Urteilskopf

125 III 295

51. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 juillet 1999 dans la cause Banque X. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 296

BGE 125 III 295 S. 296

Extrait des considérants:


2. a) La recourante soutient que les art. 18 et 18a de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843.1; OLCAP), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1998, ne sont pas conformes aux dispositions des art. 37 et 46 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843; LCAP) en tant qu'ils imposent à l'adjudicataire de reprendre la dette à l'égard de la Confédération: ils créeraient un privilège qui n'est pas réservé par la loi et iraient donc au-delà du texte clair de celle-ci; ils entraîneraient de surcroît une péjoration de la situation de l'établissement financier. C'est pourquoi la recourante conclut à la constatation de la nullité de ces dispositions et à la suppression du renvoi qui y est fait, en l'espèce, dans les conditions de vente. Pour l'autorité cantonale de surveillance, qui s'appuie sur l'avis de l'Office fédéral du logement, les art. 18
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 18 [1]   Alienazione
  1.   Il cambiamento di proprietà di un'abitazione finanziata con l'aiuto federale è ammissibile soltanto con l'approvazione dell'Ufficio. L'approvazione dev'essere concessa ove il nuovo proprietario si impegni contrattualmente a subentrare nel contratto di diritto pubblico conformemente alla legge, ad assumersi il debito per le anticipazioni della riduzione di base maturate e a rispettare il piano delle pigioni e del finanziamento. L'obbligo di approvazione e l'assunzione del debito possono essere menzionati nel registro fondiario.
  2.   Per cambiamento di proprietà s'intende qualsiasi forma di cambiamento di proprietario, segnatamente mediante compravendita, acquisto all'incanto, permuta, donazione, divisione ereditaria, attribuzione giudiziaria.
  3.   In caso di attribuzione giudiziaria si applica per analogia il capoverso 1.
  4.   Per le persone domiciliate o con sede all'estero, il finanziamento dev'essere garantito senza fideiussione federale.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
et 18a
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 18a [1]   Realizzazione forzata
  1.   In caso di realizzazione forzata di un fondo, le condizioni d'incanto devono contemplare una clausola secondo cui l'acquisto è vincolato all'assunzione dei diritti e degli obblighi conformemente alla legge e l'acquirente deve, immediatamente dopo l'aggiudicazione, dichiarare per scritto alle autorità dell'incanto che subentra nel rapporto contrattuale di diritto pubblico conformemente alla legge.
  2.   In casi motivati l'Ufficio può, entro 30 giorni, rifiutare l'approvazione giusta l'articolo 18 e sollecitare le autorità dell'incanto a procedere a un nuovo incanto.
  3.   In caso di vendita a trattativa privata nel quadro di una realizzazione forzata, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
OLCAP ne font, au contraire, qu'expliciter les obligations prévues par la LCAP sans en imposer de nouvelles; ils respecteraient donc la délégation législative de l'art. 46 al. 5
RS 843 LCAP Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Art. 46   Conservazione della destinazione
  1.   Le abitazioni costruite o rinnovate con l'aiuto dei provvedimenti speciali per la riduzione delle pigioni devono essere destinate soltanto all'abitazione fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40). È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981 [1] che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione. [2]
  2.   Al fine di garantire il divieto di distrazione dalla destinazione, la Confederazione ha il diritto legale di compera e di prelazione al prezzo di costo, fino al completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40).
  3.   Il divieto di distrazione dalla destinazione, nonché i diritti di compera e di prelazione destinati a sanzionarlo per la durata della loro validità, devono essere menzionati a registro fondiario quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.
  4.   Il diritto di compera e quello di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazione di pubblica utilità. L'ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera, alle condizioni stabilite nelle prescrizioni d'esecuzione.
  5.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.
 
[1] 843.1
[2] Secondo e terzo per. introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
LCAP.

BGE 125 III 295 S. 297

b) Lorsqu'il se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, le Tribunal fédéral examine si elle reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi à l'auteur de l'ordonnance; il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible, mais il lui incombe d'examiner si le but fixé dans la loi peut être atteint et si le Conseil fédéral a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité (ATF 122 II 411 consid. 3b p. 417 et les références).

3. a) Entre autres mesures spéciales destinées à abaisser les loyers dans la construction de logements d'utilité publique, la LCAP prévoit un abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet - à certaines conditions - de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire (art. 35 al. 2 let. a). Elle dispose en outre que, pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers (art. 37 al. 1), le bénéficiaire de l'aide devant, en contrepartie, s'engager à rembourser le prêt selon le plan de financement et se soumettre à la surveillance des loyers (art. 39). La loi exige par ailleurs qu'un logement construit ou rénové grâce à une mesure d'abaissement des loyers reste affecté exclusivement à l'habitation jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et des intérêts y afférents, mais au minimum pendant 25 ans ou jusqu'à remise desdites avances et intérêts (art. 46 al. 1), la Confédération jouissant d'un droit légal d'emption et de préemption au prix de revient pour empêcher une utilisation à d'autres fins (art. 46 al. 2), étant précisé que l'interdiction du changement d'affectation ainsi que les droits d'emption et de préemption doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété (art. 46 al. 3). La loi charge enfin le Conseil fédéral de régler le détail (art. 46 al. 5
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Art. 46   Categorie particolari d'abitazione
  Se si tratta di grossi complessi architettonici, si può esigere che un certo numero d'abitazioni venga riservato agli anziani, agli invalidi, alle famiglie numerose e alle persone con basso reddito.
). b) Dans sa teneur antérieure au 1er juillet 1998, l'art. 18 al. 1
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 18 [1]   Alienazione
  1.   Il cambiamento di proprietà di un'abitazione finanziata con l'aiuto federale è ammissibile soltanto con l'approvazione dell'Ufficio. L'approvazione dev'essere concessa ove il nuovo proprietario si impegni contrattualmente a subentrare nel contratto di diritto pubblico conformemente alla legge, ad assumersi il debito per le anticipazioni della riduzione di base maturate e a rispettare il piano delle pigioni e del finanziamento. L'obbligo di approvazione e l'assunzione del debito possono essere menzionati nel registro fondiario.
  2.   Per cambiamento di proprietà s'intende qualsiasi forma di cambiamento di proprietario, segnatamente mediante compravendita, acquisto all'incanto, permuta, donazione, divisione ereditaria, attribuzione giudiziaria.
  3.   In caso di attribuzione giudiziaria si applica per analogia il capoverso 1.
  4.   Per le persone domiciliate o con sede all'estero, il finanziamento dev'essere garantito senza fideiussione federale.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
OLCAP, relatif aux mutations, prévoyait qu'un immeuble locatif ayant bénéficié de l'aide fédérale ne pouvait être aliéné qu'avec l'approbation de l'Office fédéral du logement, cette approbation devant être donnée si le nouveau propriétaire s'engageait dans le contrat d'achat à respecter le plan des loyers et le plan de financement (RO 1981, p. 2092). Que les notions de «mutations» ou d'»aliénations» contenues à l'art. 18 aOLCAP recouvrent également la vente forcée, cela découle

BGE 125 III 295 S. 298


de l'exigence du maintien du but posée par l'art. 46 al. 1
RS 843 LCAP Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Art. 46   Conservazione della destinazione
  1.   Le abitazioni costruite o rinnovate con l'aiuto dei provvedimenti speciali per la riduzione delle pigioni devono essere destinate soltanto all'abitazione fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40). È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981 [1] che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione. [2]
  2.   Al fine di garantire il divieto di distrazione dalla destinazione, la Confederazione ha il diritto legale di compera e di prelazione al prezzo di costo, fino al completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40).
  3.   Il divieto di distrazione dalla destinazione, nonché i diritti di compera e di prelazione destinati a sanzionarlo per la durata della loro validità, devono essere menzionati a registro fondiario quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.
  4.   Il diritto di compera e quello di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazione di pubblica utilità. L'ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera, alle condizioni stabilite nelle prescrizioni d'esecuzione.
  5.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.
 
[1] 843.1
[2] Secondo e terzo per. introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
LCAP et du texte même de cette disposition, qui ne compte pas la réalisation forcée au nombre des causes permettant d'y mettre fin, aux côtés du remboursement lié à l'écoulement du temps et de la remise des avances et intérêts (cf. avis de droit du professeur Paul Richli du 6 février 1998, «Zur Frage der Zulässigkeit, Zwangsverwertungen von WEG-Mietliegenschaften wie freiwillige Handänderungen zu behandeln», p. 16 ch. IV.1). Cela implique, par voie de conséquence, qu'en matière de réalisation forcée aussi, l'acquisition est soumise à l'approbation de l'Office fédéral du logement et que l'acquéreur doit s'engager à reprendre le plan des loyers et de financement. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit, cette reprise ne peut en tout cas pas porter sur des obligations déjà échues ou venues à échéance au moment du transfert de propriété (arrêt du 28.9.95 dans la cause Banque X. contre Tribunal cantonal des Grisons, arrêt non publié mais reproduit et commenté en doctrine par ALEXANDRE DUBACH, Wohneigentum-Finanzierung nach WEG und Zwangsverwertung, in: L'Expert-Comptable Suisse 8/98, p. 821 ss et 1-2/99 p. 105 ss et E. HAURI, Wohneigentumsförderung nach WEG, L'Expert-Comptable Suisse 11/98, p. 12). Les dettes correspondant à ces obligations-là, dans la mesure où elles sont garanties par gage immobilier (art. 37 al. 1
RS 843 LCAP Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Art. 37   Anticipazioni
  1.   Per coprire la differenza fra gli oneri dei proprietari e la pigione con riduzione di base, la Confederazione concede anticipazioni fruttifere d'interesse, rimborsabili e garantite da pegno immobiliare.
  2.   Sono oneri dei proprietari gli interessi del capitale investito proprio e di terzi, le spese di manutenzione e di amministrazione e le prestazioni che consentono l'ammortamento del debito ipotecario nel termine di 25 anni al 60 per cento del costo dell'impianto.
  3.   La pigione con riduzione di base è quella che computati gli aumenti annui delle pigioni, durante 25 anni, consente di coprire gli oneri dei proprietari secondo il capoverso 2. Gli oneri dei proprietari non menzionati nel capoverso 2 sono considerati spese accessorie.
  4.   Le anticipazioni devono essere rimunerate al massimo all'interesse usuale per le ipoteche di secondo grado. Se il rimborso delle anticipazioni o il pagamento degli interessi non avvengono in tempo utile, è aggiunto un interesse di mora al tasso usualmente praticato sul mercato. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
LCAP), sont payées, selon la procédure habituelle, par préférence sur le produit de la réalisation (art 135 al. 1
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 135  
  1.   Le condizioni dell'incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall'aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC [1]). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione. [2]
  2.   Le condizioni dell'incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.
 
[1] RS 210
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
et 259
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 259 [1]  
  Alle condizioni dell'incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell'ufficio d'esecuzione spettano all'amministrazione del fallimento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 28 n. 53; RICHLI, avis de droit déjà cité, p. 14 et 17), et les créanciers gagistes sont désintéressés en fonction du rang de leurs gages (art. 817
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 817  
  1.   Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado.
  2.   I creditori del medesimo grado hanno fra di loro diritto ad un pagamento proporzionale.
CC par renvoi des art. 146 al. 2
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 146 [1]  
  1.   Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione.
  2.   I creditori sono collocati nella classe che, secondo l'articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, è determinante il momento della domanda di continuazione dell'esecuzione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
, 157 al. 3
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 157  
  1.   Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione. [1]
  2.   La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione. [2]
  3.   Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all'articolo 219 capoversi 2 e 3.
  4.   Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
et 219 al. 3
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 219  
  I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
1.   la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2.   la durata di una causa concernente il credito;
3.   in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione. [17]
a.   I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
abis. [3]   I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.
b.   I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981 [5] sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.
c.   I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.
d.   I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.
f. [14]   I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934 [15] sulle banche.
tab.   a. [2] I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all'importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
u2.   Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[5] RS 832.20
[6] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
[7] RS 211.231
[8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 80778458).
[9] RS 831.10
[10] RS 831.20
[11] RS 834.1. Ora: LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità.
[12] RS 837.0
[13] Introdotta dall'art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull'IVA (RU 2009 5203; FF 2008 6033). Abrogata dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
[14] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
[15] RS 952.0
[16] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
LP). Quant aux obligations garanties par gage immobilier qui ne sont pas échues, elles sont en principe déléguées à l'acquéreur comme dettes personnelles conformément aux art. 135 al. 1
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 135  
  1.   Le condizioni dell'incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall'aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC [1]). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione. [2]
  2.   Le condizioni dell'incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.
 
[1] RS 210
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP et 45 al. 1 let. a ORFI; si elles ne sont pas, ou plus, garanties par gage, l'acquéreur doit les reprendre en s'engageant à respecter le plan des loyers et le plan de financement, sous peine de se voir refuser l'approbation de l'Office fédéral du logement (cf. RICHLI, ibid.).
Comme le souligne avec raison cet auteur, la reprise des obligations découlant des plans de loyers et de financement selon l'art. 18 aOLCAP apparaît ainsi clairement comme une reprise d'obligations futures et reste, comme telle, dans le cadre de la délégation législative (loc. cit., p. 10; cf. arrêt non publié du 28.9.95, consid. 4c reproduit par DUBACH, op.cit., 8/98, p. 823 s.).

BGE 125 III 295 S. 299

c) L'art. 18
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 18 [1]   Alienazione
  1.   Il cambiamento di proprietà di un'abitazione finanziata con l'aiuto federale è ammissibile soltanto con l'approvazione dell'Ufficio. L'approvazione dev'essere concessa ove il nuovo proprietario si impegni contrattualmente a subentrare nel contratto di diritto pubblico conformemente alla legge, ad assumersi il debito per le anticipazioni della riduzione di base maturate e a rispettare il piano delle pigioni e del finanziamento. L'obbligo di approvazione e l'assunzione del debito possono essere menzionati nel registro fondiario.
  2.   Per cambiamento di proprietà s'intende qualsiasi forma di cambiamento di proprietario, segnatamente mediante compravendita, acquisto all'incanto, permuta, donazione, divisione ereditaria, attribuzione giudiziaria.
  3.   In caso di attribuzione giudiziaria si applica per analogia il capoverso 1.
  4.   Per le persone domiciliate o con sede all'estero, il finanziamento dev'essere garantito senza fideiussione federale.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
OLCAP modifié précise notamment que le nouveau propriétaire doit s'engager par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la LCAP (al. 1, 2ème phrase) et que l'approbation obligatoire peut être mentionnée au registre foncier (al. 1, 3ème phrase); il définit en outre ce qu'il faut entendre par mutations (al. 2). Le nouvel art. 18a
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 18a [1]   Realizzazione forzata
  1.   In caso di realizzazione forzata di un fondo, le condizioni d'incanto devono contemplare una clausola secondo cui l'acquisto è vincolato all'assunzione dei diritti e degli obblighi conformemente alla legge e l'acquirente deve, immediatamente dopo l'aggiudicazione, dichiarare per scritto alle autorità dell'incanto che subentra nel rapporto contrattuale di diritto pubblico conformemente alla legge.
  2.   In casi motivati l'Ufficio può, entro 30 giorni, rifiutare l'approvazione giusta l'articolo 18 e sollecitare le autorità dell'incanto a procedere a un nuovo incanto.
  3.   In caso di vendita a trattativa privata nel quadro di una realizzazione forzata, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
OLCAP prévoit pour sa part que les conditions de la mise aux enchères doivent comporter une clause concernant les droits et obligations liées à la LCAP et la déclaration écrite de l'acquéreur relative à la reprise du contrat de droit public prévu par la LCAP (al. 1); il fixe en outre d'autres règles de procédure (al. 2 et 3) et des délais (al. 1 et 2). Limitées à ce seul contenu, les nouvelles dispositions de l'ordonnance ne font que régler le détail, conformément à l'art. 46 al. 5
RS 843 LCAP Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Art. 46   Conservazione della destinazione
  1.   Le abitazioni costruite o rinnovate con l'aiuto dei provvedimenti speciali per la riduzione delle pigioni devono essere destinate soltanto all'abitazione fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40). È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981 [1] che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione. [2]
  2.   Al fine di garantire il divieto di distrazione dalla destinazione, la Confederazione ha il diritto legale di compera e di prelazione al prezzo di costo, fino al completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40).
  3.   Il divieto di distrazione dalla destinazione, nonché i diritti di compera e di prelazione destinati a sanzionarlo per la durata della loro validità, devono essere menzionati a registro fondiario quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.
  4.   Il diritto di compera e quello di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazione di pubblica utilità. L'ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera, alle condizioni stabilite nelle prescrizioni d'esecuzione.
  5.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.
 
[1] 843.1
[2] Secondo e terzo per. introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
LCAP. En revanche, en tant qu'elles prévoient la reprise obligatoire de la «dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base» (art. 18 al. 1
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Art. 18   Ammortamento e interessi
  1.   Il mutuo deve essere rimborsato entro 20 anni, eccezionalmente 25 al massimo dal pagamento.
  2.   I mutui possono essere concessi a interessi più vantaggiosi di quelli usualmente praticati sul mercato, con possibilità di rinunciare all'ammortamento durante i primi anni.
  3.   Il Consiglio federale disciplina i particolari.
, 2
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Art. 18   Ammortamento e interessi
  1.   Il mutuo deve essere rimborsato entro 20 anni, eccezionalmente 25 al massimo dal pagamento.
  2.   I mutui possono essere concessi a interessi più vantaggiosi di quelli usualmente praticati sul mercato, con possibilità di rinunciare all'ammortamento durante i primi anni.
  3.   Il Consiglio federale disciplina i particolari.
ème phrase) ou des «droits et obligations liées à la LCAP» (art. 18a al. 1) de façon générale, sans en limiter la portée aux obligations non échues et futures, les nouvelles dispositions en question vont manifestement au-delà du texte de la loi. En effet, celle-ci n'accorde à la Confédération en garantie du remboursement de ses avances, à côté des droits d'emption et de préemption à mentionner au registre foncier pour la garantie du maintien du but d'habitation (art. 46 al. 2
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Art. 46   Conservazione della destinazione
  1.   Le abitazioni costruite o rinnovate con l'aiuto dei provvedimenti speciali per la riduzione delle pigioni devono essere destinate soltanto all'abitazione fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40). È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981 [1] che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione. [2]
  2.   Al fine di garantire il divieto di distrazione dalla destinazione, la Confederazione ha il diritto legale di compera e di prelazione al prezzo di costo, fino al completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40).
  3.   Il divieto di distrazione dalla destinazione, nonché i diritti di compera e di prelazione destinati a sanzionarlo per la durata della loro validità, devono essere menzionati a registro fondiario quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.
  4.   Il diritto di compera e quello di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazione di pubblica utilità. L'ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera, alle condizioni stabilite nelle prescrizioni d'esecuzione.
  5.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.
 
[1] 843.1
[2] Secondo e terzo per. introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
et 3
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Art. 46   Conservazione della destinazione
  1.   Le abitazioni costruite o rinnovate con l'aiuto dei provvedimenti speciali per la riduzione delle pigioni devono essere destinate soltanto all'abitazione fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40). È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981 [1] che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione. [2]
  2.   Al fine di garantire il divieto di distrazione dalla destinazione, la Confederazione ha il diritto legale di compera e di prelazione al prezzo di costo, fino al completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40).
  3.   Il divieto di distrazione dalla destinazione, nonché i diritti di compera e di prelazione destinati a sanzionarlo per la durata della loro validità, devono essere menzionati a registro fondiario quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.
  4.   Il diritto di compera e quello di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazione di pubblica utilità. L'ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera, alle condizioni stabilite nelle prescrizioni d'esecuzione.
  5.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.
 
[1] 843.1
[2] Secondo e terzo per. introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
LCAP), que des gages immobiliers, lesquels sont conférés sans aucun privilège de rang (art. 37 al. 1
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Art. 37   Anticipazioni
  1.   Per coprire la differenza fra gli oneri dei proprietari e la pigione con riduzione di base, la Confederazione concede anticipazioni fruttifere d'interesse, rimborsabili e garantite da pegno immobiliare.
  2.   Sono oneri dei proprietari gli interessi del capitale investito proprio e di terzi, le spese di manutenzione e di amministrazione e le prestazioni che consentono l'ammortamento del debito ipotecario nel termine di 25 anni al 60 per cento del costo dell'impianto.
  3.   La pigione con riduzione di base è quella che computati gli aumenti annui delle pigioni, durante 25 anni, consente di coprire gli oneri dei proprietari secondo il capoverso 2. Gli oneri dei proprietari non menzionati nel capoverso 2 sono considerati spese accessorie.
  4.   Le anticipazioni devono essere rimunerate al massimo all'interesse usuale per le ipoteche di secondo grado. Se il rimborso delle anticipazioni o il pagamento degli interessi non avvengono in tempo utile, è aggiunto un interesse di mora al tasso usualmente praticato sul mercato. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
LCAP). Or la reprise de dette obligatoire prévue par les dispositions incriminées a indéniablement pour effet de déroger aux dispositions légales sur le rang des gages en privilégiant «de facto» une dette qui, comme en l'espèce, est garantie par un gage de rang postérieur (hypothèque en 3ème rang). Il est permis, dans ces conditions, de mettre en doute l'opportunité de garantir encore la dette par un gage selon l'art. 37 al. 1
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Art. 37   Anticipazioni
  1.   Per coprire la differenza fra gli oneri dei proprietari e la pigione con riduzione di base, la Confederazione concede anticipazioni fruttifere d'interesse, rimborsabili e garantite da pegno immobiliare.
  2.   Sono oneri dei proprietari gli interessi del capitale investito proprio e di terzi, le spese di manutenzione e di amministrazione e le prestazioni che consentono l'ammortamento del debito ipotecario nel termine di 25 anni al 60 per cento del costo dell'impianto.
  3.   La pigione con riduzione di base è quella che computati gli aumenti annui delle pigioni, durante 25 anni, consente di coprire gli oneri dei proprietari secondo il capoverso 2. Gli oneri dei proprietari non menzionati nel capoverso 2 sono considerati spese accessorie.
  4.   Le anticipazioni devono essere rimunerate al massimo all'interesse usuale per le ipoteche di secondo grado. Se il rimborso delle anticipazioni o il pagamento degli interessi non avvengono in tempo utile, è aggiunto un interesse di mora al tasso usualmente praticato sul mercato. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
LCAP (cf. DUBACH, loc. cit., 1-2/99, p. 108) ou l'utilité des droits d'emption et de préemption prévus à l'art. 46 al. 2
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Art. 46   Conservazione della destinazione
  1.   Le abitazioni costruite o rinnovate con l'aiuto dei provvedimenti speciali per la riduzione delle pigioni devono essere destinate soltanto all'abitazione fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40). È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981 [1] che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione. [2]
  2.   Al fine di garantire il divieto di distrazione dalla destinazione, la Confederazione ha il diritto legale di compera e di prelazione al prezzo di costo, fino al completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40).
  3.   Il divieto di distrazione dalla destinazione, nonché i diritti di compera e di prelazione destinati a sanzionarlo per la durata della loro validità, devono essere menzionati a registro fondiario quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.
  4.   Il diritto di compera e quello di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazione di pubblica utilità. L'ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera, alle condizioni stabilite nelle prescrizioni d'esecuzione.
  5.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.
 
[1] 843.1
[2] Secondo e terzo per. introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
LCAP, la Confédération pouvant atteindre son but autrement, sans avoir à intervenir financièrement (cf. avis de droit du professeur LOUIS DALLÈVES du 23.12.1998, p. 7 s.). L'obligation de reprendre la dette échue se répercutera sur le prix d'adjudication, car elle est de nature à faire baisser les offres des acquéreurs potentiels. Elle est ainsi susceptible de porter préjudice aux droits des créanciers gagistes de rang préférable à celui de la Confédération. Dans la poursuite par voie de saisie ou en réalisation

BGE 125 III 295 S. 300


de gage, ces créanciers ne pourront en effet réaliser leurs gages en raison du principe de l'offre suffisante (art. 126
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 126 [1]  
  1.   Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l'offerta ecceda l'importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
  2.   Se non è fatta un'offerta sufficiente, l'esecuzione cessa riguardo all'oggetto da realizzare.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
et 142a
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 142a [1]  
  Sono applicabili le disposizioni riguardanti l'aggiudicazione e il principio dell'offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla realizzazione (art. 127).
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP), sauf à accepter de perdre le découvert résultant d'un prix d'adjudication insuffisant; dans la procédure de faillite ou de liquidation concordataire (cf. art. 321
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 321  
  1.   Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.
  2.   Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.
LP; AMONN/GASSER, op.cit., § 55 n. 31 ss), ils verront la couverture offerte par leurs gages diminuer d'un montant de l'ordre de grandeur de celui à rembourser à la Confédération (cf. URS BÜRGI, Strategien und Probleme bei der Zwangsvollstreckung von verpfändeten Grundstücken, in: Berner Bankrechtstag 1996, Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, p. 179), dès lors qu'ici la réalisation a lieu à tout prix, sans égard au principe de l'offre suffisante (cf. DALLÈVES, loc. cit.; AMONN/GASSER, op.cit., § 47 n. 20 s.; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 345). Les art. 18
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 18 [1]   Alienazione
  1.   Il cambiamento di proprietà di un'abitazione finanziata con l'aiuto federale è ammissibile soltanto con l'approvazione dell'Ufficio. L'approvazione dev'essere concessa ove il nuovo proprietario si impegni contrattualmente a subentrare nel contratto di diritto pubblico conformemente alla legge, ad assumersi il debito per le anticipazioni della riduzione di base maturate e a rispettare il piano delle pigioni e del finanziamento. L'obbligo di approvazione e l'assunzione del debito possono essere menzionati nel registro fondiario.
  2.   Per cambiamento di proprietà s'intende qualsiasi forma di cambiamento di proprietario, segnatamente mediante compravendita, acquisto all'incanto, permuta, donazione, divisione ereditaria, attribuzione giudiziaria.
  3.   In caso di attribuzione giudiziaria si applica per analogia il capoverso 1.
  4.   Per le persone domiciliate o con sede all'estero, il finanziamento dev'essere garantito senza fideiussione federale.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
et 18a
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 18a [1]   Realizzazione forzata
  1.   In caso di realizzazione forzata di un fondo, le condizioni d'incanto devono contemplare una clausola secondo cui l'acquisto è vincolato all'assunzione dei diritti e degli obblighi conformemente alla legge e l'acquirente deve, immediatamente dopo l'aggiudicazione, dichiarare per scritto alle autorità dell'incanto che subentra nel rapporto contrattuale di diritto pubblico conformemente alla legge.
  2.   In casi motivati l'Ufficio può, entro 30 giorni, rifiutare l'approvazione giusta l'articolo 18 e sollecitare le autorità dell'incanto a procedere a un nuovo incanto.
  3.   In caso di vendita a trattativa privata nel quadro di una realizzazione forzata, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
OLCAP doivent par conséquent être considérés comme nuls dans la mesure, rapportée ci-dessus, où ils vont au-delà du texte de l'art. 37 al. 1
RS 843 LCAP Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Art. 37   Anticipazioni
  1.   Per coprire la differenza fra gli oneri dei proprietari e la pigione con riduzione di base, la Confederazione concede anticipazioni fruttifere d'interesse, rimborsabili e garantite da pegno immobiliare.
  2.   Sono oneri dei proprietari gli interessi del capitale investito proprio e di terzi, le spese di manutenzione e di amministrazione e le prestazioni che consentono l'ammortamento del debito ipotecario nel termine di 25 anni al 60 per cento del costo dell'impianto.
  3.   La pigione con riduzione di base è quella che computati gli aumenti annui delle pigioni, durante 25 anni, consente di coprire gli oneri dei proprietari secondo il capoverso 2. Gli oneri dei proprietari non menzionati nel capoverso 2 sono considerati spese accessorie.
  4.   Le anticipazioni devono essere rimunerate al massimo all'interesse usuale per le ipoteche di secondo grado. Se il rimborso delle anticipazioni o il pagamento degli interessi non avvengono in tempo utile, è aggiunto un interesse di mora al tasso usualmente praticato sul mercato. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
LCAP et excèdent ainsi les limites du pouvoir conféré au Conseil fédéral par l'art. 46 al. 5
RS 843 LCAP Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Art. 46   Conservazione della destinazione
  1.   Le abitazioni costruite o rinnovate con l'aiuto dei provvedimenti speciali per la riduzione delle pigioni devono essere destinate soltanto all'abitazione fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40). È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981 [1] che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione. [2]
  2.   Al fine di garantire il divieto di distrazione dalla destinazione, la Confederazione ha il diritto legale di compera e di prelazione al prezzo di costo, fino al completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40).
  3.   Il divieto di distrazione dalla destinazione, nonché i diritti di compera e di prelazione destinati a sanzionarlo per la durata della loro validità, devono essere menzionati a registro fondiario quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.
  4.   Il diritto di compera e quello di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazione di pubblica utilità. L'ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera, alle condizioni stabilite nelle prescrizioni d'esecuzione.
  5.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.
 
[1] 843.1
[2] Secondo e terzo per. introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
LCAP. Partant, le renvoi à ces dispositions opéré en l'espèce par l'office des poursuites et faillites est nul dans la même mesure.
125 III 295 09. luglio 1999 31. dicembre 1999 Tribunale federale 125 III 295 DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Oggetto Vendita all'incanto di un immobile costruito con l'aiuto federale secondo la legge del 4 ottobre 1974 che promuove...

Registro di legislazione
CC 817
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 817  
  1.   Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado.
  2.   I creditori del medesimo grado hanno fra di loro diritto ad un pagamento proporzionale.
LCAP 18
RS 843 LCAP Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Art. 18   Ammortamento e interessi
  1.   Il mutuo deve essere rimborsato entro 20 anni, eccezionalmente 25 al massimo dal pagamento.
  2.   I mutui possono essere concessi a interessi più vantaggiosi di quelli usualmente praticati sul mercato, con possibilità di rinunciare all'ammortamento durante i primi anni.
  3.   Il Consiglio federale disciplina i particolari.
LCAP 18 aLCAP 18 e LCAP 37
RS 843 LCAP Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Art. 37   Anticipazioni
  1.   Per coprire la differenza fra gli oneri dei proprietari e la pigione con riduzione di base, la Confederazione concede anticipazioni fruttifere d'interesse, rimborsabili e garantite da pegno immobiliare.
  2.   Sono oneri dei proprietari gli interessi del capitale investito proprio e di terzi, le spese di manutenzione e di amministrazione e le prestazioni che consentono l'ammortamento del debito ipotecario nel termine di 25 anni al 60 per cento del costo dell'impianto.
  3.   La pigione con riduzione di base è quella che computati gli aumenti annui delle pigioni, durante 25 anni, consente di coprire gli oneri dei proprietari secondo il capoverso 2. Gli oneri dei proprietari non menzionati nel capoverso 2 sono considerati spese accessorie.
  4.   Le anticipazioni devono essere rimunerate al massimo all'interesse usuale per le ipoteche di secondo grado. Se il rimborso delle anticipazioni o il pagamento degli interessi non avvengono in tempo utile, è aggiunto un interesse di mora al tasso usualmente praticato sul mercato. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860).
LCAP 37 e LCAP 46
RS 843 LCAP Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP)

Art. 46   Conservazione della destinazione
  1.   Le abitazioni costruite o rinnovate con l'aiuto dei provvedimenti speciali per la riduzione delle pigioni devono essere destinate soltanto all'abitazione fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40). È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981 [1] che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione. [2]
  2.   Al fine di garantire il divieto di distrazione dalla destinazione, la Confederazione ha il diritto legale di compera e di prelazione al prezzo di costo, fino al completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40).
  3.   Il divieto di distrazione dalla destinazione, nonché i diritti di compera e di prelazione destinati a sanzionarlo per la durata della loro validità, devono essere menzionati a registro fondiario quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.
  4.   Il diritto di compera e quello di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazione di pubblica utilità. L'ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera, alle condizioni stabilite nelle prescrizioni d'esecuzione.
  5.   Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.
 
[1] 843.1
[2] Secondo e terzo per. introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099; FF 2002 2543).
LEF 126
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 126 [1]  
  1.   Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l'offerta ecceda l'importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
  2.   Se non è fatta un'offerta sufficiente, l'esecuzione cessa riguardo all'oggetto da realizzare.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
LEF 135
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 135  
  1.   Le condizioni dell'incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall'aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC [1]). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione. [2]
  2.   Le condizioni dell'incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.
 
[1] RS 210
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 142 a
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 142a [1]  
  Sono applicabili le disposizioni riguardanti l'aggiudicazione e il principio dell'offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla realizzazione (art. 127).
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 146
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 146 [1]  
  1.   Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione.
  2.   I creditori sono collocati nella classe che, secondo l'articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, è determinante il momento della domanda di continuazione dell'esecuzione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 157
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 157  
  1.   Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione. [1]
  2.   La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione. [2]
  3.   Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all'articolo 219 capoversi 2 e 3.
  4.   Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 219
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 219  
  I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.
1.   la durata della procedura concordataria precedente la dichiarazione di fallimento;
2.   la durata di una causa concernente il credito;
3.   in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione. [17]
a.   I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
abis. [3]   I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.
b.   I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981 [5] sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.
c.   I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.
d.   I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.
f. [14]   I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 1934 [15] sulle banche.
tab.   a. [2] I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all'importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
u2.   Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 69416951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
[5] RS 832.20
[6] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
[7] RS 211.231
[8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 80778458).
[9] RS 831.10
[10] RS 831.20
[11] RS 834.1. Ora: LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità.
[12] RS 837.0
[13] Introdotta dall'art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull'IVA (RU 2009 5203; FF 2008 6033). Abrogata dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
[14] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
[15] RS 952.0
[16] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
LEF 259
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 259 [1]  
  Alle condizioni dell'incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell'ufficio d'esecuzione spettano all'amministrazione del fallimento.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 321
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 321  
  1.   Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.
  2.   Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.
OLCAP 18
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 18 [1]   Alienazione
  1.   Il cambiamento di proprietà di un'abitazione finanziata con l'aiuto federale è ammissibile soltanto con l'approvazione dell'Ufficio. L'approvazione dev'essere concessa ove il nuovo proprietario si impegni contrattualmente a subentrare nel contratto di diritto pubblico conformemente alla legge, ad assumersi il debito per le anticipazioni della riduzione di base maturate e a rispettare il piano delle pigioni e del finanziamento. L'obbligo di approvazione e l'assunzione del debito possono essere menzionati nel registro fondiario.
  2.   Per cambiamento di proprietà s'intende qualsiasi forma di cambiamento di proprietario, segnatamente mediante compravendita, acquisto all'incanto, permuta, donazione, divisione ereditaria, attribuzione giudiziaria.
  3.   In caso di attribuzione giudiziaria si applica per analogia il capoverso 1.
  4.   Per le persone domiciliate o con sede all'estero, il finanziamento dev'essere garantito senza fideiussione federale.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
OLCAP 18 a
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 18a [1]   Realizzazione forzata
  1.   In caso di realizzazione forzata di un fondo, le condizioni d'incanto devono contemplare una clausola secondo cui l'acquisto è vincolato all'assunzione dei diritti e degli obblighi conformemente alla legge e l'acquirente deve, immediatamente dopo l'aggiudicazione, dichiarare per scritto alle autorità dell'incanto che subentra nel rapporto contrattuale di diritto pubblico conformemente alla legge.
  2.   In casi motivati l'Ufficio può, entro 30 giorni, rifiutare l'approvazione giusta l'articolo 18 e sollecitare le autorità dell'incanto a procedere a un nuovo incanto.
  3.   In caso di vendita a trattativa privata nel quadro di una realizzazione forzata, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
OLCAP 18 e OLCAP 46
RS 843.1 OLCAP Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

Art. 46   Categorie particolari d'abitazione
  Se si tratta di grossi complessi architettonici, si può esigere che un certo numero d'abitazioni venga riservato agli anziani, agli invalidi, alle famiglie numerose e alle persone con basso reddito.
Registro DTF
AS
AS 1981/2092