2-52 Civilrechtspflege.

bildet, besteht im vorliegenden Fall in der Körper-verletzung Diese
Körper-verletzung ist allerdings zugefügt worden in einem Raufhandel,
bei dem alle Beklagten wie auch der Kläger beteiligt waren, und es könnte
daher scheinen, als ob der Raufhandel als die gemeinsame Handlung im
Sinne des Art. 60 OR aufzufassen seiz daraus würde sich dann die vom
Kläger gezogene Folgerung der Solidarhaft der Mitbeklagten Brunner und
Genossen ergeben. Allein im vorliegenden Falle ist der Täter, der die
Verletzung beigebracht hat, ermittelt. Wenn nun auch dann, wenn bei
einer Körper-verletzung (oder Tötung) im Ranfhandel der Täter nicht
ermittelt werden kann, eine Solidarhaft aller Beteiligten anzunehmen
ist wie dies das Bundesgericht in seinem Urteile vom 4. November
1899 in Sachen Häfliger gegen Jten und Genossen, Il. S. XXV, 2. Teil,
S. 817 ff., spez. S. 822 ff. Erw. 4 ausgesprochen hat , so hat diese
strenge Haftung nicht Platz zu greifen dann, wenn der Täter bekannt
ist. Denn diese strenge Haftung hat gerade darin ihren Grund, dass der
wirkliche Täter der Verletzung nicht ermittelt werden konnte, und nun die
Verurteilung eines einzigen oder einiger der Teilnehmer zum Schadenersatz
offenbar der Gerechtigkeit widersprechen würde, während doch natürlich
ein Schadenersatzanspruch besteht; es wird eine Mittäterschaft und
Gehilfenschaft präsumiert. Jst der Täter, oder sind die Täter, ermittelt,
so fällt diese Erwägung fort; und es kann alsdann nicht gesagt werden,
dass der Raufhandel in der Weise zur Körperverletzung in ursächlichen
Zusammenhang gebracht werden könnte, dass er als die gemeinsame
schuldhafte Handlung aufzufassen wäre. Hier ist vielmehr die Haftung
auf den Urheber zu beschränken; die übrigen Teilnehmer des Raufhandels
erscheinen, nur als solche, mit Bezug auf die schädigende Handlung weder
als Mittäter, noch als Gehilfen. Das zitierte Urteil in Sachen Häfliger
lässt denn auch diesen Fall ausdrücklich offen (S. 823). (Vergl. hier auch
DBGB § 830; E. Chr. Burckhardt in Verh. des schweiz. Juristenvereins,
1903, Z. f. schweiz. Recht, N. F., Bd. XXle S. 570 f., und nun auch
Vorentw. zum schweiz. ZGB, Art. 1064.) Auch in diesem Punkte ist sonach
das angefochtene Urteil zu bestätigen.IV. Obligaiionenrecht. N° 39. 253

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wir abgewiesen und das Urteil des Qbergerichts des Kantons
Basel-Landschaft vom 2. Dezember 1904, soweit angefochten, in allen
Teilen bestätigt.

39. Sentenza del 5 maggio 1905 nella cama Fratelli Barbieri

contro Ferrazzini.

Regolarità della dichiarazione di appello; indicazione delle
oonclusioni. Art. 67 , al. 2 OGF. Domande in risarcimento per sequestro
infondato. Art. 278
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1    Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2    Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3    La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC488. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4    L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.
LEF. Prescrizione della domanda ; applicabilità
dell'art. 69 0 dell' art. 146 GO ? Sospensione 0 interruzione della
pre-scrizione? Art. 297
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
, 310
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 310 - 1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
1    Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
2    I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.
LEF, 154 e 157 GO. Domanda di indennizzo
per inosservanza di contratto compra-vendita. Art. 110 00.

A. Il Tribunale distrettuale di Mendrisio, con sentenzn "9 aprile 1904,
aveva, pronunciato:

I. Il libello 21 maggio 1898 è aminesso in parte, nel sense che il Signor
Ferrazzini Angelo deve rispondere verso la Ditta Fratelli Barbieri
dei soli danni materiali cansati della inesecuzione del contratto;
l'azione per danni materiali e morali dipendenti dall'indebito sequestro
è respinte, dovendosi ritenere la stessa. prescritta.

II. Il Signor Ferrazzini Angelo rifonderà per indennizzo danni dovuti
come sopra ai fratelli Barbieri 600 fr.

B. Il Tribunale di Appello, con sentenza, 29 ottobre 1904, ha, pronunciato
: I dispositîvi primo e secondo dell' appellato giudizio sono confermati.

Appellante da... quest ultimo giudizio la Ditta Fratelli Barbieri,
la. quale conchiude negli odierni dibattimenti domandando: la, riforma del
giudizio di appello nel senso del rigetto dell' eccezione di prescn'zione
& conseguentemente aumento dell'indennizzo fissato dall'istanza cantonale;
nel mentre la. convenuta. conchiude alla. conferma del giudizio di
appelle.

254 Civilrechtspflege.

Cons-idemssado :

In linea di fatto: 1. 0011 cont-ratto 22 agosto 1893, la Ditta Fratelli
Barbieri, da Gorgonzola, vendeva a Ferrazzini, negoziante in Mendrisio,
quintali duecento di semelino Bombay bigarrè, a 28 fr. oro al quintale,
Spedizione pronta, merce resa franco vagone Genova transito, pagamento
metà contanti con 1 O/0 di sconto, metà a 60 giorni per tratta.

Avute però informazioni poco rassicuranti sulla solvibilita del
Ferrazzini, la Ditta Barbieri si rifiutava di eseguire il contratto alle
condizioni di pagamento più sopra accennate, ed esigeva che il pagamento
avvenisse a pronti contanti pertutta la merce coll'1 05}, di sconto. Con
lettera 31 agosto 1893 Ferrazzini si dichiarava d'accordo con queste
nuove condizioni, domandava solo che prima di Spedire la merce gli fosse
rimesso un campione, a meno che la Ditta Barbieri fosse Sicura che la
merce non era avariata, e chiedeva inoltre che gli fosse comunicato il
nome dell'autore delle informazioni sfavorevoli date sul suo conto.

All' arrivo della merce a Mendrisio, il committente rifiutavasi di
prenderne consegna, dando nella sue lettera del 6 settembre per motivi
del rifiuto, che non gli era stato trasmesso prima un campione; che non
gli era state comunicato il nome dell' autore delle informazioni e che,
in iuogo dei 200 quintali, erano stati Spediti solo 160.

Un accordo fra le parti non essendo intervenuto, 1'11 settembre 1893
il committente faceva praticare un sequestrosulla merce speditagli,
in garanzia dell'indennizzo al quale pretendeva di aver diritto per
esecuzione difettosa del contratto, e iniziava in seguito contro la
speditrice un'azione davanti i tribunali ticinesi in riconoscimento di
5000 fr. per danni materiali e morali.

Nel frattempo, certo Sebastiano Pecchi, agente a nome della Ditta
Barbieri, otteneva dopo diverse peripezie, il proscioglimento della
merce sequestrata mediante cauzione di 4000 fr. e la rivendeva, un
vagone a L. 30.75 al quintale, l'altro vagone al medesimo prezzo,
ma con uno sconto di centesimi 42 al quintale a causa di avarie
riscontrate.IV. Obligaiionenreeht. N° 39. 255

Nella causa intentata da Ferrazzini, la Ditta Barbieri rispondeva con
una domanda riconvenzionale di 1878 fr. 70, da rifondersi dall'attore
al convenuto per inesecuzione del contratto e per indebito sequestro,
somrna che veniva decomposta nelle poste seguenti:

nolo di due vagoni dal 7 all' 11 settembre . Fr. 24 --

trasporto secondo fattura 304 70 nolo di due vagoni dal 12 al 21
settembre. 180 viaggi a Milano e Mendrisio 50 perdita sulla vendita
della merce. 320 per consultazioni e rappresentanze . 1000 -

Totale, Fr. 1878 70 Con sentenza incidentale di prima e second-i
istanza la

Ditta Barbieri non veniva ammessa a far valere la propria

riconvenzionale nella causa sulla validità del sequestro, per cui la
stessa dichiarava di rimettere ad altra sede l'azione per danni. La
domanda Ferrazzini veniva poi decisa con sentenza 14 ottobre 1896,
dal Tribunale di Mendrisio, nel senso del rigetto deila pretesa e
conseguentemente annuliazione del sequestro.

Un anno dopo, il 17/22 settembre 1897, il Ferrazzini domandava ed otteneva
dal Tribunale di Mendrisio una moratoria, iu seguito di che la Ditta
Barbieri notificare. un credito di 6599 fr. 70 da lei suddirisa nelle
poste seguenti:

a) per danni materiali causati dali' inesecu-

zione del contratto, come sopra . Fr. 1878 70 b) per spese e competenze
di patrocinio . 1720 c) per spese deila cause di concordato e

relativa liquidazione. . . . . 1000 al) per indennizzo danni morali
e disturbi

cagionati dal sequestro. . . . . . . . 2000 -

Fr. 6599 70

Malgrado l'opposizione Barbieri, il concordato veniva omologato
dal Tribunale di Mendrisio il 21 febbraio 1898 e la pretesa Barbieri
computata in 1800 f1., come alla riconvenzionale solievata nella causa
sul sequestro. Nello stesso tempo

256 Civilrechtspflege.

il Tribunale fissara ai creditori insinuati, le cui pretese erano
contestate, un termine di tre mesi dal momento in cui il concordato
sarebbe divenuto definitivo, per far valere giudizialmente le loro
ragioni. Qnesto giudizio veniva comunicato alla Ditta Barbieri il 26
febbraio 1898.

Fu in seguito di questo decreto che gli attori introdnssero contro
Ferrazzini l'azione attuale domandando che venisse condannato a pagare
loro 6599 fr. 70 per danni causati dall'inesecnzione del contratto 22/31
agosto 1893 e dal sequestro 11 settembre 1893.

Le istanze cantonali non ammisero che in parte la domanda Barbieri, per
l'importo di 600 fr. Esse dichiaravano la pretesa prescritta per ciò
che concerne i danni derivanti dall' indebito seqnestro, ossia per le
poste b, c, al più sopra indicate, e, quanto alla poste di 1878 fr. 70,
la riducevano in complesso a 600 fr., l'istanza snperiore cantonale
sulle considerazioni segnenti :

La poeta di 24 fr. per spesa dal 7 al 12 settembre è ammessa anche dal
convenuto. Quella di 304 fr. per assegni solle lettere di vettura dei
due vagoni, rappresentante i noli e trasportî, in parte andò a carico dei
compratori della merce, Canova e Verga, di guisa che deve essere ridotta
alla sola parte che sarebbe andata a carico Barbieri. Ammessa parimenti
la posta di 50 fr. per Viaggi da Milano e Mendrisio. La perdita sulla
vendita della merce appare insignificante, sembrando attendibili le
adduzioni delle conclusioni Ferrazzini a questo riguardo. La posta di
consultazioni e rappresentanze, ammessa solo per 150 fr., deve essere
aumentata alcun poco Sino a compiere la gomma di franchi 600, stata
confermata nel presente giudizio.

In diritto."

1. Interponendo appello al Tribunale federale, la Ditta Barbieri non ebbe
a formulare delle conclusioni scritte precise. ma solo a dichiarare, che
l'appello comprende, tutte le domande libellarie e tutti i dispositivi
del giudizio appellato. Di fronte a questa formulazione generica,
non sarebbe fuori

weeeeeeuvvve

di luego di ehiedersi se la dichiarazione di appello possie-

IV. Obligationcnrecht; N° 39. 2-57

ritenersi regolare, a tenore del disposto dell' articolo 67 della legge
organica giudiziaria; ma, per quanto succinta, essa sembra indicare
abbastanza chiaramente che l'appellante intende di riprendere davanti
questa Corte le conclusioni da essa formulate davanti le istanze
cantonali. Ora, una Simile indicazione deve ritenersi sufficiente.

2. Nel merito la domanda degli attori ha un doppio carattere; quello
di un'azione di indennizzo per inesecnzione di un contratto di
compra-vendita, per ciò che concerne la posta a della somma pretesa
(articolo 110 GO), e quella di una domanda in risarcimento per sequestro
infondato, a tenore dell'articolo 273
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 273 - 1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
1    Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2    L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
LEF. A quest'ultima domanda si
rikeriseono le poste b, e e o! della pretesa Barbieri, ed è di fronte
a queste poste ehe e stata sollevata l'eccezione di prescrizione,
a proposito della quale è da osservare:

a) L'obbligazione scatente dall' art. 273
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 273 - 1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
1    Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2    L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
LEF è una obbligazione, ex
lege che sussiste indipendentemente dalla colpa del sequestrante. In
caso di colpa o di dolo, potra accoppiarsi a questa obbligazione ex lege
un' altra obbligazione ex delicto, a sensi degli art. 50 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 273 - 1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
1    Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2    L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
seg. CO,
ma anche in tal caso la responsebilità scatente dall' infondatezza
dell'arresto rimane una responsabilità ex lege, non ex delicto (ved. i
giudicati del Tribunale federale nelle cause Keys c. Gonin, XIV, 629 ;
Bareis c. Rooschiitz, XIX, 442; Favre c. Santavicca XXII, 889 ; Caen
c. Belz fils e C°, XXV, 98). Fin qui nessun dubbio. Più dubbia è invece
la questione di prescrizione. La legge non determina esattamente entro
qual'epoca si prescriva l'azione di cui all'art. 273. Le parti stesse
sembrano però d'accordo per ammettere che la prescrizione applicabile
e quella di un anno dell'art. 69, non quella di 10 anni dell' articolo
146 GO, e ragioni tanto d'ordine pratico che d'ordine giuridico militano
difatti in favore di questa tesi.

Come rileva a ragione Jaeger nel sue comment-ario, p. 488, nota 6,
in fine: non è possibile di pretendere che il sequestrante lasci in
garanzia della controparte, per un periodo di 10 anni la cauzione a cui
può essere astretto in conformità, dell'art. 273, come non è possibile,
o almeno sarebbe estre-

258 Givilrechtspflege.

mamente impratico, di las-ciare indefinita per un periodo di 10 anni una
questione di indennizzo, i cui elementi non sarebbero certamente più bene
definibili dopo un certo lasso di tempo. A ciò si aggiunga che, quantunque
di origine diversa, l'obbligazione di cui all' art. 273 ha, coll' azione
ex delicto, che l'accompagna il più delle volte, molti punti di contatto,
e che sarebbe un vero fuor di luogo, nel case di simultaneità di queste
due azioni, di dover applicare per l'una la prescrizione annuale,
per l'altra una prescrizione maggiore. In questo sense si pronunciano
anche la maggior parte degli autori (ved., oltre a Jaeger, già. citato,
Briistlein, Archives, I, p. 122; Briistlein e Rambert, commentario,
art. 273, nota 6; Ott, Arrestverfahren, p. 109; in senso diverso invece
Reichel nella Ha edizione del commentario Weber-Briistlein).

b) Ma, come fu già osservato, la controversia non verte sulla questione
del periodo di prescrizione, ma nulla questione di sapere se a partire
dall'aunnllazione del sequestro da parte del Tribunale distre-ttuale
di Mendrisio, o più precisamente dal giorno in cui la relativa
sentenza acquistò forza di cosa giudicata (30 ottobre 1896}, fino all'
introduzione della causa attuale (21 maggio 1898), la prescrizione
sie stata sospesa e interrotta, e quindi l'azione iniziata in tempo
utile da parte della Ditta Barbieri. L'appellante sostiene essen?;
etata sospensione o interruzione per più motivi: 1° per ef fette della
moratoria accordata al Ferrazzini, con sentenza 22 settembre 1897, dal
Tribunale di Mendrisio ; 2° per l'insinuazione del credito avvenuta da
parte Barbieri l'11 ottobre 1897; 3° ehe il termine di prescrizione Sia
Stato in ogni case prorogato in forza del giudizio di omologazione 21
febbraio 1898, fissante ai creditori, le cui pretese erano contestate,
un termine di tre mesi per procedere giudizialmente. Ma nè l'una ne
l'altra di queste tesi può essere accolta. . _

L'art. 297
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
LEF dispone che durante la moratoria non 31 può iniziare
nè proseguire alcune eseouziossne contro il debitore. Ora la parola
eseeuzione deve essere intesa in sense stretto ed il divieto risultante
da questo disposto non puoIV. Ohligationenrechi. N° 39. 259

estendersi in genere alle azioni giudiziali. Per conseguenza la moratoria
non può esercitare di fronte a queste ultime un effetto interruttivo.

Quanto all'insinuazione del credito avvenuta l'11 ottobre, gli articoli
154 e 157 00 ammettono bensi che un Simile atto

_ possa costitnire un titolo di interruzione, ma secondo il te-

nore esplicito di questi articoli, l'insinuazione non interrompe il
aereo della prescrizione che quando la stessa ha luogo nella procedura
di fallimento. In teoria è bensi stata ventilata la questione se
l'insinuazione nel concordato debba equipararsi all' insinuazione
nel fallimento, ma l'affermativa proposta da alcuni scrittori
(ved. Affolter nella Zeitschrift des bern. Jun-Ver., XXV, p. 359), non
sembra conciliabile col teste preciso degli articoli succitali. (In
questo sense anche Hefner, commentario, art. 154, nota 8, e Rossel,
Droit des obligations, p. 206). Del resto, anche ammettendosi che il
decreto di moratoria abbia potuto esercitare un'influenza sul oorso
della prescrizione, risulterebbe dal teste stesse dell' art. 297
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
LEF
che non si può in nessun caso trattare di interruzione, dando origine
al decorso di un nuovo termine (ved. art-. 157), ma sole di sospensione
lasciando sussistere il termine di prescrizione già trascorso. Ora,
il decreto di moratoria essende state intimato il 22 settembre 1897,
e la sentenza di omologazione il 26 febbraio 1898, se si ammette,
anche nella tesi più favorevole all' appellante, che la sospensione si
sie estesa durante tutto questo periodo (aumentato ancora di 10 giorni
per la res judicata), la prescrizione decorrente dal .31 ottobre 1896,
sospesa il 22 settembre 1897, avrebbe ricominciato a decorrere l'8 marzo
1898 e si sarebbe verificata al più tardi il 16 aprile 1898, nel mentre
la domanda dell' attrice non venne iniziata che il 21 maggio successive.
Date poi ehe il termine fosse stato sospeso per effetto della moratoria,
non è più possibile di parlare di interruzione mediante insinuazione del
credito. Del pari non si può ammettere la tesi dell'appellante, secondo
la quale il termine di prescrizione sarebbe state prorogato di 3 mesi
in forza del giudizio di omologazione 21 febbraio 1898. Fissando ai cre-

260 Givilrechtspflege.

ditori, le cui pretese erano contesîate, un termine di 3 mesis per far
valere le loro ragioni in giudizio, il Tribunale di Mendrisio non ha
fatto che ottemperare al disposto dell'art. 310
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 310 - 1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
1    Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
2    I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.
LEF, il quale sanziona una
Simile misura nell'interesse del debitore, non dei creditori. L'assegno
di questo termine.non può avere quindi per consegnenza di prolungare
in profitto dei creditori i termini legali di prescrizione, che non
possono essere sospesi o interrotti che nei casi Specialmente previsti
per legge. I termini stessi sono di ordine pubblico, nè Spetta quindi al
giudice di prolungarli od abbreviarli. Nel caso concreto nulla impediva
all'istante di agire in giudizioprima del decorso dei 3 mesj.

3. L'azione della Ditta Barbieri deve quindi ritenersi prescritta in
quanto è fondata sopra l'art. 273
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 273 - 1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
1    Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2    L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
LEF, o può avereper base un'obbligazione
ex delicto, nè resta quindi ad esaminare che la prima poeta della pretesa,
derivata dall' inesecuzione del contratto. A tale riguardo è da essen-are
anzitutto che, in materia di responsabilità contrattuale, non può essere
questions di danni morali. ll convenuto non è obbligato a risarcire che
i danni materiali derivati dall'inosser-vanza del contratto, sia per
perdita diretta, Sia per guadagno non realizzato. Ora, questo danno non
seiner ginstificarsi. in una somma maggiore a quella fissata dall'istanza
cantonale. Due delle poste precisate nella domanda, vale a dire quelle
relative al nolo dei vagoni (24 fr.) ed alle spese di viaggio (50 fr.),
vennero eventualmente riconosciute dal convenuto. La posta di 320 fr. per
perdita nella rivendita della merce non trova fondamento negli atti,
i quali sembrano anzi indicare che se l'attrice non ha realizzato un
leggerobeneficio, la perdita e state. in ogni caso insignificante. La
pretesa di 180 fr. per nolo di due vagoni dal 12 al 21 set-s tembre
appare alquanto esagerata, come deve ritenersiss esagerata la domanda di
304 fr. 70 per spese di trasporto, che, secondo i calcoli attendibili
del convenuto, dovrebbe ridursi a 81 fr. 44. Quanto alle spese per
consultazioni e rappresentanze, se l'evaluazione fat tane dall'istanza
inferiore cantonale in 150 fr. appare in realtà. alquanto deficiente,

IV. Ohligationeurecht. N° 40. 261

questa posta non può essere aumentata di un importo maggiore di quello
che occorra per raggiungere in complesso la somma di 600 fr., fissata
come totalità d'indennizzi dall' istanza superiore,

Per questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia:

b'appellazione Barbieri è respinta e confermata quindi in tutti 1 punti
la sentenza del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

' io. gis-teil vom 6. Znai 1905 in Sachen von Fisches-, BLU W.:Ki. u,
Ver.-KL, gegen Ylafer & Cie., KL, W.-Bekl. u. Ber.-Bekl.

Vertrag über Eémsscînmung des Monoposs für den Verkauf eines be-stzmmten
Proclalrtes auf dmn Gebiete eines schweizerischen Kantons. Dahin fallen
dieses Vertrages durch den Umstand, dass der das Monopol Einrämnende
seinerseits alsin Vertrag mit seinem Lieferanten aufgelò'rt and einen
neuen Vertrag mit dessen Rechtsnacîifolger eingegangen isè?

A. Durch Urteil vom 16. November 1904 hat der Appellations: und
Kassationshof des Kantons Bern (I. Abteilung), erkannt:

il .......

2. Der Klägerin ist ihr Rechtsbegehren zugesprochen und es hot ihr der
Beklagte demgemäss eine Summe von 2001 Fr. 30 (été. zu bezahlen, samt
Zins davon zu 5 O/0 seit 1. Mai 1903 und 1 Fr. 50 Bits. Vetreibungsfosien.

ö. Der Beklagte ist mit seiner Widerklage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil in seinen angegebenen Dispositiven hat der Beklagte
und Widerkläger rechtzeitig die Berufung an das Bundesgerichr erklärt
mit den Abänderungsanträgenx

1. Es sei die Klägerin L. Blasier & Cie. mit ihrer auf Be-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 31 II 253
Data : 05. maggio 1905
Pubblicato : 31. dicembre 1905
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 31 II 253
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 2-52 Civilrechtspflege. bildet, besteht im vorliegenden Fall in der Körper-verletzung


Registro di legislazione
CO: 50e
LEF: 273 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 273 - 1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
1    Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2    L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
278 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1    Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2    Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3    La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC488. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4    L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.
297 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
310
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 310 - 1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
1    Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest'ultimo.
2    I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.
OGF: 67
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • convenuto • danno materiale • veduta • insinuazione del credito • prolungamento • la posta • ripartizione dei compiti • cio • mese • tribunale federale • commentario • decisione • azione • compera e vendita • posta b • dubbio • spese di viaggio • calcolo • autorizzazione o approvazione
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