'82 Sehuldbetreibungsund Konkursrecht. N° 22.

vente des droits revenant à la succession a été ordonnée et que,
conformément à l'art. 73 litt. b de l'ordonnance sur la réalisation forcée
des immeubles, la vente des immeubles 2042 et 2043 aux-meines doit étre
ordonnée, pour en répartir ensuite le produit selon les prescriptions
de l'ordonnance.

Considémnt en droit :

La saisie a porte sur la part indivise de eopropriété du débiteur dans les
parcelles N°B 2042 et 2043. Le procès-verhal de saisie indique que cette
part est de moitié, l'autre moitié appartenant à la femme du debiteur.
Les deux parcelles sont grevées dans leur ensemble d'un droit de gage
en faveur de la Caisse hypothécaire de Genève. ces faits ne-sont pas
contestés et doivent etre tenus pour constants.

Des lors, la procédure de réalisation à suivre n'est pas celle de
l'art. 73 litt. a, mais celle de l'art. 73 litt. b de l'ordonnance
du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles. L'instance
cantonale n'avait pas à s'occuper de la determination de la part revenant
aux intéressés dans les deux parcelles, puisque cette determination
résultait, sans contesté, du procès-verbal de saisie. Elle devait en
revanehe chercher à provoquer une entente entre l'autre copropriétaire,
à savoir dame Décarli et le créancier gagiste,au sujet de la dissolution
du rapport de copropriété. Faute d'entente, elle devait fixer à dame
Décarli un délai de 10 jours pour requérir le partage en nature. En cas
d'inobservation de ce délai, elle devait ordonner la vente aux enchères
des immeubles eux mémes. Dame Décarli ayant declare d'emblee ètre dans
l'impossibilité d'acquérir les droits de son copropriétaire indivis
(lettre du 4 avril 1925 à l'Autorité de surveillance) et renoncé à
introduire une action en partage (lettre du 18 avril), il y avait lieu
d'ordonner la vente des deux parcelles aux enchères publiques, afin de
déterminer la part de liquidation afferente à la part

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 23. 83

saisie, et si le prix obtenu était supérieur au montant de la créance
garantie, le solde devait se répartir entre les parts de coproprièté.

La procédure ordonnée par l'instance cantonale est donc contraire aux
prescriptions de l'ordonnance et doit etre annulée.

La Chambre des Poursuiîes et des Faillites pronunce : Le recours est
admis et la décision attaquée est annulée.

23. Auszug aus dem Entscheid von 18. Mai 1925 i. S. Mosterei Egnach.
SchKG Art. 230 Abs. 2. Umfang der vorschussp f 1 i c h 1: des die
Durchführung des Konkurses begehrenden

Gläubigers. Diese erstreckt sich nicht auf die mutmasslichen Kosten für
die Durchführung eines Anfechtungsprozesses.

Zwar ist gemäss Art. 230 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 230 - 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.423
1    Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.423
2    L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.424
3    Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.425
4    Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.426
SchKG vom Gläubiger ein Vorschuss
für die Kosten der Durchführung des g e s a m t e n Konkursverfahrens
und nicht nur, wie im ordentlichen Konkursverfahren, für die bis zur
ersten Gläubigerversammlung entstehenden Kosten (Art. 169
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 169 - 1 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.338
1    Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.338
2    Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime.
SchKG) zu
leisten. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass der die Durchführung des
Konkurses begehrende Gläubiger s 91 m t li c h e, d. h. auch die infolge
von zukünftigen Gläubigerversammlungsbeschlüssen sich möglicherweise
ergebenden ausserordentlichen Kosten vorzuschiessen habe. Das würde eine
ungerechtfertigt-e Belastung des betreffenden Gläubigers darstellen. Das
Konkursamt hat es ja in der Hand, wenn derartige Beschlüsse gefasst
werden, aus denen für die Masse ausserordentliche Kosten entstehen
können, wie dies 2. B. bei einem Beschluss betreffend die Durchführung
bezw. Weiterführung eines Prozesses der Fall ist, sich von der
betreffenden Gläubigermehrheit diese Kosten sicherstellen zu lassen,
oder dann aber dieser den frag-

AS 15 III _ 1925 7

84 Schuldbetreibungs und Konkmsrecht. N° 24.

lichen Anspruch gemäss Art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.462
SchKG zur Verfolgung auf eigenes dsiko
abzutretenEin Grund, sich. _ diese Kosten schon vor der Anhandnahme des
Verfahrens von dem die Durchführung des Konkurses begehrenden Gläubiger
vorschiessen zu lassen, besteht somit nicht. Dies muss aber auch als
unzulässig bezeichnet werden. Denn sonst hätten es die Konkursmasse
bezw. die übrigen Gläubiger in der Hand, auf ausschliessliche Rechnung und
Gefahr des betreffenden Gläubigers einen derartigen Prozess durchzuführen,
was zweifellos nicht im Sinne des Gesetzgebers lag. Die mutmasslichen
Kosten für die Durchführung des fraglichen Anfechtungsprozesses sind
deshalb von der Vorinstanz zu Unrecht bei der Bemessung des streitigen
Vorschusses mitberücksichtigt worden.

24. Entscheid vom 20. Mai 1925 i. S. Keller-Stiefvatter.

Gesamt (grund)pfandrecht, Verteilung in der Pfandverwertungsbetreibung;
ZGB Art. 816 Abs. 3; VZG Art. 107, 119 :

Der Verwertungserlös der einzelnen von mehreren gemeinsam verpfändeten
Grundstücken ist zur Bezahlung der Gesamtiorderung regelmässig in der
gleichen Reihenfolge in Anspruch zu nehmen, in welcher__ die Grundstücke
gemäss Art. 107
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 107 - 1 Se più fondi appartenenti allo stesso proprietario sono costituiti in pegno per il credito per cui l'esecuzione è promossa, se ne realizzerà soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante e i crediti garantiti da pegno precedenti in grado (art. 119 cpv. 2 LEF). Saranno realizzati in primo luogo i fondi che non sono gravati da diritti di pegno posteriori in grado a quello del creditore procedente.
1    Se più fondi appartenenti allo stesso proprietario sono costituiti in pegno per il credito per cui l'esecuzione è promossa, se ne realizzerà soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante e i crediti garantiti da pegno precedenti in grado (art. 119 cpv. 2 LEF). Saranno realizzati in primo luogo i fondi che non sono gravati da diritti di pegno posteriori in grado a quello del creditore procedente.
2    Se i fondi costituiti in pegno per il medesimo credito appartengono a diversi proprietari, saranno venduti anzitutto i fondi appartenenti al debitore. Se il loro ricavo è insufficiente, si procederà alla vendita dei fondi appartenenti a terzi, che dovranno essere realizzati tutti nel medesimo incanto (art. 816 cpv. 3 CC160).
3    Le condizioni d'incanto indicheranno l'ordine nel quale i fondi verranno messi all'asta (art. 45 lett. b).
VZG zu verwerten sind. (Vgl. indes die besonderen
Vorschriften des Art. 119
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 119 - Se i fondi costituiti in pegno e spettanti a più proprietari vincolati in solido, non furono aggiudicati ad un solo deliberatario, la ripartizione sarà fatta secondo le norme seguenti:
VZG für den Fall, dass mehrere. verpfändete
Grundstücke verschiedener solidarisch hattender Eigentümer nicht vom
gleichen Ersteigerer erworben werden.) Solange nicht sämtliche, auch
die nachgehenden, Grundpfandgläubiger gedeckt sind, ist dem betriebenen
Schuldner selbst vom Verwertungserlös nichts zuzuteilen, auch wenn auf
einzelne (von ihm veräusserte) Grundstücke nachgehende Grundpfandrechte
zu seinen Gunsten gelegt werden sind.

A. Karl Sehmassmann hatte seine in Allschwil gelegenen Ackergrundstücke
Sektion A Nr. 1491, 1492, 1493, 1603, 1682, 1683, 1684 zur Sicherung
einer Forderung der Basellandschaftlichen Kantonalbank von 15,000 Fr. im
ersten Rang und zur Sicherung einerSchuldbetreibungs und Konkursrecht. N°
24. 85 Forderung des Jakob Vogt von 10,000 Fr. im zweiten

Rang verpfändet. In der Folge verkaufte Schmassmann

die Parzelle A 1493 an Anton Mayer, wobei es zu einer Verteilung
der Pfandhaft nicht kam; Mayer legte auf diese Parzelle eine
Grundpfandverschreibung von 25,000 Fr. im dritten Rang zugunsten des
Rekurrenten Keller Stiefvatter, erstellte zwei Wohnhäuser darauf und
verkaufte sie später an Ernst Ranz. Ferner verkaufte Schmassmann die
Parzellen A 1603, 1682, 1683, 1684 an Hermann Röbel, wobei es ebenfalls
nicht zu einer Verteilung der Pfandhaft kam ; für den Kaufpreis wurde
eine Grundpfandverschreibung im Betrage von 13,464 Fr. zugunsten des
Schmassmann errichtet. ,

In _ der von der Basellandschaftlichen Kantonalbank gegen Schmassmann
als Schuldner, sowie Rang und Röbel als Dritteigentümer geführten
GrundpfandverWertungsbetreibung wurden an der zweiten Steigerung vom
14. Januar 1925 die Parzelle A 1493 für 33,000 Fr. an den Rekurrenten
Keller-Stiefvatter und die übrigen Parzellen für zusammen 20,850 Fr. an
die Ehefrau des betreibenden Schuldners Schmassmann zugeschlagen;
von letzteremBetrage entfielen 14,550 Fr. auf die Parzellen 1491
und 1492, 6300 Fr. auf die Parzellen 1603, 1682, 1683, 1684. Bei der
Verteilung zog das Betreibungsamt zur Deckung der Gesamthypotheken der
Basellandschaftlichen Kantonalbank und des Vogt nebst Akzessorien die
Nettoerlöse der einzelnen Parzellen im

* Verhältnis ihrer Höhe (d. h. mit annähernd je 50 %)

heran ; infolgedessen wurden von der durch die Parzelle A 1493
grundpfandversicherten Forderung des Rekurrenten Keller-Stiefvatter,
welche durch Akzessorien auf 28,453 Fr. 80 Cts. angewachsen war, nur
16,418 Fr. 60 Cts. gedeckt, während der betriebene Schuldner einerseits
als Eigentümer der Parzellen A 1491 und 1492 Fr. 7224, anderseits als
Grundpfandgläubiger im dritten Rang bezüglich der übrigen Parzellen 3134
Fr. 55 Cts zugeteilt erhielt.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 51 III 83
Data : 04. aprile 1925
Pubblicato : 31. dicembre 1925
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 51 III 83
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : '82 Sehuldbetreibungsund Konkursrecht. N° 22. vente des droits revenant à la succession


Registro di legislazione
LEF: 169 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 169 - 1 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.338
1    Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.338
2    Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime.
230 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 230 - 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.423
1    Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.423
2    L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.424
3    Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.425
4    Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.426
260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.462
RFF: 107 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 107 - 1 Se più fondi appartenenti allo stesso proprietario sono costituiti in pegno per il credito per cui l'esecuzione è promossa, se ne realizzerà soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante e i crediti garantiti da pegno precedenti in grado (art. 119 cpv. 2 LEF). Saranno realizzati in primo luogo i fondi che non sono gravati da diritti di pegno posteriori in grado a quello del creditore procedente.
1    Se più fondi appartenenti allo stesso proprietario sono costituiti in pegno per il credito per cui l'esecuzione è promossa, se ne realizzerà soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante e i crediti garantiti da pegno precedenti in grado (art. 119 cpv. 2 LEF). Saranno realizzati in primo luogo i fondi che non sono gravati da diritti di pegno posteriori in grado a quello del creditore procedente.
2    Se i fondi costituiti in pegno per il medesimo credito appartengono a diversi proprietari, saranno venduti anzitutto i fondi appartenenti al debitore. Se il loro ricavo è insufficiente, si procederà alla vendita dei fondi appartenenti a terzi, che dovranno essere realizzati tutti nel medesimo incanto (art. 816 cpv. 3 CC160).
3    Le condizioni d'incanto indicheranno l'ordine nel quale i fondi verranno messi all'asta (art. 45 lett. b).
119
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 119 - Se i fondi costituiti in pegno e spettanti a più proprietari vincolati in solido, non furono aggiudicati ad un solo deliberatario, la ripartizione sarà fatta secondo le norme seguenti:
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
rango • debitore • banca cantonale • ipoteca • garanzia • diritto delle esecuzioni e del fallimento • calcolo • decisione • sezione • liquidazione ordinaria del fallimento • autorità inferiore • procedura di fallimento • prezzo d'acquisto • massa fallimentare • soldo • mais • quesito • misura • copertura • ufficio d'esecuzione
... Tutti