266 Sachenrecht. N° 39.

39. Sentenza 28 maggio 1919 della II3 cazione civile nella causa
Beckett e. Banca della Svizzera Italiana. L'intenzione del proprietario
manifestatasi sotto l'impero di un diritto cantonale di costituire un
accessorio non vale a creare un accessorio secondo l'art. 644 cap. 2 CCS,
se, sotto

quel regime esso non aveva le qualità giuridiche essenziali dell'
accessorio del nuovo diritto,Art. 644 cap. 2, 805 CCS.

A. L'ipoteca sul mobilio, non ammessa dall'antico diritto del Cantone
Ticino, vi fu introdotta con decreto iegislativo del 9 maggio 1904,
il quale, nel suo art. 1°, disponeva : Gli oggetti mobili destinati
ad un esercizio industriale, quali le macchine di un opificio od il
mobilio di un albergo, possono essere ipotecati come accessori dal
proprietario dell'ilnmobile in cui si trovano, an corchè non infissi nel
medesimo. Nell'art. 2 sono indicate le formalità richieste a tale Scope
(inventario dei mobili colla loro stima, autentica notarile delle firme,
deposito dell'inventario presse l'ufficio delle ipoteche ecc.).

B. Il 1° marzo 1904, la ditta Diiringer, Burkard e Cia. accendeva a
favore della Banca della Svizzera Italiana in Lugano un'ipoteca di
primo grado a garanzia di un debito di 500 000 fr. sullo stabile Hotel
Europe e dipendenze in Calprino. L'iscrizione nel registro delle ipoteche
menziona che l'ipoteca si estende, oltrechè al complesso degli immobili,
anche al mobilio, scorte ed altri mobili tutti contenuti nell'albergo
e dipendenze, quali mobili servono all'esercizio medesimo e sone dai
proprietari immobilizzati per destinazione . Un inventario dei mobili
ipotecati non fu eretto nè in ossequiato, nè allora nè in seguito, agli
altri precetti di forma pressvisti dall'art. 2 del decreto legislativo
precitato.

Suseeguentemente, il 28 dicembre 1906, Ermanno Burkard, successore
della ditta Dillinger, Burkard e Cie., accendeva altra ipoteca sui detti
stabili e sul loro mobilioSachenrecht; N° B.}. 257

a garanzia di un credito di 160 000 fr. spettante alla ditta Fratelli
Fischer in , Meistemchwanden. La costituzione mean, quanta volta, nella
forme previste dall'art. 2 sopraccennato.

C. Ermanno Burkard cadeva nel 1917 infallirnento, nel quale la convenuta
notifies-we il suo credito ipotecario di 500 000 fr. con accessori
e chiedeva che per esso il diritto di pegno si estendesse a tutto il
mobilio esistente nell'albergo Europe e dipendenze. Questa pretesa,
ammessa dall'Amministrazione del fallimento, in contestata in

sisede di collocazione da un creditore, l'attuale attore Alessandro
Beckert, il quale, con petizione del 21 maggio

1918 proposta a termini dell'art. 250
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 250 - 1 Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
1    Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
2    Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten. Heisst der Richter die Klage gut, so dient der Betrag, um den der Anteil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis zur vollen Deckung seiner Forderung einschliesslich der Prozesskosten. Ein Überschuss wird nach dem berichtigten Kollokationsplan verteilt.
3    ...447
LEF, domandava che fosse negato
alla'conv'enuta ogni diritto di pegno suin oggetti mdhili contenuti
nell'Hòtel Europe e dipendenze. A sostegno di questa domanda l'attore
asseriva che l'ipoteca a faVore della convenuta era Stata eretta in
un'epoca in cui il diritto cantonale non consenti'va un diritto ipotecario
sul mobilio di un albergo e che, del reato, non erano state essen-atele
formalità di legge.

Contestava questa tesi la convenuta. A suo parere, l'ipoteca sul mobilio
litigioso era stata validamente eretta : se anche ciò non fosse, l'ipoteca
non era meno efficace aWegnacchè, per la regolare costituzione dell'ipo*
teca in favore della ditta Fratelli Fischer, i mobili avevano acquistata
qualità di accessori secondo il CCS, qualità di natura-reale, di cui
dovevano beneficiare Ie ipoteche iscritte anteriormente nell'ordine del
loro rango a sensi degli art. 644 cap. ?. e 805 CCS e della giurisprudenza
del Tribunale federale (sentenze Lattmann RU 42 II p. 112 e seg.,
Ineichen RU 43 Il p. 592 e seg.).

D. Le istanze cantonali respinsero la petizione, il Tribunale di Appello
con sentenza del 24 gennaio 1919 : donde il presente appello al Tribunale
federale.

Considerando in diritto: La parte appellante non assevera nemmeno che
nel A5 45 n _ MS 19

268 Sachenrecht. N° 39.

caso in esame non si verifichino gli estremi oggettivi dai quali il
CCSsi(art. 644 cap. '2 e sentenza precitate nella causa Ineichen, RU 43
II p. 592 e'seg.) fa dipendere'la qualità di accessorio secondo il nuovo
diritto:" la sus destinazione economica e una relazione di luogo tra
l'aeeessorio e l'oggetto principale. D'altro canto,' anche in ques-to
Case come già nel caso Ineichen, l'istanza cantonale constata che nel
Cantone Ticino l'uso locale non considera il mobilio di un albergo quale
accessorio: questa constatazione vincola il Tribunale federale. Ond'è

che il dibattito sta tutto nel sapere se la volontà del

proprietario che, a sensi della giurisprudenza, deve sostituire l'uso
locale, vale a dire l'elemento soggettivo, si sia manifestata in
conformità ed a sufficienza di legge.

A questo riguardo occorre osservare : E fuori di dubbio

che dall'entrata in vigore del CCS (cioè dal 1° gennaio -

1912 in poi) tale volontà non fu mai espressa nè direttamente nè per atti
concludenti. Chiedesi quindi anzitutto se essa possa raVvisarsi in atti
che avvennero sotto l'impero dell'antico regime, dovendosi senz'altro
ammettere che eve ciò fosse ed ove, pertanto imperante quel diritto, il
mobilio in questione avesse acquistato qualità di accessorio nel senso
del CCS, non vi sarebbe motivo per contestargliela in virtù del nuovo. Ma
la risposta non può essere che negativa. Nè la prima ipoteca del 1°
marzo 1904, accesa in favore della convenuta, nè la seconda, costituita
a garanzia della Ditta Fratelli Fischer, potevano conseguire questo
effetto. Non la prima, perché informe secondo i precetti dell'art. 2
del decreto legislativo 9 maggio 1904, e non la seconda, perchè, se pur
valida nella forma a stregua di quel disposto, non poteva sortire se
non gli effetti consentiti da esso. Ma questi effetti giuridici erano
essenzialmente diversi da quelli che il CCS annette alla qualità di
accessorioss . L'ipoteca sul mobilio, cosi com'essa era intesa dal diritto
ticinese, non faceva di esse un accessorio nel sense accettato dal nuovo :
il diritto di pegno sul mobilio non era efficaceSachenrecht. N° :zéx. Juki

se non in confronto delle persone in cui favore era state cestituite :
ad esso non partecipavano i creditori ipotecari precedenti. L'oggetto
mobile (mobilio, macchinario ecc.) dato a pegno ad uno o più creditori,
rimaneva, in tuttigli altri rapporti, un oggetto giuridicamente diverse
dalla cosa principale : non ne seguiva le sorti invariabilmente e in
tutti i suoi rapporti, non costituiva con essa una unità giuridicamente
inscindibile : in altri termini, ' non era colpito dall'ipoteca nello
stesso' modo in cui lo era le stabile stesso, cioè in favore di tutti
i crediti che gravavano lo stabile e nel loro rango, indipendente--

· mente dall'epoca in cui il rapporto dell'accessorio col

principale era sorto (ctr. RU 43 II p. 602).

Questa considerazione è decisiva per la sorte della cause. Da essa scende
una duplice illazione: anzitutto che il concetto di accessorio secondo il
eessato diritto ticinese (e, in genere, secondo le legislazioni cantonali
che avevano introdotto l'istituto delle pertinenze" con-trattuali) non
essendo identico, ma sostanzialmenie diverse da quelle accettato dal
CCS, l'ipoteca accesa nel 1906 sul mobilio in litigio'non poteva, per
sè stessa, dargli la qualità di vero accessor io, com'esso è previsto
dal nuovo diritto : e, secondaiiamente; che, ciò essendo, neanche la
dichiarazione di volontà del proprietario di dare al mobilio la qualità
di accessorio dichiarazione che può, in sè stessa, ravvisarsi in quella
costituzione di ipoteca non è identica nè può sortire gli stessi effetti
giuridici di una dichiarazione secondo l'art. 644 al. 2 CCS. Infatti la
manifesta 'e chiara espressione di volontà del proprietario di considerare
un mobile come accessorio (art. 644 al. 2 CCS) suppone necessariamente
la possibiliià giuridica di raggiungere questo scopo : eve, per legge,
tale possibih'tà non esiste, la dichiarazione o espressione di volontà
non può essere interpretata in questo sense, né censeguire quelle scepe
e sarà quindi, & questo riguardo, del tutto inefficace. Ne segue che
(contrariamente al caso Ineiclien suceitato, in cui la

270 Sachenrecht. N' iO.

dichiarazione di volontà era avvenuta sotto l'impero del nuovo diritto,
RU 43 II p. 592), nel case in esame fa difetto l'elemento soggettivo
previsto dall'art. 644 al. 2 CCS : si è quindi a torto che l'istanza
cantonale ha respinto l'azione proposta dall'attore ammettendo che i
{nobili erano divenuti accessori dello stabile secondo isprecetti del
CCS. In sostanza, l'errore in cui versa il ' querelato giudizio sta nel
non avvertire alla differenza essenziale che corre tra l'accessorio creato
dal decreto legislativo ticinese del 9 maggio 1904 e l'accessorio come è
concepito dal nuovo diritto : solo una dichiarazione di volontà diretta a
costitnire un accessorio che di quello previsto dal CCS abbia le qualità
giuridiche essenziali può essere considerata efficace ed operativa &
sensi dell'art. 644 al; 2 CCS.

Il Tribunale federale pronuncia : L'appello è accolto.

li. Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. Jul! 1919 L S. Sender gegen
Sperund heil-Tasse Bern.

Art.. 715 ZGB. Art. 1 Abs. 1, V() des Bundesgerichts betr. die
Eintragung der Eigentumsvorbehalte vom 19. Dezember 1919. fo ist der
Eigentumsvorbehalt an Gegenständen einzutragen die einer ausländischen
Firma geliefert werden sind, die it; der Schweiz eine Zweigniederlassung
betreibt, wenn diese Firma unter Verletzung des Grundsatzes der
Firmenwahrheit ihre gesamte Geschäftstätigkeit in einem andern
BetreibnngSkreise ausübt, als dem Kreise, den das Handelsregister als
Geschäftsniederlassung verzeigt ?

A. Die FirmassCarl Walter, Goppelt & Cle in Konstanz (offene
Handelsgesellschaft zwischen Carl Walter von Berlin und Albert-,
Aschinger von Pforzheim, beide in Kreuzlingen), die im Handelsregister
des AmtsgerichtesSachenrecht. N · 40. 271

Konstanz eingetragen war, errichtete am 27. Mai 1913 in Kreuzlingen
eine Zweigniederlassung unter der nämlichen Firma und liess diese am
3. Dezember 1913 im Handelsregister Frauenfeld eintragen. Im Jahre 1914
löste Sieh die Gesellschaft auf und es gingen deren Aktiven und Passiven
auf die Firma Carl Walter, Goppelt & Cie (Einzelfirma : Inhaber Carl
Walter si'sson Berlin wohnhaft in Kreuzlingen) über. Auch diese neue Firma
verzeigte eine Zweigniederlassung in Kreuzlingen; der Eintrag derselben
in das thurganische Handelsregister erfolgte am 21. Oktober 1914. Die
Firma betreibt seit dem Jahre 1917 in Emmishofen eine Munitionsiabrik,
in der zirka 30 Arbeiter beschäftigt sind. Im Dezember 1917 lieferte
derheutige Beklagte Otte Sender, Kaufmann'in Schaffhausen der Firma Carl
Walter, Goppelt & Cle eine Anzahl Maschinen für ihreiFabrik in Emmishofen
und liess im April 1918 beim Betreibungsamt Gottlieben, in dessen Kreis
Emmishofen liegt, einen Eigentumsverbehalt an diesen eintragen. In dem
am 20. Juli 1918 über die Firma Walter, Goppelt & Cie eröffneten Kon-

sskurse sprach der Beklagte die von ihm der Gemeinschnld--

nerin gelieferten Maschinen zu Eigentum an, unter Berufung auf den
eingetragenen Eigentumsvorbehalt. Während die Konkursverwaltung die
Vindikation zurüekwies, anerkannte die zweiteGläubigerVersammlung den
vom Beklagten geltend gem achten Aussendernngsanspruchrln der Folge
verlangte jedoeh die heutige Klägerin, die Sparund Leihkasse Bern
als Konkursgläuhigerin, gestützt auf Art. 260 SchKG die Abtretung
des Adma'ssienmgsansprnches gegen den Beklagten und leitete gegen
diesen rechtzeitig die vorliegende Klage ein mit dem Rechtsbegehren :
die Eigentumsansprache des Otto Sender an den vindizierten Maschinen
nebst Zubehör im Schätzmlgswerte von 2698 Fr. sei abzuweisen. Die
Klage-begründung geht dahin, dass der Eintrag des Eigentumsvorbehale im
Register des Betreihungsamtes' Gottliesi

ss 'ben ohne rechtliche Wil-Lung sei, da er im Register des
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 45 II 266
Date : 28. Mai 1919
Published : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Status : 45 II 266
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 266 Sachenrecht. N° 39. 39. Sentenza 28 maggio 1919 della II3 cazione civile nella


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SchKG: 250
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