133 III 221
26. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A.A. contro banca X. (ricorso per riforma) 4C.286/2006 del 27 febbraio 2007
Regeste (de):
- Effektengeschäft an der Schweizer Börse; Kommissionsvertrag; Haftung der Bank.
- Der Auftrag des Kunden an die Bank, bei der Schweizer Börse warrants zu erwerben, stellt einen Kommissionsvertrag dar (E. 5.1).
- Ungültigerklärung des Kaufgeschäfts über die warrants durch die Schweizer Börse, die einen Fehler bei der Transaktion (mistrade) festgestellt hat; Bedeutung der Reglemente über den Handel an der Schweizer Börse (E. 5.2). Auswirkungen der Ungültigerklärung eines solchen Erwerbs auf das in der Folge vorgenommene Verkaufsgeschäft über dieselben warrants (E. 6).
- Doppelte Begründung des angefochtenen Urteils (E. 2); Abweisung der Berufung, da eine der Begründungen, auf die sich das Urteil stützt, dessen Bestätigung erlaubt (E. 7).
Regeste (fr):
- Opération financière à la bourse suisse; contrat de commission; responsabilité de la banque.
- L'ordre donné par le client à la banque d'acquérir des warrants constitue un contrat de commission (consid. 5.1).
- Annulation de l'opération d'acquisition des warrants de la part de la bourse suisse, qui a constaté une erreur dans la transaction (mistrade); importance des règles qui régissent la bourse suisse (consid. 5.2). Effets de l'annulation d'une telle opération d'acquisition sur la vente successive des mêmes warrants (consid. 6).
- Double motivation de l'arrêt attaqué (consid. 2); rejet du recours en réforme, parce que l'une des motivations permet de confirmer la décision entreprise (consid. 7).
Regesto (it):
- Operazione finanziaria nella borsa svizzera; contratto di commissione; responsabilità della banca.
- L'incarico conferito dal cliente alla banca di acquistare dei warrants nella borsa svizzera configura un contratto di commissione (consid. 5.1).
- Annullamento dell'operazione di acquisto dei warrants da parte della borsa svizzera, che ha constatato un errore nella transazione (mistrade); rilevanza delle regole che disciplinano la borsa svizzera (consid. 5.2). Effetti dell'annullamento di tale acquisto sulla successiva vendita dei medesimi warrants (consid. 6).
- Doppia motivazione della sentenza impugnata (consid. 2); reiezione del ricorso poiché una delle motivazioni alla base della decisione permette di confermarla (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 221
BGE 133 III 221 S. 221
A. Il 22 ottobre 2003 i coniugi A.A. e B.A. hanno aperto un conto/ deposito presso la banca X. Nella medesima occasione hanno pure chiesto e ottenuto di poter usufruire dei servizi "Direct Net", che permettono ai clienti di questa banca di effettuare pagamenti e operazioni su titoli direttamente dal loro computer privato.
BGE 133 III 221 S. 222
B. La presente controversia trae appunto origine da un'operazione in borsa avvenuta il 13 aprile 2004.
B.a Quella mattina, alle 10.54, A.A. ha ordinato alla banca X. - tramite l'accesso Direct Net - di acquistare presso la borsa svizzera (SWX Swiss Exchange; di seguito SWX) 30'000 warrants emessi dalla Banca Cantonale Vodese a un prezzo unitario di fr. 0.30. La banca X. ha dato seguito all'ordine e ha addebitato fr. 9'074.90 sul conto A.
B.b Visto che i titoli avevano rapidamente preso valore, alle 11.48 A.A. ha trasmesso alla banca - sempre tramite l'accesso Direct Net - un ordine di vendita degli stessi 30'000 warrants al prezzo unitario di fr. 0.58. La banca X. ha dato seguito all'ordine e ha accreditato fr. 17'231.80 sul conto A.
B.c Alle 12.05, essendosi verificato un caso di mistrade (errore nella transazione), SWX è intervenuta sul mercato borsistico, annullando alcune delle operazioni concernenti i warrants acquistati al prezzo unitario di fr. 0.30, fra cui quella effettuata dalla banca X. per conto di A.A. La banca X. ha quindi proceduto all'immediato storno dell'ordine di acquisto dei warrants, riaccreditando l'importo di fr. 9'074.90 sul conto A.
B.d Avendo constatato che la transazione non figurava più sul suo conto, nel primo pomeriggio del 13 aprile 2004 A.A. si è recato presso l'istituto bancario, dove gli è stato spiegato l'accaduto, dopodiché, con il suo accordo, è stato stornato anche l'ordine di vendita dei titoli. Il saldo del suo conto è stato così riportato allo stato precedente l'intera operazione.
C. A.A. non ha tuttavia accettato il mancato guadagno di fr. 8'156.90.
C.a Ritenendosi esente da ogni colpa e considerato che le operazioni di acquisto e vendita erano state regolarmente confermate e contabilizzate sul suo conto prima della decisione di annullamento di SWX, il 19 maggio 2004 egli si è rivolto al Presidente del Circolo di Roveredo chiedendo che venisse fatto ordine alla banca di versargli fr. 8'556.90, composti dal mancato guadagno già menzionato e da fr. 400.- di spese legali preprocessuali.
BGE 133 III 221 S. 223
C.b Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è proseguita dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa, che con sentenza del 19/29 agosto 2005 ha accolto la domanda di A.A. Questo tribunale ha infatti stabilito che al rapporto contrattuale intervenuto tra le parti non tornavano applicabili né le condizioni generali SWX né la direttiva n. 15 SWX (concernente il caso di mistrade), poiché questi documenti non erano mai stati sottoposti all'attore, il quale non ha nemmeno firmato nessun atto che vi facesse riferimento; la regolamentazione concernente il mistrade riguardava dunque unicamente il rapporto tra SWX e la banca X. In sintesi, i giudici di primo grado hanno ritenuto che, una volta ricevuta la comunicazione di SWX, la banca convenuta non era autorizzata a stornare l'operazione di acquisto dei warrants all'insaputa del cliente. I giudici hanno quindi concluso che "... per aver invocato un diritto di storno che in concreto non poteva essere invocato e per non avere raccolto l'autorizzazione del titolare del conto, la banca X. deve dunque rispondere nei confronti dell'attore per l'inadempimento delle obbligazioni di informare e di seguire la volontà del mandante ai sensi degli art. 97
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 97 - 1 Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
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1 | Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile. |
2 | L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188944 sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 397 - 1 Se il mandante ha dato istruzioni per la trattazione dell'affare, il mandatario non può dipartirsene, se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il permesso e debba eziandio ritenersi che il mandante, conosciuto lo stato delle cose, l'avrebbe dato. |
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1 | Se il mandante ha dato istruzioni per la trattazione dell'affare, il mandatario non può dipartirsene, se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il permesso e debba eziandio ritenersi che il mandante, conosciuto lo stato delle cose, l'avrebbe dato. |
2 | Qualora il mandatario, da detti casi in fuori, siasi in pregiudizio del mandante allontanato dalle di lui istruzioni, il mandato si reputa eseguito allora soltanto che il mandatario assuma il pregiudizio che ne deriva. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 398 - 1 Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.250 |
|
1 | Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.250 |
2 | Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. |
3 | Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso. |
D. Di diverso avviso la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni, che con sentenza del 24 aprile 2006 - comunicata per iscritto il 28 giugno seguente - ha riformato la pronunzia pretorile respingendo integralmente l'azione di A.A.
E. Prevalendosi della violazione delle norme sul mandato e sulla commissione, il 30 agosto 2006 A.A. è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della sentenza cantonale nel senso della reiezione dell'appello e, di conseguenza, della conferma del giudizio di prima istanza. Con risposta del 30 ottobre 2006 la banca X. ha proposto la reiezione del gravame. Con sentenza del 27 febbraio 2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma.
Erwägungen
Dai considerandi:
2. La sentenza impugnata contiene due motivazioni.
Nella prima, premessa l'applicabilità delle norme sul contratto di commissione alla relazione instauratasi fra le parti e quindi, in virtù del rinvio contenuto all'art. 425
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 425 - 1 Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione. |
|
1 | Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione. |
2 | Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo. |
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quanto concerne la responsabilità della banca (art. 398
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 398 - 1 Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.250 |
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1 | Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.250 |
2 | Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. |
3 | Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 431 - 1 Il commissionario ha diritto alla rifusione, coi relativi interessi, delle anticipazioni delle spese e degli altri sborsi incontrati nell'interesse del committente. |
|
1 | Il commissionario ha diritto alla rifusione, coi relativi interessi, delle anticipazioni delle spese e degli altri sborsi incontrati nell'interesse del committente. |
2 | Egli può chiedere un compenso anche per l'uso dei magazzini e dei mezzi di trasporto, ma non pel salario dei suoi dipendenti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 402 - 1 Il mandante deve rimborsare al mandatario, coi relativi interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato e liberarlo dalle assunte obbligazioni. |
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1 | Il mandante deve rimborsare al mandatario, coi relativi interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato e liberarlo dalle assunte obbligazioni. |
2 | È inoltre responsabile verso il mandatario del danno proveniente dal mandato, quando non possa provare che esso avvenne senza colpa da parte sua. |
4. L'argomentazione che l'attore propone contro la prima motivazione della sentenza cantonale può essere riassunta come segue. Dinanzi al Tribunale federale egli sostiene ancora una volta che le due transazioni da lui ordinate alla banca convenuta si sono svolte correttamente e si sono definitivamente concluse al momento della contabilizzazione del ricavo della vendita dei 30'000 warrants, con un guadagno per lui di fr. 8'156.90. A suo modo di vedere, dopo questo momento la banca convenuta non era più autorizzata a
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intervenire in alcun modo sul suo conto. Il successivo annullamento della prima operazione da parte di SWX - concernente l'acquisto di warrants al prezzo di fr. 0.30 ciascuno - non può, secondo l'attore, avere alcun influsso sulla sua situazione patrimoniale, non avendo lui sottoscritto alcun contratto con la borsa svizzera. In altre parole, la decisione di annullamento vincolava solamente la banca convenuta, unico partner contrattuale di SWX, che deve pertanto sopportare da sola il danno patito, senza possibilità di rifarsi sul cliente. In definitiva, l'attore pretende che il suo conto venga rimesso nella posizione in cui si trovava il 13 aprile 2004 alle 11.48, ovvero aumentato di fr. 8'156.90.
5. Gli argomenti ricorsuali sono destinati all'insuccesso.
5.1 Come rettamente considerato dai giudici grigionesi, la relazio ne instauratasi fra le parti in occasione dell'assegnazione dell'incarico - dall'attore alla banca convenuta - di procedere all'acquisto di 30'000 warrants nella borsa svizzera, esula dal contratto di conto/deposito stipulato il 22 ottobre 2003 e soggiace alle norme sulla commissione (art. 425
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 425 - 1 Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione. |
|
1 | Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione. |
2 | Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo. |
5.2 Trattandosi di un'operazione da effettuarsi nella borsa svizzera, occorre però tenere conto anche della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1), l'istituto bancario convenuto essendo un commerciante di valori mobiliari ai sensi di questa legge (cfr. PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 5219 pag. 755 e n. 5250 pag. 759).
5.2.1 L'obiettivo principale di questa legge è di garantire la protezione degli investitori e della funzionalità del mercato dei valori mobiliari. La legge si prefigge di raggiungere tale scopo favorendo e garantendo la trasparenza, l'efficienza, la liquidità dei mercati così come la sicurezza e la parità di trattamento degli investitori (DIETER ZOBL, Il diritto svizzero sulle borse, Zurigo 1998, pag. 210).
5.2.2 Ai fini dell'attuale giudizio, appare necessario rammentare che la legge sulle borse è concepita come normativa quadro e si limita quindi a stabilire i principi necessari al conseguimento degli
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obiettivi ch'essa si prefigge. Questi principi vengono poi concretizzati in ordinanze e atti di autodisciplina (DIETER ZOBL, op. cit., pag. 211; PETER NOBEL, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 2a ed., Berna 2004, § 10 n. 7 pag. 732). L'art. 4 cpv. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 4 Società madri e società del gruppo importanti - 1 Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: |
|
1 | Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: |
a | le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera; |
b | le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti). |
2 | Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza. |
3 | La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 5 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 1 necessitano di un'autorizzazione della FINMA. |
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1 | Gli istituti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 1 necessitano di un'autorizzazione della FINMA. |
2 | Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l'autorizzazione. |
3 | Sono esentati dall'obbligo di autorizzazione gli istituti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c che in Svizzera sono già sottoposti a una vigilanza statale equivalente. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 9 Organizzazione - 1 L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. |
|
1 | L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. |
2 | Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. |
5.2.3 In quest'ottica, la borsa svizzera - organizzata nella forma di una società anonima, la SWX Swiss Exchange - ha elaborato statuti, condizioni generali, regolamenti e direttive (cfr. www.swx.com; PETER NOBEL, op. cit., § 10 n. 41-42 pag. 748) che, quand'anche fondati sul diritto contrattuale, hanno una funzione normativa.
5.2.4 Di particolare interesse per la presente causa sono le regole concernenti il commercio in borsa, fissate nelle condizioni generali (CG), nei regolamenti e nelle direttive che li concretizzano (PETER NOBEL, op. cit., § 10 n. 147 segg. pag. 786). L'art. 4.1 CG (principi generali concernenti il commercio) stabilisce l'obbligo di attenersi ai regolamenti della SWX, di agire conformemente all'etica professionale e di conformarsi alle decisioni della SWX. L'art. 4.2 CG prevede inoltre che, qualora constati una transazione erronea, la SWX è abilitata ad ingiungere ai partecipanti interessati di annullarla immediatamente; chi non dà seguito a tale ingiunzione può incorrere in sanzioni. La disposizione trova una sua concretizzazione nella direttiva n. 15, che disciplina la procedura qualora si verifichino degli errori nelle transazioni (mistrades) concernenti warrants. Al punto 6, riguardante gli effetti dell'annullamento, si legge che, se decide di annullare una transazione, la SWX ingiunge alle due parti interessate di stornare l'operazione ancora il giorno stesso mediante il sistema trade reversal (Aufhebungsgeschäft). Essa conferma l'avvenuto annullamento della transazione alle parti interessate via Newsboard. Su richiesta di una di queste, e contro pagamento dei costi cagionati da tale richiesta, essa può motivare per iscritto la sua decisione.
5.2.5 Queste disposizioni introducono anche il tema della vigilanza sulla borsa. La vigilanza sulla borsa viene infatti effettuata congiuntamente dall'autorità di vigilanza (la Commissione federale delle banche, CFB; art. 34
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 34 Compiti - Oltre a esercitare le attività secondo la presente legge, la direzione del fondo può fornire in particolare le seguenti prestazioni di servizi: |
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a | custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale; |
b | amministrazione di una società di investimento a capitale variabile (SICAV). |
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L'art. 6
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 6 Concomitanza delle autorizzazioni - 1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di banca ai sensi della LBCR8 permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee. |
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1 | L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di banca ai sensi della LBCR8 permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee. |
2 | L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.9 |
3 | L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di direzione del fondo permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi e di gestore patrimoniale. |
4 | L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore di patrimoni collettivi permette di esercitare anche l'attività di gestore patrimoniale. |
5.2.6 Ora, l'intervento di SWX, fondato sulla citata direttiva n. 15 e con il quale è stata annullata l'operazione di acquisto di 30'000 warrants effettuata dalla banca convenuta per conto dell'attore, si inserisce in questo contesto. Constatata l'esistenza di irregolarità dell'operazione in questione la SWX ne ha deciso l'annullamento e la banca convenuta - contrariamente a quanto afferma l'attore - non aveva nessuna possibilità di opporsi; al massimo, come visto, avrebbe potuto chiedere la motivazione scritta di tale decisione.
Ciò significa che, anche se si è adoperata nel senso auspicato dall'attore, la banca convenuta non ha in definitiva acquistato i 30'000 warrants al prezzo unitario di fr. 0.30, la transazione dovendo essere considerata come mai avvenuta. Donde - automaticamente - lo storno dell'operazione anche sul conto dell'attore.
5.3 In simili circostanze l'attore non può avanzare nessuna pretesa nei confronti della banca convenuta per il mancato acquisto dei warrants (cfr. anche CARLO LOMBARDINI, op. cit., n. 66 pag. 114). Può essere utile rammentare che, in quanto commissionaria, essa non era tenuta ad ottenere il risultato auspicato dall'attore, bensì ad attivarsi conformemente alle sue istruzioni, con la diligenza richiesta dalla propria funzione (CARLO LOMBARDINI, op. cit., n. 3 pag. 93), ciò che è concretamente avvenuto. La banca convenuta ha agito nel pieno rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente, da una parte - ciò che ammette invero anche l'attore - e delle regole che disciplinano il commercio in borsa, dall'altra. Regole che, se anche non riguardano direttamente l'attore - non essendo un commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse - sono in ogni caso applicabili alla transazione da lui ordinata. Poco importa ch'egli non sia stato esplicitamente informato del loro contenuto. L'art. 11 cpv. 1 lett. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 11 Garanzia - 1 L'istituto finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile. |
|
1 | L'istituto finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile. |
2 | Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'istituto finanziario devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. |
3 | Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. |
4 | Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un istituto finanziario s'intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente allo stesso con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l'attività. |
5 | Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un istituto finanziario, deve previamente comunicarlo alla FINMA. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche se una partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta in modo tale da raggiungere, superare o scendere al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto. |
6 | L'istituto finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia. |
7 | I capoversi 5 e 6 non si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee. |
8 | Chi detiene una partecipazione qualificata in un gestore patrimoniale o trustee può esercitarne la gestione. |
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degli investitori come lui, fruitori dei servizi del commercio in borsa, contro le pratiche pregiudizievoli e i vantaggi eccessivi del commerciante, degli emittenti e di altri investitori (DIETER ZOBL, op. cit., pag. 210).
6. Va ancora detto che l'annullamento dell'operazione di acquisto dei 30'000 warrants non ha di per sé avuto alcun effetto diretto sulla successiva operazione di vendita. Sennonché il guadagno di fr. 8'156.90, che l'attore si proponeva di ottenere attraverso tale vendita, presupponeva l'acquisto dei warrants al prezzo di fr. 0.30 ciascuno, acquisto che - come spiegato nel precedente considerando - si è rivelato impossibile per ragioni estranee all'agire della banca. In queste circostanze, l'unica possibilità di limitare il danno del cliente - che avrebbe altrimenti dovuto procurarsi i warrants ad un prezzo più elevato, con il rischio non solo di veder ridotto il guadagno da lui sperato ma anche di veder diminuire i suoi averi in conto - risiedeva nell'annullamento della seconda transazione, che l'istituto bancario ha rapidamente effettuato con l'accordo dell'attore.
7. Alla luce di tutto quanto esposto, la pretesa dell'attore si rivela manifestamente infondata e la decisione impugnata merita di essere confermata già sulla base della sua prima motivazione (cfr. supra consid. 2). Ciò rende superfluo l'esame delle critiche rivolte dall'attore contro la seconda. Per costante giurisprudenza, infatti, se almeno una delle due motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 121 IV 94; DTF 132 I 13 consid. 6).