134 III 255
44. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. V. AG gegen B. und Mitb. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_440/2007 vom 6. Februar 2008
Regeste (de):
- Edition eines Unternehmensbewertungsberichts im Klageverfahren nach Art. 105
SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione
LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2.
1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. 2 La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. 3 Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. 4 L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. - Aus Art. 14
SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione
LFus Art. 14 Rapporto di fusione - 1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme.
1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. 2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci. 3 Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico: a lo scopo e le conseguenze della fusione; b il contratto di fusione; c il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice; d se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità; e le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio; f se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice; g se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione; h in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria; i le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale; j le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione; k se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo. 4 In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società. 5 Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni. SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione
LFus Art. 16 Diritto di consultazione - 1 Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione:
1 Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione: a il contratto di fusione; b il rapporto di fusione; c la relazione di revisione; d i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il conto intermedio. 2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci. 3 I soci possono chiedere alle società partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione. 4 Ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione. - Im Klageverfahren nach Art. 105
SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione
LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2.
1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. 2 La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. 3 Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. 4 L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. - Beruft sich die herausgabepflichtige Partei auf im Bewertungsbericht enthaltene Geschäftsgeheimnisse, ist eine Interessenabwägung vorzunehmen (E. 2.5).
Regeste (fr):
- Edition d'un rapport d'évaluation d'entreprise dans la procédure relative à une demande fondée sur l'art. 105 LFus.
- On ne peut pas déduire des art. 14 et 16 LFus que la loi sur la fusion traiterait un rapport d'évaluation comme un secret d'affaires ne devant pas être dévoilé dans son intégralité (consid. 2.3).
- Dans la procédure relative à une demande fondée sur l'art. 105 LFus, la partie demanderesse doit pouvoir administrer la preuve avec tous les moyens de preuve et donc aussi, en principe, à l'aide du rapport d'évaluation (consid. 2.4).
- Si la partie tenue de produire le rapport d'évaluation se prévaut de secrets d'affaires qui y figurent, il y a lieu de procéder à une pesée d'intérêts (consid. 2.5).
Regesto (it):
- Edizione di un rapporto di valutazione d'impresa nel quadro della procedura giudiziaria fondata sull'art. 105 LFus.
- Dagli art. 14 e 16 LFus non si può dedurre che la legge sulla fusione consideri un rapporto di valutazione come un segreto d'affari che non dev'essere rivelato nella sua integralità (consid. 2.3).
- Nel quadro della procedura fondata sull'art. 105 LFus la parte attrice deve avere la possibilità di fornire la prova mediante tutti i mezzi probatori e pertanto, di principio, anche mediante il rapporto di valutazione (consid. 2.4).
- Se la parte tenuta alla consegna del rapporto di valutazione pretende ch'esso contiene segreti d'affari, occorre procedere a una ponderazione degli interessi (consid. 2.5).
Sachverhalt ab Seite 256
BGE 134 III 255 S. 256
A. Die X. AG hat die Y. AG gemäss dem von den Verwaltungsräten beider Aktiengesellschaften unterzeichneten Fusionsvertrag vom 12. November 2005 sowie den diesbezüglichen Zustimmungsbeschlüssen ihrer Generalversammlungen vom 16. und 17. Dezember 2005 durch Absorptionsfusion i.S. von Art. 3 Abs. 1 lit. a
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 3 Principio - 1 Le società possono operare fusioni mediante: |
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1 | Le società possono operare fusioni mediante: |
a | l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione); |
b | l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione). |
2 | La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio. |
B. Der Beschwerdegegner stellte am 24. Februar 2006 beim Kreispräsidenten N. folgendes Sühnebegehren: 1. Die Beschwerdeführerin sei zu verpflichten, dem Beschwerdegegner und allen übrigen Aktionären der vormals unter der Firma X. AG geführten Beschwerdeführerin, die ihre Stellung als Aktionär dieser Gesellschaft bereits vor der Fusion mit der Y. AG erworben und nicht vor dem Vollzug dieser Fusion wieder aufgegeben haben, eine vom Gericht festzulegende angemessene Ausgleichszahlung gemäss Art. 105
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
BGE 134 III 255 S. 257
fort. Er machte geltend, mit 1:5 sei zu Lasten der (Alt-)Aktionäre der Beschwerdeführerin (Aktionäre der ehemaligen X. AG) ein unangemessenes Umtauschverhältnis festgesetzt worden. Die X. AG als übernehmende Gesellschaft sei gezielt im Hinblick auf die Fusion erheblich unterbewertet und die Y. AG als zu übernehmende Gesellschaft extrem überbewertet worden. Zum Beweis seiner Sachdarstellungen verlangte der Beschwerdegegner unter anderem die Edition des sich in den Händen der Beschwerdeführerin befindenden Unternehmensbewertungsgutachtens. Mit Prozessantwort vom 31. August 2006 beantragte die Beschwerdeführerin, die Klage abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Zudem reichte sie einen verschlossenen Briefumschlag ein, der das vom Beschwerdegegner zur Edition herausverlangte Bewertungsgutachten der Z. AG vom 10. November 2005 enthalten solle, und stellte den Verfahrensantrag, dem Beschwerdegegner von diesem Bewertungsbericht keine direkte Kenntnis zu geben, sondern zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse die notwendigen Schutzmassnahmen nach Art. 160 Abs. 1 und Art. 171 Abs. 2 ZPO/GR anzuordnen, sofern das Gericht auf die Klage überhaupt eintrete. Mit Verfügung vom 2. Mai 2007 wies der Bezirksgerichtspräsident L. das Gesuch der Beschwerdeführerin betreffend die Verweigerung bzw. Einschränkung des Einsichtsrechts in den Bewertungsbericht der Z. AG ab und ordnete an, den Bericht dem Beschwerdegegner und den Nebenintervenienten zur Einsicht und Stellungnahme zuzustellen. Mit Beschwerde an den Kantonsgerichtspräsidenten von Graubünden beantragte die Beschwerdeführerin, die Verfügung vom 2. Mai 2007 aufzuheben sowie dem Beschwerdegegner und den Nebenintervenienten die Einsicht in den Bewertungsbericht zu verweigern. Eventuell sei die Angelegenheit zur erneuten Entscheidung in der Sache zurückzuweisen. Das Kantonsgerichtspräsidium wies am 16. August 2007 die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.
C. Die Beschwerdeführerin begehrt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Kantonsgerichtspräsidiums vom 16. August 2007 und den Entscheid des Bezirksgerichtspräsidenten L. vom 2. Mai 2007 aufzuheben. Die Vorinstanzen seien anzuweisen, dem Beschwerdegegner und den Nebenintervenienten die Einsicht in den Bewertungsbericht der Z. AG zu verweigern. Eventuell sei die Sache an das Bezirksgerichtspräsidium L. zur erneuten Entscheidung zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
BGE 134 III 255 S. 258
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.3 Die Bestimmung von Art. 14
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 14 Rapporto di fusione - 1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
|
1 | Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci. |
3 | Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico: |
a | lo scopo e le conseguenze della fusione; |
b | il contratto di fusione; |
c | il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice; |
d | se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità; |
e | le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio; |
f | se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice; |
g | se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione; |
h | in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria; |
i | le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale; |
j | le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione; |
k | se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo. |
4 | In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società. |
5 | Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 14 Rapporto di fusione - 1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
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1 | Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci. |
3 | Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico: |
a | lo scopo e le conseguenze della fusione; |
b | il contratto di fusione; |
c | il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice; |
d | se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità; |
e | le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio; |
f | se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice; |
g | se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione; |
h | in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria; |
i | le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale; |
j | le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione; |
k | se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo. |
4 | In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società. |
5 | Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 14 Rapporto di fusione - 1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
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1 | Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci. |
3 | Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico: |
a | lo scopo e le conseguenze della fusione; |
b | il contratto di fusione; |
c | il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice; |
d | se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità; |
e | le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio; |
f | se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice; |
g | se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione; |
h | in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria; |
i | le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale; |
j | le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione; |
k | se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo. |
4 | In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società. |
5 | Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 14 Rapporto di fusione - 1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
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1 | Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci. |
3 | Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico: |
a | lo scopo e le conseguenze della fusione; |
b | il contratto di fusione; |
c | il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice; |
d | se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità; |
e | le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio; |
f | se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice; |
g | se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione; |
h | in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria; |
i | le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale; |
j | le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione; |
k | se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo. |
4 | In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società. |
5 | Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 14 Rapporto di fusione - 1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
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1 | Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci. |
3 | Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico: |
a | lo scopo e le conseguenze della fusione; |
b | il contratto di fusione; |
c | il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice; |
d | se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità; |
e | le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio; |
f | se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice; |
g | se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione; |
h | in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria; |
i | le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale; |
j | le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione; |
k | se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo. |
4 | In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società. |
5 | Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 16 Diritto di consultazione - 1 Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione: |
|
1 | Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione: |
a | il contratto di fusione; |
b | il rapporto di fusione; |
c | la relazione di revisione; |
d | i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il conto intermedio. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci. |
3 | I soci possono chiedere alle società partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione. |
4 | Ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 16 Diritto di consultazione - 1 Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione: |
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1 | Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione: |
a | il contratto di fusione; |
b | il rapporto di fusione; |
c | la relazione di revisione; |
d | i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il conto intermedio. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci. |
3 | I soci possono chiedere alle società partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione. |
4 | Ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 16 Diritto di consultazione - 1 Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione: |
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1 | Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione: |
a | il contratto di fusione; |
b | il rapporto di fusione; |
c | la relazione di revisione; |
d | i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il conto intermedio. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci. |
3 | I soci possono chiedere alle società partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione. |
4 | Ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 14 Rapporto di fusione - 1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
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1 | Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci. |
3 | Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico: |
a | lo scopo e le conseguenze della fusione; |
b | il contratto di fusione; |
c | il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice; |
d | se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità; |
e | le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio; |
f | se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice; |
g | se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione; |
h | in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria; |
i | le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale; |
j | le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione; |
k | se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo. |
4 | In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società. |
5 | Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 16 Diritto di consultazione - 1 Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione: |
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1 | Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione: |
a | il contratto di fusione; |
b | il rapporto di fusione; |
c | la relazione di revisione; |
d | i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il conto intermedio. |
2 | Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci. |
3 | I soci possono chiedere alle società partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione. |
4 | Ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione. |
BGE 134 III 255 S. 259
Fusionsgesetz behandle ein Bewertungsgutachten generell als schutzwürdiges Geschäftsgeheimnis.
2.4 Nach Art. 105 Abs. 1
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
2.5 Aus dem Fusionsgesetz lässt sich demnach nicht herleiten, dass die Edition des Bewertungsberichts im Klageverfahren nach Art. 105
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |
BGE 134 III 255 S. 260
schützenswerte Geschäftsgeheimnisse enthalte. Auch rügt sie keine willkürliche Anwendung von Art. 160 Abs. 1 i.V.m. Art. 171 ZPO/GR. Die Beschwerdeführerin hat somit den Bewertungsbericht der Z. AG vom 10. November 2005 dem Beschwerdegegner und den Nebenintervenienten im Klageverfahren nach Art. 105
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SR 221.301 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus) - Legge sulla fusione LFus Art. 105 - 1 Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
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1 | Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2. |
2 | La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore. |
3 | Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore. |
4 | L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione. |