46 Staatsrecht.
andern Ehegatten, die von solcher Bedeutung sind, dass ihm ohne ihr
Vorhandensein die eheliche Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann. Nun
kannte die Rekurrentin beim Abschluss ihrer Ehe die Eigenschaft, die zur
Ungültigerklärung der Ehe führte, nämlich ihre fehlende geschlechtliche
Unherührtheit und das Vorhandensein eines unehelichen Kindes, und sie
wusste ferner, dass ihr Mann sich hierüber im Irrtum befand, wie sich
aus dem Urteil des Bezirksgerichts ohne weiteres ergibt. Die fragliche
Eigenschaft durfte sie ferner auch nicht als eine unwesentliche
betrachten; sie musste sich sagen, dass dieselbe für den Entschluss
des Ehemannes, sie zu heiraten, bestimmend sein könne, und durfte nicht
annehmen, dass jene Eigenschaft ihm gleichgültig sei. Danach erscheint
sie nicht als gutgläubig im Sinne von Art. 134 Abs. 1 ZGB, was dazu
führt., dass sie auf das Bürgerrecht des Ehemannes keinen Anspruch hat,
sondern Wieder in ihr früheres Bürgerreciit einzusetzen ist. Denn das
Zivilgesetzbueh geht davon aus, dass die Folge der Ungültigkeit einer Ehe
an und für sich das Wiederaufleben des frühern Bürgerrechts der Ehefrau
Wäre und die Beibehaltung des durch die Ehe erworbenen Bürger-rechts
im allgemeinen .einen der gutgläubigen Ehefrau in ihrem und der Kinder
Interesse gewährten Vorteil bilde (vgl. Stenogr. Bulletin der Bundesvers.
von 1905 S. 531 und 535, Bemerkungen von de MEURON und HUBER zu Art. 142
des' Entwurfes zum ZGB).
Demnach erkennt des Bundesgerisichl :
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Gemeinde Aarau unter Aufhebung
des Beschlusses des Gemeinderates vom 4. /25. Februar 1927 angehalten,
die Rekurrentin als Bürgerin anzuerkennen.Gerichtsstand. N° 7. 47
VI. GERICHTSTAND
FOR
7. Sentenza. 12 febbraio 1927 nella causa Bally contro Massa. Fallimentare
Pastîficio Camerino.
. Applicabilità dell'art. 59 CF in caso di azione promossa contro
più convenuti formanti un lite-eonsorzio anche quando i liti-consorti
sono chiamati a rispondere in solido. Eccezione :; questo princiij non
ammissibile nella fattispecie.
A. Con petizione 16 aprile 1926 la Massa fallimentare S. A. Pastifieio
Camerino-Bellinzona ha promosso azione contro W. Meyerhans in Breganzona,
Giovanni Scherrer in Meilen, Eugenio Hüblin in Lenzburgo e Edoardo Bally
in Schönenwerd per farli condannare dal Tribunale di Appello del Cantone
Ticino, nella loro asserta qualità di fondatori ed amministratori
della fallita, a pagarle in solido la sssomma di 894.824 schi. ed
aceessori. L'azione è basata sugli art. 671 cap. 1°, BTZ-?;") CO.
Invocando l'art. 59 CF, E. Bally contestava la compotenza dei tribunali
ticinesi, eccezione che la Massa impugnava facendo capo, tra altro,
all'art. 27 proc. civ. tie., il quale permette che in date condizioni
più persone, anche se domiciliate in luogo diverso, siano citate davanti
al giudice del domicilio o di residenza di alcune di esse.
B. Con sentenza del 24 novembre 1926 il Tribunale di Appello del Cantone
Ticino respinse la deefinatoria di foro allegando: Premesso che Bally è
solvente e che l'azione è di natura personale, tutta la questione sta nel
sapere se egli 'possa invocare l'art. 59 CF. L'interpretazione rigorosa
di questo disposto è stata abbandonata del Tribunale federale nella sua
sentenza 27 marzo
48 Staatsrecht.
1925 in causa Walther c. Frey ammettendo che più convenuti, domiciliati
in luogo diverso, possano essere citati davanti al medesimo foro, se,
non convenendo i liti-consorti nel medesimo procedimento, diventasse
impossibile una trattazionee definizione della causa o potessero
risultarne gravi svantaggi per l'attore ed i convenuti. Nel caso in
esame i convenuti sono chiamati & rispondere solidalmente, e gli atti,
che loro vengono rimproverati, furono compiuti nel Cantone Ticino,
dove la società aveva la sua sede e dove anche le prove dovranno
essere raccolte. Uno dei convenuti è domiciliato nel Cantone Ticino e
per gli altri occorre ritenere, che ivi abbiano fondato un domicilio
elettivo, poiché gli statuti della società vi hanno fissato la sede
dell'anonima. L'obbligo per l'attrice di svolgere 4 cause davanti 4 fori
in cantoni diver-si avrebbe delle conseguenze economiche e pratiche tali
da rendere quasi impossibile l'esercizio dell'azione e il conseguimento,
se fondato, del diritto preteso dall'attrice: Non è lecito attribuire
a norma meramente processuale (quale l'art. 59 CF) tale influenza
sul diritto sostanziale. L'istanza cantonale invoca a suffragio della
sua tesi il Commento BURKHARDT, p. 578, e ROGUIN, conflits des lois,
pag. 600. C. Da questa sentenza Bally si è aggravato al Tribunale
federale domandandone l'annullamento. Nella risposta al ricorso la Massa
invoca sostanzial[mente, ripetendoli, i motivi della sentenza impugnata.
Insiste sopratutto sulle difficoltà pratiche inevitabili, ove la si
obbligasse ad istituire 4 azioni in Cantoni di lingua diversa, che non
potrebbero venir proseguite contemporaneamente : sulle complicazioni
risultanti dalla necessità della traduzione degli atti processuali;
snlla possibilità di giudizi contradditori: si creerebbe, afferma,
un groviglio procedurale tale che nessnno saprebbe come uscirne: ciò
equivale a dire che si renderebbe praticamente impossîbile alla Massa di
proseguire il suo diritto. Si può chiedere, concliiudeGerichtsstand. N°
7. 49
la Massa, se non sia finalmente venuto il momento di istituire per
giurisprudenza una deroga all'art. 59 CF, nel sense di estendere il foro
delle società commerciali alle azioni dirette da terzi contro i soci come
tali e anche a quelle tra i soci stessi in questa loro qualità (Rooms:,
Trattato snll'art. 59 CF, pag. 138).
Considerando in dir-itto :
1° La pratica costante del Tribunale federale si è sempre rifiutata
ad ammettere una deroga al principio dell'art. 59 CF in caso di azione
promossa contro più convenuti formanti un lite-consorzio, anche quando
i liti-consorti fossero stati chiamati a rispondere solidalmente
(RU 11 p. 450; 17 p. 38, 564; 18 p. 667 ; 21 p. 353ele sentenze nelle
cause Grobet eTissot c. Humbert del 6 ottobre 1922). Il commentatore
Prof. BURKHARDT dichiara logica questa giurisprudenza e solo si chiede
se, veramente, la costituzione esigeva un'applicazione cosi rigorosa
del principio, mentre ROGUIN vi aderisce incondizionatamente (vedi
art. 25 del suo progetto esposto alla società dei giuristi svizzeri,
assemblea del 1898; Zeitschrift für schWeiz. Recht, nuova serie vol.
17 p. 734). Anche nella sentenza W'alther c. Frey, che forma il caposaldo
dell'argomentazione della querelata sentenza e della Massa resistente,
il Tribunale federale ha mantenuto, per principio, questa giurisprudenza,
cui ha ammesso una deroga solo quando motivi Speciali rendono per cosi
dire indispensabile un'unica azione: ma la mera *solidarietà dei convenuti
non basta per giustificarla. Nel caso Walther c. Frey non fu l'esistenza
del vincolo solidale tra i convenuti che venne dal T ribunale federale
ritenuta decisiva per quella soluzione di eccezione, sibbene la natura
della controversia stessa, vertente su di un contratto di compera-vendita
immobiliare, e, principalmente, le difficoltà dell'esecuzione della
sentenza in caso di annullamento di quell'atto e cioè la necessità che,
in quell'ipotesi, i venditori doves-
AS 53 I 1928 4
50 Staatsrecht.
sero poi cooperare congiuntamente al ripristino dello stato anteriore nel
Registro fondiario (RU 51 I p. 50; 52 I p. 131). Nella sentenza Meister
c. Farner (RU 52 I p. 131 e seg.) fu dichiarato, che inconvenienti di
natura meramente procedurale non giustificano l'ammissione di un foro
unico per più liti-consorti. Nel caso in esame, solo di Simili svantaggi
potrebbe trattarsi, poichè il diritto sostanziale della Massa non si
troverà nè ofieso, nè menomato dalla necessita di procedere davanti
a diversi tribunali cantonali. Sussiste la possibiltà di giudizi
contradditori. Ma questa eventualità dev'essere accettata come una
conseguenza della garanzia del foro del giudice naturale, pericolo cui,
del resto, può essere ovviato attendendo che una causa sia definita
prima di iniziarne un'altra, di modo che la prima possa essere presa in
considerazione per la soluzione delle altre.
Nella fattispecie dunque non esiste motivo sufficiente perchè questa
Corte possa ammettere una deroga all'art. 59 ed alla giurisprudenza.
2° Sottomissione elettiva di domicilio non può essere ravvisata neanche
nella circostanza che, secondo gli statuti, la sede della fallita era
in Bellinzona. Questo disposto statutario rendevai tribunali ticiuesi
competenti solo per le azioni dirette contro la società stessa (RU vol
3 p. 44 e seg.; ROGUiN, conflits des lois p. 600).
3° Si possono invero addurre dei motivi plausibili a favore di
una revisione dell'art. 59, per es., nel senso, che fondatori ed
amministratori di società commerciali Siano deferibili al foro della
società stessa per obblighi loro incombenti in quella loro qualità. E
questo il postulato prOposto dal Prof. ROGUIN all'assemblea suddetta
dei giuristi svizzeri (vedi sopra e confronta anche il suo trattato
sull'art. 59 CF p. 138). Ma ancora recentemente il Tribunale federale,
nelle sentenze Grobet e Tissot, si è rifiutato di sanzionare per via di
giurisprudenza siifatta deroga all'art. 59, riputando che, se mai, questo
compito fosse affare del legislatore. Era in quel turnoGerichtsstand. N°
8. 51
di tempo in discussione il primo progetto di revisione dei titoli
24 32 CO, progetto che all'art. 674 prevedeva per tutte le azioni di
responsabilità degli organi di una società un doppio foro: la sede della
società o quella del convenuto. Ma il secondo progetto di revisione
del CO ha abolito siffatto Suggerimento, perchè era stato impugnato
dal punto di vista dell'art. 39 CF, come vien affermato nel rapporto:
motivo questo per cui, adesso meno che mai, la giurisprudenza potrebbe
sancire l'eccezione al principio dell'art. 59 proposta dalla Massa.
4° È superfluo aggiungere, che l'art. 27 proced. civ. tic. non cade
punto in considerazione nella controversia attuale, che è intereantonale,
mentre quel disposto non può aver valore che entro i limiti del Cantone
per (iissidi di iero tra i tribunali cantonali tra di loro.
Il Tribunale federale pronuncia :
s
1° Il ricorso e ammesso.
8. Arrét du 1er avrî11927 dans la cause Franzoni contre Lebert.
Art. 59 Consl. féd. De simples inconvénients de procédure, voire le risque
de jugements contradictoires, ne sanraient justifier une dérogation au
principe du for du domicile, qui ne doit céder ni devant le for de la
solidarité, ni devant celui des litisconsorts, ni devant celui du lieu
de la commission du délit, hormis le cas de conclusions civiles prises
dans un procès pena].
A. Le 8 janvier 1927, le demandeur a assigné devant la Cour civile
vaudoise le recourant, médecin et chef de Clinique a Locarno, et Lucien
Panchaud de Bottens, à Vich, comme débiteurs solidaires en paiement
de 26 661 fr. 50 de dommages-intéréts. Cette demande est basée sur les
faits suivants :. Le 6 juillet 1925, Pan-