452 Versiehemngvertrag. N° 71 .
VI. VERS ICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURAN CE
71. MADE-WANDde nella causa M c. M finzioni-azioni RSW. Requisiti di
validità della dichiarazione di reeesso dalla polizza
di cui all'art. 6 legge fed. sul contratto di assicurazlone. La scienza
nell'agente di reticenza commessa dallo stipulante non può essere opposta
all'assicuratore se non quando l'agente, per abitudine tollerata dall'
assicuratore o col suo consenso diretto, e uso conchiudere esso stesso,
direttamente, i contratti di assicurazione. (Abschlussagent).
A. Il 1° settembre 1922 Matilde 'Codiga in Gordola stipulava colla società
di assicurazionj La Svizzera in Losanna due contratti di assicurazione :
l'uno, sulla vita, per 20,000 schi. pagabili al deoesso dell'assicurata
o, al più tardi, il 1° settembre 1947 ; l'altro contro gli infortuni,
col quale all'assicurata veniva garantito, in caso di morte, l'importo
previsto dalla polizza-vita, in caso di invalidità permanente 40,000
folli., in caso di invalidità temporanea 20 schi. al giorno.
La polizza di assicurazione vita menziona, che il contratto è basato sulle
dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione ed'annessi e sv
quelle fatte dalla proponente al medico. A beneficiaria della polizza
in caso di morte dell'assicurata, la proposta 8 agosto s 1922 designa
le odierne convenute in parti eguali e contiene le seguenti domande e
risposte :
Domande : Risposte : 3a) Siete attualmente perfettamente sana '! Si. Sb)
Lo siete sempre stata ? Si. Sc) Chi è il vostro medico abituale ? Nessuno.
Nel questionario 9 agosto 1922, sottopostole dalVersiehernngsvertrag. N°
71; si 453 Dott. Mario Antonini, la Codiga dichiara, che il 3110 state di
salnte è buono, che gode abitualmente buona salute, che non ha malattia ed
anomalia corporale. Alla domanda sull'esistenzsia di Sintomi di malattia
agli organi respiratori, essa risponde negativamente e contesta pure di
essere mai stata colpita da malattia non menzionata qui sopra .
B. Il 7 dicembre 1922 L'assicurata denunziava alla Sodetà un infortunio,
che le aveva prodotto una scaliittura alla gamba sinistra. Alla
dichiarazione d'infortunio è annesso un rapporto del Dr. Terribilini in
Gordola, il quale constata l'esistenza di una ulcera atomica al polpaccio
della gamba sinistra e dichiara che questa lesione è probabilmente
la conseguenza del sinistro. Il Dott. Terribilini dichiara inoltre di
conoscere la Codiga da 4 anni e di esserne il medico abituale. Messa in
sospetto da queste affermazioni, la società, con lettera 22 gennaio 1923,
invitava il Dott. Alessandro Casella in Locarno a visitare la sinistrata
ed a riferire, se fosse da escludersi che l'ulcera potesse avere natura
varicosa, tubercolare ) sifilitica. Il Dott. Casella visitò la Codiga il
24 gennaio e nel rapporto dello stesso giorno dichiara sostanzialmente :
che al momento della visita la Codiga era a letto annnalata gravemente di
tubercolosi polmonare al terzo stadio, con febbre elevata, espettorazione
abbondante ed in uno stato da far prevedere una fine non lontana. Infatti,
qualche giorno dopo, il 28 sncc., l'ammalata Soccombessva e Maria Grassi,
beneficiaria colla figlia minorenne Giuseppina della polizzavita ed
erede della defunta, notificava il decesso alla società, alla quale,
con lettera 10 febbraio 1923, chiedeva che le fosse pagata la somma di
20,000 schi. in'hase alla polizza-vita e di 800 schi. in base alla polizza
contro gli infortuni. Con lettera 16 febbraio, la società rispondeva:
En réponse à votre lettre recommandéess du 10 courant concernant la
police d'assurance de Mne Matilde Codiga, police N° 42393 du capital
de 20,000 fr., nous
454 Versichemngsvertrag. N° 71.
sommes obligés de vous faire savoir que la défunte nous ayant fait
de fausses déclarations lors de la conclusion dn susdit contrat, nous
refusons tout paiement con-, cernant cette affaire.
C. Donde l'attuale causa, nella quale, con petizione 1° maggio 1923
proposta direttamente davanti al tribunale di appello, la società
domandava che, annullate le ,due assicurazioni, fossero dichiarati
inesistenti i crediti di 20,000 schi. e 800 schi. vantati dalle
con-venute. L'attrioe pretende, in sostanza, che l'assicurata si è resa
colpevole di reticenze e di false dichiarazioni sia nella proposta di
assicurazîone che nelle dichiarazioni al Dott. Antonini (vedi stato di
fatto lett. A.).
In diritto, l'azione è basata sugli art. 4 e 6 legge fed. ss
sul contratto di assicurazione.
D. -Dall'istruzione della cansa risultarono assodate le circostanze
di fatto seguenti: Quantunque già sofferente per tubercolosi polmonare
nell'inverno 1921-22 e già allora curata, per questa malattia, dal Dott.
Terribilini, la Codiga, nell'estate del 1922, si mise in relazione con
un subagente dell'attrice, certo Fontana, allo scopo di assicurarsi
presso _La Svizzera . In epoca non precisata, ma probabilmente verso la
fine di luglio () al principio di agosto 1922, il Dott. Terribilini, per
incarico di altro agente della sssocietà (certo Bianchini), la visitava
e, constatato che era affetta da tubercolosi polmonare, conchiudeva
proponendo alla società il rigetto della domanda di assicurazione. Il
certificato (che non si trova all-incarto, ma il cui contenuto risulta
dalla testimonianza Terribilini) veniva da quel medico Spedito all'agente
Fontana, che lo i'imise all'agente generale della societàî in Lugano
sig. Aldo Riva, il quale ne prese conoscenaa. Avendo in seguitossl'agente
Fontana espresso dei dubbi sull'attendibilità del certificato Terribilini,
Riva e Fontana incaricavano altro medico, il Dott. Antonini, di un nuovo
rapporto.Il Dott. Antonini, dopo una visita molto sommaria,-anzi, come
affermaVersichernngsvertrag. N° 71. 455
l'istanza cantonale, poco seria , fatta in presenza della convenuta Maria
Grassi, rilasciava all'attrice il referto 9 agosto di cui sopra (stato
di fatto lett. A), proponendo alla società di conchiudere il contratto,
perchè il rischio di assicurazione era molto buono . Il certificato
predetto del Dott. Terribilini, che aveva conchiuso per il rigetto della
proposta di assicurazione, non fu trasmcsso dagli agenti alla società,
alla quale pervenne solo l'attestato sucoessivo del Dott. Antonini, in
base al quale la Direzione della società in Losanna firmava le polizze 1°
settembre 1922.
E. Con sentenza 2 aprile 1925 il Tribunale di Appello, accogliendo
le conclusioni dell'attrice, annullava i contratti di assicurazione e
dichiarava inesistenti i crediti di 20,000 schi. et 800 schi. vantati
dalle convenute, spese e ripetibili a-loro cariCo.
Donde l'appello attuale interposto nei modi e nei termini di legge.
Considerando in diritto :
1° Omissis.
2° La parte convenuta sollessva un'obbiezione di ordine ed altra di
merito.
a) Basandosi sul prelato art. 6, essa pretende anzitutto che la domanda
di annullamento delle assicurazioni sarebbe perenta perchè l'attrice
non è validamente recessa dal contratto entro 4 settimane da quando
ebbe conoscenza delle dichiarazioni inveritiere, che infirmano quei
contratti. La società, asserisce la parte convenuta, ebbe conoseenza
della falsità delle dichiarazioni della Codiga dal rapporto 24 gennaio
del Dott. Casella. È bensi vero che, il 16 febbraio suec- eccitata a
pagare le somme di assicurazione, la società vi si rifutava, asserendo
che la Codiga le aveva fatto dichiarazioni inveritiere alla conclusione
dei contratti. Ma questa communicazione è imperante, cioè non vale a
svincolare l'attrice, perchè non contiene la dichiarazione esplicita
AS 51 n 1925 , 30
456 Versidwrungsvertrag. Nè 71. che la società intendeva recedere dai
contratti a sensi dell'art. 6 in fine l.e
L'ohbiezione non regge. É bensi vero che nell'ufficio si
16 febbraio 1923 l'attrice non fa espressamente dichiarazione di
reoesso'. Mà la ginri'sprudenza di questa Corte è ferrea nel ritenere
ehe .l?annull"abilitå di un contratto di assicurasszione per reticenza
nonsi'dipende da dichiarazione esplicita di reoesso. Basta, come nel
case in esame, che la società di assicurazione abbia contestato il suo
obbligodi pagare le Somme dî assicurazione, indicando essspressamente,
tome motivo del rifiuto, le. false dichialazioni fatte dal proponente
alla conduzione del contratto In siffatta ipotesi, la volontà di non
riconosoere la validità del contratto (vale a dire di recedere dallo
stesso) è implicita nella dichiarazione di oontestazione dell'obbligo
di pagare le some di assicurazione (RU 43 II p. 538 e seg..) Nel caso
in esame non è del resto concepibile per quale altro motivo l'attrice
poteva rifiutare il pagamento della somma diLONGO folli. chiestole da
Maria sisiGrassi con lettera l-Ofebbraio 1923, se non adducendo, come"
ha fatto, le. false dichiarazioni imputate alla Codiga, che le davano la
facoltà di non ritenersi vincOlata dal contratto. La lettera 16 febbraio,
pervenuta alla Grassi entro in termine di 4 settimane a mente dell'art. 6
l.c., deve quindi considerarsi valida dichiarazione di recesso a sensi
di quel (lisposto.
b) L'obbiezione di merito sollevatad alle appellanti è dedotta dall'art. 8
cis. Be 4 Le. e consiste nel sostenere che l'attrice eonosceva' o doveva
oonoscene i fatti occultati dalla Codiga (Vale a dire che questa era
ammalata da tuberculosi ecc.), poichè il suo rapprsiesentante generale
nel Ticino, sig. Aldo Riva in Lugano, aveva avuto conoseenza del rapporto
medico del Dott. Ten-ibilini, nel quale, secondo le cossn'statazioni
dell'intanza cantonale, era detto che la codiga sokkriva di quella
malattia e veniva sconsigliata la stipnlazione del contratto. La parte
convenuta non attribuisoe all'attrice, rappresentataVersichemngwertrag. N°
71. 457 dalla sue Direzione'in Losanna, une conosoenza diretta delle
statt) reale della Codiga, ma le "oppone la conoscenza che dello state
della proponente ebbe prima della sfipulazione del contratto il suo
agente generale nel Ticino.
Potrebbesi anzitutto chiedere, se l'attrice non possa validamente opporre
a quest'obbiezione la replicatio doll, perchè tanto la Codiga che la
convenuta Maria Grassi, erede di quella e beneficiaria della polizza-vita,
hanno, di concerto, agito dolosamente onde trarre
l'attrice in inganno. Potrebhesi altresi opporre all'argo-
mento precitato, che la scienza del Riva sulla falsità delle dichiarazioni
non poteva riferirsi che alle risposte concernenti la malattia di cui la
Codiga era affetta, mentre non risulta dagli atti o dalle constatazioni
delI'istanza cantonale, che egli avesse saputo anche che la Codiga aveva
già da tempo un medico abituale. Ora, la reticenza anche solo su questo
punto, basterebbe per infirmare i contratti, poichè il fatto occultato,
oggetto di apposita domanda chiaramente formulata, è da presumersi
rilevante conformemente all'art. 4 cis. 2 e 3 Lc.
Ma anche a prescindere da queste considerazioni, l'obbiezione appare
infodata. Come il Tribunale federale ebbe ad ammettere (RU 34 II p. 538),
la questions di sapere, se ed entro quali limiti la scienza dell'agente
possa essere opposta all'assicuratore agli effetti dell'art. 8 elf. 3 e
4, de've essere decisa a norma delle facoltà che all'agente competono;
e, di fronte allo stipulante o suoi aventi oausa (eredi, beneficiari)
queste facoltà si desumono dalla natura degli atti, che, abitualmente
o per tacito consenso dell'assicuratore, l'agente suole compiere
nel costui interesse (art. 34 legge sul contratto di assicurazione ;
ROELLl, commentario p. 135 e,passim. p. 417-429), indifferente essendo
il titolo che porta l'agente (agente o rappresentante generale, agente &
commissione o provvigione ecc., OSTERTAG, commentario
458 Versieherungsvertrag. N° 71 .
p. 141). Le dichiarazioni fatte dal proponente nella proposta di
assicurazione ed annessi riferendosi alla stipulazione stessa del
contratto, di cui formano la base, la scienza nell'agente che dette
dichiarazioni sono inveritiere, potrà essere opposta all'assicuratore
solo quando l'agente, secondo gli atti da lui compiuti abitualmente o
per consenso dell'assicuratore, è da ritenersi autorizzato a stipulare
egli stesso, direttamente, l'assicurazione, accettando la proposta
fattagli dal proponente (cosi detto Abschlussagent ). Nel caso in esame
le convenute non hanno nemmeno tentato di dimostrare che, per abitudine
o per consens'o, l'agente Riva agisse come se fosse autori/ziato a
conchiudere direttamente, a nome della società, i contratti propostigli
dagli assicurandi. Indizio contrario risulta dall incarto perchè le
polizze in discorso sono firmate dai rappresentanti dell'attrice in
Losanna e le convenute non hanno neanche affermato che avrebbero potuto
anche essere validamente stipnlate dall'agente stesso. Inoltre, l'attrice
ha assnnto la prova contraria. In base ad un estratto del sue regolamento,
essa ha dimostrato che la facoltà di conchiudere il contratto in seguito
alla proposta di assicurazione non spetta'che alla sede in Losanna e non
ai suoi agenti, anche se denominati agenti orappresentanti generali. E
quantunque, come fu detto, di fronte allo stipulante o supi aventi
diritto l'ambito delle facoltà dell'agente non si determina a stregua
dei suoi rapporti interni coll'assicuratore, quel documento non è privo
di valore. Dovendosi ritenere che, per massima e di regola, gli agenti
si atterran'no alle istruzioni della società, le quali determinano,
nei rapporti interni, il loro mandato, esso ronde verosimile l'assunto
dell'attrice, che i suoi agenti, anche nei loro rapporti esterni, non
si geriscono come se, abitualmente . o per tacito consenso, fossero
autorizzati a conchiudere direttamente e definitivamente i contratti di
assicu--Wiz-WM. N° 12. . 459 razione: illa-jenequesta che vien confermata
anche dalla testimorfianza del Direttore della societä.
3. Omissis.
Il Tribunale federale pronuncia : L'appello è respinto.
VII. EISENBAHNHAFTPFLICHT
RESPONSABILITÉ ClVILE DES CHEMINS DE FER
72. Mt de la II° Section civile da 17 septembre 1925 dans la cause
Patthey contre Compagnie du chemin de fer Beme-thàtel.
Responsabilité d'une entreprise de chemin de fer actionnée à raison d'un
accident survenu à un passage à niveau prive.
A. Emile Patthey, camionneur a Neuchatel, avait été charge de transporter
le mobilier de dame Petitpierre, de la maison Lardy à Monruz à son nouveau
domicile à Bel-Air. La maison Lardy est reliée à la route par un chemin
privé qui franchit la ligne du chemin de fer de Neuchatel àBerne à un
kilomètre et demi environ de la gare de Neuchatel.
Le transport devait s'effectuer au moyen d'un camion automobile Fiat de
dimensions moyennes.
Le déménagement ent lien le 22 juin 1923.
Le camion, qui avait déjà fait un premier voyage sans encombre, venait
de s'engager pour la Seconde fois sur la voie lorsque la rone motrice
arrière droite, ne trouvant pas de résistance suffisante dans le hallast,
se mit sondain à patiner , la voiture se tronvant ainsi inunohilisée
en travers de la voie. Malgré tous les