628 Oberste Zivilgerichisinstanz. ]. Maieriellrechiiiohe Entscheidungen.
den ganzen durch den Unfall von 1911 entstandenen Schaden zu ersetzen,
weil nach dem Gutachten des Oberexperten der Unfall vom Jahre 1911
ohne die Einwirkung des früheren Unfalls keine weiteren Folgen für den
Kläger gehabt hätte. Nach Art. ò litt. c $$$, den die Borinstanzen
gänzlich ausser Acht gelassen haben, wird die Ersatzpflicht des
Betriebsunternehmers in billiger Weise herabgesetzt, wenn des Geschädigten
früher erlittene Verletzungen auf die letzte und deren Folgen Einfluss
haben, d. h. wenn frühere Verletzungen das Eintreten des Unfalles
begünstigt haben und wenn die Einbusse an Erwerbsfähigkeit ohne den
früheren Unfall keine so erhebliche gewesen wäre. Jm vorliegenden Fall
steht nun bloss fest, dass der Unfall von 1911 ohne denjenigen von 1904
keine so schweren Folgen für den Kläger gehabt hatte. Für das weitere im
Gesetz erwähnte Erfordernis, dass der Eintritt des Unfalles von 1911 durch
den früheren Unfall begünstigt worden fei, liegt nichts vor· Es fragt sich
daher, ob die beiden in Art. 5 litt. c FHG aufgestellten Voraussetzungen
zusammen gegeben sein müssen, oder ob schon das Vorhandensein des einen
oderdes andern Momentes zur Reduktion der Haftpflicht des Beklagten
genüge. Die letztere Auffassung ist die richtige ( in diesem Sinne auch
Scherer , Die Haftpflicht des Unternehmers S. 138). Denn mit dem Art. 5
litt. c will das Ge setz den Arbeitgeber von der Tragung des ganzen
Schadens entlasten wenn der erlittene Schaden zum Teil von Ursachen
herrührt, die ausserhalb des Betriebes liegen. Das ist aber nicht erst
dann der Fall, wenn der frühere Unfall kumulativ von Einfluss auf die
Verletzung und die Folgen war, sondern schon dann, wenn alternativ die
eine oder die andere der beiden Bedingungen erfüllt ist
Bei der Bemessung der Reduktion ist davon auszugehen, dass es sich um eine
Billigkeitsreduktion handelt. Dies schliesst nicht aus, dass dabei der
Grad des Einflusses der früheren Verletzung auf die Folgen der letzten
berücksichtigt werde. Indessen darf diese Berücksichtigung nicht soweit
gehen, dass ohne weiteres auf das Mass der ursächlichen Wirkung des
früheren Unsalles abgestellt wird. Vielmehr ist eine Grenze zu ziehen,
über die hinaus eine Reduktion nicht zulässig ist. Im vorliegenden Fall
geht nun aus dem Gutachten des Obererperten hervor, dass die Verletzung,
die&. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 109. 629
sich der Kläger im Geschäfte des Beklagten zugezogen hat, ohne die vom
Unsall ans dem Jahre 1904 zurückgebliebene Prädisposition keine bleibenden
Nachteile zur Folge gehabt hätte. Da überdies die Voraussetzungen für
die Zufallsreduktion gegeben sindund diese neben dem Reduktionsgrund
des Art. 5 litt. c berücksichtigt werden muss, so rechtfertigt es sich,
aus beiden Gesichtspunkten zusammen, einen Abzug von ungefähr 60 °/o zu
machen. Alsdann ist unter Zugrundelegung einer Erwerbseinbusse von 8%,
eines Alters von 41 Jahren und eines Jahreseinkommens von 1620 Fr. die vom
Beklagten zu bezahlende Haftpflichtentschädigung auf 900 Fr. festzusetzen
Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Ju Abweisung der Anschlussberufung und teilweiser Gutheissung der
Hauptberufung wird die vom Beklagten an den Kläger zu bezahlende
Haftpflichtentschädigung von 1787 Fr. s40 Cts. aus 900 Fr. herabgesetzt;
im übrigen wird das Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft
vom 27. Juni 1913 bestätigt·
109. Sentenza. 1° ottobre 1913 della II° Sezione civile
nella. canza-Regazzoni, attore, contra Emet-ti, convenuto.
infortunio sul lavoro. Misura del suo risarcimento e motivi di
riduzione. Quando la colpa anche grave della Vittima non esclude ma
diminuisce solamente la responsabilità del padrone ? Sua responsabiiità
per il capo-operaio. LF 25 giugno 1881 e AS aprile 1887.
Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino giudicava il 1° luglio 1913:
. La domanda. dell'attore è ammessa limitatamente alla somma di fr. 2500,
coil'interesse legale . partire dal 9 novembre 1911.
Quests. sentenza viene deferita. dal convenuto a. questo. Corte per via
di appello. L'appellante conchiude al rigetto completo della petizione
e unisce all'atto di appeilazione una
630 Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrecbtlicne Entscheidungen.
memoria tendente a motivarla: della quale non si potrà tener... conto
perchè il valore della causa raggiunge fr. 4000 (art. 67 , capov. 4, OGF).
.Assenti le parti,
. Ritenuto in linea di fatto: . A. Regazzoni Alberto, diciasettenne,
apprendista nella fabbrica di carri del convenuto in Lugano, in il 9
novembre 1911 vittima di un infortunio. Mentre accudiva alla lavorazione
di un tappo per freno di carro si ebbe quasi asportati il dito medio
e l'anulare della mano destra che gli vennero poi amputati a metà della
prima falange. Regazzoni usciva dall'ocpedale il 28 dicembre 1911 in grado
di riprendere le sue occupazioni, ma subendo una diminuzione permanente
della capacità di lavoro del 20 00 ed un danno di fr. 109.25 per spese
di ospedale e giornate perse durante la malattia.
B. . Nella fabbrica di carri Moccetti lavoravano all'epoca dell'infortunio
6 operai. In esse si trovano delle macchine piallatrici e delle seghe
a _nastro e circolari. La fabbrica non possiede un regolamento generale
di fabbrica, nè un regolamento circa l'uso delle macchine: le macchine
stesse non sono protette da nessun Speciale riparo contro l'ingerenza di
estranei. Sta di fatto però che il con venuto Moccetti aveva ripetutamente
proibito agli apprendisti di servirsi delle inacchine, il capo-operaio
Bolo essendo addetto alle medesime. Sul bancoss della macchina piallatrice
era poi scritto con gesso: E proibito toccare alle macchine satt-o pena
di multa di fr. 2. E però parimenti stabilito che di questo divieto
gli apprendisti non si curavano e che essi giornalmente lavoravano
alle macchine quando ce n'era bisogno, Specialmente alle seghe. Ciò
era a conoscenza del capo-operaio, il quale, pur protestando, usava
tolleranza. Non fu invece ben dimostrato che Moccetti medesimo, sovente
assente dall'officina per le sue incombenze, vedesse e tollerasse le
continue trasgressioni al sue divieto. Ninna multa per contravvenzione
venne mai applicata e nessuno mai fu licenziato per questo motivo :
per cui certi testi dichiarano che il divieto non era preso sul seric.
Il 9 novembre 1911 Angelo Regazzoni attendeva, esse-nieo. Haftpflicht
für den Fahrikund Gewerbebetrieb. N° 109. 631
il padrone Moccetti, a fare un tappo per carro alla sega a nastro, Benza,
& quanto pare, che il capo-operaio da prima se ne avvedesse. Ma avendo
il Regazzoni reso inservibile la sega a nastro, il Leoni, accortosene, ne
lo rimproverò vivamente. Il Regazzoni subito dopo, invece di tener conto
dei divieto e del rimprovero, si dava a fare alla sega circolare, mentre
il Leoni attendeva ad altro lavoro. In un batter d'occhio l'infortunio
era successo.
C. _Con petizione 8 febbraio 1912 l'attore domandava ii pagamento di
fr. 4000 a titolo di indennità per diminuzione permanente della capacità
di lavoro, fr. 62.50 per spese di cura e di malattia, fr. 103 per due
mesi di disoccupazione a fr. 1.70 al giorno e fr. 4.25 per due giornate
e mezza arretrate.
Il Tribunale di Appello, direttamente adito, gli accordava fr. 2500. La
Corte cantonale calcola coi periti la diminuzione della capacità di lavoro
nel 20 0/0 del guadagno annuale di fr. 1160 (290 giorni di lavoro a fr. 4
al giorno), cioè in fr. 232, corrispondente ad un capitale di fr. 4847 a
norma della tabella III del manuale Soldan. Da questa somma il Tribunale
di Appello deduce il 30 0/0 per la colpa di non grave entità che esso
addebita alla vittima e 25 "n per i vantaggi dell'aggiu dicazione di
un capitale invece di una rendita vitalizia. Ridotta cosi la comma
a fr. 2420. il giudice cantonale le aggiunge fr. 109.25 per spese di
ospedale, giornate perse ecc., arrivando cosi ad un totale di fr. 2500
in cifra tonda.
Considffl'mzdo in diritto :
l Il calcolo del guadagno del Regazzoni e della diminuzione della sue
capacita di lavoro è, come tale, conforme alle risultanze della cause e
alle norme che la giurisprudenza e andata continuamente applicando. Che
Regazzoni lavori 290 giorni all'anno e accertamento di fatto non contrario
agli atti e che quindi sfugge all'esame di questa Corte. E conforme ai
precetti segniti dalla ginrisprudenza il tener calcolo, non del guadagno
che Regazzoni percepiva al momento dell'infortunio come apprendista,
ma di quello che avrebbe avuto poco tempo dopo come operaio compito,
cioè di fr. 4 al giorno (RU 22 p. 1339; 27 II p. 409, 413; 30 II p. 219;
3811 p. 247). L'apprezzazione poi della diminuzione della capacità di
M Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche Entscheidungen
lavoro col 20 % della capacità totale è parimenti una circostanza di
fatto non contraria agli atti (RU 23 I p. 627); essa riposa sulla perizia
assunta in modo regolare e come taie non impugnata.]! danno derivante alla
vittima dell'infortunio dalla diminuita sua produttività e dunque, comme
ammette la Corte cantonale, di fr. 232 all'anno. Ai quali corrisponde un
capitale di circa fr. 4800 a norma delle tabelle Soldan e Scherer. 2° _
Erra invece, a mente di questo giudice, l'istanza cantonale considerando
la colpa di Regazzoni solamente come tenue i e riducendo quindi la
responsabilità, del pc.drone solamente del 30 jo. La colpa di Regazzoni è
invece preponderante e gravissima e si trova in nesso diretto di causalità
con la disgrazia da lui subita. Regazzoni conosceva il divieto di lavorare
alle macchine: ma egli non se ne curava. L'infortunio poi avvenne per
avere Regazzoni disobbedito all'ordine diretto,alui dato immediatamente
prima dal capooperaio, di tenerci lontano dalle macchine. La disgrazia non
ear-ebbe certamente avvenuta se Regazzoni, come era auo obbligo, e come
egli atesso ammette (ved. testimonianza Leoni) avesse obbedito al suo
superiore. La colpa sua è dunque grave e decisiva, appena scusata dalla
circostanza che Regazzoni era un giovane apprendista (RU 21 p. 1258),
ma aggravata poi anche dal fatto che l'uso delle seghe non era affatto
necessario al lavoro da esegnirsi :tanto vero che dopo l'infortunio
questo lavoro fu finito a mano dagli altri operai. A norma della costnnte
giurieprudenza di questo Tribunale (RU 21 p. 660, 894; 22 p. 1310 ecc.) la
colpa della vittima dell'infortunio esclude la responsahilità del padrone
qualora cane non eia condivisa dal padrone stesso o dalie persone di
cui esso è responsabile. Che gli operai contravvenivano continuamente
al divieto di non nsare delle macchine e fatto constatato dal Tribunale
cantonale. E quand'anche non fosse dimostrato in modo assoluto che ciò
avvenisse direttamente sotto gli occhi del padrone, fu però provato che il
capo-operaio non ignorava questo stato di cose. Anzi, lo tollerava, o.
almeno, non reagiva in modo abbastanza energico. La tolleranza e la
rilassatezza erano tali che gli operai non pren-6. Haltpllicbt für den
Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 109. 638
devano sul serio il divieto e che nessuna punizione mai in data per
averlo essi trasgredito. In queste circostanze una parte della colpa
deve ascriversi al convenuto, il quale, sovente assente, abbandonava
la aorveglianza della fabbncaal capo-operaio, di modo che egli è da
consrderarsx responsabilesi anche per la negligenza di quest'ultimo
(Legge federale sul}; responsabilità del 25 giugno 1881,'art. 1° ; Rl) 31
II p. 21 , 35 II p. 222). È poi da ammette:-Si che se gli Operai fossero
Stati abituati a tenersi lontani dalle macchine, anche ,Regimzoni non
avrebbe cosi facilmente messo in non cale lol-dine diretto impartitogli
da Leoni il 9 novembre 1911:_mentre, per il converso, è fuor di dubbio
che egli trovo precisamente nell'ordinaria indulgenza un incentivo
alla dlsobbedlenza. Di modo che la colpa concomitante del convenuto Sl
trova anch'essa in rapporto causale coll'infortunio di quel giorno.
il convenuto è dunque tenuto a risarcire il danno equamente ridotto
a cagione della colpa ana molto meno grave di quella della vittima,
Questa riduzione deve comportare non meno dei due terzi del-danno
totale. La somma di fr. _4800 resta cos: ridotta a fr. 1600, cui va
aggiunto l'importo di fr. 109.25. In tutto dunque l'indennizzo sarà,
in cifra rotonda, di fr. 1700. Non sono lecite invece altre riduzioni:
non per 11 preteso vantaggio dell'aggiudicazione di un capitale e
non per cano fortuito. La seconda riduzione non e ammissflnle pero}
motivo che, come fu dimoètrato, non si tratta di caso fortuito, ma di
infortunio ingenerato da colpa. Il vantaggio pm di una liquidazione del
danno in un capitale si trova escluso dalla temuta della somma accordata
(RU 35 II p. 40). Gli msiteressr ai computano dal giorno dell'infortunio
(BU 1? p. 724).
Il Tribunale federale pronuncia: 1 ' a e & L'a ellazione del convenuto
è parzmlmente ammeas
Rutelli); del 1° luglio 1913 della Camera cmle del Tribunale di Appello
del Cantone Ticino viene riformata nel senso che la comma di fr. 2500 da
prestarsi dal convenuto allattare è ridotta a fr. 1700, coll'interesse
legale a partire dal 9 novembre 1911.