S. 413 / Nr. 67 Luftverkehr (i)

BGE 56 I 413

67. Sentenza 22 novembre. 1930 della Corto penale federale nel processo
Ministero Pubblico Federale contro Bassanesi e coimputati.


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Regeste:
Constituzionalità del decreto 27 gennaio 1920 del Consiglio federale
concernente la circolazione aerea in Svizzera (Consid. 1).
Criteri che differenziano la contravvenzione dal delitto. La violazione delle
disposizioni di polizia del decreto 27 gennaio 1920 constituisce
contravvenzione. In mancanza di una disposizione espressa che li dichiari
applicabili, gli art. 18, 19, 20 e 21 del codice penale che non riguardano che
i crimini ed i delitti, non possono essere applicati come norme complementari
del decreto 27 gennaio 1920. (Consid. 2).
Equivalenza dei brevetti e licenze rilasciati della autorità francesi ad un
pilota di un aeroplano immatricolato in Francia con quelli svizzeri. Il pilota
padrone del suo apparecchio non può atterrare che in luogo autorizzato
(consid. 3).
Nozione della correità applicabile al decreto 27 gennaio 1920 (consid. 4).
La gravità di una contravvenzione deve essere valutata tenendo conto delle
circostanze in cui fu commessa (consid. 6).

Nel mese di giugno dell'anno corrente, alcuni aderenti dell'organizzazione
antifascista «Giustizia e Libertà» a Parigi, tra cui i prevenuti Tarchiani e
Rosselli, concepirono il progetto di un'azione di propaganda consistente nel
lancio di manifesti e proclami a mezzo di un aeroplano sorvolante la città di
Milano.
L'incarico dell'esecuzione fu affidato a Giovanni Bassanesi, da tre anni
rifugiato in Francia, in quel tempo titolare di un brevetto francese di pilota
di 1° grado, che l'autorizzava ad eseguire soltanto dei voli entro un raggio
massimo di 10 km. attorno ad un aerodromo, e della relativa licenza, e che
successivamente, in data 3 luglio 1930, ottenne dalla direzione dell'aerodromo
Farman un

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certificato attestante, che aveva frequentato la scuola di pilota e superati,
sotto il controllo del Commissario dell'Aeroclub di Francia, gli esami per
ottenere il brevetto di pilota di turismo di 20 grado, coll'aggiunta, che il
brevetto era in corso di omologazione e sarebbe stato rilasciato tra breve.
Il 5 luglio Bassanesi, in compagnia dell'aviatore Gastone Brabant, lasciava
Parigi pilotando un aeroplano Farman 200 A Y F D, regolarmente inscritto nel
registro francese d'immatricolazione come proprietà di Gastone Brabant e dopo
una sosta a Clermont-Ferrand ed a Lione, atterrava l'8 luglio all'aerodromo
doganale di Ginevra-Cointrin, donde, compiute le formalità doganali ed assunte
informazioni intorno agli aeroporti della Svizzera, partiva all'indomani,
sempre accompagnato da Brabant, alla volta di Bellinzona dove giungeva verso
mezzogiorno atterrando al Campo di aviazione militare.
In un convegno tenuto il giorno stesso a Bellinzona ed a cui presero parte
oltre a Bassanesi, Tarchiani e Rosselli, a tale scopo accorsi da Parigi ed un
agente delle organizzazioni antifasciste italiane rimasto ignoto e venuto
dall'Italia, a quanto affermano i prevenuti, venne deciso di dare immediata
esecuzione all'azione di propaganda progettata, partendo da Bellinzona per far
scalo a Lodrino in un prato indicato come favorevole all'atterramento
dall'agente delle organizzazioni antifasciste italiane, per caricarvi i pacchi
contenenti i manifesti già pronti, in una località non indicata del Cantone
Ticino e proseguire per Milano.
Esplorato nel pomeriggio del giorno 10 il terreno d'atterramento e trovatolo
conveniente, l'esecuzione dell'impresa venne rimandata al giorno seguente.
L'indomani mattina verso le 10,45, Bassanesi a bordo del velivolo spiccava il
volo da Bellinzona, dichiarando alle persone colle quali era entrato in
relazione durante il suo soggiorno, che intendeva recarsi a Dübendorf, dove
l'avrebbe raggiunto Brabant, che alle 12,17 lasciava Bellinzona col treno
ascendente del Gottardo.

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Verso le ore 8,30 del mattino del giorno stesso, mentre il prevenuto
Martignoli aiutato dal suo domestico Cardis, stava falciando il prato di sua
proprietà in territorio di Lodrino, scelto come terreno d'atterramento,
sopraggiunsero in automobile Tarchiani e Rosselli, che gli chiesero in lingua
francese se quello fosse il posto d'atterramento per gli aeroplani e, avutane
risposta affermativa, gli annunciarono che verso le 11 sarebbe giunto un
aeroplano per atterrarvi, pregandolo di rimuovere l'erba falciata e di deporre
sul terreno una tovaglia per indicare al pilota il punto preciso
d'atterramento.
Martignoli annuì, incaricò Cardis di rimuovere l'erba, stese la tovaglia e
mise a disposizione di Tarchiani e Rosselli il suo camioncino, per trasportare
vicino all'aeroplano i pacchi contenenti i proclami, che si trovavano
nell'automobile, operazione che fu compiuta da Cardis.
Bassanesi giunse verso le 11, atterrò, coll'aiuto di Tarchiani e Rosselli
caricò i pacchi e dopo una fermata di pochi minuti riprese il volo per Milano,
accompagnato dall'agente delle organizzazioni antifasciste italiane, che aveva
preso parte al convegno di Bellinzona e che sopraggiunto poco prima aveva
preso nell'aeroplano, dopo di aver indossata la giacca d'aviatore. Compiuto il
volo ed il lancio dei manifesti, l'aeroplano ritornò a Lodrino verso l'una
pomeridiana. Ne scesero Bassanesi ed il suo compagno che tosto si dileguò,
mentre Bassanesi chiedeva a Martignoli accorso sul luogo di procurargli della
benzina speciale per il rifornimento del motore.
Chiarito che la benzina che si sarebbe potuta trovare nel garage vicino non
era utilizzabile, Martignoli telefonò alla Casa del Popolo a Bellinzona,
pregando il suo Direttore d'interessarsi perchè qualcuno portasse a Lodrino
100 litri di benzina speciale. Il Direttore passò l'incarico all'ing. Ender;
questi alla sua volta lo passò al prevenuto Varesi incontrato sortendo dal
ristorante, che lo accettò, corse dal suo amico Fiscalini, che trovò davanti
alla sua casa, occupato a pulire la sua automobile, colla quale

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entrambo partirono subito per il deposito della benzina Shell a Cadenazzo.
Dalle informazioni telefoniche assunte presso il proprietario del deposito in
Locarno, essendo risultato che la benzina speciale non veniva venduta che in
fusti da 200 litri, Fiscalini ne comperò uno in suo nome e poichè il fusto non
poteva essere caricato sull'automobile, prese a nolo un camion per il
trasporto e partì subito e solo in automobile per Lodrino, per portare
l'avviso che la benzina era in viaggio. Quando giunse il camion, sul quale
aveva preso posto anche Varesi, si constatò che occorreva anche dell'olio
speciale, per procurare il quale, dopo d'averlo inutilmente cercato a Biasca,
Varesi e Fiscalini si recarono di nuovo in automobile a Bellinzona. Verso le 4
pomeridiane, essendo giunto anche l'olio, Bassanesi riprese il volo verso il
Gottardo, dove circa un'ora dopo cadde frantumando l'apparecchio e
fratturandosi la gamba sinistra.
Considerando in diritto:
1.- L'accusa è basata sulle disposizioni del decreto 27 gennaio 1920 del
Consiglio federale concernente la circolazione aerea in Isvizzera, integrate
dalle disposizioni degli art. 18, 19, 20 e 21 del Codice penale federale.
Non è compito della Corte esaminare, se l'appunto d'incostituzionalità mosso
al decreto sia fondato. Esso è stato emanato in esecuzione del decreto 3
aprile 1919 delle Camere federali, limitante i poteri straordinari del
Consiglio federale, il cui carattere obbligatorio generale risulta sia
dall'ampiezza dei poteri conferiti, di prendere in via eccezionale tutti i
provvedimenti necessari per la sicurezza del paese e la tutela dei suoi
interessi economici, sia dalla dichiarazione del suo carattere di urgenza, che
non avrebbe nè senso nè scopo, ove non si trattasse di un decreto di carattere
obligatorio generale (art. 89 della Costituzione federale).
Secondo il disposto dell'art. 113 della Costituzione federale, esso è dunque
vincolante per il Tribunale federale

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e qualunque possa essere in proposito il modo di vedere della Corte, essa deve
accettarlo come una base costituzionalmente sufficiente ad accordare al
Consiglio federale i poteri di cui si è valso, senza esaminare se la
delegazione, sia pure temporanea di funzioni essenzialmente legislative, fosse
constituzionalmente possibile e se potesse avvenire senz'altro limite, che
quello risultante dalla sicurezza del paese e dalla tutela dei suoi interessi
economica, senza prendere in considerazione quelli, che il nostro diritto
pubblico impone alla competenza legislativa della Confederazione. Ne deriva
che non possono essere considerati come incostituzionali i provvedimenti presi
dal Consiglio federale in esecuzione del decreto 3 aprile 1919 entro i limiti
da esso tracciati. Potrebbe solo chiedersi se la regolamentazione della
navigazione aerea per via di semplice ordinanza fosse necessaria per la
sicurezza del paese e la tutela dei suoi interessi economici, ma oltrecchè
l'affermativa appare difficilmente contestabile, occorre osservare che la
necessità di tali provvedimenti è essenzialmente questione di apprezzamento,
la cui soluzione era lasciata al Consiglio federale sotto il controllo delle
Camere, alle quali era tenuto a presentare particolareggiato rapporto e che
nel messaggio col quale comunicava loro l'ordinanza in discorso il Consiglio
federale ne giustificava non solo la necessità, ma l'urgenza. Dando la loro
adesione al messaggio, le Camere federali hanno alla loro volta riconosciuto
che il Consiglio federale aveva agito entro i limiti dei poteri straordinari
conferitigli, il che preclude l'adito ad ogni ulteriore controllo da parte del
Tribunale federale almeno nel caso concreto, senza che occorra esaminare se in
linea di principio, il Tribunale e rispettivamente la sua Corte penale
possano, nonostante la tacita od espressa approvazione delle Camere federali,
ritenere non vincolanti misure prese dal Consiglio federale nell'esercizio dei
poteri straordinari quando apparissero come manifestamente esorbitanti anche
dalla sfera di questi poteri.
D'altro lato l'incostituzionalità dell'ordinanza non

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potrebbe essere dedotta dal fatto che l'approvazione delle Camere, non venne
accordata a mezzo di speciale decreto, ma mediante semplice approvazione.
L'ultimo alinea dell'art. 1 del decreto 3 aprile 1919 prescrive bensì, che le
ordinanze emanate in virtù dei poteri straordinari accompagnate da un rapporto
particolareggiato, dovranno essere portate nella prossima sessione a notizia
dell'Assemblea federale, che deciderà se debbano restare in vigore; ma nulla
dispone riguardo alla forma di questa decisione, se debba avvenire per formale
decreto o semplicemente a mezzo di approvazione delle misure presentate, con
inscrizione al processo verbale, com'è avvenuto.
Non puossi quindi sostenere che la mancanza di un decreto delle Camere che
mantenga in vigore l'ordinanza, possa infirmarla e tutto induce all'incontro
ad ammettere che il modo col quale le Camere hanno approvato non solo
l'ordinanza del 27 gennaio 1920, ma tutti gli altri provvedimenti presi dal
Consiglio federale in forza dei poteri straordinari, costituisca quasi
un'interpretazione autentica del decreto 3 aprile 1919, nel senso che il
mantenimento in vigore poteva essere deciso ed espresso in questa forma.
2.- Occorre ora ricercare preliminarmente, se i fatti addebitati ai prevenuti
costituiscano delitto o contravvenzione, per determinare poi se le
disposizioni degli art. 18, 19, 20 e 21 del Codice penale siano loro
applicabili, come norme complementari di quelle dell'ordinanza.
A differenza del diritto francese e germanico che riconoscono nella natura
della pena l'elemento differenziale tra delitto e contravvenzione, il diritto
federale non fornisce in proposito alcun criterio. La lacuna non può essere
colmata adottando per via di giurisprudenza quello accolto dal diritto
francese e germanico, poichè nel diritto positivo federale la pena è spesso
della identica natura per il delitto e la contravvenzione, come avviene per la
detenzione e la multa. La gravità della pena non può

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d'altra parte fornire un criterio sufficiente dacchè in mancanza d'ogni norma
di diritto positivo non potrebbesi senza arbitrio determinare, a qual punto la
multa o la detenzione cessino d'essere pene di polizia, per diventare pene
correzionali ed inversamente. Il criterio differenziale deve quindi essere
dedotto dalla natura stessa dei due istituti giuridici.
Tra delitto e contravvenzione non c'è solo differenza di grado, ma di natura.
La contravvenzione non è un delitto di minore importanza, ma qualche cosa di
diverso.
Il delitto nasce dalla violazione di una disposizione del diritto penale
propriamente detto, che ha per iscopo di proteggere l'ordine sociale contro la
perturbazione derivante dalla lesione di diritti, la cui efficace tutela
interessa, non solo i loro soggetti, ma anche lo Stato. Esso ha per sostrato,
un fatto per sè illecito e non può esistere che col concorso dell'elemento
intenzionale ossia dolo, a meno che, in alcuni casi specialmente determinati,
la legge non si accontenti della colpa.
Il diritto penale dalla cui violazione sorge il delitto ha scopo e funzioni
repressive. Gli ordinamenti di polizia invece, dalla cui violazione sorge la
contravvenzione, hanno finalità e funzioni diverse. Mirano, non a reprimere
lesioni del diritto, ma a prevenirle, vietando determinati atti, od imponendo
determinate cautele, per impedire il prodursi di situazioni pericolose per il
diritto pubblico e privato.
Gli atti vietati da disposizioni di polizia sono per sé moralmente leciti od
indifferenti: la ragione del divieto stà nella possibilità del pericolo che
possono produrre. Per ciò sono punibili senza riguardo all'elemento
intenzionale e la contravvenzione non comporta pravità, nè oggettiva nè
soggettiva e non macchia l'onore.
In ciò stà la differenza.
Il delitto risulta dalla lesione di un diritto protetto non solo dalle leggi
civili, ma dalle penali, la contravvenzione dalla violazione di ordinamenti di
polizia miranti solo ad impedire un pericolo. La contravvenzione può in alcuni
casi,

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includere anche la lesione di un diritto, che ha la sua fonte nel diritto
amministrativo e prendere così forma e natura di delitto amministrativo o di
contravvenzione-delitto ma, anche in questi casi, conserva caratteristiche
proprie che la distinguono dal delitto di diritto comune. Queste regole per
quanto derivanti dall'intima natura dei due istituti, non hanno naturalmente
nulla d'assoluto. Il diritto positivo può mutarle od anche capovolgerle, dando
carattere di delitto ad un atto che in realtà non costituisce che
contravvenzione ed inversamente, ma in mancanza di disposizioni speciali, sta
il principio, che il delitto non può sorgere che da un atto violante un
diritto protetto dalla legge penale, mentre la contravvenzione risulta dalla
violazione di una norma destinata a prevenire un pericolo e, nonostante le
divergenze non lievi che esistono intorno alla determinazione della nozione
giuridica della contravvenzione e dell'elemento che la differenzia dal
delitto, è universalmente ammesso che la violazione di una norma di polizia
non può, salvo contrario disposto della legge, costituire che contravvenzione.
Che le disposizioni del decreto 27 gennaio 1920 su cui l'accusa è basata, non
siano che disposizioni di polizia, non può essere revocato in dubbio, non solo
perchè come tali sono espressamente qualificate, ma anche e più ancora per la
loro natura ed il loro scopo, non mirante ad altro che a disciplinare la
navigazione aerea in modo, che non diventi fonte di pericolo per lo Stato e
per i privati. La sua violazione è del resto espressamente qualificata come
contravvenzione dall'art. 37.
Le disposizioni degli art. 18, 19, 20 e 21 del Codice penale, che non
riguardano che i crimini ed i delitti non possono quindi essere applicate come
norme complementari di quelle dell'ordinanza. Non lo potrebbero che in virtù
di una disposizione espressa, che le dichiarasse applicabili direttamente o
per analogia, disposizione che si trova infatti in numerose leggi che si
occupano di contravvenzione e delitti amministrativi, ma non figura
nell'ordinanza

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del 27 gennaio 1920. Anche ammettendo che questa lacuna sia dovuta a semplice
dimenticanza, non è permesso al giudice di colmarla senza violare il principio
che in materia penale proscrive ogni interpretazione estensiva e non permette
di estendere l'applicazione d'un testo legale dal caso espresso al caso
ammesso.
Ma se l'applicazione degli art. 18, 19, 20 e 21 del Codice penale deve
ritenersi esclusa, e con essa la possibilità di complicità o favoreggiamento,
non ne deriva che sia esclusa la correità. La complicità è esclusa perchè di
essa non è parola nell'ordinanza, ma l'art. 37 punisce l'autore della
contravvenzione e la contravvenzione come ogni altro atto, può risultare
dall'opera di più autori. Sarebbe ripugnante non solo al diritto ma
all'equità, in questo caso punirne uno solo, lasciando gli altri immuni da
pena. L'ordinanza non lo vuole. La conseguenza dell'inapplicabilità dell'art.
20 del Codice penale non è dunque d'escludere la correità, ma solo quella di
far sì, che la questione della sua esistenza debba esser apprezzata, non alla
sua stregua ma a quella dei principi generali di diritto penale.
L'assoluzione dei prevenuti Varesi e Fiscalini è la conseguenza necessaria di
questi principi, dacchè, dato il carattere affatto accessorio dei loro atti,
essi non potrebbero rivestire che il carattere di complicità ove anche fosse
stabilito che hanno voluto scientemente venire in aiuto a Bassanesi.
3.- Giovanni Bassanesi è imputato di violazione degli art. 14 cifre 1 e 2, 20
cp. 1 e 2, e 19 cifre 3, 4 e 6 del decreto 27 gennaio 1920. Questi articoli
hanno il tenore seguente:
Art. 14. I comandanti piloti e ingegneri meccanici e le altre persone addette
alla manovra di un aereomobile devono possedere per disimpegnare le loro
funzioni a bordo:
1. Un certificato d'idoneità.
2. Una licenza.
Art. 19. Ogni aereomobile circolante nello spazio aereo svizzero deve prendere
con sè i seguenti documenti:

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3. I certificati d'idoneità e le licenze del pilota e del resto
dell'equipaggio.
4. L'elenco dei passeggieri.
6. Un inventario delle merci.
Art. 20. Gli aereomobili dirigibili possono atterrare soltanto nei posti
d'atterramento permessi dall'autorità di vigilanza.
Se un aereomobile atterra fuori dei posti d'atterramento permessi, il pilota
deve chiedere istruzioni all'Ufficio Aereo per mezzo delle Autorità locali.
Nell'attesa l'aereomobile colle persone che vi si trovano ed il contenuto
resta sotto la vigilanza delle autorità locali.
Art. 37. Le contravvenzioni alle presenti disposizioni ed alle ordinanze ed ai
regolamenti promulgati a loro esecuzione e compimento sono punite colla
detenzione sino ad un anno e colla multa fino a 10 000 fr. o con una sola di
queste pene. Inoltre l'autorità giudicante e quella di vigilanza possono
ordinare i seguenti provvedimenti:
1. Il ritiro del permesso di circolazione dell'aereo
mobile.
2. Il ritiro della licenza del colpevole.
3. La confisca dell'aereomobile e del suo contenuto.
4. Il ritiro del permesso per le imprese industriali. Sul primo capo:
L'art. 14 dispone che i certificati stranieri sono parificati agli svizzeri,
purchè vengano dichiarati equipollenti, mediante una convenzione
internazionale e stabilisce così la prevalenza del diritto internazionale sul
diritto interno. La convenzione provvisoria del 6 marzo 1920, conchiusa tra la
Svizzera e la Francia per regolare la circolazione aerea, dispone alla sua
volta, che le persone che compongono l'equipaggio di un aeroplano devono
essere munite di tutti i documenti richiesti della circolazione del paese di
cui l'aereomobile possiede la nazionalità. Con ciò la convenzione viene a
dichiarare, benchè in forma poco chiara, l'equivalenza dei brevetti e licenze
rilasciati dalle autorità francesi ad un pilota di un aeroplano immatricolato
in

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Francia, che viene così dispensato dall'obbligo imposto dall'art. 14 N. 1 e.2
di munirsi di brevetto e di licenza svizzeri.
Ma l'imputato Bassanesi non possedeva nè brevetto d'idoneità nè licenza, che
gli dessero diritto alla circolazione aerea in Francia. Il suo brevetto di 1°
grado e la relativa licenza, non l'autorizzavano a volare che in un
ristrettissimo circuito. Quanto alla dichiarazione rilasciatagli dal direttore
dell'aerodromo Farman, essa prova che aveva superato gli esami per ottenere il
brevetto di 2° grado e che era quindi in condizioni di poterlo ottenere, ma
non prova che lo possedesse e dimostra anzi il contrario, aggiungendo ch'era
in corso di omologazione e sarebbe stato rilasciato tra breve.
Per soddisfare alle esigenze dell'ordinanza e della convenzione
internazionale, non basta avere diritto al brevetto, occorre averlo ottenuto.
La dichiarazione del Ministero francese dell'Aria prodotta dalla difesa non
ascia alcun dubbio. Essa attesta che il 27 giugno, Bassanesi «avait totalisé
un nombre d'heures de vol qui lui donnait droit au brevet de II degré», ma
aggiunge che «cette pièce ne lui aurait permis que le survol sur le territoire
français», dichiarando così implicitamente che, sino a tanto che il brevetto
non era rilasciato, anche il «survol sur le territoire français» non gli era
accordato.
Non possedendo i documenti richiesti per la libera circolazione aerea nel
paese di cui l'aeroplano da lui pilotato possedeva la nazionalità, Bassanesi
non può invocare il beneficio dell'art. 6 della convenzione e non poteva
volare in Isvizzera senza aver ottemperato alle prescrizioni del diritto
interno e quindi senza aver ottenuto dalle autorità svizzere un brevetto
d'idoneità ed una licenza e, poichè non l'ha fatto, si è reso colpevole della
contravvenzione risultante dalla violazione dell'art. 14 N. 1 e 2. E' da
escludersi invece che abbia in pari tempo contravvenuto al disposto dell'art.
19 cifra 3 non portando seco il certificato d'idoneità e la licenza, non
essendo

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logicamente possibile che una contravvenzione possa risultare dall'omissione
del portare con sè atti inesistenti. Sul secondo e terzo capo (art. 20 cp. 1 e
2):
L'atterramento d'un aereomobile dirigibile può avvenire per cause diverse. Può
essere volontario, od essere determinato da forza maggiore o da altre cause
che senza rivestire questo carattere consigliano od impongono al pilota di
atterrare.
Il primo capoverso dell'art. 20 che prescrive che gli aereomobile dirigibili
possono atterrare soltanto nei posti permessi dall' autorità di vigilanza, si
riferisce all'atterramento volontario ed ha carattere perentorio ed assoluto.
Il pilota padrone del suo apparecchio non può atterrare che in luogo
autorizzato.
Il secondo capoverso si riferisce principalmente, se non esclusivamente, agli
atterramenti forzati o determinati da considerazioni speciali di prudenza.
Per qualunque caso avvenga l'atterramento fuori di un posto autorizzato, il
secondo capoverso dell'art. 20 obbliga il pilota a chiedere istruzioni
all'Ufficio aereo evidentemente per mettere le Autorità in condizioni di
esercitare quel controllo che normalmente viene praticato sugli aeroplani che
atterrano nei posti autorizzati. Non esiste quindi in realtà connessione
alcuna tra il primo ed il secondo capoverso dell'art. 20, che regolano due
situazioni diverse e costituiscono due norme autonome la cui violazione dà
origine a due contravvenzioni.
Che Bassanesi le abbia violate non occorre dimostrare.
L'atterramento a Lodrino sul prato Martignoli era non solo volontario, ma
premeditato. D'altro lato il prato Martignoli non era e non fu mai posto
autorizzato d'atterramento; non ha mai figurato e non figura nella lista dei
posti autorizzati prodotta dal perito, non figura nelle carte aeronautiche
svizzere e Bassanesi lo sapeva, perchè Lodrino non era stato nominato neppure
come posto d'atterramento di fortuna dalle autorità doganali a Ginevra, cui
aveva chiesto informazioni in proposito. Ha

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atterrato a Lodrino non perchè lo credesse, sia pure erroneamente, posto
autorizzato, ma perchè era necessario all'esecuzione di un progetto' che per
riescire aveva bisogno d'essere avvolto in un certo mistero. Inutile quindi
ricercare se Lodrino fosse punto d'atterramento di fortuna; non lo era; ma lo
fosse stato, sarebbe giuridicamente indifferente dacchè un posto
d'atterramento di fortuna non è un posto autorizzato, sia pure a titolo
eventuale, ma solo un luogo indicato come permettente l'atterramento, quando
esso risulti necessario fuori di un posto autorizzato. La contravvenzione
risultante dalla violazione dei due primi capoversi dell'art. 20 è quindi
evidente ed incontestabile. Quella risultante dalla violazione dell'art. 19,
cifre 4 e 6 (mancanza dell'elenco dei passeggieri e dell'inventario merci) è
stata ammessa esplicitamente anche dalla difesa.
4.- I prevenuti Tarchiani, Rosselli e Martignoli non possono essere condannati
per violazione del primo capoverso dell'art. 20 dell'ordinanza 27 gennaio, se
non nel caso in cui gli atti da loro compiuti autorizzino a ritenerli come
correi. L'ordinanza non definisce la correità nè dà alcuna indicazione in
proposito. Una nozione piuttosto ristretta ed oggettiva di essa corrisponde
tuttavia meglio al carattere della semplice contravvenzione di polizia. Anche
il Codice penale in materia di delitti ammette d'altronde una nozione
piuttosto restrittiva come appare dal confronto del disposto dei suoi art. 19
e 21, ed il testo dell'art. 20 dell'ordinanza non contiene nulla che autorizzi
ad adottare una nozione più larga.
Si potrebbe in primo luogo domandarsi se il divieto che forma oggetto del
primo capoverso dell'art. 20, non riguardi unicamente il pilota, come
unicamente lo riguarda l'obbligo imposto dal secondo capoverso, o se debba
essere esteso anche alle persone che col pilota si trovano nell'aeronave ed
atterrano con lui.
Per le persone che non si trovano nell'aeroplano e che di conseguenza non
possono atterrare, la violazione dell'art.

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20, 1° capoverso sembrerebbe esclusa dal suo testo letterale, ma anche
ammettendo una soluzione contraria, la correità di persone che non si trovano
nell'aeroplano, non potrebbe risultare che da una loro partecipazione fisica e
materiale all'atto stesso dell'atterramento, il che non può dirsi sia avvenuto
nè da parte di Tarchiani nè da parte di Rosselli e Martignoli. L'attività di
Tarchiani e Roselli per quanto concerne l'atto dell'atterramento si è limitata
ad annunciare circa due ore prima l'arrivo dell'aeroplano ed a pregare
Martignoli di sgombrare il prato dall'erba falciata e di stendere una tovaglia
per indicare meglio il posto d'atterramento. Quella di Martignoli ha
consistito nel consentire all'atterramento, nell'ordine dato a Cardis di
sgombrare l'erba e nell'atto di stendere la tovaglia. Tutti questi atti
rivestono il carattere tipico di atti preparatori, non rientranti nella
cooperazione diretta ed immediata all'atto d'atterramento.
Ma ove anche si volesse adottare della correità una nozione ancora più lata,
occorrerebbe pur sempre, per applicarla nella fattispecie, che l'attività dei
tre prevenuti suindicati costituisse una condizione indispensabile per rendere
possibile l'atterramento, il che non può ritenersi provato. Che il prato
Martignoli si prestasse ad atterramenti di fortuna risulta dagli atterramenti
precedenti. Non consta che l'erta falciata potesse costituire un ostacolo
all'atterramento, nè che questo non avrebbe potuto effettuarsi anche se l'erba
non fosse stata falciata e se Martignoli non avesse steso sul prato la
tovaglia. La possibilità dell'atterramento, indipendentemente dalla
cooperazione dei tre prevenuti, non può pertanto ritenersi esclusa. Tarchiani
e Rosselli potrebbero essere condannati come correi se fosse applicabile
l'art. 20 del Codice penale che considera come coautori tutti i partecipanti
al complotto, anche quando la loro partecipazione materiale ha rivestito il
carattere di atti meramente preparatori e secondari.
Ma questa nozione del diritto positivo federale penale,

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che va al di là della nozione comunemente ammessa dalla dottrina in materia di
correità, non può essere applicata in concreto per le ragioni già esposte.
Martignoli non potrebbe essere condannato neppure in base alla più lata
nozione della correità ammessa dal Codice penale, poichè, malgrado certi
indizi contrari, non è stato sufficientemente provato che egli fosse stato
messo al corrente dell'impresa organizzata da Bassanesi, Tarchiani e Rosselli
e ciò stante la suä partecipazione materiale all'atto dell'atterramento non
potrebbe in ogni caso sortire dal limite della complicità. Quanto a Cardis,
che ha partecipato in grado certamente minore all'atterramento, l'inesistenza
della correità a suo riguardo non ha bisogno d'essere più ampiamente
dimostrata. L'obbligo imposto dal capoverso secondo dell'art. 20 non
riguardando che il pilota, Tarchiani, Roselli, Martignoli e Cardis, non
possono in alcun modo essere ritenuti correi della sua inosservanza.
5.- Nella determinazione della pena, la Corte penale deve innanzitutto fare
astrazione dalle circostanze non contemplate dal decreto della Camera di
accusa e quindi che il volo di Bassanesi potrebbe essere considerato come
offensivo nel senso dell'art. 1 dell'ordinanza o come costituente un'impresa
contraria al diritto delle genti nel senso dell'art. 41 del Codice penale.
Bassanesi non essendo stato rinviato a giudizio, che per contravvenzione
all'ordinanza, non può neppure indirettamente essere punito per aver commesso
un atto offensivo contro la Svizzera o contro un altro Stato. Ciò non
significa, che per valutare la gravità della contravvenzione non si abbia a
tener conto delle circostanze in cui è stata commessa. L'atterramento in luogo
non autorizzato è stato voluto all'intento di sfuggire alla sorveglianza ed al
controllo delle autorità e per impedir loro di prendere le misure necessarie
col pericolo di procurare ad esse ed al Governo del paese difficoltà
prevedibili di carattere internazionale. Per le circostanze in cui è stata
commessa, la contravvenzione volontaria appare quindi come particolarmente

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inescusabile ed è stata aggravata dalla contemporanea violazione di molteplici
altre norme di polizia. Queste considerazioni giustificano e consigliano una
condanna severa e l'applicazione della pena della detenzione. La circostanza
che l'accusato ha agito per motivi dai quali esula ogni scopo di lucro
consiglia invece di fare astrazione da ogni pena pecuniaria.
La pena del bando non può essere applicata non essendo prevista
dall'ordinanza.
Quanto a Gastone Brabant, visti gli art. 140 della legge sull'organizzazione
giudiziaria federale e 133 del Codice di procedura penale federale, quanto
alle spese, visti gli art. 220 e 183 della legge e del codice suindicati,
considerando che a seguito dell'assoluzione del maggior numero degl'imputati
una parte delle spese dev'essere sopportata dallo Stato;
la Corte penale federale dichiara e pronuncia:
1. Giovanni Bassanesi è dichiarato colpevole di contravvenzione degli art. 14
N. I e 2, 19 N. 4 e 6, 20 cp. 1 e 2 del decreto 27 gennaio 1920 del Consiglio
federale, concernente la navigazione aerea in Isvizzera e condannato alla pena
della detenzione per mesi quattro sotto deduzione del carcere preventivo
sofferto dal 2 agosto 1930.
2. I prevenuti Martignoli Carlo, Cardis Angelo, Varesi Eugenio, Fiscalini
Costantino, Tarchiani Alberto e Rosselli Carlo sono assolti.
3. Il procedimento è prorogato per quanto riguarda il prevenuto Gastone
Brabant.
4. È ordinata la confisca dell'aeroplano pilotato da Giovanni Bassanesi.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 56 I 413
Datum : 01. Januar 1930
Publiziert : 22. November 1930
Quelle : Bundesgericht
Status : 56 I 413
Sachgebiet : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Gegenstand : Constituzionalità del decreto 27 gennaio 1920 del Consiglio federale concernente la circolazione...


BGE Register
56-I-413
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