124 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

den auf die Aus-sagen des Betreibungsamtes gestützten Ausführungen
des angesochtenen Entscheides hervorgeht, tatsächlich vor der
Konkurseröffnung, und zwar in Gemässheit des Art. 124 cit. stattgefunden,
so dass die beiden Summen, welche die Rekurrentin zur Konkursmasse gezogen
wissen möchte, unzweifelhaft als Erlös im Sinne des Art. 199 Abs. 2 den
Pfändungsgläubigem verfallen find. Ohne Grund beruft sich Rekurrentin für
ihren gegenteiligen Standpunkt auf den bundesgerichtlichen Entscheid in
Sachen Anderen Der damalige Fall lag ganz anders, da dort nicht das Amt
kraft seiner gesetzlichen Befugnisse die Verwertung vorgenommen, sondern
der betriebene Schuldner eigenmächtig über die Pfandgegenstände verfügt
hatte und in dieser Verfügung eine Verwertung im gesetzlichen Sinne nicht
erblickt worden i. Übrigens wurde damals die Admassierung der an Stelle
der verschwundenen Pfändungsgegensiände getretenen Geldhinterlage vom
Bundesgerichte ja gerade als unzulässig erklärt und versügt, dass das
Depositum dem Betreibnngsbeamten zu bestimmungsgemässer Verwendung zu
überlassen sei.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: ' Der Rekurs
wird abgewiesen.

28. Sentenza dei 31 marzo 1903, neila causa Pizzetti. Pignoramento;
azione in rivendicazione. .Art106-109 LEF-

1° In una esecnziene diretta degli Eredi Soldati e dall'IS-

tituto scelastico di Olivone centro la Signora Teresa Pizzetti, ss

da Ludiano, l'Ufficio di Blenio pignorava diversi beni che la debitrice
dichiarò di proprietà del di lei fratello Ignazio Pizzetti, morto
poco tempo prima istituendo ad erede, la propria serella, che ne aveva
accettato l'eredità sotte il beneficio dell' inventario.

Avendo i creditori precedenti contestate la rivendicazione, l'ufficio
assegnava alla debitrice un termine di 10 giorni per far valere in
giudizio le proprie ragioni.und Konkurskammer. N° 28. 125

Contro tale provvedimento ricorreva la debitrice alle Autorità cantonali
di vigilanza sostenendo che i beni in questions trevavansi non in sue
pessesso, ma in possesso dell' eredità del sue defunto fratello, percui
l'Ufficio avrebbe dovuto procedere a stregua dell' art. 109 e non dell'
art. 107 della Legge Esee. Ma tanto l'Autorità inferiore che l'Autorità
superiere, respinsero il ricorso, questa ultima peri motivi seguenti:

La ricorrente non ha fornito la prova della sua affermazione, che
cioè essa non ha la materiale detenzione degli oggetti cempresi nel
pignoramento, e da essa dichiarati di proprietà della successiene
Ignazio Pizzetti.

In mancanza di tale prova, e malgrado Sia centestate l'asserte del
creditore Piazza che la debitrice convivesse in istato d'indivisiene
col proprio fratello, circostanza che venne però ritenuta Siccome
notorio. nel giudizio dell' Autorità inferiore, non puessi a meno di
prestar fede alla censtatazione dell' Ufficio, centenuta nell' atte _di
pignoramento e ripetuta nelle osservazioni al ricorse Pizzetti, che cioè
la debitrice si trova in effettivo possesso dei beni in onestiene. E a
questo stato di fatto non può immutate la circostanza che la debitrice,
erede del defunto Ignazio Pizzetti, non si è ancora chiarita circa
l'accettazione ed il ripudio dell' eredità, non per questo essa cessa di
essere detentrice del compendio dell' eredità, ed il di lei diritto di
accettarne e ripudiarne la successione non può venir menomateo leso da
un atto conservative, quale l'azione di rivendicazione, che essa sarebbe
tenuta ad iniziare in base al querelato provvedimento dell' Ufficio.

2° E centro qnesta decisione che la Signora Teresa Pizzetti ricorre
attualmente al Trib. fed. domandandone l'annullazione per gli stessi
motivi già accampati davanti le istanze cantonali e persistendo nell'
affermare che il fatto dell' introduzione dell' azione di rivendicazione
implicherebbe un' accettazione implicita dell' eredità, a termini degli
articoli 546 e 558 del

Codice civile ticinese. fa diritte: -

1° L'esecuzione fu iniziata. centro la Sigm Teresa. Pizzetti
personalmente, non nella sua qualità. di erede del defunto Ignazio
Pizzetti,che fino alla sua accettazione e. ripudio de-

_126 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

finitivo costituisce un ente separate, di cui la Signora Teresa Pizzetti,
ha pel momento, nella sua qualità di erede beneficiaria, la rappresentanza
legale. Poco importa quindi che il credito, pel quale la ricorrente
fu impetita, si estenda, o non si estenda in via solidale anche alla
successione che essa è chiamata ad adire. Il precetto esecutivo fu
spiccato contro la Signora Pizzetti, in pagamento di un debito personale,
non contro l'eredità da essa rappresentata.

D'altra parte è fuori di dubbio che la rivendicazione, o pretesa di
proprietà che diede origine al provvedimento querelato 5/6 nov. 1902,
fu e poteva essere sollevata dalla signora Pizzetti unicamente nella sua
qualità di erede beneficiaria rappresentante l'eredità del suo defunto
fratello. È quindi in questa qualità che la ricorrente potè solo essere
invitata dall'Ufficio a procedere a norma dell' art. 107 della Legge
Esec. ed è indubitabilmente anche in questa qualità che il provvedimento
venne e viene centestato davanti le Autorità di vigilanza.

2° Giò posto, la questione di sapere, se tocchi alla rivendicante o ai
creditori precedenti di iniziare l'azione in rivendicazione di cui agli
art. 106 e seguenti della Legge feci., vale a dire se in concreto trova
applicazione il disposto dell' art. 107 o 109 di detta legge, dipende
esseuzialmente dallo stabjljre in quale qualità ed a nome di chi la
ricorrente eserciti il possesso dei beni oppignorati, se in nome e per
conto proprio, o in qualità di erede beneficiaria e quindi per conto
dell' eredità Pizzetti, in favore della quale fu sollevata la pre-tesa
della reclamante.

La questione non si risolve quindi, come ritiene l'istanza cantonale,
colla semplice constatazione che attualmente, vale a dire all' epoca
in cui avvenne il pignoramento, gli oggetti in questione si trovano o
si trovavano in possesso della debitrice, ma è d'uopo di esaminare per
conto di chi qnest'ultima ne aveva 0 ne ha la detenzione materiale. Ora
tale esame non può farei che accertando se il possesse della ricorrente
è anteriore o posteriore alla morte del di lei defunto fratello, vale
a dire se la ricorrente ne aveva la detenzione materiale già prima
dell'apertura dell' eredità, o se ne haund Konkurskammer. N° 29. 127

ricevuto il possesso solo colla morte del docu ius. Nel primo caso è
evidentemente l'art. 107 che dovrà essere applicato; nel secondo invece
è l'eredità rappresentata dal beneficiario che deve ritenersi al possesso
e quindi l'art. 109 della Legge Esec. che deve fare stato.

Non essendosi l'istanza cantonale pronunciata su questo punto. nè
contenendo gli atti gli elementi necessarî per fondare una relativa
decisione, non rimane che rinviare il ricorso all' Autorità superiore
cantonale perchè statuisca dinuovo sul medesimo in base alle indicazioni
contenute nel presente giudizio. A tale proposito è d'uopo ancora
di osservare che il semplice fatto, contestato si ma addotto negli
allegati di causa, di avere la ricorrente godute gli oggetti oppignorati
,ora indirizzo in comunione col proprio fratello, basterebbe secondo
la giurisprudenza federale (ved. Jager, Nota 3 all' art. 109) per
giustificare non l'applicazione dell' art. 107, ma dell'art. 109.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso Pizzetti è ammesso e la cause. rinviata quindi all' Autorità
superiore cantonale per un nuovo giudizio.

29. Arréé du 31 mars 1903, dans la cause Bmw! & fils e; consort.

Contestation entre le représentant de la masse et des tier-ces personnes
se prétendant créaneières de la masse, sur les trat-de la faillite,
art. 262, al. 1 LPF. Incompétencc des autorites de surveillance.

I. Le 2 octobre 1902, les recourants Bonal & fils ont demandé la mise
en faillite, sans ponrsuite préalable, de leur débiteur Joseph Glaret,
en se basant sur le lait que ce dernier avait per la fuite. Le Tribunal
de première mstance de Genève erdonna une enquète. L'Administration
des douanes
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 29 I 124
Datum : 31. März 1903
Publiziert : 31. Dezember 1903
Quelle : Bundesgericht
Status : 29 I 124
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 124 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- den auf die Aus-sagen des Betreibungsamtes


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