Urteilskopf

133 I 172

20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public) 2P.140/2006 du 27 février 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 173

BGE 133 I 172 S. 173

Le 5 avril 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a adopté le règlement transitoire concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux (ci-après: le Règlement transitoire). Ce texte est entré en vigueur le 20 avril 2006; ses art. 1 et 2 disposent: "Art. 1 But
Le présent règlement a pour but d'assurer la sécurité publique en matière de détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux et d'éviter des agressions canines pouvant entraîner des dommages aux personnes et aux animaux domestiques. Art. 2 Définitions
1 Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites d'attaque (type molosse), selon la classification cynologique dont la liste est fixée à l'article 17 du règlement d'application de la loi [sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003], ainsi que les croisements issus de ces races. 2 Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des
BGE 133 I 172 S. 174

personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de mesures ou sanctions prévues par la loi." L'art. 17 du règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens établit la liste suivante, qui peut être modifiée en fonction de l'évolution de la classification cynologique et des relevés statistiques des morsures: am'staff, boerbull, cane corso, dogue argentin, fila brasileiro, mastiff, mâtin espagnol, mâtin napolitain, pitbull, presa canario, rottweiler, tosa. L'art. 4 du Règlement transitoire, consacré à l'élevage, interdit la reproduction des chiens potentiellement dangereux et leur croisement, sauf dérogation octroyée à titre exceptionnel par le Département du territoire, tandis que son art. 6 al. 1 soumet l'acquisition et la détention des chiens potentiellement dangereux à des autorisations délivrées par le Département aux conditions précisées par les art. 7 et 8. Par ailleurs, selon l'art. 10 al. 1 du Règlement transitoire, toute personne détenant pour des promenades plus de trois chiens appartenant à des tiers doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le Département, aux conditions précisées à l'art. 11. Enfin, d'après son art. 17, le Règlement transitoire a effet jusqu'à l'entrée en vigueur du projet de modification de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007. Agissant par la voie du recours de droit public, A. conclut à l'annulation du Règlement transitoire, subsidiairement à l'annulation de certaines de ses dispositions. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant invoque une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
1    Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
2    La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.
Cst.). A son avis, la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) réglerait de manière exhaustive les problèmes que posent notamment l'acquisition et la détention de chiens, y compris du point de vue de la protection des tiers. Cette affirmation est inexacte. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà jugé, les dispositions du droit fédéral en matière de protection des animaux, fondées sur l'art. 80
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 80 Protezione degli animali - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
1    La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2    Disciplina in particolare:
a  la detenzione e la cura di animali;
b  gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
c  l'utilizzazione di animali;
d  l'importazione di animali e di prodotti animali;
e  il commercio e il trasporto di animali;
f  l'uccisione di animali.
3    L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Cst., visent la protection des animaux et pas celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (cf. arrêt 2P.8/2003 du 2 juillet 2003, consid. 3 et
BGE 133 I 172 S. 175

les références citées, partiellement reproduit in ZBl 104/2003 p. 607 et RDAF 2004 I p. 900, qui a apparemment échappé au recourant). Certes, les deux aspects sont dans une certaine mesure liés. En particulier, les mesures de protection des animaux peuvent également contribuer à protéger les personnes ou d'autres animaux, notamment contre des attaques, car un animal bien traité présentera normalement moins de risques, y compris du point de vue de son agressivité, que celui qui ne l'aura pas été. Cela ne change en principe rien à la compétence des cantons pour prendre des mesures de police spécifiques à l'encontre d'animaux présentant un danger particulier. En exerçant leur compétence, les cantons ne doivent cependant pas édicter de règles entrant en conflit avec le droit fédéral. La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux contient à sa section 2 diverses règles sur la détention des animaux (art. 3 à 7) et à sa section 2a des prescriptions sur l'élevage d'animaux et les modifications obtenues par génie génétique, toutes dispositions qui n'excluent pas des règles de police cantonale. Il en va de même des dispositions que l'on trouve dans l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), y compris notamment celles relatives aux chiens (voir notamment l'art. 30a
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
OPAn Art. 30a Obblighi delle persone coinvolte - 1 Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraffaticamento.
1    Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraffaticamento.
2    Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:
a  sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l'indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali;
b  lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
c  gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.
3    Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.
4    I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:
a  partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
b  non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
c  gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.
5    Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.
6    L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.
OPAn, introduit le 12 avril 2006, sur l'élevage et la socialisation des chiens, l'art. 31
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
OPAn Art. 31 Requisiti per i detentori di animali domestici - 1 Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.
1    Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.
2    La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4.
3    Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.
4    Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di:54
a  oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
b  oltre 5 equidi55, senza contare i puledri non svezzati;
c  bovini, alpaca o lama;
d  conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno;
e  volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all'anno.
5    Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 equidi deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
modifié le 12 avril 2006 sur la détention des chiens, ou l'art. 34
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
OPAn Art. 34 Pavimenti - 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
1    I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
2    I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.
modifié le 14 mai 1997 sur la manière de traiter les chiens). L'art. 34a
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
OPAn Art. 34 Pavimenti - 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
1    I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
2    I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.
OPAn prévoit que les vétérinaires, les médecins, les organes des douanes et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou présente des signes d'un comportement excessivement agressif (al. 1); les cantons peuvent soumettre d'autres catégories de personnes à l'obligation d'annoncer (al. 2). Pour sa part, l'art. 34b
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
OPAn Art. 34 Pavimenti - 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
1    I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
2    I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.
OPAn prescrit une procédure de contrôle en cas d'annonce selon l'art. 34a
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
OPAn Art. 34 Pavimenti - 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
1    I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
2    I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.
OPAn. S'il apparaît, lors de la vérification, que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires (al. 3); il peut exiger que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de traiter les chiens (al. 4). Ces mesures tendant à assurer une bonne sociabilité des chiens sont dans l'intérêt bien compris de ces animaux, même si l'aspect de protection des personnes est ici très présent. On ne saurait toutefois en déduire, comme le fait le recourant, que la réglementation fédérale exclurait des mesures de police

BGE 133 I 172 S. 176

cantonale spécifiques de protection des êtres humains contre les chiens dangereux, compétence cantonale découlant de l'ordre constitutionnel (cf. art. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.
et 80
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 80 Protezione degli animali - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
1    La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2    Disciplina in particolare:
a  la detenzione e la cura di animali;
b  gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
c  l'utilizzazione di animali;
d  l'importazione di animali e di prodotti animali;
e  il commercio e il trasporto di animali;
f  l'uccisione di animali.
3    L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Cst.). Au surplus, le recourant ne prétend pas que le Règlement transitoire serait en contradiction avec une disposition précise du droit fédéral. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (FF 2006 p. 317), non encore en vigueur à l'exception de son art. 6 al. 3, n'a pas modifié la situation. Son art. 1 définit comme suit son but: "La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal". Cette loi contient notamment des dispositions sur la détention d'animaux (art. 6 à 9), ainsi que sur l'élevage d'animaux et les modifications obtenues par le génie génétique (art. 10 à 12). Ces dispositions sont conçues comme des instruments permettant d'atteindre le but général de la loi (voir, en ce qui concerne la formation des personnes qui s'occupent des animaux, le message du 9 décembre 2002 concernant la révision de la loi sur la protection des animaux, in FF 2003 p. 595, 604 et 610). Il en va ainsi de l'art. 6 al. 3 de la loi précitée du 16 décembre 2005. Entrée en vigueur le 2 mai 2006 (RO 2006 p. 1423), cette disposition prévoit que le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les formations de base et continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent les animaux. En résumé, et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire de la législation fédérale sur la protection des animaux, et notamment de ses règles relatives à la détention d'animaux, une volonté délibérée d'exclure les dispositions cantonales relatives à l'acquisition ou à la détention de certains chiens dangereux ou potentiellement dangereux.
3. Le recourant soutient ensuite qu'il n'y a de toute façon pas de menace sérieuse, directe et imminente justifiant une intervention par voie de règlement et non par une loi (art. 36 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cst.). Il serait normal d'attendre l'intervention du législateur puisque "suite à quelques - certes malheureux - accidents consistant pour la plupart en des morsures de chiens, parfois mortelles, s'est dégagée une volonté politique de modifier la réglementation en la matière". L'argument est loin de convaincre. Il est en effet avéré - le recourant l'admet lui-même - que des chiens peuvent provoquer des accidents graves, voire extrêmement graves, qui se sont du reste déjà produits et qui ont affecté non seulement d'autres chiens mais encore et surtout des
BGE 133 I 172 S. 177

personnes. Dès lors, une intervention immédiate par voie réglementaire est admissible, en tout cas lorsqu'il s'agit de soumettre à autorisation l'acquisition et la détention de chiens potentiellement dangereux. Il en va de même de l'exigence d'obtenir une autorisation de promeneur (conducteur) pour avoir le droit de promener plus de trois chiens appartenant à des tiers, compte tenu du danger qui peut résulter de l'effet de meute. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, affirmant qu'il eût suffi d'exiger l'emploi obligatoire de la laisse et de la muselière. Sur ce point également, le grief doit être rejeté, des chiens potentiellement dangereux pouvant, comme la réalité l'a démontré, échapper au contrôle de personnes qui ne seraient pas aptes à s'en occuper. Il en va de même pour la promenade de chiens par groupes de plus de trois animaux.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 133 I 172
Data : 27. febbraio 2007
Pubblicato : 11. agosto 2007
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 133 I 172
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Art. 3, 49 e 80 Cost.; regolamento transitorio ginevrino concernente l'allevamento, l'acquisto e la detenzione di cani pericolosi


Registro di legislazione
Cost: 3 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 3 Federalismo - I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.
36 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
49 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
1    Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
2    La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.
80
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 80 Protezione degli animali - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
1    La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2    Disciplina in particolare:
a  la detenzione e la cura di animali;
b  gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
c  l'utilizzazione di animali;
d  l'importazione di animali e di prodotti animali;
e  il commercio e il trasporto di animali;
f  l'uccisione di animali.
3    L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
OPAn: 30a 
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
OPAn Art. 30a Obblighi delle persone coinvolte - 1 Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraffaticamento.
1    Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraffaticamento.
2    Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:
a  sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l'indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali;
b  lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
c  gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.
3    Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.
4    I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:
a  partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
b  non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
c  gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.
5    Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.
6    L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.
31 
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
OPAn Art. 31 Requisiti per i detentori di animali domestici - 1 Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.
1    Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.
2    La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4.
3    Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.
4    Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di:54
a  oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
b  oltre 5 equidi55, senza contare i puledri non svezzati;
c  bovini, alpaca o lama;
d  conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno;
e  volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all'anno.
5    Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 equidi deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.
34 
SR 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
OPAn Art. 34 Pavimenti - 1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
1    I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.
2    I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.
34a  34b
Registro DTF
133-I-172
Weitere Urteile ab 2000
2P.140/2006 • 2P.8/2003
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
protezione degli animali • aggressione • entrata in vigore • diritto federale • razza • detenzione di animali • ricorso di diritto pubblico • misura di protezione • consiglio di stato • tribunale federale • pericolo • legge federale sulla protezione degli animali • prolungamento • membro di una comunità religiosa • detentore di animale • polizia • copia • comunicazione • decisione • titolo
... Tutti
AS
AS 2006/1423
FF
2003/595 • 2006/317
RDAF
2004 I 900