oneri venisse annullato.
Nel frattempo e cioè entro il termine di contestazione di dieci giorni, altra
creditrice ipotecaria, la ditta Vela e Casetta, in Locarno, contestava
giudizialmente l'ipoteca del Credito Svizzero per l'importo oltrepassante i
100 000 fchi. (art. 140 al. 2 e
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 140 - 1 Vor der Versteigerung ermittelt der Betreibungsbeamte die auf dem Grundstück ruhenden Lasten (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte und vorgemerkte persönliche Rechte) anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszuges aus dem Grundbuch.
1    Vor der Versteigerung ermittelt der Betreibungsbeamte die auf dem Grundstück ruhenden Lasten (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte und vorgemerkte persönliche Rechte) anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszuges aus dem Grundbuch.
2    Er stellt den Beteiligten das Verzeichnis der Lasten zu und setzt ihnen gleichzeitig eine Bestreitungsfrist von zehn Tagen. Die Artikel 106-109 sind anwendbar.
3    Ausserdem ordnet der Betreibungsbeamte eine Schätzung des Grundstückes an und teilt deren Ergebnis den Beteiligten mit.
3 LEF; RRF art. 37). La causa è pendente
presso la Pretura di Locarno.
C. - Con decisione del 27 settembre 1930, l'Autorità cantonale di vigilanza
asseriva: l'Ufficio di Locarno ha bensì menzionato parzialmente il contenuto
dell'iscrizione nel registro (v. più sopra, sotto lett. A), ma ha omesso
d'indicare che l'ammontare dell'iscrizione ipotecaria risultante dal registro
pegni e pignoramenti immobiliari, è solo di 100 000 fchi. La Banca ricorrente
si è accorta dell'errore solo quando ha potuto prendere visione dell'estratto
del registro fondiario. Il ricorso non è tardivo. Il termine di dieci giorni
previsto dallo art. 17
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
LEF non ha incominciato a decorrere, perchè la Banca
ricorrente non ha potuto accorgersi dell'errore insito nell'elenco oneri,
questo essendo apparentemente corretto.

Seite: 223
In base a questi motivi, il ricorso fu ammesso nel senso, che l'Autorità di
Vigilanza ordinava all'Ufficio di Locarno di completare l'iscrizione in
discorso colla trascrizione integrale delle risultanze del registro fondiario
di Locarno all'iscrizione N. 96.
D. - Contro questa decisione è diretto l'attuale ricorso inoltrato dal Credito
Svizzero in Lugano entro i termini e modi di legge.
Considerando in diritto:
1. - È fuori di dubbio che l'Ufficio di Locarno non ha ossequiato al disposto
dell'art. 34 lett. b
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 17 - 1 Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
1    Mit Ausnahme der Fälle, in denen dieses Gesetz den Weg der gerichtlichen Klage vorschreibt, kann gegen jede Verfügung eines Betreibungs- oder eines Konkursamtes bei der Aufsichtsbehörde wegen Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit Beschwerde geführt werden.25
2    Die Beschwerde muss binnen zehn Tagen seit dem Tage, an welchem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, angebracht werden.
3    Wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
4    Das Amt kann bis zu seiner Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. Trifft es eine neue Verfügung, so eröffnet es sie unverzüglich den Parteien und setzt die Aufsichtsbehörde in Kenntnis.26
RRF, il quale lo obbligava a verificare, se
l'insinuazione del Credito Svizzero di un capitale ipotecario di 110 000 fchi.
concordasse coll'estratto dal registro fondiario e ad inscrivere nell'elenco
oneri il contenuto di quest'ultimo ove l'insinuazione portasse su somma
maggiore o su grado ipotecario diverso Non bastava dunque, come erroneamente
ritiene l'Ufficio, che esso si limitasse ad indicare nell'elenco il numero
dell'iscrizione (N. 96) e la sua data, poichè, evidentemente, lo scopo del
disposto dell'art. 34 b è d'attirare l'attenzione dei creditori sulle
insinuazioni che, dirimpetto alle iscrizioni del Registro fondiario,
potrebbero essere contestate. L'Ufficio essendo obbligato di fornire ai
creditori quest'elemento di informazione, i creditori potevano dedurre dalla
mancanza di menzione speciale, che l'insinuazione del Credito Svizzero
concordasse colle iscrizioni nel Registro fondiario.
2. - Da ciò non consegue però che siffatta omissione costituisca un vizio
radicale dell'elenco oneri e tale da giustificarne, in ogni tempo,
l'annullamento. Esso può, invero, essere pronunciato e la sua rettificazione
ordinata d'officio quando è redatto in modo cosi imperfetto da non poter
servire di base ad una realizzazione e ad un riparto regolari: ove, ad
esempio, non contenga le indicazioni indispensabili perchè gl'interessati si
formino un concetto della fondatezza di una contestazione. Ma quest'ipotesi

Seite: 224
non si verifica nella fattispecie. L'omissione non concerne un'indicazione
indispensabile dell'elenco oneri: in ispecial modo, non concerne
un'indicazione necessaria né per la designazione dei diritti insinuati come
gravanti lo stabile, nè per contestarli. Gl'interessati vigilanti potevano
consultare essi stessi i registri, come hanno fatto nella fattispecie i
creditori Vela e Casetta, e, accorgendosi del l'omissione, contestare
l'insinuazione in tempo utile in conformità dell'art. 140
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 140 - 1 Vor der Versteigerung ermittelt der Betreibungsbeamte die auf dem Grundstück ruhenden Lasten (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte und vorgemerkte persönliche Rechte) anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszuges aus dem Grundbuch.
1    Vor der Versteigerung ermittelt der Betreibungsbeamte die auf dem Grundstück ruhenden Lasten (Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte und vorgemerkte persönliche Rechte) anhand der Eingaben der Berechtigten und eines Auszuges aus dem Grundbuch.
2    Er stellt den Beteiligten das Verzeichnis der Lasten zu und setzt ihnen gleichzeitig eine Bestreitungsfrist von zehn Tagen. Die Artikel 106-109 sind anwendbar.
3    Ausserdem ordnet der Betreibungsbeamte eine Schätzung des Grundstückes an und teilt deren Ergebnis den Beteiligten mit.
LEF, 37 e 39 RRF.
Questo termine di contestazione è fatale. Se dunque un creditore ha omesso di
contestare l'elenco oneri tempestivamente non potrà rimediare all'omissione
per via indiretta, domandando, per mezzo di reclamo, all'Autorità cantonale di
Vigilanza, che l'elenco, diventato intanto definitivo, sia annullato o
rettificato e di nuovo deposto.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
Il ricorso è ammesso.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 56 III 221
Data : 01. Januar 1930
Pubblicato : 08. Dezember 1930
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 56 III 221
Ramo giuridico : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Oggetto : L'art. 34 b RRF obbliga l'Ufficio a verificare, se l'insinuazione di un credito ipotecario concordi...


Registro di legislazione
LEF: 17 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
140
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 140 - 1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
1    Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
2    L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.
3    L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.
RRF: 34  34b
Registro DTF
56-III-221
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
elenco oneri • questio • registro fondiario • 1919 • del credere • autorità cantonale • insinuazione del credito • vela • estratto del registro • ricorrente • menzione • cio • decisione • direttive anticipate del paziente • tempo atmosferico • autorità di vigilanza • direttiva • ordine militare • iscrizione • dichiarazione
... Tutti