154 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--

setzung und der Ausschluss der Ergänzung am Spezialforum hat nur gegenüber
einem Gläubiger Bedeutung, welcher dasselbe freiwillig gewählt hat. Es
ist somit der Anschluss auch am Spezialforum zu bewilligen, sofern
eine Ergänzung der Pfändung In der Schweiz möglich ist, d. h. wenn der
Schuldner sein ordentliche-Z Betreibungsforum in der Schweiz hat. Fehlt es
dagegen an dieser Voraussetzung, so kann der Grundgedanke der Bestimmung
des Art. 111 SchKG, eine Art Generalliquidation zu veranlassen, überhaupt
nicht verwirklicht werden und ist daher eine Berufung auf das Privilegium
des Art. 111 bei der Betreibung an einem Spezialforum ausgeschlossen
Durch diese Lösung wird die Stellung der privilegierten Gläubiger
gewahrt, ohne dass die Interessen weder des betreibenden Gläubigers,
noch des Schuldners, noch der nichtbetreibenden Gläubiger irgendwie
gefährdet würden;

Hieraus folgt für den vorliegenden Fall, dass auch die Anschlusspfändung
der Ehesrau Schwyter am Arrestort als zulässig serklärt werden muss.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

31. Sentenza. del 24 maggio 1910 nella causa Ditta J . J . Fischer Söhne.

Art. 106-109 LEeF. Introduzione della procedura di cui agli _ art. 106
e 107. Può l'Ufficio rinvenire sulla medesima e sostituirla con quella
dell'art. 109?

A. Ad istanza della Ditta ricorrente, l'Ufficio di Mendrisio pignorava
il 20 ottobre 1909, in danno di Giulietta Monetti, modista, a Mendrisio,
32 mobili, enunciati nel verbale di pignoramento. Detto verbale porta
le menzioni seguenti:

L'escussa afferma di nulla più possedere all'infuori di quanto
pignorato.und Konkurskammer. N° 31. 155

Essa dichiara che gli oggetti inventariati dal N° 1 a 8 inclus. sono di
proprietà di suo marito e quelli segnati dal N° 9 12 sono di spettanza
del Signor Botta Grazioso, di Salorino, per merce data in deposito.

Tutti gli oggetti staggiti sono lasciati nelle mani dell'escussa.

In relazione alle dichiarazioni precedenti, l'Ufficio assegnava al
creditore, in applicazione dell'art. 106, un termine di 10 giorni
per contestare le due rivendicazioni sollevate. La quale contestazione
essendo avvenuta, veniva poi dall'Ufficio applicato l'art. 109 e fissato
al creditore il termine per aprire azione davanti i tribunali.

Contro questo provvedimento ricorreva la Ditta Fischer Söhne alle autorità
di vigilanza, chiedendo che una volta ritenuto applicabile l'art. 106,
ossia dopo constatato che gli oggetti in questione erano in possesso
della debitrice, dovesse l'Ufficio procedere a norma dell'art. 107,
facendo obbligo ai rivendicanti di farei attori.

Ma le due istanze cantonali respingevano il ricorso per il riflesso che
gli enti staggiti erano incontestabilmente in possesso o, per lo meno,
nel compossesso del marito.

B. Contro il quale giudizio ricorre attualmente la Ditta Fischer,
riprendendo le conclusioni presentate davanti le istanze cantonali.

Considerando in diritto:

1°. La questione sollevata dalla ricorrente che non polesse piii l'Ufficio
rinvenire sopra un provvedimento già preso non venne punto trattata
dalle istanze cantonali, le quali, passando oltre su questo argomento, si
applicarono unicamente a decidere la questione di possesso. Rigorosamente
la vertenza dovrebbe quindi rinviarsi al primo giudice per una nuova
decisione. Ma trattandosi di un punto di questione puramente di diritto,
essa può senz'altro essere decisapanche da questa Corte.

2°. Diversa è la procedura da seguirsi nelle rivendicazioni, a seconda
che gli oggetti rivendicati si trovino nel pos .sesso del debitore o di
un terzo. Nella prima eventualità

156 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

l'Ufficio comunica dapprima la rivendicazione al creditore ed al debitore
e li invita a dichiarargli se l'ammettono o meno-. (art. 106). Se essi
dichiarano di non ammetterla, l'Ufficio assegna termine al rivendicante
per far valere le proprie ragioni in giudizio (art. 107).

Nella seconda eventualità (art. 109), creditore e debitorenon vengono
punto invitati a pronunciarsi sulla rivendica zione; ma appena che la
stessa si produce, l'Ufficio deve impartire al creditore 10 giorni di
termine per adire senz'altrosi i tribunali.

Questa differenza di procedura si Spiega per una ragione molto
semplice. Se l'oggetto rivendicato è in possesso di un terzo, di
modo che toccherebbe al creditore di farsi attore per contestare la
rivendicazione, è affatto inutile di invitarloe di fiss'argli prima
un termine Speciale per dichiarare se intenda o meno di riconoscere la
pretesa sollevata. Questo invito è già. compreso nell'assegno di termine
per aprire azione giudiziale, la non osservanza del quale ha appunto
per conseguenza di far ritenere la rivendicazione come ammessa.

Invece quando l'oggetto rivendicato si trova in possesso--

del debitore, e che tocchi perciò eventualmente al rivendicante di adire
i tribunali, sarebbe inopportuno di invitare il terzo rivendicante
ad introdurre un'azione giudiziale prima di. sapere se la di lui
rivendicazione sia o meno contestata.

Ne risulta che la diffida de l'Ufficio a dichiarare se riconosca o meno
la rivendicazione del terzo implica necessaria-ss mente già una decisione
sulla questione di possesso. Essa ammette necessariamente che gli oggetti
staggiti sono in possesso del debitore e dato che la rivendicazione
sia contestata non può più l'Ufficio cambiare la procedura iniziata-.
proseguendo a termini dell'art. 109 in luogo ed in vece dell'art. 107.

Ora,è questo precisamente che l'Ufficio fece nel caso concreto. Gli enti
staggiti vennero evidentemente da lui ritenuti come in possesso della
debitrice. Le menzioni al verbale di pignoramento lo dimostrano. Partendo
da questa idea, egli applicò l'art. 106, invitando il creditore procedente
a dichia-und Konkurskammer. N° 31. 157

rare entro 10 giorni se ammetteva o meno la rivendicazione. "E questo
provvedimento non essendo stato contestato, passò in forza di cosa
giudicata e decise la questione di possesso nel senso che essa spettasse
alla debitrice. Ciò fatto, non era più lecito all'Ufficio di modificare
questa Situazione di diritto e di procedere a termini dell'art. 109. Il
disposto applicabile era quello dell'art. 107, ed in questo senso il
ricorso è indubbiamente fondato.

Va da sè tuttavia che questa decisione non può portare pregiudizio
ai rivendicanti e che qualora gli stessi non abbiano conosciuto il
provvedimento applicante il disposto dell'art. 106, essi abbiano ancora
facoltà di ricorrere alle autorità. di vigilanza nel termine di 10 giorni
dopo averne avuto cognizione, per ottenere l'annullamento della procedura
iniziata e l'applicazione dell'art. 109. Ma l'Ufficio non può di sua
iniziativa rinvenire sopra un provvedimento già. preso ed applicare in
seguito una procedura diversa da quella in origine iniziata;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.32. Entscheld vom
24. "guai 1910 in Sachen CKeller-.

Art. 274 ff. SchKG: Folgen der Unterlassung der sofortigen Vostreckung
des Arrestes. Anspruch des Arrestgldubigers auf Teilnahme am Arrestvollzug
? Rechtsund Ermessensfrage.

A. Der Rekurrent,Josef Alois Keller-Angem, Weinhändler inZürich I,
erwirkte am 2. Februar 1910 einen Arreftbefehl gegen Emil Kupfer in Zürich
111. Statt den Arrestbefehl dem für den Vollng zuständigen Betreibungsamt
Zürich III zu über'geben, händigte ihn die Arrestbehörde dem Gläubiger
selber ausDieser erfuchte nun das Betreibungsamt um Vollng des Arreftes
und verlangte, demselben persönlich beiwohnen zu können, um süber die
Aktiven des Schuldners Aufklärung zu geben.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 36 I 154
Datum : 24. Mai 1910
Publiziert : 31. Dezember 1910
Quelle : Bundesgericht
Status : 36 I 154
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 154 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-- setzung und der Ausschluss der Ergänzung


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