150 II 294
24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause République et Canton de Neuchâtel contre Secrétariat d'État aux migrations (recours en matière de droit public) 2C_692/2022 du 22 février 2024
Regeste (de):
- Art. 88 und 89b Abs. 2 AsylG; Art. 5 AsylV 2; Art. 16 Abs. 1, 2 und 5 SuG; Art. 5 und 39 VwVG; Vorgehensweise des SEM, wenn es beabsichtigt, auf die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen in Anwendung von Art. 89b Abs. 2 AsylG zu verzichten.
- Rüge des Kantons (E. 6) und Standpunkt des Bundesverwaltungsgerichts (E. 6.1). Regeln über die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen gemäss Art. 88 AsylG (E. 6.2). Möglichkeit, direkt gestützt auf das Gesetz eine Subvention auszurichten oder darauf zu verzichten, wenn dieses die Voraussetzungen für die Gewährung und die Höhe präzise regelt (E. 6.3). Vorliegend musste das SEM keine formelle Verfügung erlassen, bevor es auf die Ausrichtung der Pauschalabgeltung an den Kanton Neuenburg verzichtete, der nachträglich eine Verfügung auf Gesuch hin gemäss Art. 16 Abs. 5 SuG erwirken konnte (E. 6.4).
Regeste (fr):
- Art. 88 et 89b al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario - 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. 2 Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti. SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo
OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI)
1 La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16. 2 I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM. 3 Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo. 4 Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali. 5 ...17 6 Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18 SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: a la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; b l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; c il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. 2 Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 3 Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 39 - L'autorità può eseguire la sua decisione se:
a la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico; b la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo; c l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto. SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario - 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. 2 Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti. - Grief du canton (consid. 6) et position du Tribunal administratif fédéral (consid. 6.1). Règles régissant le versement des indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241 2 Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. 3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP242 o dell'articolo 49a o 49abis CPM243 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI244, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.245 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.246 3bis Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.247 4 Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.248 5 ...249 SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
Regesto (it):
- Art. 88 e
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario - 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. 2 Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti. - Censura del Cantone (consid. 6) e posizione del Tribunale amministrativo federale (consid. 6.1). Regole relative al versamento delle indennità forfettarie previste dall'art. 88
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241 2 Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. 3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP242 o dell'articolo 49a o 49abis CPM243 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI244, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.245 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.246 3bis Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.247 4 Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.248 5 ...249 SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure b occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4 Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
Sachverhalt ab Seite 295
BGE 150 II 294 S. 295
Par décision du 31 août 2015, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile que A., ressortissant turc, avait déposée quelque temps plus tôt en Suisse, au motif que la Bulgarie était l'État compétent pour traiter une telle demande en application de l'Accord d'association à Dublin. Le SEM a alors ordonné le transfert de l'intéressé vers ce pays. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 23 mars 2016, lequel est entré en force le 25 mars 2016. Par acte du 27 octobre 2017, le SEM a constaté que le transfert "Dublin" de A. vers la Bulgarie n'avait pas eu lieu et que le délai pour exécuter cette mesure était échu et, partant, ouvert une procédure nationale de traitement de la demande d'asile en ce qui le concernait. En marge de cette décision, le SEM a informé les autorités cantonales neuchâteloises de la fin du versement des subventions fédérales liées à la prise en charge de ce requérant, dont elles auraient dû précédemment exécuter le transfert dans la mesure où l'intéressé était attribué au canton de Neuchâtel depuis le 16 juin 2015 déjà.
Par décision du 8 mars 2019 rendue sur demande de la République et canton de Neuchâtel, le SEM a constaté n'avoir plus l'obligation de rembourser au canton les frais découlant de l'application de la loi sur l'asile en lien avec le cas de A. dès l'échéance de son délai de transfert vers la Bulgarie, soit depuis le 27 octobre 2017, et qu'il était dès lors en droit de refuser le versement de toute subvention fédérale relative à ces frais à partir de cette date. Le 29 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le canton avait formé devant lui contre la décision précitée. Agissant par l'intermédiaire de son Conseil d'État, la République et canton de Neuchâtel dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2022. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela fait, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens de son recours. Subsidiairement, le canton demande qu'il soit à tout le moins ordonné à la Confédération de lui verser le montant de 51'653 fr. 89, correspondant aux
BGE 150 II 294 S. 296
subventions fédérales qui auraient dû lui être versées en raison de la prise en charge de A. de novembre 2017 à juin 2020, avec intérêt à 5 % l'an. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
6. Enfin, la République et canton de Neuchâtel soutient que le SEM aurait violé le droit fédéral en suspendant le versement des indemnités forfaitaires liées à la prise en charge de A. immédiatement après la fin de son délai de transfert vers la Bulgarie, sans rendre préalablement de décision en ce sens. Elle affirme qu'en application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2; RS 142.312), ainsi que des règles essentielles de procédure et, en particulier, des art. 5

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 39 - L'autorità può eseguire la sua decisione se: |
|
a | la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico; |
b | la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo; |
c | l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto. |
6.1 Comme déjà dit (cf. consid. 4.2 non publié), le Tribunal administratif fédéral a considéré, dans son arrêt, que le SEM avait tout simplement respecté la procédure fixée dans sa circulaire du 19 septembre 2016 intitulée "Suppression des subventions fédérales lors de manquements de la part des cantons à l'exécution des renvois dans le cadre d'une procédure Dublin" en suspendant le versement des indemnités forfaitaires litigieuses dès la fin du délai de transfert de A. vers la Bulgarie, ce sans rendre immédiatement de décision formelle attaquable en justice sur ce point. Reste à examiner si cette manière de procéder, que la République et canton de Neuchâtel conteste, est conforme au droit fédéral, étant rappelé que la circulaire du SEM précitée, qui n'a pas force de loi en tant que simple ordonnance administrative, ne lie pas le Tribunal fédéral (cf., sur ce sujet, notamment ATF 146 II 321 consid. 4.3; ATF 142 II 182 consid. 2.3.2).
6.2 La loi sur l'asile prévoit, à son art. 88, que la Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi, sans toutefois régler elle-même les
BGE 150 II 294 S. 297
modalités concrètes de versement de ces indemnités. Celles-ci sont régies par l'ordonnance 2 sur l'asile (OA 2), conformément à l'art. 89 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie - 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. |
|
1 | Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. |
2 | Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente: |
a | fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora; |
b | graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro. |
3 | La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale. |
4 | Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie - 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. |
|
1 | Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. |
2 | Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente: |
a | fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora; |
b | graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro. |
3 | La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale. |
4 | Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate. |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 20 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese - (art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStrI) |
|
a | la decisione di non entrata nel merito o la decisione d'asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato; |
b | la domanda d'asilo è stralciata; |
c | la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata; |
d | l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo per sette anni dall'entrata dopo la quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria; |
e | la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi; |
f | è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI45, di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)46 oppure di cui all'articolo 3 dell'allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)47 per la pretesa al rilascio di un permesso; se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso; in presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241 |
|
1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP242 o dell'articolo 49a o 49abis CPM243 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI244, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.245 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.246 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.247 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.248 |
5 | ...249 |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI) |
|
1 | La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16. |
2 | I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM. |
3 | Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo. |
4 | Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali. |
5 | ...17 |
6 | Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18 |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI) |
|
1 | La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16. |
2 | I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM. |
3 | Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo. |
4 | Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali. |
5 | ...17 |
6 | Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18 |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI) |
|
1 | La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16. |
2 | I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM. |
3 | Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo. |
4 | Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali. |
5 | ...17 |
6 | Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18 |

SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI) |
|
1 | La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16. |
2 | I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM. |
3 | Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo. |
4 | Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali. |
5 | ...17 |
6 | Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18 |
6.3 Comme on le voit, si l'ordonnance 2 sur l'asile contient certes une réglementation détaillée sur les modalités concrètes de versement des indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241 |
|
1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP242 o dell'articolo 49a o 49abis CPM243 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI244, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.245 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.246 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.247 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.248 |
5 | ...249 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario - 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. |
|
1 | La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. |
2 | Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti. |

SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
|
1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |

SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
|
1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |

SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
|
1 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
2 | Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: |
a | l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure |
b | occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. |
3 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. |
4 | Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. |
5 | Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. |

SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
|
1 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
2 | Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: |
a | l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure |
b | occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. |
3 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. |
4 | Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. |
5 | Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. |
BGE 150 II 294 S. 298
cf. art. 2 al. 2

SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
|
1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
|
1 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
2 | Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: |
a | l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure |
b | occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. |
3 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. |
4 | Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. |
5 | Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. |
6.4 Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne voit pas que le SEM aurait violé le droit fédéral en suspendant le versement des indemnités forfaitaires litigieuses avant même de notifier une décision formelle en ce sens à la République et canton de Neuchâtel. En effet, force est de constater que le canton ne peut se prévaloir d'aucune décision formelle ni d'aucune convention lui octroyant un quelconque droit à obtenir lesdites indemnités. La seule décision que le canton ait jamais reçue de la Confédération en lien avec les indemnités forfaitaires litigieuses est celle que le SEM a rendue à sa demande en date du 8 mars 2019, conformément à l'art. 16 al. 5

SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
|
1 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. |
2 | Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: |
a | l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure |
b | occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito. |
3 | Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. |
4 | Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. |
5 | Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241 |
|
1 | La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241 |
2 | Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza. |
3 | Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP242 o dell'articolo 49a o 49abis CPM243 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI244, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.245 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.246 |
3bis | Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.247 |
4 | Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.248 |
5 | ...249 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario - 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. |
|
1 | La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. |
2 | Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti. |
BGE 150 II 294 S. 299
SEM de suspendre le versement des indemnités forfaitaires litigieuses dès le 27 octobre 2017 sans rendre préalablement de décision formelle au sens de l'art. 5

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 39 - L'autorità può eseguire la sua decisione se: |
|
a | la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico; |
b | la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo; |
c | l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto. |
6.5 Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé en tant qu'il prétend que l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral en confirmant que le SEM était habilité à suspendre le paiement des indemnités forfaitaires litigieuses au fond dès le 27 octobre 2017 sans nécessairement rendre préalablement de décision formelle en ce sens.