292 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Le recours de Cherpillod est dès lors recevable et il y 3. lieu d'entrer
en matière sur le fond du débat.

2. La question qui se pose au' fond est de savoir si l'assemblée des
créanciers a le droit de transiger au sujet d'un procès dans lequel
l'état de collocation est attaqué par un créancier dont la prétention a
été écartée ou n'a pas été colloquée au rang qu'il revendiquait. Cette
question doit etre 'résolue affirmativement. A teneur de l'art. 237
ch. 13 LP, l'assemblée des créanciers peut conférer à la commission de
surveillance le droit de passer une transaction. Or, si l'assemblée
a la faculté de déléguer le droit de transiger, elle doit posséder
elle-meme ce droit et elle doit pouvoir l'exercer elle-meme sans le
déléguerssch. dans ce sens Archives 3 n° 18 p. 45 ; JAEGER, ad art. 237
note 16 p. 194). L'art. 66 de l'ordonnance sur l'administratiou des
offices de faillite dispose, il est vrai, que si" l'administration de la
faillite estime ne pas devoir laisser juger une contestation relative à
l'état de collocation et introduite contre la masse, mais veut, dans la
suite, recounaitre en tout ou en partie les prétentions du demandeur,
elle ,ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers
de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang,
à. teneur de l'art. 250 LP. Dans ce but, l'administration doit déposer
un état de collocation modifié dans le sens de la reconnaissance des
droits antérieurement eontestés. Cette disposition n'est toutefois pas
applicable en matière de transaction; elle a trait à une reconnaissance
pure et simple tandis que dans la transaction 'la reconnaissance n'est
consentie que moyennant une concession de l'adversaire. Aussi bien
l'al. 3 de l'art. 66 réserve expressément l'hypothèse de la transaction
et dispose qu'en pareil cas il n'y a pas lieu de procéder au dépòt
d'un nouvel état de collocation. Il enrésulte que les créanciers n'ont
plus individuellement le droit d'attaquer la décision par laquelle la
transaction a été conclue ou ratifiée.

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher àl'assemblée du 15 mars
1913 d'avoir commis une illégalité au préjudice

s du recourant.

und Konkurskammer. N° 51. 293

Quant à la question de savoir si l'acceptation de la transaction était
ou n'était pas plus favorable à ia masse que la continuation du preces,
c'est une question d'appréciation et d'opportunité tranchée souverainement
par l'assemblée des créanciers.

Par cel motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce : Le recours est écarté.

51. Sentenza 6 giugno 1913 nella causa Gobbi.

Art. 102 LEeF: L'Ufficio non può assumere l'amminlstrazione di un immobile
pignorato, ma in possesso di un terzo che ne rivendica la proprietà.

Nell'esecuzione n° 19386 promossa dal Municipio di Stabio contro la
Società balnearia di Stabio, l'Ufficio di Esecuzioni di Mendrisio
ha pignorato lo stabilimento dei bagni di detta località che venne
rivendicato dal ricorrente Avv. Ercole Gobbi in Stabio che ne era
possessore.

A domanda del creditore istante, l'Ufficio Esecuzioni comunicava il
19 aprile ed il 29 maggio 1913 al rivendicante Gobbi, che intendeva
prendere in amministrazione lo stabile pignorato. Di tale provvedimento
si aggravò l'Avv. Gobbi in tempo debito presse l'Autorità di vigilanza
del Cantone Ticino, la quale respinse il ricorso il 5 maggio 1913,
basandosi in sostanza sui motivi da essa addotti in una decisione del
1° marzo 1912, provocata dallo stesso Ercole Gobbi nella causa contro
Carmela Binaghi-Perucchi in Stabio. L'Autorità di vigilanza aveva allora,
conformemente al punto di vista dell'odierno ricorrente, dedotto dagli
art. 98
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 98 - 1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
1    Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
2    Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3    Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.225
4    L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
,-102 e 103 LEF, che l'Ufficio Esecuzioni ha la facoltà di assumere
l'amministrazione degli oggetti staggiti anche se essi sono in possesso
di un terzo che ne rivendica la proprietà.

Nel ricorso che Ercole Gobbi interpone contro questa deci-

294 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

sione, il ricorrente sostiene la tesi contraria a quella da lui difesa
nell'affare Binaghi-Perucchi. Egli rileva anzitutto l'inopportunita
ed il carattere vessatorio del provvedimento querelato, col quale, per
un vantato credito di qualche centinaia di franchi, si spossesserebbe
i proprietari e consueti amministratori di uno stabile del valore di
oltre 25 000 fr.

Considerando in diritto:

L'ammissione dell'istanza cantonale che l'Ufficio possa assumere
l'amministrazione dei beni pignorati anche quando trovansi in possesso
di terzi è contraria alla giuriaprudenza federale.

Dalla circostanza che la legge (art. 91) dichiara pignorabili anche gli
oggetti che non sono in possesso del debitore, e che l'art. 98 capov. 3
autorizza l'Ufficio a prendere in custodia gli oggetti staggiti e da
quella che, secondo il disposto dell'art. 102, il pignoramento di un
immobile comprende anche i suoi frutti e gli altri redditi , non si
deve necessariamente inferire che gli effetti del pignoramento di oggetti
rivendicati da un terzo possano estendersi, in ogni caso indistintamente,
fino al punto da autorizzare la custodia e l'amministrazione di questi
beni da parte dell'Ufficio e quindi lo spossesso del rivendicante. A
questa ingerenza dell'Ufficio, che potrebbe riuscire gravemente
vessato'ria e lesiva dei diritti di un terzo estraneo all'escuzione ogni
qualvolta le di lui pretese sugli enti staggiti fossero fondate, mette
un segno il disposto dell'art. 98
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 98 - 1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
1    Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
2    Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3    Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.225
4    L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
capov. 4 LEF il quale, dichiarando
che l'Ufficio può impossessarsi e anche delle cose sulle quali un
terzo ha diritto di pegno , ha voluto evidentemente indicare l'ultimo
limite cui possa arrivare la facoltà di custodia e di amministrazione
dell'Ufficio nel caso in cui il possessore degli enti pignorati vi vanti
delle pretese. È dunque lecito dedurre da questo disposto che l'Ufficio
non avrà la facoltà di prendere in custodia e di amministrare la cosa
pignorata ogni qualvolta il terzo possessore non accampa solamente il
diritto di pegno, ma il diritto completo ed assoluto sulla cosa, quello
della proprietà.

È questa la distinzione stabilita dal Tribunale federale

und Konkurskammer. N° 52. 295

nell'affare Frey-Götz del 24 luglio 1896 (RU vol. 22 n° 140 pag. 900
e seg.; vedi anche JAEGER, Comm. terza edizione, osservazione n° 13
all'art. 98), che regge la materia d'allora in poi e che vale tanto in
proposito di mobili che di stabili.

E poichè l'istanza cantonale ha espressamente accertato che il ricorrente
è in possesso degli enti pignorati, essa ha interpretato erroneamente
la legge confermandoi querelati provvedimenti dell'Ufficio Esecuzioni
di Mendrisio;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: _ .

Il ricorso è ammesso e sono quindi annullatii provvedimenti 19 aprile
e 29 maggio 1913 dell'Ufficio Esecuzioni di Mendrisio.

52. gungen vom 5. Juni 1913 in Sachen getti.

Art. 177 SchKG: Voraussetzungen für die Einleitung der Wechselbetreibung.
Auf Grund eines namens einer Kollektivgesellschaft unterzeichneten
Wechsels kann nach Auflösung der Gesellschaft gegen einen der
Konkursbelrelbung unterliegenden Gesellschafter die W echselbelrelbnng
eingeleitet werden.

A. Der Rekurreut Willi war Teilhaber der Kollektivgewschaft Petzold
& Willi, Agentur in Kolonialwaren und Wein und Wein-Import en gros
in Zürich. Laut Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt vom
18. Dezember 1912 löste sich die genannte Gesellschaft mit Wirkung vom
16. Dezember 1912 auf: Aktiven und Passiven gingen aus den anderen
Teilhaber (Eugen Petzold über. Jm März 1913 verlangten das comptoir
d'Escompte de Mulhouse, Filiale Zürich, und drei andere Gläubiger
die Banque de Dépot et de Crédit in Genf, Vicente Carsi y Ca. in Grao
Valencia und Bonsoms y Ca. in Tarta-' gona gestützt auf eine Anzahl vor
Auflösung der Gesellschaft von Petzold namens dieser gezeichneter Akzepte
beim Betreibungsamt Zürich II die Einleitung der Wechselbetreibung gegen
den Rekurrenten. Das Betrefbungsamt weigerte sich indessen, den Begehren
Folge zu geben, indem es unter Berufung auf den Ent-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 39 I 293
Data : 01. gennaio 1913
Pubblicato : 31. dicembre 1914
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 39 I 293
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 292 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Le recours de Cherpillod est dès lors


Registro di legislazione
LEF: 98
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 98 - 1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
1    Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.224
2    Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3    Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.225
4    L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • ricorrente • leso • decisione • autorità di vigilanza • frutto • adeguatezza • azione • spossessamento conseguente al pignoramento • camera • mais • municipio • reggimento • veduta • eugenica • federalismo • sion • tribunale federale