148 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

genommen, für welche kein Retentionsrecht bestehe. Das zu entscheiden
sei aber nicht die Aufsichtsbehörde zuständig, sondern es habe gemäss
am. 155, bezw. 106 ff. des Betreibungsgesetzes das Einspruchsverfahren
stattzufinden, welches vom Betreibungsamt, eventuell durch Ansetzung
von Fristen zur gerichtlichen Klage, durchzuführen fei. Demgemäss wurde
mit Entscheid vom 29. November 1898 das Betreibungsamt angewiesen,
das genannte Verfahren einzuleiten

III. Gegen diesen Entscheid erhob namens des C. Precour Dr. Witzig
Rekurs beim Bundesgericht. Er macht geltend, das Einfpruchsverfahren sei
schon abgewickelt worden, und es habe keinen Sinn, es zu wiederholen Im
Grunde behaupte denn auch die Drittansprecherin Tilgung der Forderung;
ihre Einrede sei also die nämliche, die gegebenen Falls dein Schuldner
nach am. 85 des Betreibungsgefetzes zustehe. In das Forderungsverhältnis
zwischen Gläubiger Und Schuldner aber könne sich die Drittansprecherin
nicht einmischen.

IV. Die kantonale Aufsichtsbehörde entgegnet hierauf, der Streit
drehe sich um den Umfang eines an sich nicht bestrittenen Pfandbezw.
Retentionsrechts, d. h. gerade um den Punkt, der seiner Zeit in dem
vom Appellationsgerichte gestrichenen Zufatze zum erftinstanzlicheu
Urteil geregelt war und der nunmehr einer besondern gerichtlichen
Regelung bedürfe, die im Verfahren der Art. 108 ff. zu erfolgen habe. Das
Betreibungsamt habe denn auch bereits das Einspruchsverfahren eingeleitet,
und es habe infolge dessen die Maria Schneider, nachdem C. Precour
ihre Ansprüche bestritten, Klage erhoben. Diese sei allerdings noch
nicht beurteilt; immerhin sei durch diese Vorgänge die Beschwerde
gegenstandslos geworden.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Da das gemäss dem angefochtenen Entscheide eingeleitete
Einspruchsverfahren noch nicht zum Abschluss gelangt ist, kann nicht
gesagt werden, dass der Rekurs des C. Precour, mit dem geltend gemacht
wird, dass die Durchführung dieses Verfahrens gegen das Gesetz verstosse,
gegenstandslos geworden fei.und Konkurskammer. N° 26. , 149

2. Streitig ist, wie die kantonale Aufsichtsbehörde richtig ausgeführt
hat, nicht die Frage, ob die betriebene Forderung getilgt sei,
und es kann deshalb keine Rede davon sein, dass nach Art. 85 des
Betreibungsgesetzes hätte vorgegangen werden sollen. Vielmehr fragt
es sich, ob die retinierten Gegenstände der Maria Schneider auch für
die Prozesskostenforderung des Gläubiger-Z haften. Diese ebenfalls
civilrechtliche Frage aber ist mit Recht von der Vorinstanz in
das Einspruchsverfahren nach Art, 108 ff. des Vetreibungsgesetzes
verwiesen worden. Es kann auch nicht gesagt werden, dass der Streit
schon entschieden sei, denn mit der Frage des Eigentums war die des
Retentionsrechts nicht gelöst, letztere war bis jetzt nicht gestellt und
wurde nicht beurteilt, offenbar deshalb nicht, weil die Maria Schneider
nicht bestritt, dass für die Mietzinsforderung ein Retentionsrecht
des Gläubigers an ihren Gegenständen bestehe. Nachdem nun aber das
Retentionsrecht in weiterem Masse auchfür eine Forderung geltend gemacht
werden will, für die es nach Ansicht der Eigentümerin nicht besteht,
musste nach Anleitung von Art. 155 das Verfahren gemäss Art. 106
ff. angeordnet werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konknrskammer erkannt: Der Rekurs
wird abgewiesen.

26. Sentenza del, '? marzo Î899 nella. cama Lessi Ze/Î'eesiino.

Art. 88 Legge Eseeuzione e Fallimento; termine per chiedere il
pignoramento. Art. 145 e 149 eod. Il tribunale deve osservare ex officio
la regola dell'art. 88 1. o.

1. 1110 maggio 1897 Lessj Zefferino,di Camerino, per sè e eredi fu Pietro,
procedeva ed esecuzione in odio di Lessi Giuseppe per un credito di
fr. 3260.85 ed accessori. Antecedentemente a tale esecuzione era state
spiccaio da Lessi Zefferino controlo steseo debitore altro precetto
esecutivo N° 3341, in continuazione del quale vennero pignoratj il 19
maggio 1897 tre decimi di alcuni stabiii formanti parte della, successione

150 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

del padre del debitore, Stefano Lessi. I detti stabili avevano, in data
del 25 maggio 1895, formato oggetto di un istrumento di compera fra il
creditore procedente e gli eredi'di Stefano Lessi. Ma il curatore di uno
dei coeredi, e precisamente del prefato Lessi Giuseppe, avendo negato la
propria ratifica al contratto, il compratore Lessi Zefferino dichiarava,
in data 3 aprile 1897, di riconoscere l'invalidità della vendita per
ciò che riguardava la quota parte indivisa spettante al Lessi Giuseppe.
Ora nell'eseeuzione dipendente dal precetto esecutivo N° 3341 essendosi
realizzata un'eccedenza, la stessa. venne pignorata con atto del 9 agosto
1897, unitamente ad altre eccedenze e crediti del debitore, a favore
dell'esecuzione iniziata posteriormente il 9 maggio 1897. Ciò nondimeno
la liquidazione di queste eccedenze e crediti lasciava il creditore allo
scoperto per una somma di fr. 2085.11. Il creditore, informato verso la
fine di novembre 1897 che il debitore disponeva ancora di alcuni altri
beni pignorabili (alcuni mobili e la meta di una selva), rinunciava
pel momento ad un pignoramento suppletorio, in vieta dell'esiguita del
vaiore che ne avrebbe potuto ricavare. Se non che più tardi, avendogli
il curatore di Lessi Giuseppe promosso un'azione di rivendicazione per
gli intieri beni formanti oggetto del contratto 25 maggio 1895, e nel
corso della causa essendosi il convenuto persuaso, a quanto afferma egli
stesso, che la quota parte spettantsse a Lessi Giuseppe era superiore ai
tre decimi pignorati e realizzati nell'esecuzione N° 3341, esso chiese,
con siistanza del 3 ottobre 1898, che fosse pignorata, oltre ai pochi
mobin ed alla selva di cui sopra, anche la parte indivisa ed indeterminata
che potesse ancora spettare al debitore sugli stabili rivendicati. Tale
istanza venne ammessa però dall'Ufficio solo per ciò che concerne i mobili
e la seiva. Per ciò che riguarda invece l'interessenza del debitore sugli
stabili in questione, l'Ufficio si rifiutò di procedere al pignoramento,
allegando che i beni suddetti si trovavano inscritti all'estimo non a
nome del debitore, ma dei creditori precedenti. Questo modo di vedere
venne confirmato anche dal Presidente del Tribunale di Bellinzona,
quale Autorità inferiore di vigilanza. Dalla quale risoluzione avendo
il creditore ricorso all'Autorità can-und Konkurskammer N° 26. 151

tonale superiore di vigilanza, questa con decreto del 21 dicembre 1898
mantenne la soluzione accettata dall'Ufficio per le ragioni seguenti:

La domanda dell'istante tende a far pignorare delle ragioni indivise,
senza Specificare quanto e quali esse Siano. Ora non è ammissibile
tale modo di procedere, inquantochè per far consumare un atto di
pignoramento occorre stabiiire specificamente quanto e quali Siano
ibeni da pignorare. Ciò è assoiutamente intuitivo, dal momento che il
pignoramento non deve portare sopra una quantità di beni superiore a ciò
che è sufficiente per tacitare il credito per il quale si procede, e dal
momento che deve essere fatta una stima dei beni appresi. L'art. 132 della
legge designa bensi l'Autorità incaricata per determinare il modo della
realizzazione di una quota di eredità indivisa, ma non esciude punto che
il creditore e, nelle sulle sue indicazioni, l'Ufficio abbia l'obbligo di
determinare quale Sia i'interessenza che intendesi pignorare. L'istanza
del creditore è poi strana per un altro rifiesso. Sta un atto di vendita
a favore del creditore, atto querelato, è vero, ma che non fu per anco
annuilato dalla competente Autorità giudiziaria. Pel momento i beni
oggetto della vendita sono dunque in proprietà del creditore, il quale
vuole che su di essi si proceda a pignoramento, senza modificare tuttavia
la posizione da lui acquisita nella cause vertente, vale a dire senza
ammettere nè negare i diritti di proprietà vantati dal debitore. Sono
due posizioni in antitesi l'una coll'altra quelle che intende aquistare
ii siguor Lessi Zefferino: la prima di proprietà degli enti da escntere,
la seconda di creditore avente un diritto di pegno sugli stessi. Ne è
detto dall'istante cosa intenda che Sia per accadere della causa già in
corso allorquando il pignoramento fosse eseguito. Vorrassi far luogo ad
una nuova azione in base agli art. 106 e seguenti, o devesi continuare
la cause gia intrapresa? Ibeni da escutere essendo in possesso, non del
debitore, ma del creditore, l'Ufficio dovrebbe assegnare a Lessi Zefferino
un termine di dieci giorni per agire giudizialmente contro.... sè stesso
allo scopo di far dichiarare la sua proprietà..

2. Contro tale decisione Lessi Zefferîno, per sè e coeredi,

152 Entscheidungen dcr Schnidhetreibungs-

ricorre attualmente al Tribunale federale, domandando: im

m'a principale, che venga ordinato all'Ufficio di procedere al

pignoramento in conformità dell'istanza, salvo, se ne è il case,

a determinare la quota parte indivisa appresa, in qual modo

crederà migliore; e in cia subordinala, che vengano pigno-

rati i due decimi indivisi dei beni indicati.

In. diritto:

Le istanze cantonali hanno respinto la domanda del ricorrente, tendente
ad ottenere il pignoramento dei diritti spettantiancora al debitore
sugli immobili in questione, per due motivi: l'istanza inferiore, perche
i detti stabili figurano inscritti. all'estimo a nome del creditore
procedente, e non del debitore; l'Autorita superiore, perchè si tratta
di ragioni indeterminato, litigiose, di cui non si pnò precisare il
valore e chequindi non si possono staggire in un importo corrispondente'
all'ammontare del credito. Si può essere in dubbio sull'attendibilita
si dell'una che dell'altra opinione. Dato però anche che le stesse non
fossero accettabili, il ricorso dovrebbesi respinge're egualmente per
un altro motivo:

Il creditore è, cioè, in ogni case, perente nel diritto di chiedere un
pignoramento snppletorio.

L'art. 88 della Legge Esecuzione e Fallimento concede al' creditore un
termine di un anno, a partire dalla notificazione del precetto esecutivo,
per chiedere il pignoramento. Questor termine vale tanto pel primo
pignoramento quanto per i pignoramenti posteriori, quando gli oggetti
pignorati non sono sufficienti ed è necessario perciò di staggirne
degli altri. Una eccezione a tale principio non Si da che in due casi:
nel casedell'art. 145, il quale permette all'Ufficio, a realizzazione
avvenuta, di completare il pignoramento qualora la somma ricavata non
basti a coprire l'ammontare del credito ; ed nel caso dell'art. 149,
nel quale, entro sei mesi dopo che venne rilasciato l'attestato di
carenza de beni, l'eseenzione può esseresi continuata senza bisogno di
un nuovo precetto.

&) Il ricorrente ha fondato infatti la propria istanza sopra il disposto
dell'art. 145 della Legge Esecnzione e Fallimento; ma gli estremi di
questo articolo non si riscontrano nel case--und Konkurskammer. N° 26. 153

presente. L'art. 145 dispone che l'Ufficio abbia a completare
é-ncentanente l'avvenuto pignoramento e che abbia a ven- dere i
relativi oggetti a breve citato:-zza, dopo averli staggiti. Nel case
concrete l'Ufficio di Bellinzona si è offerto di essequiare al disposto
dell'art. 145 per i beni che a quell'epoca sapeva di proprietà del
debitore, e se il pignoramento suppletorio non è avvenuto, lo Si deve
esclusivamente all'intervento del creditore, il quale riconosce egli
stesso di avere rinunciato provvisoriamente a tale completazione. Ora non
è lecito al creditore di prolungare in tal modo i termini stabiliti dalla
legge per procedere al pignoramento suppletorio, ritartando nello stesso
tempo la chiusnra dell'esecuzione. Come risulta chiaramente dall'art. 88,
la Legge Esecuzione e Fallimento vuole che le operazioni di pignoramento
Siano ultimate entro il termine di un anno, o almeno che entro detto
termine Siano presentate le relative domande. Se l'art. 1-15 permette
un'eccezione nel caso che, in segnito al risultato della vendita-, si
abbia dovuto constatare l'insnfficienza dei pignoramenti operati, esse lo
fa all'esplicita condizione che il pignoramento suppletorio debba venire
immantinente dopo la vendita e non, come si vorrebbe nel case concrete, un
anno dopo. Lessi non era dunque più in tempo per chiedere l'applicazione
dell'art. 145, e ciò tanto meno che i termini più sopra menzionati avendo
iscopo di proteggere anche i diritti di terzi, costitniscono una regola di
stretto diritto, che non può modificarsi secondo la volontà del debitore o
creditore. Da tale carattere vincolante scaturisce anche la facoltà per il
Tribunale federale di occuparsi ex officio della questione di perenziene,
malgrado che la stessa non Sia stata sollevata dalle parti. (Vedasi la
sentenza nella cause Legler, racc. uff., vol. XXIII, p. 1947.)

b) Il ricorso dovendosi cosi respingere in base all'art. 143, sul quale
è esclnsivamente fondato, non sarebbe pin necesnario di esaminare
se ricorrono i criteri dell'art. 149, il cm disposto non venne
invocato. Anche a tale riguardo è bene però di osservare: Da quanto
rilevasi dagli atti, nessnn atteetato di carenza di beni venne comunicato
finora al ricor--

154 Entscheidungen der Schuldhetreihungs-

rente, ad eccezione della lettera 20 ottobre 1897, che non ne riveste
i caratteri legali. La ragione di tale procedere devesi cercare
evidentemente nella sospensione degli atti esecutivi concessa erroneamente
dall'Ufficio. Il ricorrente sapeva però, a partire dal 20 ottobre,
quale fosse il risultato dell'esecuzione. Ciò nondimeno avendo egli col
prOprio intervento impedito allUfficio di procedere in tempo debito al
pignoramento suppletorio e, a realizzazione avvenuta, di rilasciargli
regolarmente l'attestato di carenza dei beni, non può più essere ammesso
ora, dopo il tempo trascorso, al beneficio dell'art. 149, nel senso che
possa domandare semplicemento il proseguimento dell'esecuzione entro sei
mesi dopo che avrà ricevuto l'attentato suddetto. Se ciò si ammettesse,
si avrebbe anche qui una prolungazione dei termini legali per più di
un anno per opera esclusiva del creditore, nel mentre l'intenzione
dell'artsii-{LQ è di esigere esso pure che l'attestato di carenza di
beni venga rilasciato subito dopo chiusa la procedura di realizzazione,
od a breve distanza dalla medesima.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: ll rioorso di Lessi
Zefferino è respinto.

27. Sentenza del 23 marzo 18.99 nella causa Banco Popolare Ticinese.

Pignorabilità di beni indivisi, non ancora accertati. Obbligo delle
Autorità cantonali di vigilanza di stabilire il loro modo di reaIIZZazione
(art. 132 della L. E. e F.)

1. Con precetto esecutivo 11 maggio 1898 la Banca Popolare Ticinese
chiedeva al Sig. Oscar Strauss la somma di 3600 fr. ed accessori. Al
precetto non venne fatto Opposizione, per cui, il 23 luglio successivo,
l'avv. A. Gianatelli, quale rappresentante la Banca suddetta, domandava
all'Uf-und Konkursknmmer. N° 27. 155

ficio di Locarno di procedere all'oppignorazione della quota parte di
eredità materna del debitore, quota che si affermava trovarsi presse
il padre di quest'ultimo, sig. Adolfo Strauss in Muralto. L'Ufficiale
avvertiva il 25 luglio il Sig. notaio A. Buetti, quale rappresentante
del debitore, che il 25 di quel mese sarebbe proceduto, nel proprio
ufficio in Locarno, al pignoramento, ed il giorno previsto fu eretto
l'atto di pignoramento nel quale come oggetto pignorato è indicata
esclusivamente la quota parte di eredità materna del debitore, senza
che Sia precisato nè l'importo, nè in qual genere di beni (titoli,
beni mobili ed immobili) consista la detta eredità. Del pignoramento
fu poi data comunicazione al padre Adolfo Strauss ed al notaio Buetti,
i quali non fecero alcuna opposizione. In seguito avendo l'Avvocato
Gianatelli chiesto la realizzazione del pegno, l'Ufficio trasmise
gli atti alla Presidenza del Tribunale di Locarno perchè stabilisse
il modo in cui la realizzazione dovesse avvenire ', la Presidenza,
uditi gli interessatssi, ordinava all'Ufficio di procedere in via di
pubblico incanto alla vendita della quota ereditaria pignorata. Se non
che il padre del debitore, il Sig. Adolfo Strauss, ricorse contro tale
provvedimento all'Autorità snperiore cantonale di vigilanza, ottenendo
in data dell'8 febb. un decreto col quale l'ordine di procedere
all'incanto, impartito dalla Presidenza del Tribunale di Locarno,
veniva annullato. Questo decreto dell'Autorità superiore di vigilanza,
dal quale l'Avvocato Gianatelli si aggrava attualmente al Tribunale
federale, si fonda essenzialmente sull'impossibilità di dar seguito
all'ordine presidenziale e sull'impossibilità di raggiungere coll'incanto
lo scopo voluto dalla legge, cioè l'aggiudicazione e realizzazione
del bene pignorato. Infatti, osserva l'Autorità. di vigilanza, col
pignoramento non venne appreso materialmente nessun bene; l'ufficiale
non può quindi sapere ne la procedura da seguirsi Sia quella relativa
alla realizzazione degli immobili, o di beni mobili. Non esistendo
la stima dell'ente oppignorato ed essendo impossibile che si faccia,
l'ufficiale è costituito nella materiale impossibilita di aprire l'asta,
ocean-ende per tale apertura di Stabilire un prezzo, e segua-
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 25 I 149
Date : 01. Januar 1898
Published : 31. Dezember 1899
Source : Bundesgericht
Status : 25 I 149
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 148 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- genommen, für welche kein Retentionsrecht


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