S. 181 / Nr. 46 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 56 III 181

46. Sentenza 28 ottobre 1930 nella causa Ufficio E. & F. di Bellinzona

Regeste:
All'Autorità di Vigilanza spetta la facoltà di decidere, se un credito non
contestato rivesta la qualità di un debito fallimentare ordinario o di un
debito della massa (consid. 2). - Essa è pure competente per statuire, se ad
un debito della massa spetti la priorità di fronte alle pretese dell'Ufficio
(o dell'erario, se l'Ufficio deve versare allo Stato le competenze percipite)
per emolumenti secondo la tariffa (consid. 2).
Per massima, il credito dell'Ufficio (o dell'erario) dipendente dalle
competenze dev'essere tacitato solo dopo il soddisfacimento integrale dei
debiti della massa: le spese invece debbono essere accreditate all'Ufficio
subito e definitivamente (consid. 2). - In ogni caso l'Ufficio deve restituire
alla massa incapace di pagare i suoi debiti l'emolumento globale (53 della
tariffa) accreditatosi senza l'autorizzazione dell'autorità competente
(consid. 3).
Per quanto concerne le altre tasse o emolumenti, l'Ufficio dovrà rifondere,
allo scopo di tacitare debiti della massa scoperti, solo quelli percepiti per
provvedimenti non ultimati e soltanto a datare dal momento in cui era
constatabile l'insufficienza dalla massa a soddisfare debiti esistenti o
prevedibili (consid. 2).
Die Entscheidung darüber, ob eine nicht bestrittene Forderung
Massaverbindlichkeit ist, steht den Aufsichtsbehörden zu (Erw. 2). Ebenso sind
die Aufsichtsbehörden zuständig zu bestimmen, ob eine Massaverbindlichkeit den
Gebühren vorgeht, welche das Konkursamt (bezw. der Fiskus, wo diesem die
Gebühren vom Konkursamt abzuliefern sind) gemäss Gebührentarif zu fordern hat
(Erw. 2).
Gebührenforderungen des Konkursamtes (bezw. des Fiskus) sind grundsätzlich
erst zu decken, nachdem die Gläubiger von Massaverbindlichkeiten vollständig
befriedigt sind; die Auslagen dagegen kann sich das Konkursamt sofort und
endgültig gutschreiben (Erw. 2). In jedem Fall hat das

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Konkursamt der Masse, welche nicht in der Lage ist, die Massaverbindlichkeiten
zu erfüllen, die Pauschalgebühr nach Art. 53 GebT zurückzubezahlen, wenn
dieselbe ohne Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde erhoben worden ist
(Erw. 3). Die übrigen Gebühren sind vom Konkursamt zur Deckung der
Massaverbindlichkeiten nur insoweit zurückzuerstatten, als sie für noch nicht
beendigte Verrichtungen und nach demjenigen Zeitpunkte erhoben worden sind, in
welchem erkennbar war, dass die vorhandenen Aktiven nicht hinreichen, um die
bereits entstandenen und voraussichtlich noch entstehenden
Massaverbindlichkeiten zu decken (Erw. 2).
Il appartient à l'autorité de surveillance de décider si une créance non
contestée est une dette de la masse (consid. 2). Elle est aussi compétente
pour dire si une dette de la masse a le pas sur les indemnités dues à l'office
des faillites (ou au fisc si l'office doit verser à l'Etat les émoluments
touchés) conformément au tarif des frais (consid. 2).
Dans la règle, les émoluments dus à l'office (ou au fisc) ne doivent être
payés qu'une fois acquittées toutes les dettes de la masse; les débours en
revanche doivent être remboursés à l'office immédiatement et définitivement
(consid. 2). L'office doit en tout cas rendre à la masse incapable de payer
ses dettes l'émolument prévu par l'art. 53 du tarif des frais, lorsque cet
émolument a été perçu sans l'autorisation de l'autorité compétente (consid.
3).
Les autres émoluments ne doivent être restitués à la masse en vue du paiement
de ses dettes qu'autant qu'ils ont été perçus pour des procédés encore en
cours et postérieurement au moment où l'on pouvait constater que l'actif ne
suffit pas pour couvrir les dettes actuelles de la masse ou les dettes à
prévoir.

A. - Il 2 ottobre 1923 cadeva in fallimento la S. A. Pastificio
Camorino-Bellinzona e sul principio del 1926 i creditori davano mandato
all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, quale amministratore
della massa, di promuovere diverse cause per responsabilità contro gli
amministratori ed i fondatori della fallita. L'azione promossa contro
l'ex-consigliere d'amministrazione Eugenio Hüblin in Lenzburg venne respinta
in tutte le instanze (Tribunale distrettuale di Lenzburg, Tribunale di Appello
del Cantone di Argovia e, da ultimo, il Tribunale federale, con sentenza
definitiva del 12 giugno 1929) e la massa

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fallimentare procedente condannata a risarcire alla parte convenuta le spese
(3485 fr.)
Essendosi l'amministrazione fallimentare rifiutata di pagare questa somma alla
signora Edvige Hüblin, erede del defunto Eugenio Hüblin, non esistendo,
allogava, nella massa attivo qualsiasi, la creditrice la escuteva con precetto
esecutivo N. 87 818 del 26 giugno 1929 (Ufficio di Bellinzona). A1 precetto,
rimasto incontestato, susseguiva il pignoramento del 28 luglio 1929, che si
risolveva, per mancanza di attività della massa, in un attestato provvisorio
di carenza di beni a stregua dell'art. 115
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 115 - 1 Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo 149.
1    Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo 149.
2    Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell'articolo 271 numero 5 e nell'articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.
3    L'attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall'articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.247
LEF.
B. - Con ricorso 20 luglio 1930 la creditrice chiedeva all'Autorità di
Vigilanza del Cantone Ticino che venisse fatto obbligo all'ufficio di
esecuzione e fallimenti `di Bellinzona, quale amministratore del fallimento
della S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona, eventualmente allo Stato del
Cantone Ticino, di pagarle la somma richiesta col precetto esecutivo N. 87
818.
L'amministrazione opponeva in ordine l'eccezione di tardività, allegando che
l'atto di carenza del 28 luglio 1929 era stato notificato alla creditrice già
molti mesi prima che sollevasse il reclamo (20 luglio 1930). Eccepiva
d'incompetenza l'Autorità di Vigilanza trattandosi, eventualmente, d'azione
per danni secondo gli art. 5
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 5 - 1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
1    Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
2    Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.
3    Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.
4    Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
-7
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 7 - Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità cantonale superiore di vigilanza o dell'istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.
LEF e, nel merito, pretendeva, che l'azione
della ricorrente dovesse essere rivolta, non contro l'Ufficio, ma contro i
creditori, che l'avevano incaricato, quale amministratore del fallimento
Pastificio Camorino, d'esperire la causa contro Eugenio Hüblin.
C. - Con decisione del 3 settembre 1930 l'Autorità cantonale di Vigilanza
pronunciava:
«1. É annullato l'attestato provvisorio di carenza di beni nell'esecuzione N.
87 818 dell'Ufficio di Esecuzione e di Fallimenti di Bellinzona.»
«2. L'Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Bellinzona, nella sua qualità di
amministratore del fallimento della, S. A. Pastificio di Camorino, è tenuto a
versare alla

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signora Edvige Hüblin in Lenzburg la somma di cui all'esecuzione N. 87 818
dell'Ufficio suddetto.»
Respinta l'eccezione di tardività del ricorso per nullità radicale dell'atto
di carenza di beni, nessun atto di questo genere potendo essere rilasciato per
i debiti della massa non coperti (JAEGER, Comm. 3 all'art. 265), l'Autorità
cantonale di Vigilanza si dichiarava competente, non trattandosi dell'azione
giudiziaria prevista dagli art. 5 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 7 - Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità cantonale superiore di vigilanza o dell'istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.
seg. LEF.
Si tratta, afferma l'Autorità di Vigilanza, di reintegrare nella massa dei
fondi, che l'amministrazione ha stornato a favore dello Stato, mentre dovevano
anzitutto essere impiegati a pagare i debiti della massa, vale a dire le spese
e le ripetibili messe a suo carico dalle diverse istanze. Questi crediti,
continua l'Autorità cantonale di Vigilanza, possono essere oggetto
d'esecuzione contro la massa e debbono essere pagati prima degli emolumenti,
quest'ultimi dovendo essere accertati e soluti solo alla chiusura della
procedura fallimentare. Tale soluzione sembra nella specie tanto più corretta,
in quanto nel Cantone Ticino le competenze previste dalla tariffa e percepite
dall'Ufficio sono versate allo Stato, il quale rimunera i funzionari degli
Uffici di Esecuzione e Fallimenti come impiegati a salario fisso. L'Ufficio di
Bellinzona ha fatto allo Stato, per competenze percepite dal 1923 in poi, i
versamenti seguenti:
28 dicembre 1923 Fr. 1808,95
31 marzo 1924 Fr. 563,80
26 giugno 1924 Fr. 206,40
20 settembre 1924 Fr. 1245,40
30 settembre 1924 Fr. 130,40
17 maggio 1930 Fr. 182,55
Fr. 4137,50
somma alla quale devesi aggiungere 800 fr. accreditati il 19 luglio 1924
all'Amministrazione fallimentare Pastificio Camorino con indennità globale ai
sensi dell'art. 53 della tariffa 23 aprile 1919, indennità che
quell'amministrazione

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si è aggiudicata d'autorità, senza sottoporla alla sede competente. Si
raggiunge pertanto - conchiude l'Autorità cantonale di Vigilanza - la somma di
3937 fr. 50 (recte 4937 fr. 50) che l'Ufficio, e per esso lo Stato, deve
mettere a disposizione della ricorrente fino a concorrenza del di lei credito
come all'esecuzione N. 87 818.
D. - Con ricorso 8 ottobre 1930 l'Ufficio di Bellinzona, quale amministrazione
del fallimento Pastificio Camorino, conchiude domandando che, annullata la
decisione denunziata, il pagamento delle spese e delle ripetibili reclamate
dalla signora Hüblin, venga, in proporzione dei loro crediti, messo a carico
dei creditori della fallita, che hanno voluto le azioni di responsabilità in
questione.
Considerando in diritto:
1. - Rettificato l'errore di calcolo in cui è incorsa l'istanza cantonale (v.
sopra, sotto lettera C in fine) concernente le somme che l'Ufficio di
Bellinzona ha devolute allo Stato o gli ha accreditate per tasse incassate dal
1923 al 1930, devesi anzitutto esaminare, se le autorità di vigilanza siano
competenti a decidere le questioni seguenti:
a) se il credito della signora Hüblin a dipendenza delle spese e ripetibili
processuali aggiudicatele a carico della massa fallita S. A. Pastificio
Camorino-Bellinzona, prevalga sul diritto dello Stato del Cantone Ticino alle
competenze in questione;
b) se la signora Hüblin abbia ancora la facoltà di far valere le sue pretese
nei confronti dello Stato poscia che queste somme gli furono devolute.
2. - In merito alla competenza, la risposta non può essere che affermativa. Si
tratta di una questione di riparto, non di collocazione, poichè il
procedimento di collocazione o di graduatoria non riflette che controversie
tra i creditori concernenti il loro grado. Per quanto ha tratto al
soddisfacimento dei debiti e delle spese della massa, la legge parte dalla
supposizione che l'Ufficio

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debba ognora disporre dei mezzi sufficienti per tacitarli: essa ha quindi
fatto astrazione d'un procedimento di collocazione a loro riguardo. Questa
lacuna della legge dev'essere colmata dalla giurisprudenza e la soluzione non
può essere diversa da quella accolta dal diritto germanico (legge germanica
sul fallimento § 60; KOHLER, Commento, p. 384 /385) nel senso che, ai debiti
della massa spetta, per principio, la priorità sulle spese della massa. Le
spese della massa consistone in spese propriamente dette ed in tasse od
emolumenti: e si vedrà, più sotto, che tra questi e quelle occorre fare una
distinzione.
Per quanto specialmente concerne i debiti della massa, è fuori dubbio che,
secondo i principi di una prudente gestione, l'amministrazione non deve
mettersi nella situazione di doverne contrarre - specialmente a cagione di
cause iniziate o da iniziarsi - se non può disporre ognora di fondi
sufficienti a coprirli: obbligo di previdenza incombentele tanto più, in
quanto, secondo la maggior parte delle procedure civili vigenti, essa può
procedere quale attrice senza essere tenuta già a limine della lite alla
prestazione di una cautio judicatum solvi, garanzia alla quale non può essere
astretta neanche in base all'art. 83
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 83 - 1 Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l'altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.
1    Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l'altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.
2    Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.
CO. Che poi l'Autorità di Vigilanza, cui
spetta la facoltà di conoscere, se un credito non contestato rivesta la
qualità d'un debito fallimentare ordinario o d'un debito della massa in senso
proprio (RU 48 III N. 66), sia anche competente a decidere la questione,
riflettente il riparto, se il pagamento dei debiti della massa debba prevalere
su quello delle spese o viceversa, è fuori di dubbio. Ed in questa questione
la Corte si chiarisce nel senso che, per principio, in caso d'insufficienza
dell'attivo, il credito dell'Ufficio (nel Cantone Ticino, dello Stato)
dispendente dalle tasse (emolumenti) deve essere tacitato solo dopo il
soddisfacimento integrale dei debiti della massa, mentre, per contro, le spese
della massa (p. es. per sborsi postali, compere in contanti, ecc.), che,
regolarmente, debbono essere solute tosto incontrate, devono essere

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subito e definitivamente accreditate all'Ufficio (RU 53 III N. 14).
3. - Ciò posto, chiedesi quale sia la conseguenza giuridica del fatto che nel
caso concreto l'Ufficio ha distratto dalla massa, per versare allo Stato non
solo le spese, ma gli emolumenti percepiti, ponendosi quindi
nell'impossibilità di pagare il debito in questione.
a) È anzitutto fuori di dubbio, che l'importo di 800 fr., percepito
dall'Ufficio di Bellinzona in base all'art. 53 della tariffa senza la debita
autorizzazione (ed è questo un modo di procedere irregolare, già sovente
constatato presso certi Uffici del Cantone Ticino in occasione delle
ispezioni), dev'essere riversato dall'Ufficio alla massa a soddisfacimento dei
debiti di quest'ultima.
b) Più dubbia è la questione di sapere, se lo stesso obbligo incomba
all'Ufficio in merito a tasse percepite per provvedimenti ultimati. Sarebbe
eccessivo l'ammettere che in ogni fallimento, l'ufficiale debba liquidare le
tasse che gli spettano e percepirle solo alla chiusura del procedimento. È
ovvio, che questa soluzione sarebbe inaccettabile in tutti quei cantoni in cui
la rinumerazione degli impiegati dell'Ufficio consiste, non in un salario
fisso, ma negli emolumenti previsti dalla tariffa: e, per principio, la
soluzione non può essere diversa, per gli Uffici di quei cantoni in cui, come
nel Ticino, quegli impiegati sono considerati come funzionari a mercede fissa,
lo Stato facendosi attribuire le tasse percepite. Dall'art. 16 del regolamento
13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti
(secondo cui, oltre le spese, anche le competenze sono da registrare senza
indugio nel libro-cassa), sembra risultare, che le tasse per procedimenti
ultimati possano essere attribuite definitivamente all'Ufficio. Si potrà
tutt'al più ammettere che, ove in questo momento, dei debiti della massa siano
già esistenti o possano essere previsti in modo sicuro, questi importi siano
da riservarsi per il loro soddisfacimento. Se invece dei debiti della massa,
non previdibili

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in modo indubbio, vengono a nascere dopo un accreditamento regolare e legale
degli emolumenti a favore dell'Ufficio (o dello Stato), sarebbe eccessivo
l'esigere che questi importi debbano essere stornati e riversati nella massa a
tacitamento di siffatti debiti. In questo senso dispone il diritto germanico,
che ai debiti della massa spetta la priorità sulle spese solo dopo che siasi
rivelato, che gli attivi della massa non bastano per soddisfarne i debiti. Le
tasse potranno dunque essere percepite definitivamente fintanto che
un'insufficienza della massa non è constatabile. Se, eseguiti questi
accreditamenti definitivi, da decisioni dei creditori può nascere la
possibilità d'insufficienza degli attivi per assunzione di obblighi (debiti)
di qualche importanza, l'Ufficio deve rendere attenti i creditori a
quest'eventualità e chieder loro degli anticipi per un eventuale tacitamento
di siffatti debiti.
4. - Applicando questi principi al caso in esame, risulta: La decisione dei
creditori d'iniziare le cause di responsabilità in discorso fu presa solo nel
1926. Non è ammissibile, che già negli anni 1923 e 1924 (nei quali certe somme
furono accreditate allo Stato a titolo di emolumenti (v. sopra sotto lettera
C), l'Ufficio abbia potuto prevedere, che per siffatti accreditamenti la massa
sarebbe talmente impoverita, da non poter saldare le spese di queste cause,
iniziate solo nel 1927 e definite nel 1929. Non esiste quindi un obbligo
dell'Ufficio di rifondere le somme devolutegli a titolo di tasse nel 1923 e
1924. Per contro, non potevano essere accreditate allo Stato le tasse che gli
furono versate solo il 17 maggio 1930 (v. sopra sotto lett. C), perchè, come
sembra, il relativo importo rappresentava allora il solo attivo rimanente e
l'Ufficio doveva prevedere il caso che dovesse rifondere alla parte Hüblin le
spese da questa incontrate nella causa. Infatti la sentenza del Tribunale
federale, colla quale queste spese furono addossate alla massa attrice
definitivamente, data del 12 giugno 1929, seguita a breve scadenza (26 giugno
1929) dall'esecuzione N. 87 818.

Seite: 189
A questa soluzione non è di ostacolo la circostanza, che, come fu detto,
quest'importi di 800 fr. e 182 fr. 55 sono già stati devoluti allo Stato, la
posizione giuridica dei creditori della massa non potendo essere diversa da
quella che fosse se gli emolumenti in discorso fossero rimasti nella cassa
dell'Ufficio.
La giurisprudenza di questa Corte ha del resto costantemente ammesso che, ove
l'Ufficio abbia erroneamente versato a persone non legittimate a riceverli
degl'importi percepiti, le Stato può esser tenuto dall'Autorità di Vigilanza a
rifonderli alle persone cui spettano, ove non si possa più rivendicarli dal
terzo non legittimato. A fortiori, lo Stato dovrà rifonderli quando egli
stesso li ha a torto percepiti (v. in questa materia, JAEGER, Comm. 3 all'art.
263 e supplemento II del 1921; le sentenze e gli autori ivi citati e
specialmente RU 43 III N. 7; 50 III N. 15).
La Camera esecuzioni e fallimenti
pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso che l'obbligo dell'Ufficio di solvere alla
ricorrente il credito litigioso (esecuzione N. 87 818) è limitato a 982 fr. 55
(800 fr. devoluti allo Stato nel 1924 e 182 fr. il 17 maggio 1930), senza
interessi.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 56 III 181
Data : 01. gennaio 1930
Pubblicato : 28. ottobre 1930
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 56 III 181
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : All'Autorità di Vigilanza spetta la facoltà di decidere, se un credito non contestato rivesta la...


Registro di legislazione
CO: 83
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 83 - 1 Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l'altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.
1    Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l'altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.
2    Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.
LEF: 5 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 5 - 1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
1    Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
2    Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.
3    Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.
4    Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
5e  7 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 7 - Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità cantonale superiore di vigilanza o dell'istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.
115
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 115 - 1 Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo 149.
1    Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo 149.
2    Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell'articolo 271 numero 5 e nell'articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.
3    L'attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall'articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.247
Registro DTF
56-III-181
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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