36. Sentenza. 12 giugno 1913 delle II' Sezione civile nella cause S.,
altare ed appellante, contro S., convenuta ed appellante.
Divorzio. Grave turbamento delle relazioni coniugali per colpa
preponderante di uno dei coniugi. Art. 142, 1879 188 CGS. L'art. 1 2
CUS non ammette che un matrimonio possa essere ec-iollo a richiesl ade]
coniuge preponderantementecolpevole contra la volonià dell'altro, fosse
pure lo sit ito dei rapporti coniugali deplorevole e affetto contrario
all'essenza del matrimonio ed all'interesse dei figli.
In questo. causa in Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone
Ticino ebbe a giudicare il 24 gennaio 1913 :
Il matrimonio contratto tra A. S. e C. S. nata C. il 5 agosto 1891 è
dichiarato sciolto per divorzio ecc. ecc. ·
Da questo. sentenza si appellano in tempo utile e nelle forme di legge la
convenuta G. S. nata C., per appellazicne principale, e l'attore A. S.,
per appellazione adesiva.
Ritenuto in linea di fallo:
A. Dal matrimonio, che le parti-contrassero il 5 agosto 1891 sono nati
4 figli. A. è maggiorenne. C .ha 19 anni, Ang. 11 ed E. 7. ,Sin da
principio il matrimonio non sorti esito felice. Ad ambedue i coniugi i
teeti rimproverano infedeltà coniugale e colpevoli relazioni da lungo
anteriori alla fase acuta dei loro dissidi (agosto 1909). Ma mentre le
accuse contro l'attore sono precise e corroborate da fatti Specifici,
esse sono vaghe ed incerte in confronto della convenuta. L'istanza
Cantonale ammette che, già. anteriormente all'agosto 1909, la convenuta
abbia abbandonato la casa coniugale per recarsi a R. in compagnia di un
amico . Ma questa constatazione sarebbe contraria agli atti, se da essa si
voiesse arguire che la convenuta abbia abbandonato il domicilio coniugale
alla scopo dl coabitare con un amante. Dalle deposizmni testimoniali
risulta invece che ciò avvenne in seguito a grave disputa col marito,
il quale, in quest'occasione, si lasciò andare anche e vie di fatto. La
convenuta fuggi da casa e riparò & R. dove visitava.
î82 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. L dietekiellreehtliehe
Entscheidungen.
giornalmente la madre ammalata di questo suo preteso amico S. In occasione
di queste visite, la convenuta e S. facevano delle cerimonie , come dice
un teste; che altro di più grave avvenisse, nessuno lo certifica. Questo
teste invero ed altri attribuiseono alla convenuta altre relazioni ele
rimproverano di essere proclive a soverchie libazioni. Ma anche questi
addebiti sono assai generici e incerti, nè si ea quale grado di intimità
queste relazioni abbiano raggiunto, mentre l'accusa d'intemperanza è
formalmente contestata da altri testi. E dunque in tutto conforme agli
atti la conclusione che l'istanza cantonale trae dall'insieme delle
prove assunte: che fatti precisi e concreti risultano soltanto a carico
dell'attore . E in primo luogo a buon diritto essa gli rimprovera
le relazioni colpevoli colla cognata L. C., la quale, convivendo
con i coniugi S. in Loco, ebbe a soppiantare la moglie legittima con
grave scandaio di tutto il paese. Sta di fatto che L. C., durante la
coabitazione colla famiglia S., diede alla luce dei figli illegittimi,
che pubblicamente si attribuiscono all'attore, e che l'ultimo, nato nel
marzo 1904 in Loco, fu dall'attore stesso annunciato allo stato civile
come figlio di C. C., lasciando sussistere l'equivoco che ai trattasse
di un figlio della convenuta anch'essa a quell'epoca gestante.
Un pò di quiete rallegrò la famiglia nell'agosto 1909, quando, avendo
l'attore trovato l'energia di allontanare la . concubina dal domestico
focolare, la convenuta vifece ritorno. Che i rapporti dell'attore con
L. C. fossero la causa di tutti iguaî, riprova il fatto accertato da
quasi tutti i testi che durante questo tempo la pace e la tranquillità
regnarono in casa S. Ma la tregua fu breve. Già. nell'ottobre 1909
L. C. si introduceva di nuovo nel domicilio S. ed il sno ritorno diede
luogo ad una scene. di violenza inaudita che allarmò il paese tutto. La
moglie legittima fu scacciata da casa e l'intrnsa ne presse apertamente e
pubblicamente le veci. Tutti i tentativi della convenuta per ricuperare il
sue posto legittimo od anche seh-merkte per ottenere la consegna dei snoi
effetti riescirono vani. LG. e l'attore tennero tenta. e agli ordini delle
Autorità competenti {presidente del Tribunale di Lo-1. Familiare-elit. N°
36. 183
camo, Municipalità di Loco) ed alle intimazioni dell'undici-e del
Tribunale e persinoall'intervento, meidet-vie del reato, della forza
pubblica. All'attore ed alla L. C. vien persino rimproverato di aver
voluto indurre il figlio 0. ad uccidere la madre, mentre poi a questa ei
riufaccia di aver denunciato il marito come autore di un incendio dolose ;
dalla quale denencia egli venne prosciolto per mancanza di prove dopo due
mesi di carcere preventivo. Sta di fatto però che nè l'una nè l'altra
di queste due gravissime accuse venne ritenuta dall'istanza cantonale;
la quale, per quanto concerne la querela penale, constata solamente che
la moglie e vi ebbe parte . Gli atti della procedura penale non furono
.annessi all'incanto.
B. L'istanza cantonale ha dichiarato il divorzio in applicazione
dell'art. 142, capoverso 1°, CGS. Enea concede che nell'agosto 1909
sis. intervenuta nnn riconciliazione nella quale gli errori trascorsi
vennero perdonati e constata pure che d'allora in poi la convenuta non
si è rosa colpevole di nessun fallo (sentenza, pag. 7, in fine). Ma esse
non annette a questo circostanze importanza decisiva, poichè crede che
l'inter-venuto perdono eia nel cane dell'art. 142 CCS irrilevante e che
una parte della colpa nia tuttavia da attribuirsi alla convenuta per
la suscondotta tutt'altro che lodevole prima della riconciliazione
dell'agente 1909;--
Gonsiderando in diritto :
1. Non si può negare che le relazioni coniugali Siano profondamente
scosse (art. 142, capoverso 1°, CCS); tutti i fatti della causa lo
dimostrano. Tutto sta invece nel sapere, su quale dei coniugi incombe
la colpa preponderante, di cui al secondo capoverso dell'art. 142. È
incentestabile che le colpe dell'attore sono gravis-time Gli atti
lo dichiarano colpevole di concubinaggio, di violenze, di ripudio
ingiuntificato e perseverante ecc. L'istanza cantonale attribuisce anche
alla convenuta una parte della colpa che essa ravvisa esclusivamente nelle
sue relazioni tutt'altro che lodevoli e principalmente nei rapporti con
S. anteriori alla riconciliazione dell'agosto 1909. Ma l'istanza cantonale
erra in una questione di diritto, quando, contrapponendo gli art. 137 e
184 A. Oberste Zivilgericlitsinstanz. l. Maleriellrechtliche
Entscheidungen.
138 CCS al disposto dell'art. 142, non annette, per principio, alla
conciliazione ed al perdono alcuna importanza giu'ridica. Il ragionamento
nella sua generalità non regge. Sono certamente concepibili dei cani in
cui il fallo di un coniuge possa avere una eco cosi profonda nell'anima
dell'altro coniuge. da rendere impossibile, malgrado il perdono, la
vita comune. In questa ipotesi l'errore perdonato, ma sempre vivente e
pres-ente allo spirito del coniuge ofi'eso, potrà essere Cause diretta
o concomitante del turbamento della vita comune, bastando allora la
sopravvenienza di dissidi o di dissapori di poca entità per rendere
impossibile l'unione coniugale: in questo ca. o il perdono non cancellerà
ogni responsabilità del coniuge colpevole e non lo esouererà da ogni
colpa, la quale sarà. poi preponderante o no accende i casi.
Ma diverse anno le circostanze della fattispecie. La turbazione delle
relazioni coniugali definitiva che avvenne nell'ottobre 1909 e che
condusse alla domanda di divorzio non è in relazione di causa ad efietto
con la vita, si ammetta pure, poco lodevole della convenuta. prima della
conciliazione. I dissidi gravi nell'ottobre 1909 non furono congenerati da
un ricordo vivente e doloroso delle possibili colpe della convenuta prima
del perdono, ma sono da attribuirsi escl-usivass mente all'imposizione
della concubina al domestico focolare da parte dell'attore. Vagliandole
colpe che condussero al distacco definitivo dei coniugi, non si dovrà
dunque tener conto degli errori della convenuta antecedenti e perdonati,
perchè non lo causarono nè direttamente nè indirettamente. Se anche si
volesse farne cano, si dovrebbe pur dire che la colpa della convenutanon
raggiunge anche lontanamente quella dell'attore e non ne copper-ta il
confronto Avendo poi l'istanza cantonale constatato in modo vincolante,
perchè affatto conforme agli atti, che dopo la riconciliazione la
convenuta non si rese colpevole di torto alcuno, la colpa preponderante
deve essere attribuita all'attore. Grave sarebhe invero il torto della
convenuta. se fosse provato che ella avesse denunciato il marito per
incendio doloso cnnoscendo l'inanita dell'accusa. Ma questo rimproveronon
trova con--i. Familienrecht. N° 37. 185
{orto negli atti. L'istauza cantonale assevera che la convenuta ebbe
parte in questa querela, non dice che l'abbia anecitata direttamente e
conscia della nua infondatezza. Quale parte poi la convenuta vi ebbe, è
impossibile determinare mancandone gli elementi. Giova tuttavia _osnervare
che, a quanto pare, in questo procedimento penale venne implicato anche
il figlio C., cosicchè un'eventuale ingerenza della madre in favore del
figlio e, per avventura, contraria al marito, sisarebbe fino ad un certo
punto scusabile.
3. Ecseudo cosi atabilito che la colpa preponderante incombe all'attore,
la. legge lo privassdel diritto di domandare il divorzio. Il disposto
dell'art. 142 non ammette che un matrimonio possa essere sciolto
a richiesta del coniuge prepondesirantementsse colpevole contro la
volontà. dell'altro; fosse pur anco ,lo state dei rapporti coniugali
deplorevole, affatto con :trario all'essenza del matrimonio ed
all'interesse dei figli.
La domanda di divorzio deve quindi esseresirespinta e la
querelato. seutenza annullata; -
il Tribunale federale pronuncia: ss
1° L'appello dell'attore è respinto.
2° Per contro. l'appello della convenuta è ammesso ed e quindi annullata
la sentenza 24 gennaio 1913 della Camera civile del Tribunale di Appello
del Cantone Ticino.
37. am der II. Divitadteicmtg vom 10. Zeptember 1913 in Sachen gbädjetli
gegen @ssmalbaz.
Verletzung dm Art. 374 ZGB durch Verweigrrung des rsschtlichefl Gshò'rs
in einer _Entmündigimgssackp.
A. Der Ehemann der Beschwerdeführerin, dem diese seinerzeit ein Vermögen
von zirka 5000 Fr. in ssbie Ehe gebracht hatte, hat am 13. Februar 1913
sein hauptsächlichftes Aktivum, das Heimweseu Gsang in GiswiL zum Preise
von 12,000 Fr. an einen, ihn bedrängenden Gläubiger verkauft, wobei der
Käufer die Vers
AS 39 n _Me 43