318 Strafrecht. , fait qu'un tiers, soit la Compagnie, aurait été plus
coupable que Savioz, aurait commis une faute plus grave que la sienne,
est naturellement impuissant à exclure 'sa ' responsabilité. C'est donc
en vain que, pour motiver l'acquittement, le Tribunal a cm pouvoir
faire état de fautes commises par la Compagnie en refusant la mise à
la retraite sollicitée par Savioz et en laissant l'automotrice sur la
voie principale, au lieu de la faire placer sur la voie de garage : quoi
qu'il en fut de ces griefs (dont le Tribunal fédéral n'a à examiner ni
la réalité, m la gravité), la négh'gence commise de son còté par Savioz
devait entraîner sa condamnation, à moins qu'il ne se trouvàt dans le
cas prévu par l'art. 27
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 27 - Besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und Umstände, welche die Strafbarkeit erhöhen, vermindern oder ausschliessen, werden bei dem Täter oder Teilnehmer berücksichtigt, bei dem sie vorliegen.
CP ce qui, on l'a vu, n'est pas établi.

'La Cour de cassaiion pronunce: Le recours est admis et le jugement
attaqué est annulé.

II. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

51. Sentenze della corte di cassazione 28 Novembre 1924 nella causa
Bemasconi contro Pedroni. Contrattazzione di marca di fabbrica. Il nome
patronimico del fabbricante contenuto nella sua ragione commerciale
iscritta al registro di commercio, può, anche per se stante, costituire
valida marca di fabbrica Estremo soggettivo del reato secondo l'art. 25
cap. 3 legge sulle marche di

fabbrica.

A. Rodolfo Pedroni in Chiasso, titolare della Ditta commerciale Rodolfo
Pedroni, succ. a Figli fu Giuseppe Pedroni, Manifattura Svizzera Italiana
dei Tabacchi , possiede in Chiasso una fabbrica di tabacchi

Markenschutz. N° 51. 319

di antica rinomanza. Specialmente conosciuti sono i suoi sigari foggia
Virginia, che godono buona fama e largo smercio, sopratutto nella
Svizzera interna, sotto la denominazione di sigari Pedroni . Il 16
giugno 1923 Rodolfo Pedroni faceva iscrivere nel registro della proprietà
intellettuale (FUSC N° 163) diverse marche tendenti a distinguere i
suoi prodotti colla denomina-' zione Pedroni : marca N° 54,353 (
Fabbrica Pedroni Tabacchi), N° 54,354 ( Cigares, tabacs et articles
de reclame Pedroni ), N° 54,355 ( Sigari Pedroni, PedroniZigarren,
Cigares-Pedroni ), N° 54,360 (Prodotti Pedroni ). Va inoltre rilevato che
i-sigari Pedroni foggia Virginia vengono posti in vendita in cassette di
legno del formato usuale a questa forma di Sigari (formato Brissago),
portanti sul coperchio, a bollo a' fuoco, la designazione Manifattura
svizzera italiana dei tabacchi ; nel centro, il nome Pedroni , in un
angolo una lista rossssa Virginia superiori marca Pedroni e, sotto
il bollo a fuoco, una larga etichetta di fabbrica color verdognolo che
ripete il nome della Ditta e contiene, tra altro, l'indicazione delle
menzioni onorevoli da essa consegujte.

B. Nel mese di settembre 1923 Rodolfo Pedroni veniva a sapere che
la Ditta C. Mori & C.S. A., fabbrica di tabacchi in Ligornetto, e,
più Specialmente, certo Bernasconi Federico *in Lugano, mettevano
in vendita nella Svizzera interna dei Sigari di forma Virginia, in
cassette uso Brissago e portanti nel mezzo il timbro Manifattura di
tabacchi e Sigari superiori C. Pedroni , all'angolo sinistro superiore
l'etichetta in rosso Virginia superiori marca Pedroni C. e all'angolo
destro inferiore, altra lista rossa Concessionario Speciale C. Mori &
C. S. A. Lugano-Ligometto-Chiasso . In seguito di che, il 13 settembre
1923, Rodolfo Pedroni sporgeva querela contro la Fabbrica Mori & C. e
Federico Bernas . coni per contraffazione delle sue marche di fabbrica.
Dall'istruzione della cssausa risultarono assodati i fatti

320 Strafrecht.

seguenti : L'imputato Federico Bernasconi, avendo constatato che i
Sigari di Rodolfo Pedroni in Chiasso ottenevano, sotto quel nome, largo
smercio, concepi l'idea ' di giovarsi del nome Pedroni per facilitare
la vendita dei prodotti della Ditta Mori precitata, della quale egli e
gerente, A tale scopo egli si rivolse, in epoca imprecisata, a certo
Aldo Pedroni, giovane di 17 anni, commesso di negozio in Bellinzona,
dal quale, contro promessa di impiego, ottenne la ccncessione seguente :
Concedo in via Speciale al Sig. Bernasconi. (Ditta C. Mori & C. S. A.) di
fare uso dei mio nome per marca_ di fabbrica Sigari destinati per la
Svizzera e ciò senza alcuna mia responsabilità diretta ed indiretta.
Questa dichiarazione è firmata altresi dal padre dell'Aldo Pedroni,
ma non porta data. Sta però di fatto che, per ammissione del Bernasconi
stesso, i Sigari Mori & C., in scatole munite delle etichette e del timbro
Pedroni soPradescritti, furono messi in vendita già nell'agosto 1923. Ma
avendo in seguito Aldo Pedroni ritirata a Bernasconi la concessione
precitata, questi, nell'ottobre del 1923, entrò in trattative, prima
con uno Stefano Pedroni in Raveeehia e poi con certo Giuseppe Carlo
Pedroni in Bellinzona allo scopo di farsi cedere il loro nome al fine
summentovato. Con Carlo Pedroni venne stipulato un contratto nel senso
che Bernasconi, controsiil compenso di 300 schi. annui, fu autorizzato a
formare una Ditta sotto il nome di Giuseppe Carlo Pedroni, 'Manifattura
tabacchi e Sigari in Chiasso. Quando questa combinazione sia avvenuta non
risulta precisamente dagli atti. Il contratto all'incarto non porta data,
ma è certamente posteriore alla denuncia del 13 settembre 1923. Solo nel
foglio ufficiale di commercio del 17 ottobre 1923 figura i'iscrizione
di una Manifattura tabacchi e virginia. Titolare della ditta Giuseppe
Carlo Pedroni, in Chiasso, è Giuseppe Carlo Pedroni, fu Alessandro,
da Besozzo ss(Italia), domiciliato a Bellinzona. Manifattura ta bacchi
e virginia superiori. La ditta conferisce procura

Markenschutz. No 51. 321

a Federico Bernasconi fu Davide, da Chiasso, in Lu. gano. Non risulta
che Giuseppe Carlo Pedroni avesse mai, nè in Chiasso, nè altrove,
una fabbrica o un commercio di tabacchi : il Bernasconi non aveva in
Chiasso che un pied-à terre e, probabilmente, solo una casella postale
(sentenza cantonale p. 6).

Avuto contezza anche di questo accordo con Giuseppe Carlo Pedroni e
allegando 'che Bernasconi continuava a mettere in commercio dei sigari
coll'indicazione Pedroni C. , Rodolfo Pedroni, con una seconda denuncia
26 novembre 1923, estendeva la querela al precitato Giuseppe Carlo Pedroni
imputandolo di complicità nel reato di contraffazione di marche commesso
dal Bernasconi.

C. Colla sentenza denunziata, la Corte delle assisi pretoriali di
Lugano-Città, basandosi sull'art. 24 della legge federale 26 settembre
1890 sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, condannava
il Bernasconi ad una multa di 100 schi. ed alle pene accessorie per
contraffazzione di marche di fabbrica. Motivi: Non occorre occuparsi
dei fatti rimproverati a Bernasconi e a Giuseppe Carlo Pedroni colla
seconda denuncia del querelante (denuncia 26 novembre 1923), poiché le
circostanze in essa addotte non furono nè esaminate in inchiesta, nè
vagliate dal Procuratore pubblico. Per quanto è degli addebiti mossi a
BernasConi in relazione all'accordo conchiuso con Aldo Pedroni, la Corte
rilevava: Il nome patronimico Pedroni, regolarmente iscritto a registro
come carattere distintivo dei prodotti della Ditta Rodolfo Pedroni,
costituisce marca di fabbrica a sensi delle'art. 1° della legge federale
precitata e merita quindi protezione. L'accusato Bernasconi ha imitato
questa marca Pedroni e l'ha impiegata. per designare i prodotti della
ditta Mori & C. nel timbro centrale che ha applicato alle cassette da
esso'messe in commercio. Egli è quindi colpevole di abusosisidisimarca
di fabbrica. Un omonimo (nel caso, Aldo Pe'droni) può certamente

322 Strafrecht.

esplicare la sua attività senza dover per questo cambiare il suo nome,
ma deve agire in buona fede.

D. Da questa sentenza Bemasconi ha interposto ' ricorso in cassazione nei
termini e nei modi di legge. Afferma : Il semplice nome Pedroni contenuto
nelle iscrizioni a registro del 16 giugno 1923 (v. stato di fatto
lett. A) non può costituire marca di fabbrica e godere della protezione
legale perchè, usato per sè solo, non costituisce quell'imagine, segno
o Simbolo originale proprio ad individualizzare il prodotto. Per essere
usata cOme marca a sensi dell'art. 1° N° 1 della legge federale 26
settembre 1890, una ditta commerciale deve applicare ai suoi prodotti
la sua ragione sociale intera e non solo il nome del titolare. Ora la
ditta Rodolfo Pedroni non fu nè applicata come tale ai suoi prodotti,
nè imitata dal ricorrente. Bernasconi era libero di fare uso del nome
isolato patronimico cedutogli da Aldo Pedroni, anche se esso avesse
inteso formare una ditta allo scopo di attirare a sè la clientela della
ragione sociale Rodolfo Pedroni. Ciò facendo commetteva forse un atto di
concorrenza sleale, ma non si è reso colpevole del reato di contraffazione
di marca di fabbrica. A suffragio di questa tesi, il ricorrente invoca,
tra altre, la sentenza del Tribunale federale 18 luglio 1905 nella causa
Heyden c. Chemische Fabrik von Heyden (RU 31 I p. 509). Del resto,
conchiude il ricorrente, al preteso reato di contraffazione di marca di
fabbrica Vien meno l'estremo essenziale del dolo _(art. 25 al. 2 legge 26
sett. 1890). L'imputato ha fatto uso del nome Pedroni senza intenzione
dolosa. In base alla concessione di Aldo Pedroni ed alla giurisprudenza
del Tribunale federale (si allude alla sentenza precitata) esso poteva
legittimamente credere di non commettere una contravvenzione alla legge
sulle marche di fabbrica. Bernasconi ha impiegato il nome C. Pedroni
che non figura nelle designazioni commerciali della ditta Rodolfo Pedroni.

E. Con risposta 30 ottobre 1924 Rodolfo Pedroni conchiude domandando il
rigetto del ricorso.

Markenschutz. N° 51. 323

Considerando in diritto :

1° Occorre anzitutto determinare i limiti della controversia.

. Il ricorrente, contro cui era stata sollevata imputaz10ne d'illecita
imitazione delle marche di fabbrica della parte civile (Rodolfo Pedroni),
per aver usato il nome Pedroni nelle etichette e nei bolli apposti ai
prodotti della s Ditta Mori & C. in Ligornetto, fu condannato solo per
l'uso del bollo contenente nel centro la designazione C. Pedroni , e
mandato assolto per l'imitazione delle etichette. Inoltre, solo gli atti
da esso commessi nella prima fase delle sue operazioni, in connessione
colla cessione del nome Aldo Pedroni, furono dal tribunale cantonale
presi in considerazione. Esularono dall'esame del giudice cantonale gli
atti imputati al Bernasconi colla seconda querela del n0vembre 1923 e
facenti capo alla cessione della pretesa ditta Giuseppe Carlo Pedroni,
che 'condusse alla iscrizione 15/17 ottobre 1923 di cui sopra. -

Trattandosi di un ricorso in cassazione, l'indagine di questa Corte deve
essa pure venir ristretta entro questi limiti.

2° Contariamente a quanto opina il ricorrente, il nome patronimico
Pedroni, sia come tale (V. le iscrizioni a registro Ni 54,353 54,355
6 N° 54,360, lett. A dello stato di fatto), sia come parte principale
distintiva della ragione Rodolfo Pedroni Succ. ecc., costituisce valida
marca di fabbrica per distinguerei prodotti di questa ditta da altri
della concorrenza. La questione di sapere, se ll nome del producente
contenuto nella sua firma e applicato, anche da solo, ai suoi prodotti,
possa essere protetto dalla legge sulle marche di fabbrica, fu decisa,
in senso affermativo, a diverse riprese dal Tribunale federale. Con
sentenza 29 marzo 1903 nella causa Stein c. Fabbrica chimica von Heyden
(RU 30 I p. 123 e seg.), questa Corte ha dichiarato che il nome Heyden ,
iscritto a registro separatamente dalla firma e applicato

824 Strafrecht.

agli involti. dei prodotti della stessa, costituiva marca di fabbrica e
poteva essere ogetto del reato di abuso o contraffazione di marca. Questo
modo di vedere fu *confermato da questa Corte nella seconda seutenza
Heyden c. Fabbrica chimica von Heyden del 18 luglio 1905 (RU 31 I p. 505),
che il ricorrente stesso, sotto altro aspetto e per altri motivi, invoca
a sostegno della sua tesi (cfr. I. c. p. 509 cons. 3). In una recente
sentenza 27 maggio 1924 nella causa Farmacia cooperativa di Bienna
c. Vial (RU 50 II p. 195 e seg.), il Tribunale federale, statuendo come
Corte di diritto civile, si è riconfermato nell'opinione suesposta. Si
trattava della marca Vin de Vial , in cui appunto il tratto distintivo
era rappresentato dal nome dell'inventore Vial applicato ai prodotti. a
La marca verbale del ricorrente in cassazione (Vial), e detto in quella
sentenza, è, per sè stante, oggetto della protezione della legge e non
può essere usata come marca da un terzo, neanche se questi la mette
in connessione col proprio nome. (Cfr. DUNANT: Traité des marques
de fabrique p. 113; per il diritto germanico KOHLER: Warenzeichenrecht
p. 95 ; per il diritto italiano Moise AMAR : Dei nomi e dei marchi p 81.)

Indarno il ricorrente invoca in contrario la sentenza 3 febbraio 1917 del
Tribunale federale nella causa Manifattura ginevrina c. Gagnebin (RU 43
II p. 93). L'ipotesi di quel caso, in cui si trattava dell'indicazione
del luogo di provenienza del prodotto, non ha nulla di comune colla
fattispecie, in cui è questione del nome del produttore figurante nella
sua ragione commerciale e iscritto separatamente a registro.

3° Si obbietta in secondo luogo, che anche se il nome Pedroni, applicato
ai prodotti della ditta omonima, godesse protezione legale, il ricorrente
poteva nondimeno far uso del nome Pedroni perchè a lui ceduto da una
persona (Aldo Pedroni), che aveva il diritto di portarlo e di impiegarlo
come marca di fabbrica.

Markenscbutz. N° 51. 325

Questo ragionamento è inconcludente anzitutto perchè le sue premesse non
sono conformi alle risultanze processuali. Nella prima fase degli atti,
di cui il ricorrente fu incolpato e che solo entrano in linea di conto,
il nome Pedroni, da lui derivato dalla cessione Aldo Pedroni, non fu mai
iscritto a registro come marca, nè come parte di una ditta Aldo Pedroni,
nè come designazione, per sè stante, di prodotti fabbricati da un Pedroni
. Il ricorrente, avuta l'autorizzazione di Aldo Pedroni, di far uso
del nome di quest'ultimo per marca di fabbrica non tentò nemmeno di
prendere i provvedimenti occorrenti per raggiungere questo fine, vale
a dire non diede opera veruna a costituire con questo nome una ragione
sociale, e farla iscrivere a registro o a far registrare una marca per
sè stante al nome di Pedroni. Egli si limitò a vendere i prodotti della
ditta Mori & C. in Ligornetto appiccicando loro una etichetta tendente
a far credere che essi fossero di fabbricazione Pedroni e usando questo
nome anche nel timbro centrale applicato alle scatole. Il ricorrente ha
quindi agito in modo affatto arbitrario ed illegale e si è a torto che
esso pretende di aver fatto uso legittimo di una facoltà correttamente
cedutagli da un terzo. Del resto, anche a prescindere dell'operato del
ricorrente, Aldo Pedroni stesso non avrebbe potuto far uso del suo nome
per costituire una marca come fabbricante di Sigari Pedroni, finchè esse
stesso questa merce non avesse prodotto. In realtà, il nome Pedroni
fu impiegato dal Bernasconi onde smerciare i Sigari fabbricati dalla
ditta Mori & C., mentre, come constata l'istanza cantonale, nè Pedroni,
nè Bernasconi solo, nè in comunione con Aldo Pedroni, ebbe mai fabbrica
diversa da quella in Ligometto. Se, in queste condizioni, Bernasconi
avesse inteso far iscrivere a registro una firma al nome Pedroni, egli si
sarebbe urtato all'art. 14 cif. 4 della legge sulle marche di fabbrica,
che vieta l'iscrizione di marca di una ditta fittizia o di un segno di
provenienza evidentemente falso. Giu--

326 Strafrecht.

dicando altrimenti, si arriverebbe al risultato che la Ditta producente
Mori & C. S. A. in Ligornetto avrebbe potuto veder protetti, come marche
di fabbrica, due nomi: il proprio ( Mori , come facente parte della
ragione sociale Mori & C.) e quello di Pedroni , cui il ricorrente
pretende aver diritto per cessione di Aldo Pedroni : risultato quarto
indubbiamente inaccettabile.

4° Da quanto precede risulta senz'altro l'infondatezza degli argomenti
che il ricorrente deduce dalla seconda sentenza nella causa Heyden contro
Fabbrica chimica von Heyden. Per non rilevare altre differenze colla
fattispecie, stavano in quella di fronte due ditte regolarmente iscritte:
C. Heyden da un canto e Heyden Società per azioni dall'altro. Nel
caso attuale alla ditta Rodolfo Pedroni ed alle marche Pedroni iscritte
a registro, stà di fronte une designazione fittizia, che non costituisce,
neanche in modo meramente formale, una ditta, nè può godere i diritti di
una marca. Nel primo caso, la ditta c. Heyden ha realmente fabbricato
dei prodotti che furono messi in vendita sotto la designazione reale di
Heyden ; nel caso attuale, il ricorrente ha smerciato il fabbricato della
ditta Mori sotto il falso nome di Pedroni ; differenze queste essenziali,
che conducono necessariamente a soluzione diversa. Ad ogni'modo, il
ricorrente non può opporre ai diritti spettanti alla parte civile in
ragione della marca Pedroni, un diritto equivalente basato -sulla cessione
conferitagli dal contratto con Aldo Pedroni. Questo contratto è immorale,
perchè tendeva a fine illecito: ai diritti che il ricorrente pretende
dedurne, può essere opposta l'eccezione di dolo secondo l'art. 2 CCS
(RU 30 I p. 534).

5° Il ricorrente pretende, finalmente che l'istanza cantonale non si
e occupato dell'indagine sul dolo e dà opera a dimostrare l'assenza di
questo estremo.

Queste affermazioni sono infondate in fatto ed inammissibili in diritto. '

a) Il giudice cantonale non ha ommessa nel 5110 giu-

Markenscliutz. N° 51. 327

dizio la questione dell'elemento soggettivo o intenzionale ; ne ha
trattato, rilevando la mala fede dell'imputato nell'aver esso ricorso
ad Aldo Pedroni, ragazzo diciasî settenne per sfruttare il nome della
ditta Pedroni . Un omonimo , dice la sentenza aggravata, deve agire
in buona fede e circondare la sua attività con dei segni e con delle
diciture atti a distogliere qualsiasi dubbio e qualsiasj confusione con
una ditta pre esistente ecc. (V. sentenza cantonale p. 5 i. f. e, 6.) b)
In diritto, la tesi del ricorrente consiste nel contestare l'estremo del
dolo, allegando che egli non poteva avere il sentimento di contraffare
una marca protetta 0 di abusarne, cioè di commettere precisamente il
reato pel quale fu condannato. La tesi è inammissibile. A costituire
l'intenzione dolosa di cui all'art. 11 Cod. pen. fed., basta che l'agente
abbia avuto il sentimento della illiceità dell'azione e non occorre che
abbia Saputo pre-

,cisamente quale reato, secondo la classificazione della

legge penale, esso stava per commettere: in altri termini, l'inesatta
valutazione giuridica dell'atto commesso non esclude il dole. Che
il ricorrente doveva avere la coscienza di commettere atto illecito,
'è fuori di. dubbio. Egli fece uso del nome Pedroni allo scopo preciso e
da esse riconosciuto di sfruttare la rinomanza di un prodotto fabbricato
da altri e di attirare a sè la clientela altrui, provocando un errore
sulla provenienza della merce. La volontà del ricorrente era dunque
indubbiamente diretta a commettere azione illecita e di ciò esso non
poteva non avere la coscienza. Il che basta a costituire il dolo a
sensi della leggesRU 16 p. 43 ; 18 p. 99 e seg. ; 21 p. 1059). Che
poi il ricorrente, con prudenza assai Significativa e fame appunto per
preordinare un argomento di difesa, abbia aggiunto al nome Pedroni la
lettera C. (mentre il nome cedutogli, nella prima fase delle operazioni,
era di A. Pedroni ), è indifferente. Egli ben sapeva che l'aggiunta
non poteva impedire l'inganno, poichè al compratoresiche domandasse

328 Strafrecht.

un sigaro Pedroni, questa differenza insignificante poteva facilmente
sfuggire.

La Caffe di cassazione pronuncia : Il ricorso è respinto.

52. Urteil des Kessationshofgs vom 17. Dezember 1924
i. S. I". Hofheim-La. Bachs & Die .L-G. gegen v. Beust und
"v.-Schwarzenbach. M a 1R e n r e c h t : Rechtmässigkeit des Gebrauehes
einer ausländischen, mit einer schweizerischen Marke identischen Marke,
wenn sie für Waren von Tochtergesellschaften

des schweizerischen Stammhaus-es geführt wird. Art. 24 litt. c
MSchG. Universalitätsund Nationalitätsprinzip.

A. Die Klägerin F. Hoffmann-La Roche & Cie A. G. in Basel ist
Inhaberin der im schweizerischen und internationalen Markenregister für
pharmazeutische Produkte eingetragenen Wortmarken Digalen, Seeacornin und
Pantopon. Am 16. September 1904 und 20. Februar 1906 hat auch die Firma
F. Hoffmann La Roche & Cie in Grenzach (Baden) Digalen und Secacornin
beim deutschen Reichspatentamt eintragen und am 16. Februar 1917 auf die
Firma Chemische Werke Grenzach Aktiengesellschaft umschreiben lassen ;
ebenso veranlasste die Firma F. Hoffmann-La Roche & (116 in Wien am
23. Juni 1911 den Eintrag der drei Warenzeichen ins Markenregister in
Wien und. am 14. April 1914 die Umschreibung derselben auf die abgeänderte
Firma Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. H. Wien. -

Die Beklagten, die unter der Firma Dr. Beust und Schwerzenbach in Basel
Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten trieben, verkauften
aus den erwähnten ausländischen Fabriken stammende, unter der gleichen
Wortmarke wie die Erzeugnisse der

Markenschutz. N° 52. 329 Klägerin geschützte Produkte (Digalen,
Secacomin und

Pantopon) in der Schweiz. Die Klägerin erblickte hierin eine Verletzung
ihrer Markenrechte, eventuell den

' Tatbestand des uniauteren Wettbewerbes und erstattete

am 11. September 1923 Strafanzeige.

B. Durch Beschluss vom 10. Mai 1924 hat die Uherweisungsbehörde des
Kantons Basel Stadt die Untersuchung dahingestellt, im wesentlichen
mit folgender Begründung: Aus dem universellen Charakter des
Markenrechte folge, dass die Chemischen Werke Grenzach A. G. und die
Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. H. Wien die Produkte,
an denen ihnen das Markenrecht übertragen wurde, frei in den Handel
bringen durften ohne Beschränkung auf das Gebiet des deutschen Reiches
oder Österreichs. Demgemäss hätten sich auch die Beklagten durch den
Verkauf der eingeklagten Produkte in der Schweiz keines Eingriffes in
das Markenrecht der Kiägerin schuldig gemacht.

C. Eine hiegegen erhobene Beschwerde hat das, Appellationsgericht des
Kantons Basel-Stadt mit Urteil vom 27. August 1924 abgewiesen.

D. ' Gegen dieses Urteil richtet sich die Kassationsheschwerde der
Klägerin mit dem Antrag auf Aufhebung und Rückweisung an die Vorinstanz
zu neuer Entscheidung.

Der Kassationshof zieht in Erwägung :

1. Die Vorinstanz hat den Standpunkt, dass sich die Beklagten durch
das Inverkehrbringen von aus dem Auslande, speziell aus den Chemischen
Werken Grenzach und von der Pharmazeutischen Industriegesellschaft
m. b. H. Wien stammenden und mit den gleichen Wortmarken Digalen,
Secacornin und Pantopon versehenen Produkten in der Schweiz objektiv
eines Eingriffes in das Markenrecht der Firma F. Hoffmann-La Roche &
{Sie A.-G. in Basel schuldig gemacht haben, abgelehnt. Dieser Entscheid
ist bundesrechtlich nicht zu bean-
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 50 I 318
Datum : 28. November 1924
Publiziert : 31. Dezember 1925
Quelle : Bundesgericht
Status : 50 I 318
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 318 Strafrecht. , fait qu'un tiers, soit la Compagnie, aurait été plus coupable que


Gesetzesregister
StGB: 27
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 27 - Besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und Umstände, welche die Strafbarkeit erhöhen, vermindern oder ausschliessen, werden bei dem Täter oder Teilnehmer berücksichtigt, bei dem sie vorliegen.
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