266. Staatsrecht.

Rekursbeklagten anzufùhren. Von diesem Standpunkt aus aber konnten
alle Rekurrenten als Mittàter im Sinne des § 29 StGB betrachtet werden,
auch wenn nur einer von ihnen im Auftrag der übrigen den Artikel abfasste.

Das Obergericht hat überhaupt die Sache ernsthaft und unparteiisch
beurteilt, wie denn auch der Redaktor des Oltner Tagblattes wegen
der Kritik, die er am Aufruf des Vorstandes der Volkspartei ausübte,
von ihm bestraft worden ist, weil es darin eine Übertreibung erblickte.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird abgewiesen.

VI. INT ERNATIONALES AUSLIÉFERUNGSRECHTEXTRADlTlON AUX ÉTATS ÉTRANGERS

36. Sentenza 14 luglio 1923. nella causa Ragni.

Estradizione richiesta per complicità non necessaria in mancato
omicidio. Questo delitto è reato di estradizione, la quale però in
concreto non può essere ammessa per la natura politica dell'atto
incriminato.

Considerando in fatto ed in diritto :

1° Il reato-di complicità non necessaria in mancato omicidio e senza
dubbio delitto di estradizione poichè è previsto dal trattato 22 luglio
1868 tra la Svizzera e l'Italia (art. 2 cif. 2 e ult. cap.) e contemplato
tanto dalla legge penale dello Stato richiedente (cod. pen. italiano
art. 364, 62 e 64 cif. 3), quanto da quella dello Stato di rifugio
(cod. pen. del Cantone di Soletta, §§ 108, 26 e 32). -Internationales
Auslieferungsrecht. N° 36. 267

D'altro canto, è regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte
(RU 32 Ip. 346 ; 39 I p. 355; 41 Ip. 141 e più recentemente sentenza 3
giugno 1921 nella causa di estradizione Baila 0. Italia, p. 3 cons. 1°),
che la questionc della colpabilità non può essere nèssesaminata nè decisa,
neanche a titolo provvisorio, dal giudice di estradizione.

La domanda di estradizionc deve quindi essere accolta ove non risulti
fondata l'eccezione, sollevata dal Ragni, che si tratti di delitto
politico a sensi dell'art. 3 del trattato precitato. Ed è questa quindi
la sola questionc da risolversi. _ _

2° I fatti per i quali Ragni fu rinviato a giudmo e condannato in
contumacia sono riferiti nella precitata sentenza della Corte d'assise
di Pesaro nel modo seguente : Circa il mezzogiorno del 28 febbraio
del corrente anno i giovani Rossi Cesare, Vespignani Aldo, Riccardi
Raffaello, Bazzali Alberto, Pompei Sebastiano e Gasparri Dante,
appartenenti al partito fascista di Fano e Pesaro,giunsero in Cagli
su di un automobile. Dopo essersi trattenuti qualche tempo in casa di
Liberati Gaetano, direttore del dazio locale e principale esponente del
fascismo locale, proseguirono con lui per Pianello, frazione del comune
di Cagli, in gita di propaganda. Da tale località fecero ritorno in
Cagli circa alle ore 15.30 e passarono nella Piazza Vittorio Emanuele,
ove era radunata abbastanza folla, essendo quello l'ultimo giorno di
carnevale. Secondo numerose concordi testimonianze, essi entrarono nella
piazza cantandoi loro inni emettendo grida di abbasso all'indirizzo dei
socialisti, comunisti e popolari con parole ingiuriose come in c. . .
ai socialisti, in c. . . . ai popolari. Discesi dall'automobile, si
divisero, andando chi quà, chi la. Mentre il Riccardi camminava sulla
piazza, vide il comunista del luogo Pantaleoni Gaetano, il quale pochi
giorni prima in cui il Riccardi col Bazzali s'erano recati in Cagli per
propaî ganda, li aveva insultati con parole ingiuriose e con nomi sconci
della bocca. Il Riccardi lo fermò e gli chiese spie--

258 Staatsrecht.

gazioni di tali offese sfidandolo a ripeterlo e aggiungendo che quel
giorno non erano soli, e nel cosi dire alzò il bastone per colpirlo. Il
Pantaleoni afferrò il bastone e nacque cosi una collutazione. Accorse
il Bazzali e gli altri fascisti, e le persone che erano in piazza,
prendendo le parti del Pantaleoni, si fecero attorno ai fascisti con
contegno minaccioso, ed alcuni estrassero i coltelli. Nacque

cosi una mischia in cui due dei fascisti, il Pompei ed il '

Gasparri, rimasero feriti da arma da punta e taglio abbastanza
gravemente. I loro compagni estrassero allora le rivoltelle e fecero
fuoco. Rimasero feriti, fra gli altri, Costantini Gustavo per alcune
leggere contusioni guarito nei dieci giorni e per una scheggia di
proiettile di rivoltella, come ritenne il perito, che apportò una
piccola escoriazione al terzo inferiore della coscia sin-istsisira
guarita in giorni 14 ed il ragazzo Mariotti Giuseppe si anni 11,
che era a circa 20 metri dal luogo ove si svolgeva la mischia, che fu
colpito da un proiettile di rimbalzo di rivoltella di piccolo calibro,
che gli apportò una iesione al terzo superiore dell'avambraccio destro,
che produsse malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
per giorni 18. I sei fascisti manifestarono propositi di vendetta per le
gravi ferite riportate da due di essi, ma dal Cancelliere della Pretura
e da altre persone furono persuasi a ripartire e finirono per accettare
questo buon consiglio. Risaliti sul loro automobile, si allontanarono
a grande velocità passando lungo il corso

di Cagli e uscendo dal paese per la porta del Borgo. Nel ·

tratto in cui il corso è più stretto e precisamente dove è il bar della
vedova di tal Boni,i fascisti esplosero vari colpi di rivoltella, ed in
questo momento rimase ferito Boni Torello, che trovavasi ad una finestra
dell'abitazione della cognata e che venne raggiunto da un proiettile di
calibro piuttosto piccolo al terzo inferiore dell'avambraccio sinistro,
riportando una lesione che guari chirurgicamente entro 15 giorni,
cagionando però impedimento alle ordinarie occupazioni per giorni quaranta
(incapacità assoluta) ed altri giorni ventidue d'incapa-

Internationales Auslieferungsrecht. N° 36. 269

cità parziale. I fascisti, proseguendo la loro corsa, per ritornare
nelle loro rispettive sedi, passando nella località Smirra, frazione del
comune di Cagli, ed in quella di S. Martino del Piano e Croce, frazione
di Fossombrone, csplosero altri colpi di rivoltella perchè, secondo essi
affermano, molte persone che erano nelle dette località fecero loro
delle dimostrazioni ostili, per cui essi fecero fuoco a solo scopo di
intimidazione. Intanto in Cagli molte persone appartenenti a partiti
sovversivi, eccitate per i fatti avvenuti in piazza e per aver appreso
che v'erano dei feriti di cui alcuni gravemente, si recarono innanzi
all'ufficio daziario in cui era titolare il Liberati e dove costui si
trovava insieme al suo commesso Arcangeletti Emesto per sfogare contro
di loro il loro risentimento. Cominciarono a partire grida ostili al
loro indirizzo, come vigliacchi, venduti, venite fuori assassini, che
vi vogliamo ammazzare. Quindi furono mandati in frantumi i vetri della
vetrina e cominciò una fitta sassaiola, che produsse danno ai mobili
e ai muri dell'ufficio daziario, e furono tante le pietre lanciate che
il maresciallo dei carabinieri, che si recò sul posto subito dopo gli
avvenimenti, asserisce di averne trovata una quantità tale da poterne
riempire un carretto. Nello stesso tempo furono esplosi parecchi colpi di
rivoltella, e, neli'accesso fatto sul luogo dal giudice istruttore col
perito, furono rinvenute nel solo muro di fronte alla porta d'ingresso,
tracce di 31 colpi esplosi, per la maggior parte ad altezza di uomo,
ed altre tracce di colpi furono rinvenute in un vano dietro questo muro
dove il Liberati e l'Arcangcletti si erano ricoverati. Il Liberati e
l'Arcangeletti, stando cosi riparati alla meglio, restarono assediati
per circa un'ora. Senonchè, per malvagio suggerimento di alcuni, fu
portata della paglia imbevuta di benzina o di petrolio e si dette fuoco,
per costringere gli assediati ad uscire. Il triste mezzo produsse i suoi
effetti, perchè il Liberati e l'Arcangeletti, di fronte alla possibilità
di rimanere bruciati e sentendosi asfissiare, si slanciarono fuori
dall'Ufficio, prima l'Arcangeletti poi il Liberati con le

Ä8491-1923 19

270 Staatsrecht.

rivoltelle in pugno, prendendo diverse strade ma, inseguiti e raggiunti,
vennero percossi, atterrati e fatti segno , a colpi di bastone, di
roncola, di rivoltella, e, ritenuti morti, furono lasciati sanguinanti ed
immoti sulla strada. Dopo qualche tempo l'Arcangeletti, riavutosi, riusci
a rifugiarsi nell'abitazione di tal Cresci Francesco suo coinquilino,
che lo nascose in un sotterraneo ed alla sera, a mezzo della Croce
Bianca, fu trasportato all'ospedale. Anche il Liberati, riuscito a
rialzarsi coll'aiuto di tal Sordini Bruto, potè recarsi egualmente
all'ospedale dove rimase ricoverato. Per questa aggressione il Liberati
e l'Arcangeletti riportarono le numerose e gravi lesioni descritte al
capo d'imputazione, che apportarono lc conseguenze in esso indicate.
(20 giorni di incapacità al lavoro per Arcangeletti e 42 per Liberati.)

3° Nel procedimento penale iniziato per questi fatti, furono denunciate
27 persone, tra le quali diversi fascisti, la maggior parte per mancato
omicidio e per complicità nella commissione di questo reato. Cinque di
essi e cioè Pieretti Giuseppe, Cocciarelli Carlo, Ragni Giambattista,
Alessandri Andrea e Riccardi Raffaello essendosi resi latitanti, furono
giudicati in contumacia. [ primi due, colla sentenza contumaciale
sopracitata del 14 dicembre, furono dichiarati colpevoli di mancato
omicidio in persona di Liberati e condannati a 14 e 12 anni di reclusione
; Ragni, percomplicità non necessaria nei mancati omicidi in persona
di Liberati ed Arcangeletti, a 9 anni di reclusione ; Alessandri fu
prosciolto e il fascista Riccardi, che pure era stato rinviato 3 giudizio
per lesione corporale, fu liberato da questa accusa e condannato solo per
illecito porto d'armi a 4 mesi e mezzo di arresto ed alle pene accessorie.

Sulla partecipazione del Ragni ai luttuosi fatti sopradescritti la
sentenza asserisce: Fra gli assalitori che erano innanzi all'ufficio
daziario, tanto il Liberati quanto l'Arcangeletti notarono fra i più
attivi il Ragni Giambattista ; l'Arcangeletti disse anzi che fu lui a
dar fuoco alla paglia, ed il Liberati disse di averlo visto quando

internationales Anslieferungsrecht. N° 36. 271

usci dall'ufficio daziario con un bidone di latta in mano, dove certo era
il petrolio adoperato per dar fuoco alla paglia, e fu veduto ricercare
e scagliar sassi dentro l'ufficio daziario. Dovrà però egli essere
ritenuto come un esecutore cooperatore immediato nel doppio mancato
omicidio a responsabile semplicemente di complicità, indagine che è
stata proposta ai giurati nel giudizio in contradditorio '? La Corte,
tenuto conto che altri operarono certamente in modo più grave di lui,
sparaudo colpi di rivoltella contro le parti lese, che non si conosce che
parte abbia ad avere il Ragni nelle gravi lesioni inflitte al Liberati
e all'Arcangeletti quando uscirono da]l'ufficio daziario, nel dubbio,
adotta la ipotesi benigna e ritiene il Ragni Giambattista colpevole di
complicità non necessaria nei due mancati omicidi semplici di Liberati
ed Arcangeletti.

4° Dall'esposizione dei fatti che precede emerge evidente che gli
avvenimenti del 28 febbraio 1922 in Cagli non possono venir considerati
altrimenti che la conseguenza e la manifestazione di una straordinaria
agitazione e tensione d'animo tra il partito politico dei fascisti da
un canto, dei socialisti, comunisti epopolari dall' altro : agitazione c
turbamenti collettivi, che condussero le parti ad usare mezzi violenti nei
confronti delle parti avversarie. Questi atti violenti vanno indubbiamente
ritenuti come causati dalla passione politica e dall'odio di parte. Ma,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, ciò non basta per imprimere
a tali fatti il carattere di reato politico a seusi del diritto di
estradizione. Occorre ancora che essi appaiano come manifestazioni
incidentali di un rivolgimento politico generale, ad esso connessi quali
mezzi per raggiungere le finalità politiche; che i partiti con quei moti
si sono proposte (cfr. sentenza del Tribunale federale 30 aprile 1920
nella causa Schäffer, cons. 5; 25 marzo 1922 nella .causa Baumberger,
cons. 2 e 3, e sentenza Keresselidzé e Magaloff del 27 febbraio 1907,
RU 33 I p. 187 cons. 4).

5° Esaminando il quesito sotto questo aspetto,

272 Staatsrecht.

risulta già dall'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza
contumaciale 14 dicembre 1922 (v. sopra eif. 2) che, come fu detto, nel
28 febbraio 1922 non si trattava 'di' uno scontro puramente fortuito
derivante da meri motivi locali o personali tra aderenti di diversi
partiti politici (come nel caso Baila, v. sentenza del Tribunale federale
3 giugno 1921), ma della manifestazione di una lotta generale, nella
quale stavano di fronte i precipui partiti politici del paese. In quel
turno di tempo i fascisti si erano già recati in gruppo a Cagli in gita
di propaganda. Un reparto armato di essi si portò a Cagli nuovamente il
28 febbraio per continuare l'azione e probabilmente anche per ritorcere
violenze e soprusi anteriormente patiti. Nella sentenza contumaciale è
constatato che sin dal principio essisi condussero in modo provocante,
Le diverse fasi dell'azione non offrono, nel loro insieme, l'immagine di
una rissa ordinaria, causata da motivi personali e strettamente locali o
tendente meramente al soddisfacimento di odio o di passione individuali,
sebbene quella di una lotta per finalità politiche, di una competizione
di parte, combattuta colle armi alla mano, alle scopo di raggiungere
il potere. È bensi vero che l'azione principio con una collisione
apparentemente fortuita e personale; mala lotta assunse subito un
carattere più generico, gli aderenti dei diversi partiti essendosi tosto
raggrupati per far causa comune onde far fronte, con le armi in mano,
agli avversari, parimenti riunitisi secondo l'appartenenza politica. 6°
Non si può quindi contestare, già in base all'esposizione contenuta nella
sentenza contumaciale di Pesaro, che i fatti in discorso debbono essere
considerati come un episodio di un vasto movimento politico diretto
a raggiungere il potere : illazione questa che si impone, qualora si
consideri la posizione che il Governo italiano stesso assunse in seguito
di fronte a siffatti avvenimenti. Infatti, poscia che il partito fascista
ebbe raggiunto il potere, un decreto regio del 22 dicembre 1922, emanato

Internationales Ausliei'erungsrecht. N° 36. 273

dietro proposta del Governo, disponeva al suo art. 1° cap. 1° e 2°:
È eoncessa amnistia per tutti i reati preveduti nel Codice penale, nel
Codice penale per l'esercito, nel Codice penale militare marittimo e
nelle altre leggi, anche finanziarie, commessi in occasione o per causa
di movimenti politici o determinati da movente politico, quando il fatto
sia stato eommesso per un fine nazionale, immediato o mediato. L'amnistia
non si applica a chi abbia coneorso nel reato per motivi esclusivamente
personali.

Nei motivi di questo decreto, premesso che una grave erisi morale, sociale
ed economica ha sconvolto, con profondi turbamenti, l'assetto e la vita
della Nazione , si asserisce, che la estensione e importanza di tali
turbazioni, spesso gravi e sanguinose, consigliavano la eoncessione di
un'amnistia per tutti i reati che si connettono a movimenti o finalità
politiche , cosi pure, in certi limiti, a quelli i quali traggono la
loro esistenza da turbamenti collettivi, dovuti a causa economicosociale,
anche se ad essi si innestino con un semplice nesso occasionale .

La eonnessione del reato a movimenti o a finalità politiche , continua la
relazione, dovrà essere condizione necessaria per aspirare a indulgenza,
ma non sufficiente per ottenere il beneficio. L'atto di chi delinqne
Ferseguendo scopi contrastati con l'ordinamento politicosociale, non
può essere considerato alla stessa .stregua della manifestazione lesiva
della legge che, almeno per il motivo psicologico da cui è informata,
a tale ordinamento non contrasti, anzi intenda ad esso conferire. Da
ciò la ulteriore condizione per l'applicazione dell'amnistia disposta
dall' art. 1° del decreto, che il fatto sia state commesso per un fine,
sia pure indirettamente, nazionale. Lo Stato non può nè deve in alcun
momento rinunciare alla propria difesa. È bensi talora equo ed illuminato
consiglio coprire dell'oblio l'azione dell'individuo che, illegittima
nella forma, sia animata da un fine coordinato, e cospirante con le
finalità statali, ma

274 dtaatsrecht.

non puo consentirsi che lo Stato abbia a conoscere e Praticare clemenza
di fronte a colui che agisce delinquendo per abbattere l'ordine
costituito, gli organi statali e le norme fondamentali della convivenza
sociale. Talvolta Si verifica invece, in date contingenze eccezionali,
che nuove correnti, le quali si affacciano alla vita politica, siano
indotte o costrette a fare uso della violenza per aifermarsi nel quadro
dei partiti e per imprimere il jroprio impulso alla vita dello Stato,
acciocchè, più efficacemente e Sicuramente raggiunga i propri fini e
realizzi il bene della Nazione. I recenti avvenimenti politici hanno
appunto most-rate tale fenomeno nelle sue più vaste proporzioni; ora a
codeste violenze, a codeste manifestazioni, solo in apparenza ostili
all'assetto statale, ma in sostanza ispirate a fini coincidenti con
quelli dello Stato, Si intende indulgere con la concessione del beneficio
stabilito dall'art. 1° del decreto. La formula, ivi adottata, che il
fatto sia commesso per un fine direttamente o indirettamente nazionale
(formula che corrisponde a quella con cui, nelle discussioni parlamentari,
si suole distinguere l'azione dei partiti nazionali da quella dei partiti
opposti), sta adunque a designare il motivo psicologico, anche mediato,
il quale non solo si confaccia a quelle che sono le finalità dell'attuale
ordinamento politico-sociale, ma anzi ad esse cospiri e conferisca. E però
è in essa compreso il fatto illegittimo del privato, mosso all'intento
politico di rafforzare e consolidare l'autorità e il prestigio dello
Stato, di tutelare quelli che ne Siano gli interessi fondamentali, di
contrastare l'azione altrui, animata dal fine opposto, od anche solo
deprimente del sentimento e delle idealità nazionali. Eventualmente, il
fatto delittuoso può essere non corrispondente o inefficace allo scopo
politico che è avuto di mira, e anche essere in pratica inopportuno
o eccessivo ; ma il motivo psicologico deve, anche in tale ipotesi,
determinare l'applicazione del beneficio al reato concreto. E quanto
poi alle finalità e agli interessi supremi dello Stato, avuti di mira
dall'individuo, è ovvio che essi dovranno essere

Internationales Auslieserungsrecht. N° 36. 275

valutati in rapporto al presente ordinamento politicosociale, di guisa
che l'azione sovvertitrice delle istitumoni . vigenti, rivolta ad
instaurare un nuovo ordine o un nuovo regime o a tradurre nella realtà
principi e teorie contrarie all'attuale concezione statale o soeiale,
è e deve intendersi affatto esclusa dall'amnistia largita con l'art. 1°
del decreto.

7° Da quanto precede emerge che i turbamenti dell'ordine pubblico,
precedenti l'avvento al potere del partito fascista, avevano assunto
estensione ed importanza tale da ingenerare in Italia una Situazione di
fatto non dissimile da quella della guerra civile. Emerge, inoltre, che si
trattava di un movimento generale e profondo tendente al raggiungimento
del potere e si è appunto per questo motivo che agli atti violenti
avvenuti in quei moti si riconobbe il carattere di atti politici.
Questa la ragione dell'amnistia.

È bensi vero che il beneficio dell'amnistia fu limitato ai fatti commessi
per un fine nazionale immediato o mediato . Questa distinzione fu dettata
probabilmente dall'intento di consolidare la posizione del partito che il
potere aveva conseguito. Comunque, essa non può indurre questo giudice
di cstradizione a 'riconoscere l'indole politica solo ai fatti o reati
commessi da una parte e a negarla a quelli compiuti dall'altra. Motivi
di politica interna, che non-concernono l'attuale dibattito, ponno aver
consigliato di ammettere l'amnistia solo entro 1 limiti predetti : ma
la ragione cardinale di questa misura, e cioè il carattere politico dei
fatti in questione, non deve meno essere riconosciuto ai reati avvenuti
in quella lotta di parte, siano essi stati commessi dal partito vincente o
da quelli che in essa ebbero la peggio. . Nè si andrà forse troppo oltre
pretendendo persino che il movnnento nazionale (fascista), il quale
intendeva inaugurare nuovi metodi nell'amministrazione statale e nella
politica interna e seguire, nella politica estera, nuovi orientamenti,
si considerò come portatore e titolare del pubblico potere già prima di
averlo effettiva-

276 Staatsrecht.

mente conseguito: di modo che l'opposizione violenta contro di esso
riveste, anche per questa considerazione,

.indole di azione politica. Alla luce del decreto di amnistia del
22 dicembre 1922,i fatti avvenuti in siffatte condizioni (e dunque
anche quelli che avvennero in Cagli il 28 febbraio 1922) appaiono
quindi, nel loro insieme, non solo come atti terroristici diretti
ad intimidire e sgominare l'avversario, ma, direttamente, come mezzi
per raggiungere finalità politiche: mezzi che pur seenfinando dalla
legaiità, si appalesane, nelle eircostanze nelle quali avvennero, in
qualche maniera comprensibili e fino ad un certo punto degni di scusa
(VON BAB, Gerichtssaal vol. 34 p. 497).

8° Pretende infine il Ragni che la sentenza del 14dicemhre 1922 fu
emanata sotto l'incubo del terrore suscitato da bande fasciste.

L'estradizione essendo da rifiutarsi già per i motivi suesposti, non
occorre indagare se questa affermazione sia oggettivamente fondata e
influente in causa. Giova solo rilevare che dal processo verbale di una
udienza del 7 dicembre 1922 risulta che, anche Secondo le asserzioni
del Pubblico Ministero, parecchi testimoni sarehbero stati maltrattati
il giorno avanti, fatto che il Presidente del Tribunale ebbe pure a
deplerare. Donde risulta, per lo meno, che passierte politica tentò
di influire e pesare sulla sentenza, altro argomento questo a conforto
della tesi del carattere politico dei fatti di cui si tratta.

Il Tribunale federale pronuncia :

L'opposizione di Bagni Giambattista è accolta e la domanda di estradizione
respinta.

Staatsvertrà'ge. N° 37. 277

VII. STAATSVERTRÄGE

TRAITÉS INTERNATIONAUX

37. Ari-St du 5 octobre 1928 dans la cause Bambara. c. Gant.

Traité france-suisse : nullité d'un séquestre obtenu en Suisse par
un créancier suisse contre un Francais domiciiié en France en vertu
d'un certificat d'insuffisance de gage; caractère réel mobilier de la
prétention et impossibilité d'assimiler le certificat d'insuffîsance de
gage à un jugement exécuteire.

Par commandement de payer du 8. mars 1921 Charles Cant, à Genève, a
intente contre Emile Bombard, à Coligny (Département de l'Ain, France),
une poursuite en réalisation de gage, seit d'un droit de retention
revendiqué sur 9 wagons de bois en la possession du créancier. Le
débiteur n'a pas fait Opposition, le gage a été réalisé au profit du
créancier pour le prix de 1600 fr. et, pour le solde à découvert de sa
créance (2508 fr.), il lui a été délivré le 21 juin 1921 un certificat
d'insuf-fisance de gage.

Le 12 mai 1923 Cant, agissant en vertu de la créance eonstatée par le
certificat d'insuffisance de gage, a ebtenu de l'autorità genevoise le
séquestre des sommes dues à Bombard par M. Barth, à Meyrin. Le séquestre
a été execute. par l'office des poursuites de Genève les 14 et 16 mai
1923. Le eommandement de payer notifié le 31 mai 1923 à la suite de ce
séquestre a été frappè d'opposition.

Le 8 juin 1923 Bernhard a forme un recours de droit public en concluant
à l'annulation du séquestre obtenu en violation de l'art. 1 al. 1 da
Traité france-suisse de 1869, vu la nationalité franeaise du recourant
et son domicile en France.
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Dokument : 49 I 266
Datum : 14. Juli 1923
Publiziert : 31. Dezember 1924
Quelle : Bundesgericht
Status : 49 I 266
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 266. Staatsrecht. Rekursbeklagten anzufùhren. Von diesem Standpunkt aus aber konnten


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