Urteilskopf

143 III 149

23. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. AG contro B. (ricorso in materia civile) 5A_834/2015 del 20 gennaio 2017

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 149

BGE 143 III 149 S. 149

A. Con decisione 26 novembre 2014 il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto l'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna promossa dalla creditrice procedente A. AG contro il debitore B.
B. Con sentenza 13 settembre 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, l'appello presentato il 12 gennaio 2015 da A. AG contro la decisione pretorile 26 novembre 2014. Secondo la Corte cantonale, il termine non era sospeso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC (RS 272), ma era soltanto prorogato fino al terzo
BGE 143 III 149 S. 150

giorno dopo la fine delle ferie esecutive natalizie giusta gli art. 56 n
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
. 2 e 63 LEF.
C. Con ricorso in materia civile 19 ottobre 2015 A. AG ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ritornare gli atti al Tribunale d'appello per il giudizio di merito. Con risposta 1° dicembre 2015 B. ha proposto la reiezione dell'impugnativa. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
(riassunto)

Erwägungen

Dai considerandi:

2. In concreto è litigiosa la questione a sapere se al termine di appello contro una decisione che respinge l'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna dell'art. 265a cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 265a - 1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.468
1    Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.468
2    Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.
3    Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna.
4    Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.469
LEF si applichino le norme sulle ferie giudiziarie del CPC oppure quelle sulle ferie esecutive.
2.1 La procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti è disciplinata dal CPC (art. 1 lett. c
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 1 Oggetto - Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
a  le vertenze civili;
b  i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
c  le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
d  l'arbitrato.
CPC). L'art. 145 cpv. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC prevede che i termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c). Secondo l'art. 145 cpv. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC, questa sospensione dei termini non vale per la procedura di conciliazione (lett. a) e la procedura sommaria (lett. b). L'art. 145 cpv. 4
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC fa salve le disposizioni della LEF sulle ferie e sospensioni. Secondo l'art. 56 n
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
. 2 LEF, non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 al 31 luglio. L'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF precisa che le ferie esecutive non impediscono la decorrenza dei termini, ma che il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi. Per costante giurisprudenza, l'applicazione dell'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF presuppone l'esistenza di un atto esecutivo nel senso dell'art. 56
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
LEF (sentenza 5A_471/2013 del 17 marzo 2014 consid. 2.3 con rinvii), ossia un provvedimento che avvicina il creditore procedente al suo fine e tocca la posizione giuridica dell'escusso (DTF 121 III 88 consid. 6c/aa con rinvii).
BGE 143 III 149 S. 151

2.2 Secondo i Giudici cantonali, "i termini relativi alle cause di puro diritto esecutivo" - tra cui si annovera l'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna - "soggiacciono all'art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF". Dato che il giudizio statuente sull'azione dell'art. 265a cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 265a - 1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.468
1    Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.468
2    Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.
3    Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna.
4    Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.469
LEF configura un atto esecutivo nel senso dell'art. 56
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
LEF, il termine di trenta giorni (v. art. 311 cpv. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 311 Proposizione dell'appello - 1 L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
1    L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2    Dev'essergli allegata la decisione impugnata.
CPC) per appellare la decisione pretorile 26 novembre 2014 (notificata alla creditrice procedente il giorno seguente), era soltanto prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle ferie esecutive natalizie, da cui la tardività del rimedio presentato il 12 gennaio 2015.
2.3 La ricorrente ritiene invece che il giudizio statuente sull'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna non sia un atto esecutivo nel senso dell'art. 56
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
LEF e che al termine di appello contro tale giudizio, pronunciato nell'ambito di una procedura ordinaria retta dal CPC, debbano applicarsi le ferie di tale legge processuale. L'opponente condivide per contro la soluzione adottata dalla Corte cantonale.
2.4 La procedura dell'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna dell'art. 265a cpv. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 265a - 1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.468
1    Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.468
2    Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.
3    Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna.
4    Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.469
LEF - azione che, come rettamente stabilito dalla Corte cantonale, costituisce una controversia di puro diritto esecutivo (sentenza 5A_283/2007 del 15 novembre 2007 consid. 1.2, in Pra 2008 n. 57 pag. 379) - è disciplinata dal CPC (art. 1 lett. c
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 1 Oggetto - Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
a  le vertenze civili;
b  i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
c  le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
d  l'arbitrato.
CPC). La causa si svolge in procedura ordinaria o semplificata, e non in procedura sommaria (v. art. 251 lett. d
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 251 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento - La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a  decisioni del giudice preposto al rigetto dell'opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
b  autorizzazione dell'opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF112) e dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
c  annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85 LEF);
d  decisione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1-3 LEF);
e  pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
CPC a contrario). Nella presente fattispecie non è in discussione il regime delle ferie applicabile al termine per promuovere l'azione, ma quello applicabile al termine di appello contro la decisione che la respinge.
2.4.1 Con riferimento alla riserva contenuta nell'art. 145 cpv. 4
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC, il Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero precisa che le disposizioni sulle ferie esecutive (art. 56 e
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
63 LEF) prevalgono in quanto leges speciales sulla disciplina delle ferie giudiziarie prevista nel CPC: tali disposizioni continueranno pertanto ad applicarsi a talune azioni proposte nell'ambito della LEF (p. es. alle azioni di disconoscimento del debito, di rivendicazione, di partecipazione al pignoramento o di convalida del sequestro), a prescindere dal fatto che le relative controversie debbano essere giudicate in procedura ordinaria o semplificata, e dovranno inoltre essere osservate anche in futuro nelle procedure sommarie aventi per oggetto atti esecutivi di competenza del giudice (p. es.
BGE 143 III 149 S. 152

rigetto dell'opposizione o dichiarazione di fallimento; FF 2006 6682 seg. n. 5.9.3).
2.4.1.1 Dal Messaggio risulta in modo chiaro che la riserva in favore degli art. 56 e
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
63 LEF vale per le controversie, di puro diritto esecutivo, soggette alla procedura sommaria in virtù dell'art. 251
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 251 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento - La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a  decisioni del giudice preposto al rigetto dell'opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
b  autorizzazione dell'opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF112) e dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
c  annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85 LEF);
d  decisione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1-3 LEF);
e  pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
CPC, nella quale la sospensione dei termini prevista dal CPC del resto non si applica (v. art. 145 cpv. 2 lett. b
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC).
2.4.1.2 Nelle controversie soggette alla procedura ordinaria o semplificata, la riserva in favore delle disposizioni sulle ferie esecutive concerne inoltre i termini, previsti dalla LEF, per introdurre le azioni. A tali termini sono pertanto applicabili gli art. 56 e
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
63 LEF se prendono avvio da un atto esecutivo, come nel caso dei termini per promuovere le "azioni di disconoscimento del debito" (v. DTF 143 III 38 consid. 3 pag. 40), "di rivendicazione, di partecipazione al pignoramento o di convalida del sequestro". La portata della predetta riserva è invece meno chiara con riferimento ai termini non introduttivi d'azione, segnatamente i termini di impugnazione, previsti dal CPC (salvo nel caso degli art. 174 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 174 - 1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
1    La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2    L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o
3  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
3    Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l'autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.
, 185
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 185 - La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione può essere impugnata entro cinque giorni mediante reclamo secondo il CPC365.
e 278 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1    Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2    Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3    La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC488. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4    L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.
LEF). Tra le interpretazioni proposte dalla dottrina che si è chinata su tale questione (v. STÉPHANE ABBET, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, JdT 2016 II pag. 92 seg.; ADRIAN STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],3a ed. 2016, n. 7 segg. ad art. 145
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC; BARBARA MERZ, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol. I, 2a ed. 2016, n. 32 seg. ad art. 145
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC; NINA J. FREI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n. 18 segg. ad art. 145
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC; DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 145
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC; FRANCESCO TREZZINi, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [...], 2011, pag. 613 seg.;THOMAS BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 16 segg. ad art. 63
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
LEF), quella nel senso di un'applicazione esclusiva del regime delle ferie giudiziarie del CPC va favorita. La prima alternativa, consistente nell'applicare alle vertenze di puro diritto esecutivo il regime delle ferie esecutive (e nell'applicare invece alle vertenze di puro diritto materiale o con un effetto riflesso sul diritto materiale il regime delle ferie giudiziarie del CPC), complicherebbe infatti la già difficile coordinazione tra ferie esecutive e ferie giudiziarie, poiché le parti e le autorità

BGE 143 III 149 S. 153

dovrebbero tenere conto del fatto che le ferie del CPC non solo non si applicherebbero nelle procedure sommarie dell'art. 251
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 251 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento - La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a  decisioni del giudice preposto al rigetto dell'opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
b  autorizzazione dell'opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF112) e dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
c  annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85 LEF);
d  decisione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1-3 LEF);
e  pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
CPC (come risulta esplicitamente dall'art. 145 cpv. 2 lett. b
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC), ma nemmeno in tutte le altre controversie di puro diritto esecutivo soggette alla procedura ordinaria o semplificata. La seconda alternativa, consistente nell'osservare le ferie esecutive quando il termine prende avvio da un atto esecutivo nel senso dell'art. 56
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
LEF e nell'osservare invece le ferie giudiziarie del CPC nel caso opposto, condurrebbe per contro al risultato di far beneficiare gli atti non esecutivi (e quindi, fondamentalmente, il creditore) di un regime di ferie generalmente più vantaggioso di quello imposto agli atti esecutivi (e quindi, fondamentalmente, al debitore). Si giustifica pertanto ritenere che, una volta promossa un'azione in materia di esecuzione e fallimenti in procedura ordinaria o semplificata, ai termini, segnatamente di impugnazione, siano esclusivamente applicabili le ferie giudiziarie del CPC.
2.4.2 In concreto è pertanto ininfluente sapere se la decisione con cui viene respinta l'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna costituisca un atto esecutivo nel senso dell'art. 56
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
LEF: come visto, al termine per la sua impugnazione sono in ogni modo applicabili le ferie giudiziarie del CPC, e non quelle esecutive. Di conseguenza, la Corte cantonale è incorsa in una violazione del diritto federale per aver ritenuto tardivo l'appello della qui ricorrente contro la decisione pretorile 26 novembre 2014: il termine di trenta giorni - iniziato a decorrere il 28 novembre 2014, sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
CPC e scaduto quindi lunedì 12 gennaio 2015 - era infatti stato osservato. (...)
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 143 III 149
Data : 20. gennaio 2017
Pubblicato : 14. agosto 2017
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 143 III 149
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Art. 1 lett. c e 145 cpv. 1 e 4 CPC; art. 56 n. 2, 63 e 265a cpv. 4 LEF; regime di ferie applicabile al termine di appello


Registro di legislazione
CPC: 1 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 1 Oggetto - Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
a  le vertenze civili;
b  i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
c  le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
d  l'arbitrato.
4 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 4 Principi - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali.
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali.
2    Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest'ultimo è determinato secondo il presente Codice.
145 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 145 Sospensione dei termini - 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Questa sospensione dei termini non vale per:
a  la procedura di conciliazione;
b  la procedura sommaria.
3    Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4    Sono fatte salve le disposizioni della LEF62 sulle ferie e sospensioni.
251 
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 251 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento - La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a  decisioni del giudice preposto al rigetto dell'opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
b  autorizzazione dell'opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF112) e dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
c  annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85 LEF);
d  decisione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1-3 LEF);
e  pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
311
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 311 Proposizione dell'appello - 1 L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
1    L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).
2    Dev'essergli allegata la decisione impugnata.
LEF: 56 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 56 - Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1  nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2  durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3  contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57-62).
56e  56n  63 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 63 - Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.
174 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 174 - 1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
1    La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2    L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o
3  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
3    Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l'autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.
185 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 185 - La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione può essere impugnata entro cinque giorni mediante reclamo secondo il CPC365.
265a 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 265a - 1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.468
1    Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.468
2    Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.
3    Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna.
4    Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.469
278
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1    Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2    Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3    La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC488. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4    L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.
Registro DTF
121-III-88 • 143-III-149 • 143-III-38
Weitere Urteile ab 2000
5A_283/2007 • 5A_471/2013 • 5A_834/2015
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
atto esecutivo • azione di accertamento • azione di disconoscimento del debito • cio • codice di diritto processuale svizzero • commentario • computo del termine • convalida del sequestro • decisione • direttive anticipate del paziente • diritto civile • diritto delle esecuzioni e del fallimento • diritto materiale • domenica • esecuzione per debiti • ferie esecutive • ferie giudiziarie • francescano • leso • materia d'insegnamento • ordine militare • partecipazione al pignoramento • procedura civile • procedura ordinaria • procedura sommaria • questio • ricorrente • ricorso in materia civile • rigetto dell'opposizione • ripartizione dei compiti • sabato • termine per promuovere l'azione • termine relativo • tribunale federale • violazione del diritto
FF
2006/6682