6 Familienrecht. No 'l .

aber muss das Kriterium eines unzüchtigen Lebenswandels im Sinne des
Art. 315 ZGB erblickt werden, zumal wenn damit zusammengehalten wird, dass
die Klägerin schon im Herbst 1911 im Rufe einer sittlich leichtfertigeu
Person stand und diesen Ruf nach den Akten vollauf verdiente.

Dass die Aufführung der Klägerin im Herbst 1911 deshalb nicht
berücksichtigt werden dürfe, weilArt. 315 einen unzüchtigen Lebenswandel
um die Zeit der Empf ä ngnis voraussetzt, kann nicht als richtig anerkannt
werden. Allerdings dürfte es bei Art. 315 wohl in erster Linie auf den
Lebenswandel der Klägerin während der kritischen Zeit ankommen. Allein es
liegt in der Natur der Sache, dass eine sichere Beurteilung der Aufführung
einer Vaterschaftsklägerin während jener Zeitdauer m zahlreichen Fällen
nur unter Berücksichtigung aller aus den Akten ersichtlichen Umstände,
also 11. a. auch des Vorlebens dieser Person, möglich ist. so im
vorliegenden Falle, wo die Gleichartigkeit des sittlichen Verhaltens
der Klägerin im Herbst 1911 und im Frühjahr 1912 deutlich zu Tage tritt.

Muss somit gesagt werden, dass die Klägerin um die Zeit der Empfängnis
einen unzüchtigen Lebenswandel führte, so ist die Klage nach Art. 315
ohne weiteres abzuwelsen. '

Demnach hat das Bundesgericht erkannt : Die Berufung wird gutgeheissen,
das Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 10. Dezember 1913
aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Familienrecht. N° 2. 7

2. Sentenza 25 febbraio 1914 della II' nazione civile nella causBomic,
attore, contro Bomîo, convenuta.

Divorzio. Diritto intratemporale (consid. 1). La diffida di ritorno
al coniuge assente è inefficace prima di due anni dopo l'abbandono
doloso (consid. 1}. Divorzio per turbazione profonda delle relazioni
coniugali (consid. 2).Il divorzio è inammissibile non solamente ove la
continuazione dell' unione si appalesi impossibile, ma già quando essa
non puo ragionevolmente esigersi dal coniuge non preponderantemente in
colpa (consid. 3). Art. 8 tit. fin.; 140, 142, 146

e 150 CCS.

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino ebbe a giudicare il 25
settemhre 1913 : -

La domanda di divorzio non è ammessa ed è parimenti respinta quella
subordinata di separazione personale.

Di questa sentenza, intimata alle parti il 13 gennaio 1914, si appella
nei modi e nei termini di rito l'attore il quale chiede si giudichi :

1° L'istanza di divorzio è accolta.

2° Suhordinatamente : E pronunciata la separazione personale tra
i coniugi.

Ritenuto in linea di fatto:

A. L'attore, nato nel 1880, si univa in matrimonio con la convenuta,
nata nel 1886, il 14 luglio 1906. La moglie venne a convivere col marito
nella di lui casa paterna, dove abitavano il padre ed una sorella del
marito. Poco tempo dopo il matrimonio il marito dovette assentarsi per
un servizio militare e, ritornatone, si recava poi, senza la moglie, sui
campi di Cadenazzo per accudirvi alla pastorizia. Durante quest'assenza
e precisamente il 30 settembre 1906, Teresa Bomio lasciava il domicilio
coniugale ed andava a stare dai propri congiunti, adducendo che la
presenza sua in casa Bomio era sgradita al suocero ed alla cognata,
i quali, pretendeva essa, la consideravano come un'intrusa. Il giorno
susseguente lo zio della conve-

8 Familienrecht. N' 2.

nuta, trovato l'attore sui piani di Cadenazzo, gli chiedeva la consegna
delle suppellettili della nipote, e l'attore rispondeva che avrebbe dato
le chiavi al padre perchè ne facesse la consegna. E disfatti la consegna
avvenne poi in assenza del marito.

D'allora in poi Teresa Bomio restò separata dal marito pure abitando il
medesimo villaggio. Tutti i tentativi fatti per ricondurla al domicilio
comune si infransero contro la persistente dichiarazione sna o dei suoi
congiunti di non voler riprendere la vita comune ove il marito non si
accomodasse a fare economia propria.

Il 30 aprile 1907, l'attore diffidava la convenuta in via legale di
ritornare al domicilio domestico e, risultato vano anche questo, la citava
poi (con petizione 20 ottobre 1909) in giudizio per far pronunciare il
divorzio a titolo di abbandono doloso e di profondo turbamento delle
relazioni coniugali.

Intanto, e cioè già qualche mese dopo la partenza della Teresa, la sorella
dell'attore era passata a nozze ed aveva abbandonato la casa paterna :
poi venne a morire il padre dell'attore (quando, non risulta in modo
preciso dagli at ti, ma certamente prima del gennaio 1910). La definizione
della causa fu di proposito protratta in volute lungaggini , come dice
la prima istanza, dirette ad ottenere una pacificazione degli animi ed
una ricostituzione dell'unione coniugale : tentaitivi che riescirono vani
per quanto patrocinatori e giudici vi abbiano dedicato la più assidua
cura (vedi sentenza di 1'" istanza, pag. 5). Nel novembre o dicembre
1912 (non si sa precisamente quando), l'attore fece un ultimo tentativo
per ricondurre la moglie alla vita comune. Laconvenuta tergiversò nel
rispondere, chiese tempo per riflettere. Ed avendo essa poi, il giorno
dopo, aderito all'invito, il marito rispose che era oramai troppo tardi.

B. La prima istanza sciolse il matrimonio per grave turbazione delle
relazioni coniugali. Di contraria opinione si appalesa il Tribunale di
Appello. A suo modo di vedere,

_ Familienrecht. N°32. 9

rimossifgli ostacoli che si opponevano al desiderio non illegittimo
della moglie di costituire col marito un focolare proprio, nulla farebbe
prevedere come impossibile un ulteriore riavvicinamento dei coniugi e
la continuazione della vita coniugale : prova ne sia, dice il querelato
giudizio, l'invito del marito del novembre 0 dicembre 1912, accettato
dalla moglie dopo qualche ritardo ; --

Considerando in diritto:

1° In virtù dell'art. 8 titolo finale CCS la causa, iniziata sotto
il regime dell'antico diritto, è retta dal nuovo. L'attore domandava
il divorzio a titolo di abbandono doloso (art. 140 CCS) e a quello
della turbazione profonda delle relazioni coniugali (art. 142 CCS) :
ma nell'odierna discussione esso ha dichiarato di rinunciare alla causa
Speciale dedotta dal primo di questi disposti. A ragione. L'art. 140
infatti suppone che l'abbandono doloso perduri da due anni prima che il
coniuge abbandonato diffidi l'assente a ritornare entro 6 mesi. Questo
requisito non si verifica nel caso in esame. L'attore intimò alla
convenuta il ritorno già il 30 aprile 1907 e cioè 7 mesi dopo l'abandono
(vedi art. 140, capov. 2 e 3, e confronta il testo tedesco dell'articolo
e la sentenza 9 ottobre 1912 del Tribunale federale nella causa Huber
c. Huber, Praxis des Bundesgerichts II pag. 17).

2° Ma se l'abbandono doloso cade cosi quale motivo Speciale di divorzio,
esso, le cause sue ed i suoi effetti formeranno, nella Specie, elemento
principale per stabilire se siano raggiunti gli estrerni dell'art. 142
CCS. Ed è poi questa l'indagine che incombe a questa Corte.

La convenuta non ha dimostrato di avere dei motivi legittimi per
abbandonare il focolare domestico. La convivenza con i congiunti prossimi
del coniuge (che, come asserisce il primo giudice per scienza propria,
è condizione n orm ale nel Bellinzonese e che quindi non poteva riescire
inattesa alla convenuta) non potrebbe giustificare in qualche modo il
grave proposito di abbandono e la

10 Familienrecht. N°. 2.

tenace persistenza nello stesso, sè non fosse provato che la condotta
dei congiunti del marito avesse reso insopportabile la vita comune alla
giovine sposa. Il che non fu neanche asserito : e restò pure semplice
affermazione generica sconfortata da fatti Specifici persino l'assunto
della convenuta, che i congiunti del marito non la gradissero e la
considerassero come un'intrusa. Comunque, la convenuta non ha fatto il
minimo tentativo almeno essa non lo pretende nemmeno -per fronteggiare
o per sopportare con qualche pazienza e rassegnazione una Situazione
che essa poteva presumere transeunte. Che poi la ragione ultima della
sua insoiîerenza sia da ricercarsi nella mancanza di affetto verso il
marito, riprova il fatto che, morto il suocero e partita la cognata,
la convenuta nulle fece di serio e di positivo per ripristinare la vita
comune. L'obbiezione che l'attore avesse consentito in questo stato
di cose, non regge. Essa non può dedursi dal solo fatto, contraddetto
da altri molti, di aver permesso la consegna delle suppellettili alla
moglie. A nulla gli avrebbe servito il ritenerlo -dato che ne avesse avuto
il diritto , poichè la moglie era partita e si rifiutava di ritornare,

3° In queste condizionil'abbandono repentino e ingiustificato doveva
riescire di grave offesa al marito e turbare profondamente i suoi
sentimenti verso la convenuta. Il fatto solo poi che essa persiste
nell'abbandono (la 7 anni prova senz'altro il diritto incontestabile
del marito di domandare il divorzio.

La Corte cantonale sposta la questione quando l'esamina dal punto di
vista della p o s sib ili t à di ricoslituire l'unione coniugale. La legge
(art. 142) ammette il divorzio non soltanto quando l'unione si appalesa
del tutto impossibile, ma già nel caso in cui la sua continuazione non
si può ragionevolmente esigere dal coniuge che non é preponderantemente
in colpa : il che è tutt'altra cosa. E da questo punto di vista anche
l'attitudine presa dalle parti nel novembre o dicembre

' Familienrecht. N° 2. 11

191211011 prova niente, poichè, di fatto, l'invito del marito rimase
infruttuoso e non cambiò nulla ad una Situazione che giustifica il
divorzio. In realtà, il matrimonio dei litiganti non esiste se non sui
registri di stato civile : esso non ebbe mai vita propria nè condusée
ad una vera unione coniugale. Il divorzio non farà dunque che sancire
uno stato di fatto preesistente e che a ragione l'attore considera come
non tollerabile più a lungo. Queste circostanze e Specialmente la lunga
durata della separazione dei coniugi dimostrano senz' altro la niuna
probabilità di una riconciliazione, del resto a mala pena concepibile
quando, come nella Specie, il matrimonio condusse ad un'unione che di
una vera comunione coniugale non ha nemmeno le apparenze. La separazione
personale (art. 146) non è dunque ammissibile. La colpa dello scioglimento
del matrimonio, restato senza prole, deve attribuirsi alla moglie, alla
quale Viene interdetto di passare a nozze per il termine di un anno
(art 150 CCS) ; --

il Tribunale federale pronuncia:

1° L'appellazione è ammessa e, in riforma della sentenza 25 settembre
1913, Vien pronunciato il divorzio trai coniugi Innocente Bomio-Confaglia
fu Innocente in Ravecchia e Teresa Bomio Pacciorini di Ravecchia.

2° Al coniuge colpevole Teresa Bomio Pacciorini vien interdetta la
celebrazione di un nuovo matrimonio per un termine di un anno a datare
da oggi.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 40 II 7
Datum : 25. Februar 1914
Publiziert : 31. Dezember 1914
Quelle : Bundesgericht
Status : 40 II 7
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 6 Familienrecht. No 'l . aber muss das Kriterium eines unzüchtigen Lebenswandels


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