Urteilskopf

147 II 164

14. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Aqua Viva und Schweizerische Greina-Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer (SGS) gegen Kraftwerke Oberhasli AG und Kanton Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_356/2019 vom 4. November 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Ungenügende Richtplangrundlage (E. 3).
Die gewichtigen Auswirkungen des Projekts auf Raum und Umwelt erfordern eine Festsetzung im kantonalen Richtplan (E. 3.2 und 3.3). Zu berücksichtigen sind auch die entgegenstehenden Schutzinteressen von nationaler Bedeutung (E. 3.4) und das im gleichen Gebiet geplante Projekt Trift (E. 3.5).
Regeste c

Nationales Interesse an der Stauseeerweiterung (E. 4).
Die Erweiterung einer bestehenden Wasserkraftanlage liegt im nationalen Interesse, wenn die zukünftige Gesamtproduktion gewisse Schwellenwerte erreicht, unabhängig von der Höhe der Mehrproduktion (Art. 8 Abs. 2
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
EnV; E. 4.2 und 4.3). Vereinbarkeit dieser Regelung mit Art. 6
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 6  
  1.   L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1]
  2.   Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
NHG offengelassen (E. 4.4). Bejahung der nationalen Bedeutung des Ausbaus, insbesondere aufgrund der erheblichen Zunahme der Speicherkapazität (E. 4.5 und 4.6). Ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung des BLN-Gebiets setzt eine gesamthafte Interessenabwägung voraus, unter Berücksichtigung aller vom Projekt berührten Belange (E. 4.7).
Regeste d

Potenziell nationale Bedeutung der alpinen Schwemmebene (Aue) im Vorfeld des Unteraargletschers (E. 5). Die nach dem Rückgang des Gletschers entstandene alpine Schwemmebene hat potenziell nationale Bedeutung (E. 5.3 und 5.4). Vorsorglicher Schutz des Objekts bis zum Entscheid über die Inventarisierung (Art. 29
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 29   Disposizione transitoria
  1.   Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
a.   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
b. [1]   in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
c. [2]   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
  2.   Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3]
  3.   Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
NHV; E. 5.2). Soll für die Erweiterung der bestehenden Wasserkraftanlage von nationalem Interesse das Auengebiet von (potenziell) nationaler Bedeutung in Anspruch genommen werden, so muss diese Bedeutung in der Interessenabwägung gewürdigt werden (E. 5.5).
Regeste e

Realisierungszeitpunkt des Vorhabens (E. 6).
Keine Konzessionserteilung auf Vorrat: Die umfassende Prüfung der Umweltverträglichkeit und Interessenlage im Realisierungszeitpunkt bedingt die Festlegung einer Frist für den Beginn der Bauarbeiten und für die Inbetriebnahme.
Sachverhalt ab Seite 166

BGE 147 II 164 S. 166

A. Die Kraftwerke Oberhasli AG (nachfolgend: KWO) betreibt im Oberhasli zahlreiche miteinander verbundene Wasserkraftwerke; diese nutzen 8 Stauseen, darunter den Grimselsee. Dieser ist umgeben bzw. Teil von Schutzgebieten von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung. Er liegt insbesondere im Perimeter des Objekts Nr. 1507 "Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (nördlicher Teil)" des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) und des kantonalen Naturschutzgebiets Nr. 5 "Grimsel". Nördlich des Sees befinden sich mehrere Moorflächen und die Moorlandschaft Nr. 268 "Grimsel" von

BGE 147 II 164 S. 167


besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung im Sinne von Art. 78 Abs. 5
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 78   Protezione della natura e del paesaggio
  1.   La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
  2.   Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.
  3.   Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.
  4.   Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.
  5.   Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.
BV.

B. Die KWO beabsichtigt, die Staumauern Spitallamm und Seeuferegg zu erhöhen, um den Stauspiegel des Grimselsees um 23 m anzuheben und dessen Speichervolumen um 75 Mio. m3 auf insgesamt 170 Mio. m3 zu vergrössern. Dies ermöglicht die Speicherung von zusätzlich 240 GWh Energie. Am 14. Oktober 2005 reichte die KWO hierfür ein Baugesuch ein. Mit Gesamtentscheid vom 14. März 2007 erteilte das damalige Wasserwirtschaftsamt des Kantons Bern die Baubewilligung. Diese wurde am 3. April 2008 vom Berner Verwaltungsgericht aufgehoben, weil das Projekt eine Änderung der bestehenden Gesamtkonzession erfordere und deshalb im Konzessionsverfahren zu beurteilen sei. Die dagegen erhobene Beschwerde der KWO wies das Bundesgericht am 20. Februar 2009 ab (Urteil 1C_207/2008). Daraufhin reichte die KWO am 17. September 2010 ein Gesuch um Anpassung und Ergänzung der bestehenden Gesamtkonzession vom 12. Januar 1962 (mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2041) für das Projekt ein. Mit Beschluss vom 5. September 2012 genehmigte der Grosse Rat des Kantons Bern die beantragte Anpassung und Ergänzung der Konzession unter Bedingungen und Auflagen.

C. Gegen den Konzessionsbeschluss erhoben mehrere Naturschutzorganisationen, darunter die Schweizerische Greina-Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer (SGS) und Aqua Viva, Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Dieses hiess die Beschwerden am 22. Dezember 2015 gut und wies das Gesuch der KWO um Anpassung und Ergänzung der Gesamtkonzession ab. Es ging davon aus, dass die südliche Perimetergrenze der Moorlandschaft Nr. 268 "Grimsel" rechtswidrig festgelegt worden sei und entlang des heutigen Stauziels des Grimselsees verlaufen müsste. Die beantragte Konzessionsänderung bewirke daher die Überflutung eines Teils der Moorlandschaft von nationaler Bedeutung, was nicht bewilligt werden könne. Damit erübrige sich die Prüfung der übrigen geltend gemachten Eingriffe in Schutzgebiete, insbesondere in das BLN-Objekt Nr. 1507 "Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet". Das Bundesgericht hob den verwaltungsgerichtlichen Entscheid auf Beschwerde der KWO am 5. April 2017 auf und wies die Sache zu weiterer Behandlung an das Verwaltungsgericht zurück ( BGE 143 II 241 ).

BGE 147 II 164 S. 168


Es kam zum Ergebnis, der Bundesrat habe bei der Festlegung der südlichen Grenze der Moorlandschaft im Rahmen seines Ermessens- und Beurteilungsspielraums gehandelt. Das Verwaltungsgericht nahm das Verfahren am 28. April 2017 wieder auf. Am 21. Mai 2019 wies es die Beschwerden ab, soweit darauf eingetreten wurde.

D. Dagegen haben Aqua Viva und SGS am 24. Juni 2019 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) kommt in seiner Vernehmlassung zum Ergebnis, die Interessen am vorsorglichen Schutz des Gletschervorfelds als Aue von nationaler Bedeutung seien von der Vorinstanz nicht berücksichtigt worden. Es reicht dazu das Kurzgutachten Hedinger/Gsteiger (Prüfung Unteraar als Ergänzung des Aueninventars vom 24. Oktober 2019) zu den Akten. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Zusammenfassung)


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Richtplangrundlage sei ungenügend, weil die Erhöhung der Staumauern des Grimselsees lediglich als Zwischenergebnis im kantonalen Richtplan festgehalten sei. Schon aus diesem Grund hätte das Projekt nicht genehmigt werden dürfen. Abstimmungsbedarf bestehe insbesondere mit dem Kraftwerk Trift: Dieses sei von der KWO vorgezogen worden; werde es realisiert, so sei angesichts seiner schwerwiegenden Eingriffe in Natur und Landschaft ein Verzicht auf das Projekt Grimsel geboten.
Die KWO, das kantonale Amt für Wasser und Abfall (AWA) und das Verwaltungsgericht verweisen darauf, dass der Richtplan Bedarf und Standort der Staumauererhöhung Grimselsee vorsehe; die umfassende Interessenabwägung sei im Konzessionsverfahren vorzunehmen.

3.1 Gemäss Art. 8 Abs. 2
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 [1]   Contenuto minimo dei piani direttori
  1.   Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a.   il suo sviluppo territoriale;
b.   le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
c.   i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.
  2.   I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
RPG (SR 700) bedürfen Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt einer Grundlage im Richtplan. In der Botschaft führte der Bundesrat dazu aus, gewichtige Auswirkungen im Sinne dieser Bestimmung seien insbesondere eine grosse

BGE 147 II 164 S. 169

Flächenbeanspruchung, ein bedeutender Einfluss auf die Nutzungs- und Versorgungsstrukturen des Kantons, die Erzeugung grosser Verkehrsströme oder die Verursachung hoher Umwelt- und Landschaftsbelastungen. Als Beispiel für unter den Richtplanvorbehalt fallende Projekte nannte er Verkehrs- und Energieinfrastrukturen von zumindest regionaler Bedeutung (Botschaft vom 20. Januar 2010 zu einer Teilrevision des Raumplanungsgesetzes [nachfolgend: Botschaft RPG-Revision], BBl 2010 1068 Ziff. 2.3.3; vgl. auch Bundesamt für Raumentwicklung [ARE], Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, März 2014, S. 29).
Schon vor der Einführung von Art. 8 Abs. 2
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 [1]   Contenuto minimo dei piani direttori
  1.   Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a.   il suo sviluppo territoriale;
b.   le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
c.   i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.
  2.   I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
RPG hatte das Bundesgericht eine Richtplangrundlage für Vorhaben verlangt, deren weitreichende Auswirkungen eine vorgängige umfassende Interessenabwägung auf Richtplanebene erforderten ( BGE 140 II 262 E. 2.3.2 S. 267 mit Hinweisen). Dies wurde bejaht für eine Auto-Rundstrecke ( BGE 137 II 254 E. 4 S. 261 ff.). Dagegen erachtete das Bundesgericht eine Richtplangrundlage für ein Kleinwasserkraftwerk angesichts seiner geringen Dimensionen als entbehrlich, obwohl es innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets von kantonaler Bedeutung zu liegen kommen sollte ( BGE 140 II 262 E. 2.3.4 S. 268 f.). Auch für das Lausanner Museumsviertel verneinte das Bundesgericht die Notwendigkeit einer Richtplangrundlage, weil dessen räumliche Auswirkungen nicht von der im kantonalen Richtplan bereits vorgesehenen Nutzung abwichen und die zu erwartenden Immissionen ebenfalls nicht nach einer Abstimmung auf kantonaler oder regionaler Ebene verlangten (Urteil 1C_15/2014 vom 8. Oktober 2014 E. 6.2, in: SJ 2015 I S. 97). Eine Richtplangrundlage war andererseits erforderlich für die Schaffung eines Innovationsparks von 70 ha auf dem ehemaligen Militärflugplatz Dübendorf (Urteil 1C_415/2015 vom 27. April 2016 E. 2.4, in: ZBl 117/2016 S. 659 und RDAF 2017 I S. 245). Im Urteil 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016 E. 2 (in: URP 2017 S. 45; ZBl 118/2017 S. 668) qualifizierte das Bundesgericht den Windpark Schwyberg als Anlage i.S.v. Art. 8 Abs. 2
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 [1]   Contenuto minimo dei piani direttori
  1.   Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a.   il suo sviluppo territoriale;
b.   le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
c.   i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.
  2.   I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
RPG, die angesichts ihrer Ausdehnung von fast 4 km, der Dimensionen der einzelnen Windenergieanlagen, der erheblichen Abweichung von der Grundordnung (Land- und Forstwirtschaft), der Situierung in einem Regionalen Naturpark, der Notwendigkeit von Rodungen und dem Bau von Erschliessungsstrassen einer Grundlage im Richtplan bedürfe. Nicht richtplanpflichtig sei dagegen ein mit Rest- und Altholz


BGE 147 II 164 S. 170


betriebenes Heizkraftwerk von bloss regionaler Bedeutung (Urteil 1C_139/2017 vom 6. Februar 2018 E. 4.7, in: ZBl 119/2018 S. 595).

3.2 Am 1. Januar 2018 sind Art. 8b
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8b [1]   Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia
  Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
RPG und Art. 10
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 10   Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione
  1.   I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2. [2]
  1bis.   Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati. [3]
  1ter.   Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture. [4]
  2.   Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti.
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG; SR 730.0) in Kraft getreten, wonach die Kantone dafür sorgen, dass insbesondere die für die Nutzung der Wasser- und Windkraft geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken im Richtplan festgelegt werden. Art. 10 Abs. 1
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 10   Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione
  1.   I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2. [2]
  1bis.   Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati. [3]
  1ter.   Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture. [4]
  2.   Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti.
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
Satz 2 EnG präzisiert, dass bereits genutzte Standorte mit einzuschliessen sind und auch Gebiete und Gewässerstrecken bezeichnet werden können, die grundsätzlich freizuhalten sind. Es ist unklar, ob und wenn ja inwiefern Art. 8b
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8b [1]   Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia
  Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
RPG den Richtplanvorbehalt nach Art. 8 Abs. 2
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 [1]   Contenuto minimo dei piani direttori
  1.   Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a.   il suo sviluppo territoriale;
b.   le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
c.   i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.
  2.   I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
RPG ausdehnt. PIERRE TSCHANNEN (in: Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung [nachfolgend: Praxiskommentar RPG], Aemisegger und andere [Hrsg.], 2019, N. 3 zu Art. 8b
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8b [1]   Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia
  Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
RPG) ist der Auffassung, dass weiterhin nur für Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt wie Windpärke oder grosse Wasserkraftwerke eine Richtplanfestsetzung erforderlich sei. Das ARE geht in seinem Konzept Windenergie vom 15. September 2020 (Ziff. 1.2 S. 7) davon aus, dass Windpärke, aber auch einzelne Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von über 30 m, dem Richtplanvorbehalt unterliegen. GLASER/EIGENMANN (Planungsrechtliche Probleme der Energiewende in der Schweiz, EurUP Zeitschrift für europäisches Umwelt- und Planungsrecht 2018 S. 258 ff., insb. S. 259) meinen, der Richtplanvorbehalt erstrecke sich neu auf alle Anlagen zur Erzeugung von Wasser- und Windkraft. KASPAR PLÜSS (Interessenabwägung beim Bau von Wasser- und Windkraftanlagen, 2017, Rz. 265 ff.) erachtet eine Standortplanung auf Richtplanebene als stufengerecht: Unterhalb dieser Ebene fehle es an der nötigen räumlichen Gesamtoptik (Rz. 268) und sei keine grossflächige Suche nach Alternativstandorten gewährleistet (Rz. 269 ff.). Erst eine möglichst flächendeckende Beurteilung aller potenziellen Standorte ermögliche es, das (relative) Gewicht eines einzelnen Interesses an einem bestimmten Standort objektiv - anhand eines Vergleichs mit möglichst vielen anderen Standorten - einzuschätzen und beispielsweise beurteilen zu können, ob eine Landschaft besonders typisch oder einzigartig sei (Rz. 289).
In der Botschaft zum Energiegesetz wird ausgeführt, die Nutzung erneuerbarer Energien solle Teil der kantonalen Richtpläne werden,

BGE 147 II 164 S. 171


jedenfalls für die Technologien mit mehr als nur kleinräumiger Relevanz, also in erster Linie für die Wasser- und für die Windkraft (BBl 2013 7708 zu Art. 8b
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8b [1]   Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia
  Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
RPG). Diese wirkten sich erheblich auf den Raum aus und stünden oft im Interessenkonflikt mit anderen raumwirksamen (Schutz-)Interessen (Botschaft, a.a.O., S. 7627). Dank der raumplanerischen Festlegungen könnten konkreten Projekten bessere Realisierungschancen gegeben werden (Botschaft, a.a.O., S. 7664 zu Art. 13 E-EnG) und Kompromisse leichter erzielt werden als bei einer kleinräumigen Betrachtung (Botschaft, a.a.O., S. 7627). Diese Erwägungen sprechen grundsätzlich dafür, eine Richtplangrundlage für alle Wind- und Wasserkraftprojekte zu verlangen, um sicherzustellen, dass die auf Kantonsebene gefundenen Kompromisse nicht durch die Bewilligung von Kleinanlagen unterlaufen werden. Die Frage braucht vorliegend nicht abschliessend entschieden zu werden, weil jedenfalls für die streitige Erweiterung des Grimselstausees der Richtplanvorbehalt zu bejahen ist: Es handelt sich um eine bedeutende Erweiterung, mit der das Speichervolumen erheblich vergrössert wird (um 75 auf 170 Mio. m3 ): Damit nimmt der Energiespeicher um rund 240 GWh zu, was der Grössenordnung des gesamten Oberaarsees entspricht (rund 210 GWh). Sodann hat das Vorhaben gewichtige Auswirkungen auf Schutzinteressen von nationaler Bedeutung. Es ist insbesondere unstreitig, dass es einen schwerwiegenden Eingriff in ein BLN-Gebiet bewirkt und daher von vornherein nur bewilligungsfähig ist, wenn es sich um ein Vorhaben von nationaler Bedeutung i.S.v. Art. 12
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 12   Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili
  1.   L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.
  2.   Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2]
  2bis.   Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:
a.   alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN;
b.   alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione;
c.   se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5]
  3.   Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6]
  3bis.   Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7]
  4.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.
  5.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9]
 
[1] RS 451
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 922.0
[4] RS 814.20
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
EnG handelt (vgl. unten E. 4). Jedenfalls für Vorhaben von nationaler Bedeutung ist ein Richtplanvorbehalt unentbehrlich.

3.3 Eine Grundlage im Richtplan i.S.v. Art. 8 Abs. 2
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 [1]   Contenuto minimo dei piani direttori
  1.   Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a.   il suo sviluppo territoriale;
b.   le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
c.   i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.
  2.   I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
RPG setzt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine abgeschlossene Abstimmung auf Richtplanebene voraus, d.h. eine Festsetzung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. a
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 5   Contenuto e struttura
  1.   Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari. [1]
  2.   Esso indica:
a.   come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti);
b.   quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi);
c.   quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909).
RPV (SR 700.1) (Urteil 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016 E. 2.8, in: URP 2017 S. 45 und ZBl 118/2017 S. 668; TSCHANNEN, Praxiskommentar RPG, a.a.O., N. 25 zu Art. 8
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 [1]   Contenuto minimo dei piani direttori
  1.   Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a.   il suo sviluppo territoriale;
b.   le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
c.   i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.
  2.   I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
RPG und N. 3 zu Art. 8b
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8b [1]   Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia
  Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
RPG; ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, S. 30 Ziff. 3.3; ARE, Konzept Windenergie, S. 22 Ziff. 3.1). Der Richtplan muss aufzeigen, wie die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind. Hierfür sind fundierte Aussagen über Standort und Umfang der Anlagen erforderlich, die auf einer umfassenden, stufengerechten Interessenabwägung beruhen, welche

BGE 147 II 164 S. 172


begründet und damit transparent gemacht werden muss (zit. Urteil 1C_346/2014). Zwar erfolgt die Umweltverträglichkeitsprüfung erst auf Stufe der Nutzungsplanung bzw. Konzessionserteilung; bereits auf Richtplanebene müssen jedoch Abklärungen in einer Tiefe erfolgen, die es erlaubt, Standorte auszuschliessen, die aufgrund schwerwiegender Konflikte mit Naturschutzanliegen nicht weiterverfolgt werden sollen, und unter den verbleibenden Standorten den oder die am besten geeigneten auszuwählen (PIERRE TSCHANNEN, Interessenabwägung bei raumwirksamen Vorhaben, URP 2018 S. 122; ders. , Praxiskommentar RPG, a.a.O., N. 25 zu Art. 8
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 [1]   Contenuto minimo dei piani direttori
  1.   Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a.   il suo sviluppo territoriale;
b.   le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
c.   i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.
  2.   I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
RPG).


3.4 Der Richtplan des Kantons Bern nennt im Massnahmenblatt C-18 (Energieerzeugungsanlagen von nationaler Bedeutung) die Staumauererhöhung Grimselsee als Zwischenergebnis . Im Erläuterungsbericht der Direktion für Inneres und Justiz (www.jgk.be.ch/jgk/de/index/ raumplanung/raumplanung/kantonaler_richtplan/erlaeuterungen.html) heisst es dazu: Staumauersanierung und -erhöhung Grimselsee
Das Vorhaben ist Teil des Investitionsprogramms KWOplus, mit dem die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) ihre Produktionsanlagen in mehreren voneinander unabhängigen Projektteilen sanieren und das vorhandene Wasserkraftpotential optimal nutzen will (...). Bedarf und Standortgebundenheit des Vorhabens als Teil eines Gesamtprojektes sind gegeben. Die meisten Teilprojekte von KWOplus sind unbestritten. Die am 14. März 2007 baubewilligte Staumauersanierung und -erhöhung Grimselsee wurde indessen von den Naturschutzorganisationen mit Beschwerde angefochten. Der Bundesgerichtsentscheid zur Beschwerde verlangt die Durchführung eines Konzessionsverfahrens. Die KWO hat am 20. September 2010 ein entsprechendes Konzessionsgesuch mit Restwasser- und Umweltverträglichkeitsbericht sowie Schutz- und Nutzungsplanung bei den kantonalen Behörden eingereicht. Im weiteren wurde vom federführenden Amt für Wasser und Abfall der Sanierungsbericht nach Art. 80 GschG verfügt, der bis Ende 2012 umgesetzt wird. Diese umfangreichen Beurteilungsgrundlagen werden eine transparente, nachvollziehbare Abwägung der unterschiedlichen Interessen im Rahmen des Konzessionsentscheids ermöglichen. Hinweis: Der vom Bundesrat festgelegte Perimeter der Moorlandschaft Nr. 268 Grimsel wird vom Vorhaben nicht tangiert. Gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 5   Contenuto e struttura
  1.   Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari. [1]
  2.   Esso indica:
a.   come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti);
b.   quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi);
c.   quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909).
RPV wird mit einem Zwischenergebnis aufgezeigt, welche raumwirksamen Tätigkeiten noch nicht aufeinander abgestimmt sind und was vorzukehren ist, damit eine zeitgerechte Abstimmung erreicht werden kann. Zwischenergebnisse bezeichnen somit Richtplanvorhaben, bei denen die Abstimmung begonnen hat, ohne bereits zu einer Lösung in der Sache geführt zu

BGE 147 II 164 S. 173


haben (TSCHANNEN, Praxiskommentar RPG, a.a.O., N. 32 zu Art. 8
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 [1]   Contenuto minimo dei piani direttori
  1.   Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a.   il suo sviluppo territoriale;
b.   le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
c.   i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.
  2.   I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
RPG). Die Erläuterungen zum Massnahmenblatt bestätigen, dass auf Stufe Richtplan noch keine vollständige Abstimmung erfolgt ist; insbesondere fehlt jegliche Auseinandersetzung mit den entgegenstehenden öffentlichen Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes. Eine vollständige Verlagerung der Interessenabwägung ins Konzessionsverfahren und in die damit koordinierten Bewilligungsverfahren widerspreche der raumplanerischen Stufenfolge. Hinzu kommt, dass der Konzessionsentscheid vom Grossen Rat beschlossen wird (gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. d des Berner Wassernutzungsgesetzes vom 23. November 1997 [WNG/BE; BSG 752.41]), dieser aber nicht selbst Richtplanbehörde ist: Der kantonale Richtplan wird vielmehr vom Regierungsrat beschlossen (Art. 104 Abs. 3 des Berner Baugesetzes vom 9. Juni 1985 [BauG/BE; BSG 721.0]) und muss vom Bundesrat genehmigt werden (Art. 11 Abs. 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 11   Approvazione del Consiglio federale
  1.   Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini.
  2.   I piani direttori vincolano la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale.
RPG). Zwar können Zwischenergebnisse u.U. ohne nochmalige Genehmigung des Bundesrats zur Festsetzung fortgeführt werden (vgl. BGE 146 I 36 E. 2.4 S. 42 mit Hinweisen); dies genügt jedoch nicht, wenn - wie hier - Schutz- und Nutzinteressen von nationaler Bedeutung aufeinander treffen, weil Interessenkonflikte zwischen Bundesinteressen unter Einbezug der betroffenen Bundesstellen zu beurteilen sind (so auch ARE, Konzept Windenergie, S. 10 Planungsgrundsatz P4 und S. 22 Ziff. 3.1).

3.5 Wie die Beschwerdeführerinnen zutreffend darlegen, fehlt auch eine Abstimmung mit dem geplanten Kraftwerk Trift. Dieses wird im Richtplan lediglich als Vororientierung i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. c
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 5   Contenuto e struttura
  1.   Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari. [1]
  2.   Esso indica:
a.   come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti);
b.   quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi);
c.   quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909).
RPV erwähnt (d.h. als raumwirksame Tätigkeit, die sich noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass umschreiben lässt), obwohl dessen Realisierung nach der Planung der KWO vorgezogen werden soll (vgl. dazu noch unten E. 6). Das Konzessionsgesuch wurde bereits 2017 eingereicht; darüber soll noch in diesem Jahr vom Grossen Rat entschieden werden. Grundsätzlich ist es Sache des kantonalen Richtplans, zwei Projekte mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt im gleichen Gebiet aufeinander abzustimmen und zu entscheiden, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Realisierung beider Projekte besteht, oder zur Schonung der Schutzgebiete nur eines davon oder keines von beiden zu realisieren ist.

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3.6 Damit erweist sich die Richtplangrundlage als ungenügend. Schon aus diesem Grund ist die Beschwerde gutzuheissen. Aus prozessökonomischen Gründen rechtfertigt es sich, noch die weiteren Rügen der Beschwerdeführerinnen zu prüfen, insbesondere zu den Fragen, ob ein nationales Interesse am Projekt besteht (unten E. 4) und ob das Vorfeld des Unteraargletschers als Auengebiet von nationaler Bedeutung vorsorglich geschützt werden muss (unten E. 5). Weiter stellt sich die Frage des zeitlichen Horizonts des Projekts (E. 6).


4. Es ist unbestritten, dass das Projekt einen schweren Eingriff in das BLN-Objekt Nr. 1507 bewirkt, aufgrund der Überflutung von mehr als der halben Länge des Gletschervorfelds des Unteraargletschers, eines Teils des Arvenwalds im Gebiet "Sunnig Aar" sowie der durch kleine Flachmoore geprägten Landschaft entlang des nördlichen Seeufers. Überdies wird das Einstauband rund um den See, das bei tiefem Wasserstand als graue und vegetationslose Fläche sichtbar ist, durch den Höherstau markant verbreitert und umfasst (aufgrund des ca. 1 km längeren Seeperimeters) eine deutlich grössere Fläche als bisher. Dies gilt auch dann, wenn - wie die KWO geltend macht - die Breite des Einstaubands nicht 70 m beträgt (wie vom Verwaltungsgericht angenommen), sondern etwas weniger. Gemäss Art. 6 Abs. 2
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 6  
  1.   L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1]
  2.   Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) und Art. 6
RS 451.11 OIFP Ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)

Art. 6   Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione
  1.   Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all'interesse di protezione dell'oggetto.
  2.   Pregiudizi gravi a un oggetto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sono ammessi soltanto se giustificati da un interesse d'importanza nazionale maggiore rispetto all'interessedi protezione dell'oggetto.
  3.   Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra di loro un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l'effetto complessivo sull'oggetto.
  4.   Se dopo aver ponderato gli interessi un pregiudizio è considerato ammissibile, in considerazione dell'obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell'oggetto, a misure di ripristino oppure a un'adeguata sostituzione, per quanto possibile all'interno dello stesso oggetto.
der Verordnung vom 29. März 2017 über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN; SR 451.11) sind schwerwiegende Beeinträchtigungen eines Inventarobjekts nur zulässig, wenn sie sich durch ein Interesse von nationaler Bedeutung rechtfertigen lassen, das gewichtiger ist als das Interesse am Schutz des Objektes. Art. 22 Abs. 1
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche

Art. 22  
  1.   Le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda.
  2.   Gli impianti devono essere costruiti in modo da non guastare, o da guastare il meno possibile, il paesaggio.
  3.   La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche in quanto siano dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione. [1]
  4.   ... [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina le modalità di indennizzo. [3]
 
[1] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905).
[2] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). Abrogato dalla cifra II 15 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
[3] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905).
des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG; SR 721.80) legt fest, dass Naturschönheiten zu schonen und da, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert zu erhalten sind. Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob ein nationales Interesse am streitigen Projekt besteht. Sollte dies zu verneinen sein, käme eine Bewilligung des Projekts von vornherein nicht in Betracht.

4.1 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 6
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 6  
  1.   L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1]
  2.   Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
NHG verlangt eine zweistufige Prüfung des nationalen Interesses: Zum einen muss

BGE 147 II 164 S. 175


die Aufgabe als solche einem öffentlichen Interesse von nationaler Bedeutung dienen; zum anderen muss auch das zu beurteilende Projekt ausreichend zur Verwirklichung dieser Aufgabe beitragen (Urteil 1C_118/2016 vom 21. März 2017 E. 4.2, in: URP 2018 S. 16). Im EnG hat der Gesetzgeber die Nutzung erneuerbarer Energien und ihren Ausbau als nationale Interessen deklariert (Art. 12 Abs. 1
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 12   Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili
  1.   L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.
  2.   Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2]
  2bis.   Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:
a.   alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN;
b.   alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione;
c.   se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5]
  3.   Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6]
  3bis.   Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7]
  4.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.
  5.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9]
 
[1] RS 451
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 922.0
[4] RS 814.20
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
EnG). Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von nationalem Interesse (Abs. 2). Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest, und zwar sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen (Abs. 4), unter Berücksichtigung von Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren (Abs. 5). Diesem Auftrag ist der Bundesrat in der Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV; SR 730.01) nachgekommen. Art. 8
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
EnV lautet: Art. 8 Wasserkraftanlagen von nationalem Interesse
1 Neue Wasserkraftanlagen sind von nationalem Interesse, wenn sie über: a. eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh verfügen; oder b. eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 10 GWh und über mindestens 800 Stunden Stauinhalt bei Vollleistung verfügen. 2 Bestehende Wasserkraftanlagen sind von nationalem Interesse, wenn sie durch die Erweiterung oder Erneuerung: a. eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 10 GWh erreichen; oder b. eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 5 GWh erreichen und über mindestens 400 Stunden Stauinhalt bei Vollleistung verfügen. (...)


4.2 Die Auslegung dieser Bestimmung ist streitig.
Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, ein nationales Interesse an der Erweiterung i.S.v. Art. 8 Abs. 2
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
EnV liege nur vor, wenn die Produktion um die in lit. a oder b genannten Schwellenwerte gesteigert werde; erforderlich sei somit eine Mehrproduktion in Höhe von 5 bis 10 GWh.
BGE 147 II 164 S. 176


Dem widersprach das Verwaltungsgericht: Zwar sei der Wortlaut von Art. 8 Abs. 2
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
EnV unklar. Gegen die Auslegung der Beschwerdeführerinnen spreche jedoch der Umstand, dass die Bestimmung nicht nur die Erweiterung, sondern auch die Erneuerung bestehender Anlagen umfasse. Gemäss den Erläuterungen des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) (Ausführungsbestimmungen zum neuen Energiegesetz vom 30. September 2016, Erläuterungen zur Totalrevision der Energieverordnung [nachfolgend: Erläuternder Bericht], November 2017, S. 12) seien die bei Wasserkraftanlagen massgebenden Kriterien für das Erreichen des nationalen Interesses für Neuanlagen und bestehende Wasserkraftanlagen verschieden hoch ausgestaltet, da der Eingriff in die Landschaft bei bestehenden Anlagen ungleich kleiner und daher das nationale Interesse bereits bei kleineren Anlagen zu bejahen sei. Ab einer bestimmten Grösse liege eine Anlage "per se" im nationalen Interesse. Diesem Verständnis der Norm würde es widersprechen, bei der Erweiterung und bei der Erneuerung einer bestehenden Anlage ein Interesse von nationaler Bedeutung nur dann anzunehmen, wenn die Anlage im Umfang einer halben Neuanlage (10 GWh bzw. 5 GWh und 400 h Stauinhalt) erweitert werde. Art. 8 Abs. 2
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
EnV könne daher nur so verstanden werden, dass eine erneuerte oder erweiterte Anlage dann von nationalem Interesse sei, wenn sie nach der Erweiterung oder Erneuerung die genannte Mindestgrösse erreiche. Es sei für das nationale Interesse weder erforderlich, dass die bestehende Anlage erst durch die Erweiterung die in Art. 8 Abs. 2
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
EnV genannten Werte überschreite, noch dass die Produktion um diese Werte erhöht werde. Vorliegend überschreite die Gesamtproduktion der Anlage sowohl die Mindestwerte für bestehende als auch diejenigen für neue Anlagen um ein Mehrfaches; die Speicherkapazität (Stauinhalt) betrage knapp das Doppelte bzw. Vierfache der Mindestwerte. Das nationale Interesse am Vorhaben sei daher unabhängig von einer Mehrproduktion von Energie zu bejahen.

4.3 Der Wortlaut von Art. 8 Abs. 2
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
EnV, wonach durch die Erweiterung oder Erneuerung eine Produktion in Höhe von 5-10 GWh erreicht werden müsse ("atteignent", "raggiungono"), spricht in der Tat dafür, dass es sich um Ziel- und nicht um Produktionssteigerungswerte handelt. Eine andere Auslegung würde für die miterfassten Erneuerungen auch keinen Sinn machen, weil diese nicht zwangsläufig mit einer Produktionserhöhung verbunden sind,

BGE 147 II 164 S. 177


sondern ein öffentliches Interesse am Erhalt der vorhandenen Produktionskapazität besteht. Diese Auslegung entspricht, wie das Verwaltungsgericht dargelegt hat, auch dem Erläuternden Bericht. Die Wendung "durch die Erweiterung oder Erneuerung" ("suite à leur agrandissement ou leur rénovation"; "attraverso l'ampliamento o il rinnovamento") kann nur bedeuten, dass es auf die Gesamtproduktion nach Erweiterung bzw. Erneuerung ankommt - es würde Sinn und Zweck der Vorschrift widersprechen, das nationale Interesse an einer Erneuerung oder Erweiterung zu verneinen, nur weil die Produktion schon zuvor die Schwellenwerte überschritten hat.


4.4 Fraglich ist allerdings, ob die so ausgelegte Regelung mit Art. 6
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 6  
  1.   L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1]
  2.   Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
NHG vereinbar ist. Erweiterungen sind in der Regel mit neuen Eingriffen verbunden. Führen diese zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Inventargebiets, muss deshalb ein Interesse von nationaler Bedeutung nicht nur am Erhalt des bestehenden Werks, sondern auch an dessen Erweiterung bestehen, ansonsten der zusätzliche Eingriff von vornherein unzulässig erscheint (so schon BG/Ecoplan/ecoptima, Studie Kriterien für nationales Interesse, Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Energie (BFE) vom 17. Juli 2013, S. 23 und Fn. 37, der vorschlug, bei Erweiterungen - anders als bei Erneuerungen - eine zusätzliche mittlere Bruttoleistung von 5-10 MW zu verlangen). Gemäss Art. 12 Abs. 5
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 12   Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili
  1.   L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.
  2.   Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2]
  2bis.   Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:
a.   alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN;
b.   alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione;
c.   se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5]
  3.   Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6]
  3bis.   Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7]
  4.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.
  5.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9]
 
[1] RS 451
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 922.0
[4] RS 814.20
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
EnG beurteilt sich das nationale Interesse einerseits nach der Leistung bzw. Produktion und andererseits nach der Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren, insbesondere aufgrund eines grossen Stauvolumens (vgl. dazu die Kriterien gemäss Art. 8 Abs. 2 lit. b
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
und Abs. 3 EnV). Insofern erscheint es geboten, Art. 8 Abs. 2
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Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
und 3
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
EnV in dem Sinne auszulegen, dass nicht nur die Gesamtproduktion nach Erweiterung über den Schwellenwerten liegen muss, sondern die Erweiterung auch zu einer massgeblichen Vergrösserung der Leistung/Produktion oder aber des Stauvolumens führt.

4.5 Es ist streitig, inwiefern das Projekt zu einer Erhöhung der mittleren erwarteten Produktion führt. Die Angaben in den Projektunterlagen sind widersprüchlich: Während im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB Band 2 S. 4) von einem jährlichen Energiegewinn von 20 GWh ausgegangen wird, weil der Grimselsee aufgrund des grösseren Speichervolumens seine Zuflüsse in den Sommermonaten weitgehend zurückhalten und daher das Wasser der unterliegenden Fassungen vermehrt abgearbeitet werden könne, wird im


BGE 147 II 164 S. 178


Technischen Bericht vom 2. September 2010 (S. 21 oben) ausgeführt, dass die Menge der produzierten Energie über das ganze Jahr betrachtet unverändert bleibe, dank des grösseren Speichervolumens aber Regel- und Reserveenergie flexibler über das ganze Jahr erzeugt werden können. Das Verwaltungsgericht hielt fest, die Staumauererhöhung führe aufgrund der Erhöhung der mittleren Fallhöhe zu einer grösseren Stromproduktion im Kraftwerk Grimsel 1, ohne diese allerdings zu beziffern. Vor Bundesgericht hat die KWO eine detaillierte Berechnung vorgelegt. Danach erhöht sich die mittlere Jahresseekote durch die Bewirtschaftung des vergrösserten Grimselsees um 13 m. Die grössere Fallhöhe bewirke in den direkt unterhalb liegenden Kraftwerken Grimsel 1 und Grimsel Nollen eine Zunahme der Energieproduktion von 6.1 GWh/a. In derselben Grössenordnung (6.4 GWh/a) liege der Energiegewinn im Umwälzwerk Grimsel 2. Insgesamt betrage somit die Produktionssteigerung, die unmittelbar aus der Vergrösserung des Grimselsees resultiere, 12.5 GWh/a (ohne Berücksichtigung der streitigen indirekten Auswirkungen auf nachgelagerte Fassungen). Aufgrund dieser Berechnung erscheint es plausibel, dass das Projekt zu einer nicht unerheblichen Mehrproduktion von Strom führen wird. Allerdings ist den Beschwerdeführerinnen einzuräumen, dass die der Berechnung der KWO zugrunde liegenden Zahlen und Annahmen (z.B. zur Zunahme des mittleren jährlichen Seespiegels) noch von einer fachkundigen Stelle überprüft werden müssen. Dazu wird aufgrund der Rückweisung Gelegenheit bestehen.

4.6 Jedenfalls aber führt die geplante Erweiterung zu einem erheblichen Ausbau der Speicherkapazität: Unstreitig wird der Stauinhalt des Grimselsees um 75 Mio m3 vergrössert bzw., bei Vollleistung, von heute 871 auf 1'558 Stunden. Gemäss Amtsbericht des BFE entspricht dies rund 20 % des gesamten schweizerischen Ausbaupotenzials. Das BFE betont, dass ihm kein anderes Projekt für die Erweiterung von Speicherraum in der Schweiz bekannt sei, das einen solch grossen Ausbau des Stauvolumens mit einem so minimalen Landbedarf (0.87 km2 ) ermögliche. Unter diesen Umständen liegt es grundsätzlich im nationalen Interesse, dieses Ausbaupotenzial zu nutzen. Dies gilt auch und gerade, wenn das Ausbaupotenzial der Wasserkraft in der Schweiz begrenzt ist, wie die Beschwerdeführerinnen betonen.

BGE 147 II 164 S. 179

4.7 Besteht somit ein nationales Interesse am Projekt, so ist dieses gemäss Art. 12 Abs. 3
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 12   Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili
  1.   L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.
  2.   Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2]
  2bis.   Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:
a.   alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN;
b.   alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione;
c.   se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5]
  3.   Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6]
  3bis.   Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7]
  4.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.
  5.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9]
 
[1] RS 451
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 922.0
[4] RS 814.20
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
EnG bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen; insbesondere darf bei BLN-Objekten ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung gemäss Art. 6 Abs. 2
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 6  
  1.   L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1]
  2.   Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
NHG und Art. 6
RS 451.11 OIFP Ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)

Art. 6   Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione
  1.   Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all'interesse di protezione dell'oggetto.
  2.   Pregiudizi gravi a un oggetto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sono ammessi soltanto se giustificati da un interesse d'importanza nazionale maggiore rispetto all'interessedi protezione dell'oggetto.
  3.   Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra di loro un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l'effetto complessivo sull'oggetto.
  4.   Se dopo aver ponderato gli interessi un pregiudizio è considerato ammissibile, in considerazione dell'obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell'oggetto, a misure di ripristino oppure a un'adeguata sostituzione, per quanto possibile all'interno dello stesso oggetto.
VBLN in Erwägung gezogen werden. Der nationale Rang der Nutzinteressen öffnet damit das Tor für eine Interessenabwägung im Einzelfall, ohne das Ergebnis in die eine oder andere Richtung zu präjudizieren (vgl. BR Leuthard, AB 2016 S 683; KATHRIN FÖHSE , Positivierte Aufgaben- und Nutzungsinteressen von nationaler Bedeutung - Bestandesaufnahme im neuen Energierecht des Bundes, ZBJV 153/2017 S. 594 ff., 601). Ob das Interesse an der Realisierung des Projekts im konkreten Fall überwiegt, ist anhand einer umfassenden Interessenabwägung zu prüfen. In ihr sind alle vom Projekt berührten Belange mit der ihnen zukommenden Bedeutung einzustellen, d.h. auf dieser Stufe dürfen zugunsten des Projekts auch quantitative und qualitative Aspekte berücksichtigt werden, die in Art. 8
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
EnV (für die nationale Bedeutung der Anlage) nicht erwähnt werden. Umgekehrt sind alle Schutzinteressen zu berücksichtigen, auch wenn sie von "nur" kantonaler oder lokaler Bedeutung sind (vgl. Botschaft Energierecht, BBl 2013 7666 oben). Davon ging grundsätzlich auch das Verwaltungsgericht aus. Einzubeziehen sind auch die Auswirkungen (z.B. visueller Art) auf die angrenzende Moorlandschaft Grimsel von nationaler Bedeutung ( BGE 115 Ib 311 E. 5e S. 322), die wenige Meter oberhalb des neuen Stauziels beginnt und für die keine Pufferzone festgelegt worden ist (vgl. dazu ARE, Konzept Windenergie, S. 12).


5. Die Beschwerdeführerinnen rügen, das Verwaltungsgericht habe bei seiner Interessenabwägung das Vorfeld des Unteraargletschers zu Unrecht nur als Landschaft von nationaler Bedeutung und als schutzwürdigen Lebensraum, nicht aber als Biotop von nationaler Bedeutung i.S.v. Art. 18a
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18a [1]  
  1.   Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.
  2.   I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.
  3.   Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).
[2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
NHG berücksichtigt. Dies ist im Folgenden zu prüfen.

5.1 Das Gletschervorfeld des Unteraargletschers wurde bisher weder als Auengebiet von nationaler Bedeutung ausgeschieden (Anhang 1 der Verordnung vom 28. Oktober 1992 über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung [Auenverordnung, AuenV; SR 451.31]), noch ist er im Anhang der nicht definitiv bereinigten

BGE 147 II 164 S. 180


Objekte (Anhang 2 AuenV) aufgeführt. Die Beschwerdeführerinnen haben jedoch vor Verwaltungsgericht ein Gutachten von Mary Leibundgut zum Gletschervorfeld Unteraargletscher vom 12. November 2015 eingereicht. Danach erfüllt das Gletschervorfeld mittlerweile alle Kriterien für die nationale Bedeutung und damit für die Aufnahme ins Inventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung und müsse deshalb vorsorglich geschützt werden.

5.2 Art. 29 Abs. 1 lit. a
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 29   Disposizione transitoria
  1.   Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
a.   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
b. [1]   in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
c. [2]   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
  2.   Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3]
  3.   Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
der Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV; SR 451.1) verpflichtet die Kantone, mit geeigneten Sofortmassnahmen dafür zu sorgen, dass sich der Zustand von Biotopen, denen aufgrund der vorhandenen Erkenntnisse und Unterlagen nationale Bedeutung zukommt, nicht verschlechtert, bis der Bundesrat die Biotope von nationaler Bedeutung bezeichnet hat bzw. die einzelnen Inventare abgeschlossen sind. Art. 11a AuenV (eingefügt am 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Nov. 2017 [AS 2017 5283]) verweist für die in Anhang 2 aufgezählten, noch nicht definitiv bereinigten Objekte ausdrücklich auf den Schutz nach Art. 29
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 29   Disposizione transitoria
  1.   Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
a.   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
b. [1]   in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
c. [2]   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
  2.   Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3]
  3.   Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
NHV. Damit sollte jedoch der Anwendungsbereich von Art. 29
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 29   Disposizione transitoria
  1.   Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
a.   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
b. [1]   in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
c. [2]   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
  2.   Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3]
  3.   Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
NHV nicht eingeschränkt werden: Das Verschlechterungsverbot bleibt auch für Objekte anwendbar, die nicht in Anhang 2 AuenV aufgeführt sind, sofern ihnen nach den vorhandenen Erkenntnissen und Unterlagen nationale Bedeutung zukommt (vgl. BAFU, Erläuternder Bericht zur Revision der Verordnungen über den Schutz der Biotope und Moorlandschaften von nationaler Bedeutung, 2017, S. 8; PETER M. KELLER, in: Kommentar NHG, Keller/Zufferey/ Fahrländer [Hrsg.], 2. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 26
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 26  
  Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie.Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1967 [1]
 
[1] DCF del 27 dic. 1966.
NHG; Urteil 1C_526/2015 vom 12. Oktober 2016 E. 5.4, nicht publ. in: BGE 142 II 517 , aber in: URP 2017 S. 13). Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot sind unter den gleichen Voraussetzungen zulässig, unter denen auch in Inventarobjekte eingegriffen werden könnte (Urteil 1C_526/2015 vom 12. Oktober 2016 E. 5.3-5.6, nicht publ. in: BGE 142 II 517 , aber in: URP 2017 S. 13; Urteil 1A.173/2000 vom 5. November 2001 E. 4b, nicht publ. in: BGE 128 II 1 , aber in: URP 2002 S. 39); dies entspricht der Regelung in Art. 11a i.V.m. Art. 7 Abs. 2 AuenV für nicht definitiv bereinigte Inventarobjekte. Ein Abweichen vom Schutzziel ist danach nur zulässig für unmittelbar standortgebundene Vorhaben, die dem Schutz des Menschen vor schädlichen Auswirkungen des Wassers

BGE 147 II 164 S. 181


oder einem andern überwiegenden öffentlichen Interesse von ebenfalls nationaler Bedeutung dienen (Art. 4 Abs. 2 AuenV).

5.3 Näher zu prüfen ist, ob es sich potenziell um eine Aue von nationaler Bedeutung handelt.

5.3.1 Das BAFU bejaht dies in seiner Vernehmlassung. Es führt aus, die Aufnahme von potenziellen Auengebieten der Typen Gletschervorfeld respektive Alpine Schwemmebene ins lnventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung stütze sich auf ein systematisches Bewertungsverfahren, das die geomorphologischen und biologischen Werte gleichermassen berücksichtige (GERBER/GSTEIGER/LEIBUNDGUT/ RIGHETTI, Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen als Auengebiete, Technischer Bericht, Schriftenreihe Umwelt Nr. 305, Hrsg. BUWAL, 1999; nachfolgend: Technischer Bericht 1999). Sofern die Minimalanforderungen an die Fläche erreicht werden, würden die Gebiete für die Aspekte Geomorphologie und Biologie bewertet und in die Kategorien A bis D eingeteilt (A = Das Gebiet ist äusserst wertvoll; es hat immer nationale Bedeutung, unabhängig von der Zweitbewertung; B = Das Gebiet ist sehr wertvoll; es kann nationale Bedeutung erhalten, wenn die Zweitbewertung nicht auf D liegt; C = Das Gebiet ist wertvoll; es kann ggf. durch die Zweitbewertung nationale Bedeutung erhalten; D = keine nationale Bedeutung).
Weiter legt das BAFU dar, dass die Zunge des Unteraargletschers nach dem Aufstau im Jahr 1932 bis in den Stausee gereicht habe. Seither habe sich die Gletscherzunge um rund 1,5 km zurückgezogen und die heute sichtbare Schwemmebene freigelegt. Bei der Selektion der Potenzialgebiete für die IGLES-Kartierung Anfang der 1990er Jahre (IGLES: lnventar der Gletschervorfelder und alpinen Schwemmebenen der Schweiz) sei das eisfreie Gebiet zwischen Stausee und Gletscherzunge noch zu klein gewesen, um die Minimalanforderungen an eine alpine Schwemmebene zu erfüllen. Mittlerweile umfasse es aber gemäss Gutachten Leibundgut eine Fläche von rund 237 ha, wovon 34 ha, also 15 %, glazifluvial geprägt seien. Damit gehöre die Schwemmebene mit ihrem Dynamikbereich zu den grössten der Schweiz. Das Gutachten Leibundgut komme gestützt auf eine Kartierung im Sommer 2015 zum Schluss, das Gebiet könne bezüglich Geomorphologie mit B und bezüglich der biologischen Werte mit C bewertet werden, was für die Aufnahme in das nationale Aueninventar ausreichend sei.

BGE 147 II 164 S. 182

Das BAFU habe die Verlässlichkeit des Gutachtens Leibundgut anhand des Kurzgutachtens Hedinger/Gsteiger überprüfen lassen. Danach erreiche das Gebiet als Typ "Alpine Schwemmebene" bezüglich Geomorphologie die Kategorie A und bezüglich Biologie die Kategorie C. Die nationale Bedeutung als Auengebiet sei damit klar erreicht. Das BAFU teilt mit, dass die Naturschutzorganisationen Pro Natura, WWF und Helvetia Nostra bereits im Rahmen der Anhörung zur Revision der Auenverordnung 2015 die Aufnahme des Objekts in das Bundesinventar beantragt hatten, gestützt auf das Gutachten Leibundgut. Aufgrund der grossen Anzahl an Objekten (Anpassungen bei über 2000 Objekten) sowie aus Verfahrensgründen (Notwendigkeit einer weiteren spezifischen Anhörung für die neu vorgeschlagenen Objekte) habe man jedoch darauf verzichtet, bisher noch nicht diskutierte Objekte neu in den Revisionsprozess aufzunehmen. Die im Laufe der Anhörung 2015 neu vorgeschlagenen Objekte würden in einer nächsten Revision der Biotopinventare geprüft.

5.3.2 Die KWO kritisiert das Kurzgutachten Hedinger/Gsteiger 2019 als in verschiedener Hinsicht unvollständig und mangelhaft und reicht hierfür eine Beurteilung von A. Niedermayr (Ingenieurbüro Hunziker, Zarn & Partner) vom 13. Januar 2020 ein. Dieser bemängelt die Perimeterabgrenzung und macht geltend, bei der Teilbewertung Geomorphologie sei nicht berücksichtigt worden, dass die glazifluviale Dynamik (d.h. die durch fliessendes Wasser und Gletscherschmelzwasser beeinflusste Aktivität) auf mehr als 10 % der Fläche der alpinen Schwemmebene durch den unterliegenden Stausee beeinträchtigt werde. Dementsprechend müsse die Teilbewertung Geomorphologie von A auf D zurückgestuft werden, was die nationale Bedeutung ausschliesse.

5.3.3 Die Beschwerdeführerinnen halten dem entgegen, es entspreche der bisherigen Inventarisierungspraxis, den Perimeter von Potenzialgebieten, die an einen Stausee angrenzen, entlang des Seeufers gemäss Landeskarte Swisstopo zu ziehen. Selbst wenn die natürlichen Prozesse im Mündungsbereich durch die Stauhaltung beeinflusst seien, so handle es sich um Prozesse, welche auch in einer ungestörten Schwemmebene abliefen und darum nicht als relevante Störung der Dynamik einzustufen seien. Dass sich aufgrund der Dynamik keine stabilen Verhältnisse einstellen und Flächen im Überflutungsbereich vegetationsfrei bleiben, mache geradezu den Wert einer Schwemmebene aus und rechtfertige keine Rückstufung.

BGE 147 II 164 S. 183


Bei der Bewertung der Potenzialobjekte 1998 sei denn auch eine Rückstufung in die Kategorie D nur bei massiven künstlichen Eingriffen (z.B. Planien, Deponien) vorgenommen worden. Eine Rückstufung rechtfertige sich vorliegend umso weniger, als die zu beurteilende Schwemmebene seit 2015 infolge Abschmelzens des Gletschers bereits wieder um 3-5 ha zugenommen habe, d.h. der Objektperimeter heute 38-40 ha betragen und der glazifluviale Bereich deutlich grösser als 15 ha sein dürfte.

5.4 Gemäss dem Technischen Bericht 1999 stellen Eingriffe, welche die glazifluviale Dynamik einschränken, grundsätzlich relevante Belastungen des Naturraumes dar (Ziff. 6.3.4 S. 53). Die nationale Bedeutung ist ausgeschlossen (Kategorie D), wenn die Belastung eine Fläche von mehr als 10 % umfasst. Bei starken Belastungen, die unter diesem Grenzwert liegen, ist das Potentialgebiet in der Teilbewertung um eine Kategorie zurückzustufen (a.a.O., S. 54). Vorliegend ist streitig, ob und inwiefern die aktuelle Beeinflussung der glazifluvialen Dynamik durch die Stauhaltung als relevante Belastung einzuordnen ist und die nationale Bedeutung ausschliesst. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die glazifluvial geprägte Fläche aufgrund des rasanten Rückgangs des Gletschers laufend zunimmt. Gemäss UVP-Handbuch des BAFU (Richtlinie des Bundes für die Umweltverträglichkeitsprüfung, 2009, Modul 5, S. 21) ist eine zu erwartende Veränderung des Ausgangszustands bis zum Beginn des Baus der Anlage zu berücksichtigen (vgl. auch ANDRÉ JOMINI, in: Loi sur la protection de l'environnement, Moor/Favre/Flückiger [Hrsg.], Bd. I, N. 18 zu Art. 10b
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 10b   Rapporto sull'impatto ambientale
  1.   Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente deve sottoporre all'autorità competente un rapporto sull'impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l'esame.
  2.   Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti:
a.   lo stato iniziale;
b. [1]   il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;
c.   il carico ambientale [2] presumibile dopo l'esecuzione del progetto.
  3.   Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l'esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull'ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull'impatto ambientale.
  4.   L'autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
USG [Stand 30. November 2011]; RAUSCH/KELLER, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [Hrsg.], 2. Aufl. 201, N. 79 zu Art. 9
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 9 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
USG; YVES NICOLE, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, 1991, S. 223). Da die KWO das Projekt zurückgestellt hat, um zunächst das Kraftwerk Trift zu realisieren, erscheint es plausibel, dass die von der Stauhaltung unbeeinflusste Fläche jedenfalls zum Zeitpunkt des Höherstaus des Grimselsees mehr als 90 % des Objektperimeters umfassen wird. Dies spricht für eine potenziell nationale Bedeutung der alpinen Schwemmebene im Vorfeld des Unteraargletschers, welche durch den Höherstau des Grimselsees überflutet und damit teilweise zerstört würde.

5.5 Gemäss Art. 12 Abs. 2
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 12   Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili
  1.   L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.
  2.   Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2]
  2bis.   Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:
a.   alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN;
b.   alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione;
c.   se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5]
  3.   Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6]
  3bis.   Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7]
  4.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.
  5.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9]
 
[1] RS 451
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 922.0
[4] RS 814.20
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
Satz 2 EnG sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Biotopen nach Artikel 18a
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18a [1]  
  1.   Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.
  2.   I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.
  3.   Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).
[2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
NHG - zu denen namentlich die Auengebiete von nationaler Bedeutung

BGE 147 II 164 S. 184


zählen - ausgeschlossen. Der Gesetzgeber hat insoweit dem Biotopschutz Vorrang vor der Nutzung erneuerbarer Energien eingeräumt. Diese Bestimmung findet jedoch nur auf neue Anlagen Anwendung, d.h. Erweiterungen von bestehenden Anlagen sind in Auengebieten von nationaler Bedeutung nicht von vornherein ausgeschlossen. Der hohe Stellenwert des Schutzes von Biotopen von nationaler Bedeutung ist jedoch im Rahmen der Interessenabwägung zu berücksichtigen (FÖHSE, a.a.O., S. 605 f.). Grundvoraussetzung einer solchen Interessenabwägung ist, dass sich die zuständigen Behörden der nationalen Bedeutung einer Aue bewusst sind. Dies war vorliegend nicht der Fall: Der Grosse Rat und das Verwaltungsgericht haben zwar das Gletschervorfeld als Biotop berücksichtigt, ihm aber nationale Bedeutung nur im Zusammenhang mit dem BLN-Gebiet zugesprochen; das Verwaltungsgericht hielt ausdrücklich fest, durch das Vorhaben werde kein Biotop von nationaler Bedeutung zerstört. Insofern wurde ein wichtiges Element der Interessenabwägung nicht mit dem ihm gebührenden Gewicht berücksichtigt. Auch auf Richtplanebene fand noch keine Auseinandersetzung mit diesem (und anderen) entgegenstehenden Schutzinteressen statt. Dies ist jedoch bei Schutzinteressen von nationaler Bedeutung zwingend geboten. Dies gilt erst recht, wenn das Projekt - wie vorliegend - nicht dringlich ist und daher genügend Zeit für eine vertiefte Abklärung auf Richtplanebene besteht (vgl. dazu unten E. 6). Dieser Mangel kann im bundesgerichtlichen Verfahren nicht geheilt werden, da den zuständigen kantonalen Behörden bei der Richtplanfestsetzung und der Konzessionsverleihung ein grosser Ermessensspielraum zusteht. Damit erübrigen sich weitere Abklärungen zu den im Bericht Niedermayr aufgeworfenen Fragen; auch auf den von den Beschwerdeführerinnen beantragten Augenschein kann verzichtet werden. Es wird Sache des BAFU sein, das Inventarisierungsverfahren einzuleiten und die streitigen Fragen beförderlich abzuklären, um den kantonalen Behörden die nötigen Grundlagen für ihre Entscheidfindung zu verschaffen.


6. Abschliessend ist noch auf Fragen im Zusammenhang mit dem ungewissen Realisierungszeitpunkt des Vorhabens einzugehen. Die KWO hat die Vergrösserung des Grimselsees zurückgestellt, da es im aktuellen energiewirtschaftlichen Umfeld nicht rentabel sei, und will andere Projekte vorziehen, insbesondere den Bau des Kraftwerks Trift.

BGE 147 II 164 S. 185

6.1 Die Beschwerdeführerinnen weisen zu Recht darauf hin, dass nach Art. 54 lit. h
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche

Art. 54 [1]  
  Ciascun atto di concessione deve indicare:
a.   la persona del concessionario;
b.   la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione;
c.   per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione;
d.   altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali;
e.   la durata della concessione;
f.   le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali;
g.   la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua;
h.   i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio;
i.   gli eventuali diritti di riversione e di riscatto;
k.   il futuro degli impianti al termine della concessione;
l.   il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
WRG alle Konzessionen Fristen für den Beginn der Bauarbeiten und die Eröffnung des Betriebs enthalten müssen. Der Konzessionär ist verpflichtet, seine Konzession fristgerecht zu nutzen, ansonsten die Verleihungsbehörde die Konzession als verwirkt erklären kann (Art. 65 lit. a
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche

Art. 65  
  L'autorità concedente può dichiarare decaduta la concessione:
a.   se il concessionario lascia trascorrere inutilmente i termini prescritti dalla concessione, specie per la giustificazione finanziaria e per la costruzione e l'apertura dell'esercizio, eccettochè, secondo le circostanze, ragioni d'equità non giustificassero una proroga;
b.   se il concessionario interrompe l'esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine conveniente;
c.   se, nonostante diffida dell'autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri essenziali.
WRG). Art. 29 Abs. 1 lit. b WNG/BE sieht vor, dass die Konzession widerrufen werden kann, wenn vom Nutzungsrecht nicht innert fünf Jahren Gebrauch gemacht wird. Der Beschluss des Grossen Rats vom 5. September 2012 enthält keine Fristen. Ob sich aus den (subsidiär geltenden) Bedingungen und Bestimmungen der Gesamtkonzession 1962 Fristen für den Bau- und Betriebsbeginn ergeben, geht aus den Akten nicht hervor.

6.2 Das BAFU wirft die Frage auf, ob eine Interessenabwägung zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt getroffen werden kann, weil sich die Umstände zum Zeitpunkt einer etwaigen Realisierung des Projekts (eventuell erst in 20 Jahren oder später) sowohl aus der Perspektive des Natur- und Landschaftsschutzes als auch aus der Perspektive der Energiestrategie 2050 ganz anders darstellen könnten als heute. Formell muss die Interessenabwägung im Entscheidzeitpunkt vorgenommen werden, d.h. im Zeitpunkt der Konzessionserteilung bzw. -anpassung durch den Grossen Rat. Materiell ist jedoch zu berücksichtigen, wann die konzessionierte Anlage gebaut und in Betrieb genommen werden soll. Insbesondere sind Veränderungen des Ist-Zustands bis zur Bau- und Betriebsphase bei der Umweltverträglichkeitsprüfung zu berücksichtigen (vgl. oben E. 5.4). Der Betriebszeitpunkt spielt überdies eine Rolle bei der Beurteilung, inwiefern die Anlage zur Realisierung der Energiestrategie 2050 und der kantonalen Energieziele beiträgt. Je weiter die Realisierung zeitlich entfernt ist, desto schwieriger und unsicherer werden die für die Beurteilung erforderlichen Prognosen. Wie dargelegt, verlangen Art. 54 lit. h
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche

Art. 54 [1]  
  Ciascun atto di concessione deve indicare:
a.   la persona del concessionario;
b.   la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione;
c.   per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione;
d.   altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali;
e.   la durata della concessione;
f.   le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali;
g.   la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua;
h.   i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio;
i.   gli eventuali diritti di riversione e di riscatto;
k.   il futuro degli impianti al termine della concessione;
l.   il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
WRG und Art. 29 Abs. 1 lit. b WNG/BE daher zwingend die Festsetzung von Fristen und schliessen eine Konzessionserteilung "auf Vorrat" aus.

6.3 Insofern wird im Richtplan- und Konzessionsverfahren auch der voraussichtliche Realisierungszeitpunkt zu berücksichtigen sein. Wird die bestehende, 1962 erteilte, Gesamtkonzession angepasst und erweitert, muss zwingend eine Frist für den Bau- und Betrieb des erweiterten Grimselstausees vorgesehen werden. Ist dies noch nicht möglich, schliesst dies eine Konzessionierung zum jetzigen Zeitpunkt aus.
147 II 164 04. novembre 2020 24. settembre 2021 Tribunale federale 147 II 164 DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico

Oggetto Art. 8 e 8b LPT; art. 10 e 12 LEne; art. 6 LPN; art. 29 OPN; art. 54 lett. h LUFI; ampliamento del bacino idrico...

Registro di legislazione
Cost 78
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 78   Protezione della natura e del paesaggio
  1.   La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
  2.   Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.
  3.   Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.
  4.   Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.
  5.   Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.
LEne 10
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 10   Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione
  1.   I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2. [2]
  1bis.   Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati. [3]
  1ter.   Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture. [4]
  2.   Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti.
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
LEne 12
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia

Art. 12   Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili
  1.   L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.
  2.   Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2]
  2bis.   Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:
a.   alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN;
b.   alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione;
c.   se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5]
  3.   Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6]
  3bis.   Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7]
  4.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.
  5.   Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9]
 
[1] RS 451
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[3] RS 922.0
[4] RS 814.20
[5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
[9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666).
LPAmb 9
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 9 [1]  
 
[1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817).
LPAmb 10 b
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 10b   Rapporto sull'impatto ambientale
  1.   Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente deve sottoporre all'autorità competente un rapporto sull'impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l'esame.
  2.   Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti:
a.   lo stato iniziale;
b. [1]   il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;
c.   il carico ambientale [2] presumibile dopo l'esecuzione del progetto.
  3.   Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l'esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull'ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull'impatto ambientale.
  4.   L'autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
LPN 6
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 6  
  1.   L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1]
  2.   Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
LPN 18 a
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18a [1]  
  1.   Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.
  2.   I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.
  3.   Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).
[2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
LPN 26
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 26  
  Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie.Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1967 [1]
 
[1] DCF del 27 dic. 1966.
LPT 8
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 [1]   Contenuto minimo dei piani direttori
  1.   Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:
a.   il suo sviluppo territoriale;
b.   le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
c.   i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.
  2.   I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
LPT 8 b
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8b [1]   Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia
  Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
LPT 11
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 11   Approvazione del Consiglio federale
  1.   Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini.
  2.   I piani direttori vincolano la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale.
LUFI 22
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche

Art. 22  
  1.   Le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda.
  2.   Gli impianti devono essere costruiti in modo da non guastare, o da guastare il meno possibile, il paesaggio.
  3.   La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche in quanto siano dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione. [1]
  4.   ... [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina le modalità di indennizzo. [3]
 
[1] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905).
[2] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). Abrogato dalla cifra II 15 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
[3] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905).
LUFI 54
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche

Art. 54 [1]  
  Ciascun atto di concessione deve indicare:
a.   la persona del concessionario;
b.   la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione;
c.   per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione;
d.   altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali;
e.   la durata della concessione;
f.   le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali;
g.   la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua;
h.   i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio;
i.   gli eventuali diritti di riversione e di riscatto;
k.   il futuro degli impianti al termine della concessione;
l.   il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
LUFI 65
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche

Art. 65  
  L'autorità concedente può dichiarare decaduta la concessione:
a.   se il concessionario lascia trascorrere inutilmente i termini prescritti dalla concessione, specie per la giustificazione finanziaria e per la costruzione e l'apertura dell'esercizio, eccettochè, secondo le circostanze, ragioni d'equità non giustificassero una proroga;
b.   se il concessionario interrompe l'esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine conveniente;
c.   se, nonostante diffida dell'autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri essenziali.
OEn 8
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia

Art. 8   Impianti idroelettrici di interesse nazionale
  1.   I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano:
a.   una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure
b.   una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza.
  2.   Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:
a.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
b.   raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1]
  2bis.   Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2]
  2ter.   Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a.   nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
b.   nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4]
  2quater.   Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5]
  3.   Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare.
  4.   Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[3] RS 451
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828).
OIFP 6
RS 451.11 OIFP Ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)

Art. 6   Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione
  1.   Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all'interesse di protezione dell'oggetto.
  2.   Pregiudizi gravi a un oggetto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sono ammessi soltanto se giustificati da un interesse d'importanza nazionale maggiore rispetto all'interessedi protezione dell'oggetto.
  3.   Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra di loro un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l'effetto complessivo sull'oggetto.
  4.   Se dopo aver ponderato gli interessi un pregiudizio è considerato ammissibile, in considerazione dell'obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell'oggetto, a misure di ripristino oppure a un'adeguata sostituzione, per quanto possibile all'interno dello stesso oggetto.
OPN 29
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 29   Disposizione transitoria
  1.   Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
a.   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
b. [1]   in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
c. [2]   i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
  2.   Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3]
  3.   Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
OPT 5
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 5   Contenuto e struttura
  1.   Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari. [1]
  2.   Esso indica:
a.   come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti);
b.   quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi);
c.   quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari).
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909).
Registro DTF
Weitere Urteile ab 2000
AS
FF
BO
RDAF
2017 I 245
SJ
2015 I S.97
URP
2002 S.392017 S.132017 S.452018 S.1222018 S.16
ZBJV
153/2017 S.594