S. 355 / Nr. 59 Registersachen (i)

BGE 55 I 355

59. Sentenza 11 dicembre 1929 della I a sezione civile nella causa Mantegazza
c. Ufficio federale del registro di commercio.

Regeste:
Ricorso in materia di iscrizione nel registro di commercio. - Limiti di
cognizione del Tribunale federale nell'esame dei fatti e del loro
apprezzamento. - Interpretazione dell' art. 10, cap. 1 o delle legge federale
sulla giuridizione amministrativa e dell'art. 5 dell'ordinanza II del 16
dicembre 1918 concernente il registro di commercio.

A. - L'art. 5 dell'ordinanza II 16 dicembre 1918 che completa il regolamento 6
maggio 1890 sul registro di commercio dispone:
«Una ditta non deve contenere designazioni nazionali. Si fatte designazioni
possono essere consentite in ria eccezionale, qualora motivi speciali ne
giustifichino l'ammissione.»
B. - La ditta A. Mantegazza, «garage in Lugano con servizio di automobili», è
dal 1926 inscritta al registro di commercio. Gerisce, inoltre, un «Ufficio
Viaggi», pure inscritto a registro. Il 4 settembre 1929 faceva istanza presso
l'Ufficio federale del registro di commercio - per il tramite di quello di
Lugano - perchè le fosse permesso di completare l'indicazione «Ufficio Viaggi»
colla qualifica «svizzero» (Ufficio svizzero di viaggi, Schweizer
Reisebureau). Dietro preavviso negativo dell'Unione svizzera di commercio e
d'industria, direzione generale in Zurigo,

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l'Ufficio federale del registro di commercio comunicava all'istante il 7
ottobre 1929, di non poter accogliere l'istanza, perchè la fattispecie non
giustificava un'eccezione alla regola prevista dall'art. 5 dell'ordinanza II
16 dicembre 1918 (v. sopra lett. A). «Noi non possiamo ammettere l'eccezione -
diceva l'Ufficio federale - pel fatto che il padrone ed il personale
dell'agenzia sono cittadini svizzeri. Giacchè, se cosi si facesse, il divieto
della denominazione «svizzero» nelle ditte varrebbe solo pei forestieri, il
che non è. Ragioni speciali per far valere un permesso a sensi della
prescrizione di logge non esistono per la vostra ditta. Di questo parere è
anche la rappresentanza competente del commercio e dell'industria alla quale
abbiamo chiesto parere in proposito. Vi sarebbe anzi la possibilità che la
denominazione «Ufficio svizzero di viaggi» serva a trarre in errore, perchè
potrebbe indurre ad ammettere che si tratti d'un'agenzia delle ferrovie
federali.»
Questo modo di vedere fu confermato dallo stesso Ufficio con risoluzione dell'
11 ottobre u. s.
C. - Con riscorso del 19 ottobre 1929 Mantegazza insorge contro questa
decisione allegando:
a) A guerra mondiale terminata, il divieto dell'art. 5 non può essere
applicato cosi rigidamente come durante il periodo bellico.
b) Il ricorrente ha un interesse evidente e speciale a che la sua ditta venga
inscritta colla qualifica desiderata. Essa è l'unica del genere in Lugano e la
denominazione nazionale, sotto la quale è favorevolmente conosciuta, ha
contribuito e contribuisce in buona parte alla fondazione ed allo sviluppo
dell'agenzia.
c) Agenzie ed industrie forestiere (così ad es. l'agenzia olandese Kraal)
possono fregiarsi della loro qualifica nazionale. Sarebbe eccessivo ed
involverebbe disparità di trattamento il vietare ad agenzie svizzere ciò che è
permesso ad estranee.
d) La camera di commercio di Lugano nulla ha

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obbiettato alla domanda del ricorrente, anzi l'ha ritenuta opportuna.
D. - Con risposta 22 novembre 1929 l'Ufficio federale del registro di
commercio conchiude domandando il rigetto del gravame.
Considerando in diritto:
1.- L'art. 10, cp. 1 in fine, della legge sulla giurisdizione amministrativa e
disciplinare 11 giugno 1928 dichiara: «L'apprezzamento giuridico erroneo di un
fatto è parificato alla violazione del diritto stesso.» Ond'è che al Tribunale
federale non può essere contestata la competenza di esaminare, se motivi
speciali giustifichino un'eccezione alla norma posta dall'art. 5
dell'ordinanza II del 16 dicembre 1918 (cfr. sentenza del Tribunale federale
25 settembre 1929 nella causa «Hermes»). Ove, tuttavia, si tratti di mera
questione d'apprezzamento, il Tribunale federale dissentirà dall'opinione
espressa dalle autorità amministrative solo se vi sia indotto da impellenti ed
ineccepibili motivi: per es. quando quelle autorità sono incorse in abuso di
potere, apprezzando le circostanze in modo arbitrario.
2.- Ma nella fattispecie i motivi invocati dalla querelata risoluzione e
dall'Ufficio federale del registro di commercio nella risposta al ricorso
appaiono affatto plausibili.
a) Per quanto concerne l'argomento che, a guerra finita, il divieto in
questione devrebbe essere applicato con criteri pià larghi di tolleranza e di
equanimità, quell'Ufficio osserva che, se l'art. 1 dell'ordinanza II del 21
novembre 1916 (riveduta con quella del 16 dicembre 1918) tendeva anzitutto ad
impedire che ditte estere abusassero, per loro scopi particolari, delle
denominazioni nazionali svizzere, il legislatore ha trovato in seguito
opportuno di estenderlo, per massima, alle agenzie ed aziende svizzere. Col
ritorno a tempi e condizioni normali questo divieto nulla ha perduto della sua
importanza, come ha opinato l'organo direttivo dell'Unione

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svizzera di commercio e d'industria, proponendo, in occasione della
discussione del progetto di revisione del CO (diritto delle società), di
mantenerlo in pieno vigore.
b) Del rimanente, il ricorrente si limita ad invocare le sue personali
convenienze. Ma esse non possono prevalere sugli interessi generali, per i
quali il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, basandosi anche sul
rapporto negativo d'Ufficio specialmente competente in materia (Unione
svizzera di commercio e d'industria), ha ritenuto non poter ammettere la
richiesta. Da considerarsi pure che in Lugano stessa esistono altri uffici ed
agenzie di viaggi, che, per identiche ragioni del ricorrente ed a vantaggio
dei loro privati interessi, potrebbero reclamare la qualifica di «svizzeri»,
la quale, permessa al ricorrente, non potrebbe che danneggiare i concorrenti.
Il caso di agenzie straniere stabilite in Isvizzera allo scopo di favorire i
viaggi dei loro connazionali (olandesi, es. ditta W. Kraal in Lugano) dalla
loro patria in Isvizzera e per la Svizzera, non può essere equiparato alla
fattispecie. L'agenzia Kraal è gestita da un olandese ed è destinata
soprattutto ai suoi connazionali che per tale designazione vengono più
facilmente indotti a venire in Isvizzera. Nessuna confusione possibile con
altra agenzia olandese sulla piazza di Lugano. Inoltre la qualifica ~ olandese
fu a suo tempo considerata lecita ed ammissibile non solo dalla Camera di
Commercio di Lugano, ma anche dall' Unione di commercio e d'industria.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 55 I 355
Datum : 01. Januar 1929
Publiziert : 11. Dezember 1929
Quelle : Bundesgericht
Status : 55 I 355
Sachgebiet : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Gegenstand : Ricorso in materia di iscrizione nel registro di commercio. - Limiti di cognizione del Tribunale...


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55-I-355
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