Urteilskopf

150 II 294

24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause République et Canton de Neuchâtel contre Secrétariat d'État aux migrations (recours en matière de droit public) 2C_692/2022 du 22 février 2024

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 295

BGE 150 II 294 S. 295

Par décision du 31 août 2015, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile que A., ressortissant turc, avait déposée quelque temps plus tôt en Suisse, au motif que la Bulgarie était l'État compétent pour traiter une telle demande en application de l'Accord d'association à Dublin. Le SEM a alors ordonné le transfert de l'intéressé vers ce pays. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 23 mars 2016, lequel est entré en force le 25 mars 2016. Par acte du 27 octobre 2017, le SEM a constaté que le transfert "Dublin" de A. vers la Bulgarie n'avait pas eu lieu et que le délai pour exécuter cette mesure était échu et, partant, ouvert une procédure nationale de traitement de la demande d'asile en ce qui le concernait. En marge de cette décision, le SEM a informé les autorités cantonales neuchâteloises de la fin du versement des subventions fédérales liées à la prise en charge de ce requérant, dont elles auraient dû précédemment exécuter le transfert dans la mesure où l'intéressé était attribué au canton de Neuchâtel depuis le 16 juin 2015 déjà.
Par décision du 8 mars 2019 rendue sur demande de la République et canton de Neuchâtel, le SEM a constaté n'avoir plus l'obligation de rembourser au canton les frais découlant de l'application de la loi sur l'asile en lien avec le cas de A. dès l'échéance de son délai de transfert vers la Bulgarie, soit depuis le 27 octobre 2017, et qu'il était dès lors en droit de refuser le versement de toute subvention fédérale relative à ces frais à partir de cette date. Le 29 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le canton avait formé devant lui contre la décision précitée. Agissant par l'intermédiaire de son Conseil d'État, la République et canton de Neuchâtel dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2022. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela fait, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens de son recours. Subsidiairement, le canton demande qu'il soit à tout le moins ordonné à la Confédération de lui verser le montant de 51'653 fr. 89, correspondant aux
BGE 150 II 294 S. 296

subventions fédérales qui auraient dû lui être versées en raison de la prise en charge de A. de novembre 2017 à juin 2020, avec intérêt à 5 % l'an. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

6. Enfin, la République et canton de Neuchâtel soutient que le SEM aurait violé le droit fédéral en suspendant le versement des indemnités forfaitaires liées à la prise en charge de A. immédiatement après la fin de son délai de transfert vers la Bulgarie, sans rendre préalablement de décision en ce sens. Elle affirme qu'en application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2; RS 142.312), ainsi que des règles essentielles de procédure et, en particulier, des art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
et 39
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 39 - L'autorità può eseguire la sua decisione se:
a  la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;
b  la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo;
c  l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le SEM aurait dû continuer à verser les indemnités forfaitaires litigieuses jusqu'à ce qu'il rende une décision formelle de suspension de paiement, ce qu'il n'a en l'occurrence fait que le 8 mars 2019. Le canton en déduit que la Confédération lui devrait en tout cas le montant de 30'266 fr. 34, correspondant à la somme des subventions qui auraient dû lui être versées pour la prise en charge de A. entre les mois de novembre 2017 et de mars 2019.

6.1 Comme déjà dit (cf. consid. 4.2 non publié), le Tribunal administratif fédéral a considéré, dans son arrêt, que le SEM avait tout simplement respecté la procédure fixée dans sa circulaire du 19 septembre 2016 intitulée "Suppression des subventions fédérales lors de manquements de la part des cantons à l'exécution des renvois dans le cadre d'une procédure Dublin" en suspendant le versement des indemnités forfaitaires litigieuses dès la fin du délai de transfert de A. vers la Bulgarie, ce sans rendre immédiatement de décision formelle attaquable en justice sur ce point. Reste à examiner si cette manière de procéder, que la République et canton de Neuchâtel conteste, est conforme au droit fédéral, étant rappelé que la circulaire du SEM précitée, qui n'a pas force de loi en tant que simple ordonnance administrative, ne lie pas le Tribunal fédéral (cf., sur ce sujet, notamment ATF 146 II 321 consid. 4.3; ATF 142 II 182 consid. 2.3.2).
6.2 La loi sur l'asile prévoit, à son art. 88, que la Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi, sans toutefois régler elle-même les
BGE 150 II 294 S. 297

modalités concrètes de versement de ces indemnités. Celles-ci sont régies par l'ordonnance 2 sur l'asile (OA 2), conformément à l'art. 89 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie - 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.
1    Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.
2    Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:
a  fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora;
b  graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro.
3    La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.
4    Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate.
et 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie - 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.
1    Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.
2    Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:
a  fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora;
b  graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro.
3    La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.
4    Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate.
LAsi qui charge le Conseil fédéral de fixer la durée et les conditions d'octroi des indemnités forfaitaires (cf. sur la question consid. 5.1 non publié). Cette ordonnance fixe ainsi le montant et la durée de versement des différentes indemnités forfaitaires pouvant être dues aux cantons en fonction du statut procédural et de la situation personnelle et familiale des requérants d'asile qui leur ont été attribués (cf. art. 20 ss
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo
OAsi-2 Art. 20 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese - (art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStrI)
a  la decisione di non entrata nel merito o la decisione d'asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato;
b  la domanda d'asilo è stralciata;
c  la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata;
d  l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo per sette anni dall'entrata dopo la quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria;
e  la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi;
f  è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI45, di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)46 oppure di cui all'articolo 3 dell'allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)47 per la pretesa al rilascio di un permesso; se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso; in presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.
OA 2). Elle prévoit également que la Confédération verse les indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
1    La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
2    Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza.
3    Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP242 o dell'articolo 49a o 49abis CPM243 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI244, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.245 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.246
3bis    Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.247
4    Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.248
5    ...249
LAsi par trimestre, sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances, en se basant sur les données saisies dans la banque de données du SEM (banque de données SYMIC; cf. art. 5 al. 1
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo
OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI)
1    La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16.
2    I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM.
3    Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4    Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.
5    ...17
6    Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18
et 6
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo
OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI)
1    La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16.
2    I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM.
3    Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4    Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.
5    ...17
6    Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18
OA 2). Selon cette ordonnance, il appartient aux cantons de déposer régulièrement auprès de ce dernier leurs éventuelles demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante, étant précisé que les rectifications concernant des versements déjà effectués sont apportées cette année-là et que d'éventuels paiements complémentaires et remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels (cf. art. 5 al. 3
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo
OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI)
1    La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16.
2    I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM.
3    Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4    Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.
5    ...17
6    Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18
et 4
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo
OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI)
1    La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16.
2    I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM.
3    Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4    Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.
5    ...17
6    Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18
OA 2).
6.3 Comme on le voit, si l'ordonnance 2 sur l'asile contient certes une réglementation détaillée sur les modalités concrètes de versement des indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
1    La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
2    Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza.
3    Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP242 o dell'articolo 49a o 49abis CPM243 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI244, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.245 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.246
3bis    Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.247
4    Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.248
5    ...249
LAsi, elle ne précise en revanche nullement la marche à suivre par le SEM lorsque celui-ci envisage de suspendre le paiement de telles indemnités en application de l'art. 89b al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario - 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
1    La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
2    Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti.
LAsi, dans l'hypothèse où un canton ne satisferait pas ou que partiellement à ses obligations en matière de renvoi. Cette question s'examine donc à l'aune des principes généraux régissant l'octroi des subventions fédérales, auxquelles appartiennent sans conteste les indemnités forfaitaires prévues par la loi sur l'asile (cf. art. 2 al. 1
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.
1    La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.
2    Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale.
3    Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili.
4    Il capitolo 3 non si applica tuttavia:
a  alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative;
b  alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero.
et 3 al. 2
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
1    Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
2    Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento:
a  di compiti prescritti dal diritto federale;
b  di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités [LSu; RS 616.1]; ATF 150 II 273 consid. 1.3; aussi consid. 1.3 non publié). Or, il convient à cet égard de rappeler qu'un canton ne peut en principe pas exiger le paiement d'une subvention fédérale avant que la Confédération n'ait rendu une décision d'octroi en sa faveur ou passer une convention-programme avec lui en ce sens (cf. art. 16 al. 1
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
2    Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:
a  l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
b  occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito.
3    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.
4    Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.
5    Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
-2
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
2    Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:
a  l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
b  occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito.
3    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.
4    Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.
5    Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
LSu). Ce n'est qu'exceptionnellement que l'allocation d'une subvention trouve son fondement directement dans une loi spéciale (subvention ex lege;
BGE 150 II 294 S. 298

cf. art. 2 al. 2
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.
1    La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.
2    Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale.
3    Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili.
4    Il capitolo 3 non si applica tuttavia:
a  alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative;
b  alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero.
LSu; ATF 101 Ib 78 consid. 3a; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n. 2537; ETIENNE POLTIER, Les subventions, in Finanzrecht, Andreas Lienhard [éd.], vol. X, 2011, p. 343 ss n. 127,). Tel peut être le cas lorsqu'une loi se caractérise par un haut degré de précision en lien avec les conditions d'octroi d'une subvention et de son montant. Dans ces circonstances, l'autorité compétente peut procéder au paiement de la subvention en question, mais aussi renoncer à son versement en application directe de la loi, selon qu'elle considère que les conditions formelles et matérielles à son octroi sont réunies ou non, une éventuelle décision formelle sur ce point ne revêtant alors qu'une fonction déclarative (cf., en particulier, FABIAN MÖLLER, Rechtsschutz bei Subventionen, 2006, p. 150 s.; BARABARA SCHAERER, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, 1992, p. 54 s.). S'agissant de telles subventions ex lege, seul le rejet d'une requête formelle de constatation du droit au versement doit nécessairement faire l'objet d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA (cf. art. 16 al. 5
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
2    Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:
a  l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
b  occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito.
3    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.
4    Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.
5    Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
LSu et 25 al. 2 PA).
6.4 Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne voit pas que le SEM aurait violé le droit fédéral en suspendant le versement des indemnités forfaitaires litigieuses avant même de notifier une décision formelle en ce sens à la République et canton de Neuchâtel. En effet, force est de constater que le canton ne peut se prévaloir d'aucune décision formelle ni d'aucune convention lui octroyant un quelconque droit à obtenir lesdites indemnités. La seule décision que le canton ait jamais reçue de la Confédération en lien avec les indemnités forfaitaires litigieuses est celle que le SEM a rendue à sa demande en date du 8 mars 2019, conformément à l'art. 16 al. 5
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
2    Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:
a  l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
b  occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito.
3    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.
4    Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.
5    Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
LSu (cf. consid. 1.2 non publié), et qui constate précisément et à juste titre (cf. supra consid. 6) que la Confédération n'avait plus l'obligation de verser de telles subventions au canton en lien avec la prise en charge de A. depuis le 27 octobre 2017. Pour le reste, si l'on devait considérer, comme le canton semble le soutenir, que les indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
1    La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
2    Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza.
3    Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP242 o dell'articolo 49a o 49abis CPM243 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI244, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.245 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.246
3bis    Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.247
4    Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.248
5    ...249
LAsi représentent des subventions ex lege , susceptibles d'être allouées directement en application de la loi sur l'asile et de l'ordonnance 2 sur l'asile, il faudrait alors également retenir, comme nous venons de le voir (cf. supra consid. 6.3), que leur paiement peut être suspendu sans décision préalable lorsque, comme en l'espèce, les conditions légales à leur versement ne sont plus remplies au sens de l'art. 89b al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario - 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
1    La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
2    Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti.
LAsi. Il s'ensuit que, quel que soit l'angle de vue adopté, il était permis au
BGE 150 II 294 S. 299

SEM de suspendre le versement des indemnités forfaitaires litigieuses dès le 27 octobre 2017 sans rendre préalablement de décision formelle au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, ni a fortiori attendre qu'une telle décision devienne exécutoire au sens de l'art. 39
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 39 - L'autorità può eseguire la sua decisione se:
a  la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;
b  la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo;
c  l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.
PA, dès lors qu'une telle mesure n'a, en elle-même, pas eu pour effet de supprimer un quelconque droit aux subventions, quoi qu'en dise le canton recourant.
6.5 Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé en tant qu'il prétend que l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral en confirmant que le SEM était habilité à suspendre le paiement des indemnités forfaitaires litigieuses au fond dès le 27 octobre 2017 sans nécessairement rendre préalablement de décision formelle en ce sens.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 150 II 294
Data : 22. febbraio 2024
Pubblicato : 23. ottobre 2024
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 150 II 294
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Art. 88 e 89b cpv. 2 LAsi; art. 5 OAsi 2; art. 16 cpv. 1, 2 e 5 LSu; art. 5 e 39 PA; passi che la SEM deve seguire...


Registro di legislazione
LAsi: 88 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario - 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
1    La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91-93b.241
2    Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza.
3    Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP242 o dell'articolo 49a o 49abis CPM243 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI244, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.245 Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.246
3bis    Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.247
4    Riguardo alle persone aventi diritto unicamente al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82, le somme forfettarie consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza.248
5    ...249
88e  89 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie - 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.
1    Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.
2    Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:
a  fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora;
b  graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro.
3    La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.
4    Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate.
89b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario - 1 La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
1    La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI255 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
2    Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti.
LSu: 2 
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.
1    La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.
2    Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale.
3    Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili.
4    Il capitolo 3 non si applica tuttavia:
a  alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative;
b  alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero.
3 
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
1    Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.
2    Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento:
a  di compiti prescritti dal diritto federale;
b  di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.
16
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi
LSu Art. 16 Forma giuridica - 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
1    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.
2    Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:
a  l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
b  occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito.
3    Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.
4    Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali.
5    Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
OAsi 2: 5 
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo
OAsi-2 Art. 5 Procedura per il versamento - (art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStrI)
1    La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2bis LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)15 in base ai dati registrati nella banca dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)16.
2    I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati della SEM.
3    Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4    Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.
5    ...17
6    Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.18
20
SR 142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) - Ordinanza 2 sull'asilo
OAsi-2 Art. 20 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese - (art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStrI)
a  la decisione di non entrata nel merito o la decisione d'asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato;
b  la domanda d'asilo è stralciata;
c  la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata;
d  l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo per sette anni dall'entrata dopo la quale è stata disposta per la prima volta l'ammissione provvisoria;
e  la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi;
f  è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI45, di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)46 oppure di cui all'articolo 3 dell'allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)47 per la pretesa al rilascio di un permesso; se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso; in presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
5e  39
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 39 - L'autorità può eseguire la sua decisione se:
a  la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;
b  la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo;
c  l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.
Registro DTF
101-IB-78 • 142-II-182 • 146-II-321 • 150-II-273 • 150-II-294
Weitere Urteile ab 2000
2C_692/2022
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale amministrativo federale • legge sull'asilo • diritto federale • violenza carnale • ricorso in materia di diritto pubblico • ordinanza amministrativa • sugiez • esaminatore • segreteria di stato • tribunale federale • membro di una comunità religiosa • legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità • materiale • ordinanza sull'asilo • legge federale sulla procedura amministrativa • neuchâtel • campo d'applicazione • richiedente l'asilo • calcolo • notizie • decisione di rinvio • salario • aiuto finanziario • amministrazione federale delle finanze • mese • turco • censura • consiglio federale • consiglio di stato • diritto pubblico • autorità cantonale • procedura amministrativa • conto corrente
... Non tutti