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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
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| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8b [1] Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia |
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| Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). | ||||||
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RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione |
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| I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2. [2] | ||||||
| Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati. [3] | ||||||
| Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture. [4] | ||||||
| Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili |
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| L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. | ||||||
| Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2] | ||||||
| Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: | ||||||
| alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; | ||||||
| alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; | ||||||
| se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5] | ||||||
| Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6] | ||||||
| Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9] | ||||||
| [1] RS 451 [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 922.0 [4] RS 814.20 [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 6 |
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| L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1] | ||||||
| Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) Art. 29 Disposizione transitoria |
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| Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori; | ||||||
| in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori. | ||||||
| Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3] | ||||||
| Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 6 |
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| L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1] | ||||||
| Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 6 |
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| L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1] | ||||||
| Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) Art. 29 Disposizione transitoria |
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| Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori; | ||||||
| in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori. | ||||||
| Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3] | ||||||
| Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
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| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
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| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
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| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
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| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8b [1] Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia |
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| Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). | ||||||
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RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione |
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| I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2. [2] | ||||||
| Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati. [3] | ||||||
| Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture. [4] | ||||||
| Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione |
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| I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 1979 [1] sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2. [2] | ||||||
| Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati. [3] | ||||||
| Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l'avvicendamento delle colture. [4] | ||||||
| Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8b [1] Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia |
||||||
| Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
||||||
| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8b [1] Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia |
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| Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8b [1] Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia |
||||||
| Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). | ||||||
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RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili |
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| L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. | ||||||
| Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2] | ||||||
| Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: | ||||||
| alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; | ||||||
| alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; | ||||||
| se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5] | ||||||
| Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6] | ||||||
| Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9] | ||||||
| [1] RS 451 [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 922.0 [4] RS 814.20 [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
||||||
| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 5 Contenuto e struttura |
||||||
| Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari. [1] | ||||||
| Esso indica: | ||||||
| come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti); | ||||||
| quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi); | ||||||
| quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
||||||
| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8b [1] Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia |
||||||
| Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 5 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
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| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 5 Contenuto e struttura |
||||||
| Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari. [1] | ||||||
| Esso indica: | ||||||
| come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti); | ||||||
| quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi); | ||||||
| quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 8 [1] Contenuto minimo dei piani direttori |
||||||
| Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno: | ||||||
| il suo sviluppo territoriale; | ||||||
| le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire; | ||||||
| i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione. | ||||||
| I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931). | ||||||
|
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 11 Approvazione del Consiglio federale |
||||||
| Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini. | ||||||
| I piani direttori vincolano la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale. | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 5 Contenuto e struttura |
||||||
| Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari. [1] | ||||||
| Esso indica: | ||||||
| come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale (dati acquisiti); | ||||||
| quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora coordinate e come si debba procedere al fine di coordinarle tempestivamente (risultati intermedi); | ||||||
| quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo (informazioni preliminari). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 6 |
||||||
| L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1] | ||||||
| Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
|
RS 451.11 OIFP Ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP) Art. 6 Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione |
||||||
| Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all'interesse di protezione dell'oggetto. | ||||||
| Pregiudizi gravi a un oggetto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sono ammessi soltanto se giustificati da un interesse d'importanza nazionale maggiore rispetto all'interessedi protezione dell'oggetto. | ||||||
| Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra di loro un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l'effetto complessivo sull'oggetto. | ||||||
| Se dopo aver ponderato gli interessi un pregiudizio è considerato ammissibile, in considerazione dell'obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell'oggetto, a misure di ripristino oppure a un'adeguata sostituzione, per quanto possibile all'interno dello stesso oggetto. | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 22 |
||||||
| Le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda. | ||||||
| Gli impianti devono essere costruiti in modo da non guastare, o da guastare il meno possibile, il paesaggio. | ||||||
| La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche in quanto siano dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le modalità di indennizzo. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). [2] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). Abrogato dalla cifra II 15 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dall'art. 75 n. 6 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 6 |
||||||
| L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1] | ||||||
| Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili |
||||||
| L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. | ||||||
| Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2] | ||||||
| Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: | ||||||
| alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; | ||||||
| alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; | ||||||
| se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5] | ||||||
| Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6] | ||||||
| Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9] | ||||||
| [1] RS 451 [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 922.0 [4] RS 814.20 [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
||||||
| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 6 |
||||||
| L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1] | ||||||
| Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
|
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili |
||||||
| L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. | ||||||
| Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2] | ||||||
| Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: | ||||||
| alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; | ||||||
| alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; | ||||||
| se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5] | ||||||
| Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6] | ||||||
| Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9] | ||||||
| [1] RS 451 [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 922.0 [4] RS 814.20 [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili |
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| L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. | ||||||
| Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2] | ||||||
| Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: | ||||||
| alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; | ||||||
| alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; | ||||||
| se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5] | ||||||
| Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6] | ||||||
| Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9] | ||||||
| [1] RS 451 [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 922.0 [4] RS 814.20 [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 6 |
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| L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. [1] | ||||||
| Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 451.11 OIFP Ordinanza del 29 marzo 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP) Art. 6 Interventi nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione |
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| Gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici degli oggetti non pregiudicano gli oggetti e sono ammessi. Sono parimenti ammessi pregiudizi lievi a un oggetto se giustificati da un interesse maggiore rispetto all'interesse di protezione dell'oggetto. | ||||||
| Pregiudizi gravi a un oggetto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sono ammessi soltanto se giustificati da un interesse d'importanza nazionale maggiore rispetto all'interessedi protezione dell'oggetto. | ||||||
| Se più interventi giudicati singolarmente ammissibili hanno tra di loro un rapporto materiale, territoriale o temporale oppure se sono da prevedere interventi successivi a un intervento ammesso, deve essere valutato anche l'effetto complessivo sull'oggetto. | ||||||
| Se dopo aver ponderato gli interessi un pregiudizio è considerato ammissibile, in considerazione dell'obbligo alla massima salvaguardia possibile il responsabile deve provvedere a misure particolari finalizzate alla migliore protezione possibile dell'oggetto, a misure di ripristino oppure a un'adeguata sostituzione, per quanto possibile all'interno dello stesso oggetto. | ||||||
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RS 730.01 OEn Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn) - Ordinanza sull'energia Art. 8 Impianti idroelettrici di interesse nazionale |
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| I nuovi impianti idroelettrici sono considerati di interesse nazionale se presentano: | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno; oppure | ||||||
| una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza. | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se: | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure | ||||||
| raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. [1] | ||||||
| Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento. [2] | ||||||
| Se un ampliamemto o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 [3] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
| nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh; | ||||||
| nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh. [4] | ||||||
| Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh. [5] | ||||||
| Se la produzione media prevista è compresa tra 10 e 20 GWh all'anno per i nuovi impianti idroelettrici e tra 5 e 10 GWh all'anno per gli impianti idroelettrici esistenti, il requisito della durata di invaso si riduce in maniera lineare. | ||||||
| Gli impianti di stoccaggio con pompaggio sono considerati di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] RS 451 [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18a [1] |
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| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. | ||||||
| I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. | ||||||
| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). | ||||||
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RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) Art. 29 Disposizione transitoria |
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| Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori; | ||||||
| in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori. | ||||||
| Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3] | ||||||
| Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). | ||||||
|
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) Art. 29 Disposizione transitoria |
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| Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori; | ||||||
| in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori. | ||||||
| Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3] | ||||||
| Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). | ||||||
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RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) Art. 29 Disposizione transitoria |
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| Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori; | ||||||
| in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; | ||||||
| i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori. | ||||||
| Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22. [3] | ||||||
| Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 26 |
||||||
| Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie.Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1967 [1] | ||||||
| [1] DCF del 27 dic. 1966. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 10b Rapporto sull'impatto ambientale |
||||||
| Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente deve sottoporre all'autorità competente un rapporto sull'impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l'esame. | ||||||
| Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti: | ||||||
| lo stato iniziale; | ||||||
| il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente; | ||||||
| il carico ambientale [2] presumibile dopo l'esecuzione del progetto. | ||||||
| Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l'esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull'ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull'impatto ambientale. | ||||||
| L'autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841). [2] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 47774817). |
|
RS 730.0 LEne Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia Art. 12 Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili |
||||||
| L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. | ||||||
| Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 [1] sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). [2] | ||||||
| Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 [3] sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica: | ||||||
| alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN; | ||||||
| alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc [4], sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione; | ||||||
| se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto. [5] | ||||||
| Quando un'autorità decide sull'autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale. [6] | ||||||
| Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione. [7] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. [8] Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato. [9] | ||||||
| [1] RS 451 [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 922.0 [4] RS 814.20 [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nuovo periodo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [8] Nuovo periodo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). [9] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18a [1] |
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| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione. | ||||||
| I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione. | ||||||
| Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [2] può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). [2] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 65 |
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| L'autorità concedente può dichiarare decaduta la concessione: | ||||||
| se il concessionario lascia trascorrere inutilmente i termini prescritti dalla concessione, specie per la giustificazione finanziaria e per la costruzione e l'apertura dell'esercizio, eccettochè, secondo le circostanze, ragioni d'equità non giustificassero una proroga; | ||||||
| se il concessionario interrompe l'esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine conveniente; | ||||||
| se, nonostante diffida dell'autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri essenziali. | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 54 [1] |
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| Ciascun atto di concessione deve indicare: | ||||||
| la persona del concessionario; | ||||||
| la portata del diritto d'utilizzazione concesso, con indicazione del deflusso utile e della portata di dotazione al secondo, come pure del modo d'utilizzazione; | ||||||
| per le derivazioni e accumulazioni, il deflusso residuale da mantenere al secondo, il luogo e il modo di registrazione; | ||||||
| altre condizioni e oneri, basati su altre leggi federali; | ||||||
| la durata della concessione; | ||||||
| le prestazioni economiche imposte al concessionario, come il canone annuo, la tassa sugli impianti di pompaggio, come pure sulla fornitura d'acqua o d'energia elettrica, e altre prestazioni risultanti dall'utilizzazione della forza idrica in virtù di prescrizioni speciali; | ||||||
| la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione del corso d'acqua; | ||||||
| i termini per l'inizio dei lavori di costruzione e per l'apertura dell'esercizio; | ||||||
| gli eventuali diritti di riversione e di riscatto; | ||||||
| il futuro degli impianti al termine della concessione; | ||||||
| il futuro di eventuali prestazioni d'indennità dovute ad altri concessionari al termine della loro concessione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). | ||||||