BGE-130-III-607
Urteilskopf
130 III 607
78. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa Banca X. contro Y. SA (ricorso per riforma) 4C.261/2003 del 28 maggio 2004
Regeste (de):
- Art. 6 Ziff. 3 LugÜ; Gerichtsstand der Widerklage; Ansprüche aus demselben Vertrag oder Sachverhalt.
- Art. 6 Ziff. 3 LugÜ erlaubt, eine Widerklage am Gerichtsstand der Hauptklage zu erheben, wenn die beiden Klagen auf den gleichen "Sachverhalt", d.h. Sachzusammenhang gestützt werden (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 6 ch. 3
CL; for de l'action reconventionnelle; demande dérivant du même contrat ou complexe de faits.
- L'art. 6 ch. 3
CL permet l'introduction de l'action reconventionnelle au for de l'action principale lorsque les deux actions sont fondées sur le même "titre", ou dérivent du même complexe de faits (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 6 n
. 3 CL; foro dell'azione riconvenzionale; domande fondate sul medesimo contratto o titolo.
- L'art. 6 n
. 3 CL permette l'introduzione dell'azione riconvenzionale davanti al foro dell'azione principale qualora le due azioni siano fondate sul medesimo "titolo", ovvero sul medesimo complesso di fatti (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 607
BGE 130 III 607 S. 607
A. Nel quadro di un'operazione volta al finanziamento della Z. SA, Nevers (Francia) - poi divenuta K. SA - la banca X. ha emesso, il 4 gennaio 1995, un atto di garanzia di FF 22'500'000.- a favore della banca W., Parigi, sottoposto al diritto svizzero e al foro di Lugano. Successivamente la somma garantita è stata aumentata a FF 22'600'000.-; la società beneficiaria è divenuta - in seguito ad una fusione - Y. SA e la validità della garanzia è stata prolungata sino al 3 marzo 1998.
B. Onde ottenere l'adempimento della predetta garanzia, il 14 marzo 2000 Y. SA (attrice) si è rivolta direttamente al Tribunale
BGE 130 III 607 S. 608
d'appello del Cantone Ticino, chiedendo la condanna della banca X. (convenuta) al pagamento di fr. 5'600'000.-, oltre interessi al 6 % dal 3 marzo 1998. La banca X. si è opposta all'azione asseverando, in primo luogo, che l'atto sul quale la pretesa attorea si fonda non è una garanzia bancaria a prima richiesta (astratta) bensì una fideiussione semplice, della quale non sono però ossequiati i requisiti di forma. Essa ha poi invocato tutta una serie di eccezioni tratte dal contratto sottoscritto dalle parti il 30 giugno 1994, nell'ambito della complessa operazione di risanamento del gruppo Z. In particolare la convenuta ha rimproverato all'attrice di aver disdetto i crediti a K. SA, impedendo così il raggiungimento dell'obiettivo ch'esse si erano prefisse, vale a dire il suo risanamento. Per questo motivo, in via riconvenzionale, ha postulato la condanna di Y. SA al versamento di fr. 24'050'000.-, pari al valore della suddetta società al momento della sua messa in liquidazione. Parte attrice ha avversato la domanda riconvenzionale eccependo l'incompetenza del foro luganese, la litispendenza davanti al Tribunal de commerce di Nevers, nonché l'assenza di legittimazione attiva della banca X.
La procedura cantonale è stata dunque limitata all'esame di queste eccezioni. Con sentenza 5 agosto 2003 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'eccezione d'incompetenza e respinto l'azione riconvenzionale siccome non fondata sul medesimo "contratto o titolo" ai sensi dell'art. 6 n

C. Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione della predetta disposizione convenzionale, la banca X. domanda il riconoscimento della competenza materiale, territoriale o internazionale dell'autorità giudiziaria ticinese per pronunciarsi sull'azione riconvenzionale. Essa postula pertanto il rinvio della causa al tribunale cantonale per esame delle altre eccezioni preliminari. Con risposta del 19 novembre 2003 Y. SA propone la reiezione integrale del gravame. Il 28 maggio 2004 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
BGE 130 III 607 S. 609
Erwägungen
Dai considerandi:
5. La diversità dei contratti non esclude necessariamente la proponibilità dell'azione riconvenzionale: l'art. 6 n


5.1 Il sostantivo titolo è stato tradotto in più modi nella convenzione: ai fini della determinazione della litispendenza secondo l'art. 21



5.2 La dottrina - pertinentemente citata dalla convenuta - menziona in particolare una sentenza emanata il 18 febbraio 1994 dalla Corte di cassazione francese, nella quale è stato deciso che l'azione riconvenzionale di risarcimento promossa dal concessionario per
BGE 130 III 607 S. 610
violazione della clausola di esclusività contenuta nel contratto-quadro poteva essere proposta dinanzi al foro dell'azione principale avviata dal concedente per l'incasso del prezzo dei prodotti forniti in esecuzione di un contratto d'applicazione (KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 7a ed., Heidelberg 2002, nota a pié di pagina n. 72 ad art. 6






5.3 La tesi formulata in via subordinata dalla convenuta può essere così riassunta. All'art. 8 della convenzione 30 giugno 1994 le parti si sono impegnate a finanziare in ragione di metà ciascuno - la convenuta "par signature" - i bisogni a corto termine di Z. SA; questo patto è assimilabile ad un contratto quadro. Il 4 gennaio 1995 la convenuta ha attuato tale impegno garantendo il 50 % dei crediti concessi dall'attrice. In altre parole, con questo atto essa ha eseguito il contratto-quadro. Se così fosse, l'analogia con il caso francese sarebbe evidente: l'azione principale si fonderebbe sul contratto di esecuzione rimasto inadempiuto da parte della convenuta, mentre quella riconvenzionale deriverebbe dal contratto-quadro che l'attrice avrebbe violato disdicendo i crediti concessi a Z. SA. Si dovrebbe pertanto riconoscere, nell'interesse di un'interpretazione unitaria della norma convenzionale, l'esistenza di una connessione di fatto tra le due azioni tale da giustificare la necessità di riunire i fori.
BGE 130 III 607 S. 611
5.4 Il Tribunale federale non è tuttavia in grado di decidere la causa sotto questo profilo, poiché la sentenza impugnata non contiene accertamenti di fatto concernenti i rapporti - ovverosia la connessione di fatto - tra l'art. 8 della convenzione 30 giugno 1994 e la garanzia 4 gennaio 1995. Essa è stata infatti emanata prescindendo espressamente da tali aspetti. Sennonché si tratta, per i motivi addotti al considerando precedente, di fatti determinanti ai fini del giudizio sul foro dell'azione riconvenzionale.
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