152 Schuldbetr.und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 37.

farla iscrivere nell'elenco-oneri (confronta la sentenza 26 novembre
1923 nella causa Banca cantonale di

Sbletta contro Soletta, RU IH 1923, pag. 190). 3° L'istanza cantonale
afferma che il creditore avrebbe dovuto aggravarsi presse l'Autorità
di Vigilanza contro la diffida 28 settembre 1925 intimata dall'Ufficio
al debitore. Questa opinione è erronea, poichè il creditore poteva
benissimo ignorare una diffida che non lo concerneva. Ben vero è invece,
che egli avrebbe potuto aggravarsi già contro il fatto, che, ad istanza
dell'attore, l'Ufficio aveva inserito nell'elenco-oneri una clausola
non di natura reale e che quindi non doveva figurarvi (vedi sentenza
predetta pag. 192). Ma è ovvio, che siffatta ommissione del creditore
non può indurre l'Autorità giudiziaria ad occuparsi di un quesito che
sfugge ratione materiae alla sua competenza, nè può rendere definitiva
una menzione nell'elenco-oneri che, per legge, a quell'atto doveva essere
completamente estranea (art. 36 e 102 del Regolamento 23 aprile 1920
concernente la realizzazione forzata di fondi). Questa menzione non può
quindi Spiegare alcun effetto giuridico ed è da ritenersi come nulla e
non avvenuta.

4° Da quanto precede risulta, che la sentenza cantonale viola una norma
fondamentale di diritto federale, vale a dire i limiti cui soggiace la
cognizione di Autorità coordinate. Essa deve quindi essere annullata
nel suo primo dispositivo e la petizione stessa dichiarata irriceVibile
in ordine per incompetenza delle Autorità giudiziarie. Nel suo secondo
dispositivo invece (spese), il giudizio cantonale và mantenuto, poichè
il procedimento e quindi le spese furono provocate dell'attore, il quale
ha proposto un'azione irrimediabilmente viziata in ordine sin dall'inizio.

Il Tribunale federale pronuncia:

10 Il primo dispositivo della sentenza querelata è annullato. .

2° Non si entra nel mento della petizione 9 ottobre 1925 e delle. domande
dell'appellazione.

Schuldhetreihunqsund Konkursrecht. , Poursuile et. Milite.

__...--

I. ENTSCHEIDUNGEN DER Schuldbetreibungs und KONKURSKAMMER ARRÉTS DE LA
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

38. Entscheid vom 6. Oktober 1926 i. S. Pallas.

Im Pfandverwertungsverfahren muss (im Gegensatz zur Betreibung auf
Pfändung) nur ein e Schätzung des Verwertungsgegenstandes vorgenommen
werden.

Das Schätzungsergebnis ist den Beteiligten im 'Anschluss an die
Steigemngsausschreibung mitzuteilen; die Steigemngsauskündigung hat
stattzufinden, ohne dass erst der Ablauf der Frist zur Anfechtung der
Schätzung oder die Erledigung einer erhobenen Beschwerde abgewartet
werden muss. VZG Art. 99 Abs. 1 und 2; 29 Abs. 2; 30 und 9 Abs. 2 :
SchKG Art. 155 und 156, 97 Abs. 1 und 140 Abs. 3.

Wenn jedoch nach Durchführung des LastenbereinigungsVerfahrens eine
neue Schätzung sich als notwendig erweist, ist diese von Amtes wegen
vorzunehmen gemäss Art. 44
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 44 - Compiuta la procedura di appuramento dell'elenco degli oneri, l'ufficio dovrà stabilire, se il valore del fondo abbia subito modificazione dal pignoramento in poi, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi. Il risultato di questa nuova stima sarà comunicato agli interessati. È applicabile il disposto dell'articolo 9 capoverso 2.
VZG, der auch für die Pfandverwertung anwendbar
ist. Art. 102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
VZG ist in diesem Sinne zu ergänzen.

A. In den gegen die Rekurrentin als Eigentümerin der Liegenschaft Nr. 795
in Luzern angehobenen Betreibungen auf Grundpfandverwertung beauftragte
das Betreihungsamt Luzern anfangs August 1926 das Konkursamt Luzern mit
der Anordnung der-Verwertung der Liegenschaft. Die Rekurrentin verlangte
darauf die Verschiebung der Steigerungsausschreibung his' zum 19. August,
doch wurde ihr Gesuch mit Verfügung vom 10. August abgelehnt. Hiergegen
beschwerte sie

AS 52 m _ 1926 11

154 Schnldbetreibungsund Konkursreeht. N° 38.

sich mit dem Begehren, das Betreibungsamt Luzern sei anzuweisen,
die Liegenschaft schätzen zu lassen, oder, falls eine Schätzung schon
stattgefunden habe, die beteiligten Parteien, Gläubiger und Schuldnerin,
vom Schätzungsergebnis schriftlich in Kenntnis zu setzen; bis zum Ablauf
der Frist, binnen welcher die Schätzung angefochten werden könne oder
bis zur Erledigung allfälliger Beschwerden sei daher die angeordnete
Steigerungsauskündigung zu verschieben.

B. Mit Entscheid vom 19. August 1926 hat die Schuldhetreibungs-und
Konkurskommission des Obergerichts des Kantons Luzern die Beschwerde
abgewiesen. Diesen am 31. August zugestellten Entscheid hat die
Rekurrentin am 10. September an das Bundesgericht weiter-gezogen Da
der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung erteilt und die Steigerung
infolgedessen ausgekündigt worden ist, beantragt die Rekurrentin vor
dem Bundesgericht, das Betreibungsamt Luzern sei zu verhalten, die
Steigerungsauskündigung zu widerrufen und eine neue Ausschreibung erst zu
erlassen, nachdem die verlangte Schätzung der Liegenschaft vorgenommen,
das Schätzungsergebnis brieflich der Rekurrentin mitgeteilt und die
Beschwerdefrist abgelaufen oder eine allfällige Beschwerde erledigt sei.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung :

Es steht verbindlich fest, dass die zu verwertende Liegenschaft vor
der Ansetzung der Steigerung geschätzt werden ist und die Rekurrentin
durch eine Zustellung der Steigerungsauskündigung vom Schätzungsergebnis
Kenntnis erhalten hat. Die Rekurrentin verlangt denn auch den Widerruf
der Steigerungsausschreibung und die Verschiebung der Steigerung nicht
etwa deshalb, weil die eine oder andere dieser Voraussetzungen nicht
erfüllt sei, sondern mit der Begründung, sie habe einen rechtlich zu
schützenden Anspruch darauf, dass die

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 38. 155

Liegenschaft zweimal geschätzt werde, und dass ihr jede Schätzung zur
Kenntnis zu geben sei, bevor die letzte mit der Steigerungsauskündigung
öffentlich bekannt gemacht werde; die Steigerung dürfe daher erst
ausgeschrieben werden, wenn ihr, der Schuldnerin, die Schätzungen des
Grundstückes mitgeteilt worden seien, und die Frist, binnen welcher
sie die letzte Schätzung anfechten könne, abgelaufen oder eine anfällig
erhobene Beschwerde erledigt sei.

Dieses Begehren kann nicht geschützt werden. In der Betreibung auf
Pfandverwertung findet grundsätzlich nur e i n e Schätzung des
Pfandes statt. Gemäss Art. 99 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
VZG hat das Betreibungsamt
im Pfandverwertungsverfahren die Schätzung des zu Pfand gegebenen
Grundstückes anzuordnen, wenn es das Verwertungsbegehren dem Schuldner
mitgeteilt hat. Die Mitteilung des Schätzungsergebnisses (worüber im
Gesetze keine Bestimmungen enthalten sind), hat erst bei Anlass der
Steigerungsauskündigung zu erfolgen, und zwar ist sie auf zweifache
Weise möglich : wenn der Schätzungswert des Grundstückes in der
Steigerungsausschreibung angegeben ist (und nach Art. 29 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 29 - 1 La data dell'incanto deve essere stabilita in modo che il termine per ricorrere contro le condizioni della vendita sia trascorso prima del giorno dell'incanto.
1    La data dell'incanto deve essere stabilita in modo che il termine per ricorrere contro le condizioni della vendita sia trascorso prima del giorno dell'incanto.
2    Oltre le indicazioni previste dall'articolo 138 della LEF, il bando menzionerà il nome e il domicilio del debitore e designerà esattamente il fondo da realizzarsi ed il suo valore di stima.50 Nell'avviso ai creditori pignoratizi previsto dall'articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF sarà loro ingiunto di comunicare all'ufficio altresì se il credito garantito dal pegno è scaduto parzialmente o totalmente e, se fu disdetto, per quale importo ed a quale scadenza lo sia stato.
3    L'ingiunzione prevista dall'articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF dovrà essere fatta anche a tutti i titolari di servitù, che sorsero sotto il regime dell'antico diritto cantonale e non furono ancora iscritte a pubblico registro. L'ingiunzione sarà accompagnata dalla comminatoria che le servitù non insinuate non saranno opponibili ad un aggiudicatario di buona fede del fondo gravato a meno che si tratti di diritti che anche secondo il CC51 hanno carattere di diritto reale senza iscrizione.
4    ...52
VZG
sollte dies immer der Fall sein), so genügt nach Art. 30
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
VZG, (der laut
Art. 102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
VZG auch im Pfandverwertungsverfahren anzuwenden ist), eine
Spezialanzeige gemäss Art. 139
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 139 - L'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.
SchKG d. h. die Zustellung einer Abschrift
der Steigerungsbekanntmachung als Mitteilung im Sinne des Art. 140
Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 140 - 1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
1    Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
2    L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.
3    L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.
SchKG, gegen die gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17
VZG auf dem Beschwerdewege
eine Überprüfung der Schätzung vor den Aufsichtsbehörden verlangt werden
kann. Ist das Ergebnis der Schätzung aber in der Steigerungsauskündigung
nicht enthalten, so muss es den Beteiligten gemäss Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
VZG
durch eine besondere Anzeige zur Kenntnis gebracht werden, mit Ansetzung
einer Frist zur Anfechtung der Schätzung vor den Aufsichtsbehörden
im Sinne des eben erwähnten Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17
VZG. Wenn somit die VZG
vorschreibt,

156 Schuldbetreibnngsund Konkursrecht. N° 38. '

dass die Mitteilung des Schätzungsergebnisses erst bei Anlass der
Steigerungausschreibung den Beteiligten zur _ Kenntnis gegeben werden
muss, so geht sie davon aus, dass die eine nach dem Verwertungsbegehren
vorzunehmende Schätzung genüge.

Das entspricht auch der Natur der Sache: in der Betreibung auf
Pfandverwertung steht nur die Vollstreckung in das vorhandene Pfand
in Frage ; wenn dieses zur Deckung der Betreibungsforderung nicht
hinreicht, kommt weder eine Ergänzungspfändung noch die Aus-stellung
eines provisorischen Verlustscheines in Betracht; es hätte somit in
der Betreibung auf Pfandverwertung eine vorläufige Schätzung im Sinne
des Art. 97 Abs. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 97 - 1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
1    Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
2    Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
SchKG gar keinen Zweck. Die Notwendigkeit einer
verschiedenen Behandlung der beiden Betreibungsarten hinsichtlich der
Schätzung des Verwertungsgegenstandes macht sich auch darin geltend,
dass bei der Betreibung auf Pfändung gemäss Art. 116
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 116 - 1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
1    Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2    Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3    Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
SchKG die Verwertung
gepfändeter Fahrnisse erst binnen Jahresfrist, diejenige gepfändeter
Grundstücke erst innert zwei Jahren nach Vollzug der Pfändung und
der dabei durchgeführten Schätzung verlangt werden muss, sodass diese
Schätzung bei der Vornahme der Verwertung infolge veränderter Verhältnisse
möglicher Weise überholt sein kann, und der Verwertung eine neue Schätzung
zu Grunde gelegt werden muss. Bei der Betreibung auf Pfandverwertung
dagegen ist die Verwertung gemäss Art. 156
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 156 - 1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
1    La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
2    I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo della somma ricavata.
und 133
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 133 - 1 I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall'ufficio d'esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.
1    I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall'ufficio d'esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.
2    Su istanza del debitore e con l'accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.
SchKG bereits im
Verlaufe des zweiten Monats nach Eingang des Verwertungsbegehrens
vorzunehmen; es hätte hier also keinen Sinn, innerhalb dieser kurzen
Frist von Gesetzes wegen zwei unter Umständen kostspielige Schätzungen
durchführen zu lassen. Wenn-auch die Verweisung der Art. 155
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 155 - 1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
1    Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
2    L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
und 156
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 156 - 1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
1    La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
2    I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo della somma ricavata.

SchKG auf die beiden Art. 97 Abs. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 97 - 1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
1    Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
2    Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
und 140 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 140 - 1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
1    Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
2    L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.
3    L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.
SchKG dieser durch
das Wesen des Pfandverwertungsverfahrens gebotenen Anordnung der VZG zu
widersprechen scheint,

Schuldbetreihnngsund Konkani-echt. N° 38. 157

so ist doch die VZG massgebend, die Gesetzeskraft hat und die
Schuldbetreibungs und Konkurskammer wie die Betreibungsämter und die
kantonalen Aufsichtsbehörden bindet.

Ein Vorbehalt ist immerhin anzubringen. Während des
Lastenbereinigungsverfahrens, das sich der Steigerungsausschreibung
anschliesst und unter Umständen längere Zeit in Anspruch nimmt, sodass
die Steigerung gemäss Art. 102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
und 41
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 41
VZG verschoben werden muss,
können Änderungen im Werte des Grundstückes eintreten, namentlich
infolge Wegfalls von Lasten oder auch lediglich aus Gründen
der allgemeinen Wirtschaftslage ; dann ist das Betreibungsamt
im Pfandverwertungsver-fahren sogut wie bei der Betreibung auf
Pfändung im Sinne des Art. 44
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 44 - Compiuta la procedura di appuramento dell'elenco degli oneri, l'ufficio dovrà stabilire, se il valore del fondo abbia subito modificazione dal pignoramento in poi, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi. Il risultato di questa nuova stima sarà comunicato agli interessati. È applicabile il disposto dell'articolo 9 capoverso 2.
VZG gehalten, dies von Amtes wegen
festzustellen und zu entscheiden, ob die Schätzung nochmals überprüft
werden muss. Wenn Art. 102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
'VZG diese Vorschrift nicht auch für das
Pfandverwertungsverfahren anwendbar erklärt, so ist dies auf ein Versehen
zurückzuführen, und die Verordnung ist in diesem Sinne zu ergänzen. si

In keinem Falle aber hindert die Möglichkeit einer Anfechtung der
Schätzungsergebnisses durch die Beteiligten im Sinne des Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17

VZG oder die einer nachträglichen Revision im Sinne des Art, 44 VZG das
Betreibungsamt daran, die Steigerung bereits auf Grund der im Anschluss
an das Verwertungsbegehren durchgeführten Schätzung auszuschreiben. Mag
diese Art des Vorgehens auch Nachteile mit sich bringen, wie namentlich
die Notwendigkeit des Widerrufs und einer späteren Neuansetzung der
ausgekigten Steigerung, wenn die Schätzung auf Beschwerde hin durch
die Aufsichtsbehörden eine Abänderung erfährt, oder wenn einer gegen
sie erhobenen Beschwerde auch nur aufschiebende Wirkung erteilt wird,
oder endlich wenn eine Revision der Schätzung gemäss Art. 44
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 44 - Compiuta la procedura di appuramento dell'elenco degli oneri, l'ufficio dovrà stabilire, se il valore del fondo abbia subito modificazione dal pignoramento in poi, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi. Il risultato di questa nuova stima sarà comunicato agli interessati. È applicabile il disposto dell'articolo 9 capoverso 2.
VZG Platz

158 Schuldbetroibunpund Komme. N° SI.

greifen muss, so wird dadurch doch in der Regel eine Beschleunigung des
Verfahrens erreicht, die jene ansnahmsweise eintretenden Nachteile mehr
als aufwiegt.

.Demnach erkennt die Sdznldbetr.und Konkarskanmzcr : Der Rekurs wird
abgewiesen. _

39. Arrétänlssoctohrem dans la causeflnînnùimqm ninna.

Les cédules hypothécaires créées au nom du propri-Stake du fonds grevé
et données par lui en nantissement sont soumises à la poursuite en
réalisation de gege mobilier.

L'Union de Banques Suisses, à La Chaux de Fonds, a

intente, le 23 juillet 1926,.à Max Meyer-Weill une pour .suite N° 6427
en realisation de gage mobilier, pour

21 624 fr., montant d'un compte courant debiteur garanti par le
nantissement d'une eedule hypothécaire au porteur, de 30 000 kr. sur
l'immeuble sis Balance 10, à La Chaux-de-Fonds.

Meyer-Weill a fait Opposition au commandement de payer. II 3, en outre,
porte plainte, en concluant à ce que la poursuite en réalisation de
gage mobilier soit mise à néant, l'Union de Banques Suisses, devant
étre renvoyée à agir par la voie de la poursuite en réalisation de gege
immobilien Le 6 aoùt 1926, le President du Tribunal de La Chaux de Fonds &
rejeté la plainte.

Par centre, l'autorité cantonale de surveillance, statuant le 13 septembre
1926 sur le recours du débiteur, a reforme la dècision de première
instance et admis les conclusions de Meyer-Weill en annulation de la
poursuite. L'autorité cantonale considère, en substance, ce qui suit :
Ainsi que l'a démontré le professeur Guisan dans une etude publiée au
Journal des Tribunaux de 1926, la réalisation, comme gage mobilier,
d'une cédule hypothécaire au porteur présente pour le débiteur de graves
inconvénients. D'autre part, l'assimilation de la cédule

Schuldbetreàhnngsund Konkumecht. N° 39. 159 hypothécaire à un
papier-valeur ne repose pas sur une construction juridique solide. En
réalité, le débiteur qui remet en gege une cédule hypothècaire veut
utiliser le credit qui s'attache à la propriété d'un immeuble. La garantie
qu'il entend foumir est une garantie immobilière. Elle doit donc Etre
assimilée à une hypothèque, et non à un gage mohilier. Le systeme de
la double poursuite ne sauraitss etre admis. Il est ineonciliable avec
le principe universellement reconnu de l'extinction des droits par la
confusion et la consolidation. Les résultats auxquels il conduit sont
eondamnahlec. Seule une assimilation du créancier nanti à un créancier
hypothécaire répond à intention des parties de faire usage du credit
immobilier, _ et aux exigences d'une-same logique.

L'Union de Banques Suisses a reoouru au Tribunal fédéral, en concluant
à l'annulation du prononcé de l'autorità cantonale de surveillance et
au rejet de la plainte de Meyer-Weil].

Conside'mnt en droit :

Dans son arrét du 23 mai 1912 en la cause Allg. Gewerbekasse Kloten
contre Kesselring (BO 38 II p. 160 et suiv.), la II° Section civile du
Tribunal fédéral a declare valable la mise en gage de titres au porteur
par le debiteur de ceux-ci. Le 20 mai 1915 elle a coniirmé ce principe,
en l'appliquant plus spécialement aux lettres de rente et aux cédules
hypothécaires créées au nom du propriétaire du fonds greve et remises
par lui en nantissement, les titres en qthion se caractérisant comme des
papiers-valeurs négociables (RO 41 III p. 236 et suiv.; cf. 43 II p. 766
et suiv.). Cette jurisprudence a, dès lors, été confirmée par l'assemblee
plénière du Tribunal fédéral, qui lui a donné force de loi en èdictant
l'art. 126 de l'ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée
des immeubles. Aux termes de cet article, les créances garantiva par le
nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire doivent étre
colloquees comme
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 52 III 153
Data : 06. ottobre 1926
Pubblicato : 31. dicembre 1926
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 52 III 153
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : 152 Schuldbetr.und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 37. farla iscrivere nell'elenco-oneri


Registro di legislazione
LEF: 97 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 97 - 1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
1    Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
2    Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
116 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 116 - 1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
1    Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2    Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3    Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
133 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 133 - 1 I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall'ufficio d'esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.
1    I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall'ufficio d'esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.
2    Su istanza del debitore e con l'accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.
139 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 139 - L'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.
140 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 140 - 1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
1    Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
2    L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.
3    L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.
155 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 155 - 1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
1    Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.320
2    L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.
156
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 156 - 1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
1    La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
2    I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo della somma ricavata.
RFF: 9 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17
29 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 29 - 1 La data dell'incanto deve essere stabilita in modo che il termine per ricorrere contro le condizioni della vendita sia trascorso prima del giorno dell'incanto.
1    La data dell'incanto deve essere stabilita in modo che il termine per ricorrere contro le condizioni della vendita sia trascorso prima del giorno dell'incanto.
2    Oltre le indicazioni previste dall'articolo 138 della LEF, il bando menzionerà il nome e il domicilio del debitore e designerà esattamente il fondo da realizzarsi ed il suo valore di stima.50 Nell'avviso ai creditori pignoratizi previsto dall'articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF sarà loro ingiunto di comunicare all'ufficio altresì se il credito garantito dal pegno è scaduto parzialmente o totalmente e, se fu disdetto, per quale importo ed a quale scadenza lo sia stato.
3    L'ingiunzione prevista dall'articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF dovrà essere fatta anche a tutti i titolari di servitù, che sorsero sotto il regime dell'antico diritto cantonale e non furono ancora iscritte a pubblico registro. L'ingiunzione sarà accompagnata dalla comminatoria che le servitù non insinuate non saranno opponibili ad un aggiudicatario di buona fede del fondo gravato a meno che si tratti di diritti che anche secondo il CC51 hanno carattere di diritto reale senza iscrizione.
4    ...52
30 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
41 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 41
44 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 44 - Compiuta la procedura di appuramento dell'elenco degli oneri, l'ufficio dovrà stabilire, se il valore del fondo abbia subito modificazione dal pignoramento in poi, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi. Il risultato di questa nuova stima sarà comunicato agli interessati. È applicabile il disposto dell'articolo 9 capoverso 2.
99 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
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esecuzione in via di realizzazione del pegno • conoscenza • ufficio d'esecuzione • domanda di realizzazione • esecuzione in via di pignoramento • termine • pegno • tribunale federale • d'ufficio • casale • effetto sospensivo • diritto delle esecuzioni e del fallimento • decisione • motivazione della decisione • durata • comunicazione • revisione • modifica • direttiva • direttiva
... Tutti