94 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

2. Le second moyen, base sur l'art. 3, dernier alinéa de la loi fédérale
sur l'extradition, du 22 janvier 1892, est également irrecevable. Cette
loi ne peut en effet déroger aux dispositions du traité d'extradition
entre la France et la Suisse. Or l'art. 1", avant-dernier alinea, de ce
traité prescrit que l'extradition aura lieu, en matière correctionnelle
ou de délit, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé
sera, dans le pays réclamant, de deux ans au moins ou d'une peine
equivalente. Cette condition étant remplie a teneur des articles 408
et 406 C. pén. francais, l'extradition ne saurait etre refnsée par le
motif que l'affaire est d'importance minime.

3. Il y a lieu de rappeler d'ailleurs, ainsi que le Tribunal fédéral
l'a déjà reconnu a différentes reprises, qu'il n'y a aucune difference
a faire au point de vue de l'obligation. d'extrader en vertu du traité
franco-suisse, entre les délits rentrant dans la competence des tribunaux
militaires ordinaires et ceux réprimés par les autres tribunaux ordinaires
de l'ordre pénal.

4. Toutes les conditions requises pour l'application du traité de 1869
étant réunies, il y a lieu d'accéder à la demande d'extradition.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral _ prononce:

L'extradition d'Auguste Ganredon est accordée à la requète de l'Ambassade
de France en Suisse, en application de l'art. .'lf'r chiffre 21 du
traité d'extradition entre la France et la Suisse, sous la réserve
que l'extradé ne pourra etre poursuivi et jugé pour aucune infraction
autre que celle ayant motivé l'extradition, notamment pas pour fait de
désertion.ll. Auslieferung. 2. Vertrag mit Italien. N° 15. 95

2. Vertrag mit Italien. Traité avec l'Italie.

15. Sentenza dell'8 marzo 1900 nella causa. Beghelli.

Estradizione per appropriazione indebita; calcolo della somma di 1000
fr. prevista all'art 2, N° 12 del trattato. Obiezione che il delitto è
perseguibile solo a querela di parte.

1. Con nota del 5 febbraio 1900 la Legazione italiana a Berna chiedeva
al Consiglio federale l'arresto e l'estradizione di Enrico Beghelli,
condannato in contumacia a 14 mesj di reclusione dal Tribunale penale di
Bologna per titolo di appropriazione indebita, fondandosi sopra l'art. 2,
N° 12 del trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia. Alla
domanda era unita una copia autentica della sentenza 16 marzo 1899 del
Tribunale penale di Bologna, dalla quale risulta che il Beghelli venne
ritenuto colpevole del delitto sopra indicato per avere in Bologna, quale
agente della Ditta Achille Bosisio, nell'aprile e maggio 1898 convertito
in proprio profitto la somma di circa lire 1500, affidatagli da diversi
acquirenti di carbone artificiale per essere versata alla Ditta suddetta.

2. Il Beghelli al quale, previo arresto, fu comunicata la domanda della
Legazione italiana, dichiarò di farvi Opposizione e motivò con ricorso
del 18 febbraio la sua oppcsizione nel modo seguente :

Dall'esame della sentenza di condanna risulta che la somma di lire
1500 è l'insieme di diversi acconti pagati a Beghelli per conto della
Ditta Bosisio; che questa Ditta però non riconosce detti acconti come
validamente pagati a Beghelli, non essendo quest'ultimo suo rappresentante
od agente, ma un semplice mediatore di professione; che a tale scopo la
Ditta Bosisio iniziò causa civile contro coloro che fecero gli acconti a
Beghelli per ottenere da loro l'intiero pagamento della merce venduta;
che di conseguenza i danneggiati sarebbero gli acquirenti di merce
azionati in giudizio dalla Ditta.

96 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertreîge.

Bosisio e non quest' ultima, la quale quindi, per confessione propria,
non aveva il diritto di sporgere querela penale contro il Beghelli,
querela che condusse alla sentenza 16 marzo 1899. Non è quindi ammissibile
l'estradizione Beghelli per i segueuti motivi: 1° perchè trattandosi diun
preteso delitto continuato, si è di fronte a diversi delitti, di cui
nessuno raggiunge la somma di lire 1000 prevista all'art. 2, N° 12 del
trattato, gli acconti in questione ascendendo appena ciascuno a lire 50,
100 o 150 tutto al più; 2° perchè il reato di truffa e di appropriazione
indebita, tanto secondo il cod. pen. ticinese che il cod. pen. italiano,
è di azione privata. Ora dacchè la Ditta Bosisio non si riconosce
danneggiata e che coloro che pagarono gli acconti non sporsero nè
intendono sporgere querela, è evidente che pel momento non vi è parte
lesa, nè parte denunciante e che il Tribunale, fino a scioglimento delle
cause civili in corso, non poteva processare nè condannare il Beghelli per
un delitto contro il quale non vi è procedimento d'ufficio. L'opponente
conchiude perciò al rigetto della domanda d'estradizione. ss

3. Il Procuratore pubblico della Confederazione conchiude invece in
senso centrario, fondandosi nel prOpriO preavviso sui riflessi seguenti:
Secondo l'art. 417 del cod. pen. italiano, solo applicabile in materia,
è punibile a querela di parte c chiunque si appropria, convertendola
in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata
affidata o consegnata .per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di
restituirla o di farne un use determinato. Ora il Tribunale penale
di Bologna ha ammesso, e l'opponente stesso deve riconoscere, che gli
acconti in questione gli sono Stati pagati per essere cuneegnati alla
Ditta Bosisio. Quest'nltima era dunque parte lesa e come tale in diritto
di sporgere querela. Che essa abbia cercato più tardi di addossare ad
altri la responsabilità dei detti pagamenti, nè risnlta dagli atti,
nè muta in ogni caso la sua posizione di diritto e di fatto.

L'art. 79 del cod. pen. italiano dispone inoltre che più'

violazioni della stessa disposizione di legge, anche se
commesse in tempi diversi con atti esecutivi della medesima
riso-II. Auslieferung. 2. Vertrag mit Italien. N° 15. 97

luzione, si considerano per un solo reato. Nel caso concreto il Beghelli
venne condannato per avere convertito in proprio profitto acconti fertiin
da diversi debitori della Ditta Bosisio per essere a lei consegnati. Ora
il Tribunale federale ha già dichiarato a più riprese che in Simili
casi si deve far luogo all'estradizione quando l'importo delle Singole
defraudazioni, sommato insieme, raggiunge la somma prevista all'art. 2,
N° 12 del trattato. Le obbiezioni sollevate dall' opponente sono quindi
infondate.

In diritta :

1° Perciò che riguarda la prima obbiezione dell'opponente consistente
nel dire che non si possa accordare la sua est-radizione pel fatto, che
nessuna delle somme sottratte raggiunge, presa separatamente, l'importo
voluto di fr. 1000, è a ragione che _il Procuratore della Confederazione
la qualifica di infondata. Il Tribunale federale ha già. deciso tale
questione nelle cause Ressia e Massa (racc. off. vol. XVII, pag. 72 e
seg., e 457 e seg.) nel senso che l' estradizione si debba accordare,
in base all' art. 2, N° 12 del trattato coll' Italia, non soltanto quando
esiste un delitto che raggiunge da solo l'importo di fr. 1000, ma anche
quando un danno di Simile entità è stato causato e voluto con azioni
criminose molteplici implicanti in un medesimo procedimento penale. Ora
tale decisioue è analegamento applicabile anche al caso attuale.

2° II ricorrente sostiene però l'inammissibilita dell' estradizione per
un secondo motivo, e cioè per la circonstanza che il delitto di truffa
o di appropriazione indebita, secondo la legislazione tanto dello Stato
requirente che dello Stato richiesto, è perseguibile solo a querela di
parte, nel mentre all' epoca in cui venne aperto il processo non era
ancora certo se la Ditta Bosisio fosse parte lesa e quindi in diritto di
Sporgere querela. Su tale obbiezione è da osservarsi: l'opinione espressa
dal Procuratore della Confederazione che 1' unica legge applicabile in
materia Sia il codice penale italiano, non può essere condirisa. Secondo
un principio generalmente ammesso, ed al quale è inspirato anche il
trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia, l'estradizione non
è possibile che

xxvx, l. 4900 7

98 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertràge.

allorquando il delitto pel quale è chiesta, costituisce un' azione
punibile anche secondo le leggi dello Stato richiesto, ciò che deve
esaminarci in ogni Singolo caso. La questione da decidersi è dunque
di sapere se occorrevano le condizioni necessarie , secondo il diritto
ticinese , perchè si potesse intentare un' azione penale. Ora si possono
già avere dei dubbi se secondo il codice penale ticinese il diritto
inquestione sia realmente di azione privata e non appartenga. piuttosto
alla classe di quelli, previsti alla lett. a dell'art. 382, contro
i quali è da procedersi d'ufficio. Ammesso però anche che si tratti
di truffa semplice a sensi dell' art. 380 del cod.. pen. ticinese, e
,quindi di truffa perseguibile solo a querela di parte, l'estradizione
sarebbe tuttavia ammissibile, imperceehe la Ditta Bosisio era certamente
in diritto di sporgere querela. Difattij'dopo la decisione del Tribunale
penale di Bologna, decisionefondata sopra il diritto italiano e quindi
vincolante per questa Corte, che il ricorrente Beghelli era vera e
proprio incaricato o rappresentante della Ditta stessa, la sua qualità
di parte lesa non può più essere rimossa in dubbio,-nulla importando
il fatto di aver essa cercato più tardi dif .ss'faitfsisoizportare da
altri il danno subito. Per questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia:

L'estradizione di Enrico Beghelli è
accordata.B. STRAFREGHTSPFLEGE ADMINISTRATlON DE LA JUSTICE
PÉNALEI. Zollwesen. Fiscalstrafverfahren. Péages. Mode de procéder à la
poursuite des contraventions aux lois fiscales.

16. Arrét da 21 mars 4900, dans la cause Administration federale des
douanes contre Aellen.

Art. 17, 18 et 19 de la loi fèd. concernant la poursuite des
contraventions aux lois fiscales ; art. 160, al. 2 et 171,31. 2,
Org. jud. féd. L'audition d'experts en matière Iiscale ne constitue
pas une violation d'une disposition positive de la loi susvisée. La
loi ne prescrit pas que les dépositions des experts doivent etre
protocolées. -Rapports de la loi fed. susvisée et des codes de procédure
penale cantonaux.

A. Le 16 octobre 1899, les gardes frontière Lavanchy et Corboz,
en observation aux Roussottes, commune du Cemeux Péquignot, près le
Locle, remarqusièrent sur le sol les empreintes des pas d'une pièce
de bétail venant de France. Ils les suivirent et arriverent ainsi au
domicile d'Augustin Aellen, aux Roussottes. Ils procédèrent alors à.
une visite domiciliaire de l'étable de ce dernier et y constatèrent la
présence d'une génisse dont les pieds concordaient avec les empreintes
de pas relevées par eux.

Procès-verbal fut dressé contre Aellen pour avoir, non seulement
contrevenu aux prescriptions concernant la police
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 26 I 95
Date : 01 mars 1900
Publié : 31 décembre 1901
Source : Tribunal fédéral
Statut : 26 I 95
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 94 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 2. Le second


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lésé • italie • questio • tribunal fédéral • abus de confiance • tribunal pénal • décision • doute • contestation civile • recourant • cio • fédéralisme • code pénal • d'office • état requis • calcul • objection • procédure pénale • action pénale • condamnation • motif • religion • avis • action en justice • but • partie à la procédure • opposition • salaire • réclusion • riz • cirque • conseil fédéral • bien appartenant à autrui • équivalence • légalisation
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