Urteilskopf

125 I 203

20. Estratto della sentenza 23 dicembre 1998 della II Corte di diritto pubblico nella causa Consorzio T2000 c. Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, Consorzio raggruppamento terreni del Comune di Sala Capriasca e litisconsorti (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 204

BGE 125 I 203 S. 204

A.- Il 16 gennaio 1998, la Delegazione del Consorzio raggruppamento terreni di Sala Capriasca ha aperto, mediante la pubblicazione del bando di concorso sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, la procedura di selezione (prequalifica) per l'esecuzione dei lavori geometrici, la progettazione di dettaglio e la direzione dei lavori delle opere di raggruppamento terreni di quel Comune. Oltre alle indicazioni circa il committente, il genere di procedura, l'oggetto del concorso, i requisiti di partecipazione, il periodo d'esecuzione dei lavori e il termine entro il quale presentare le candidature, il bando specificava che i formulari per prendere parte alla fase di prequalifica erano disponibili presso il Dipartimento delle finanze e dell' economia del Cantone Ticino, Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto, autorità pure competente per il rilascio di ogni altra informazione concernente il concorso. La suddetta pubblicazione faceva inoltre riferimento alla facoltà di ricorrere entro 10 giorni al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni rese dal committente. Ai vari interessati che ne hanno fatto richiesta, la predetta autorità cantonale ha quindi inviato i formulari di prequalifica, comprendenti l'elenco dei criteri di selezione, la tabella dei relativi punteggi, un formulario denominato «indicazioni di carattere finanziario» (da sottoscrivere da parte dei concorrenti) nonché uno scritto accompagnatorio, datato 16 gennaio 1998, dove veniva precisato che soltanto i primi cinque classificati della gara di prequalifica avrebbero potuto presentare un'offerta.
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B.- Nei termini previsti dal bando di concorso sono pervenute alla Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto otto candidature, che la Delegazione del Consorzio raggruppamento terreni di Sala Capriasca ha provveduto a valutare. Il 25 marzo 1998 è stato reso noto ai singoli candidati l'esito della procedura di prequalifica con l'indicazione dei rimedi di diritto esperibili contro la graduatoria dei candidati allestita dalla committente e con la precisazione che soltanto i primi cinque classificati erano ammessi alla successiva fase del concorso. Il Consorzio T2000 era stato inserito in detta classifica al 7o rango. Agendo separatamente, tre candidati, tra cui il Consorzio T2000, hanno impugnato tale atto davanti al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, il quale, con unico giudizio emanato il 18 giugno 1998, ha respinto i gravami.
C.- Il 20 agosto 1998 il Consorzio T2000 ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con il quale chiede l'annullamento della citata sentenza cantonale. Censura, sotto più punti di vista, la violazione dell'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cost. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui ha ritenuto che il medesimo fosse ricevibile.
Erwägungen

Dai considerandi:

3. a) L'annuncio pubblicato sul Foglio ufficiale del 16 gennaio 1998 indicava chiaramente che quella aperta dal Consorzio raggruppamento terreni di Sala Capriasca era una procedura di concorso selettiva, retta dal punto di vista normativo dalle disposizioni del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici. Tutti gli interessati erano dunque stati invitati in quell'occasione a richiedere alla Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto i formulari per poter partecipare alla gara di prequalifica. Tali documenti, ricevuti anche dal ricorrente, specificavano a chiare lettere i vari criteri di selezione e, per ciascuno di essi, il relativo punteggio massimo attribuibile. A questi scritti era inoltre stata allegata una lettera accompagnatoria nella quale si precisava come soltanto i primi cinque classificati avrebbero in seguito potuto presentare delle offerte. Secondo quanto previsto dall'art. 12 lett. b del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, del 25 novembre 1994 (CIAP; RS 172.056.4) e dal § 7 cpv. 3 delle direttive d'esecuzione dell'accordo intercantonale sugli appalti pubblici, del 25 novembre 1994 delle direttive d'esecuzione del CIAP - applicabili nel Cantone Ticino in virtù del decreto esecutivo d'approvazione delle medesime, del 6 novembre
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1996 - la procedura di concorso selettiva si caratterizza per il fatto che il committente procede per l'appunto ad una selezione, secondo criteri di idoneità, dei vari soggetti che hanno espresso la volontà di partecipare ad un determinato concorso, stabilendo già dall'inizio, se le circostanze lo giustificano, il numero di coloro che potranno poi effettivamente inoltrare un'offerta (cfr. sulla procedura di concorso selettiva: GALLI/LEHMANN/RECHSTEINER, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, pag. 48 e segg.). In un simile contesto, l'insieme degli scritti distribuiti dalla Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto ai vari interessati con la designazione di «formulari di prequalifica» rappresentavano, con ogni evidenza, dei cosiddetti documenti di concorso ai sensi del § 14 delle direttive d'esecuzione del CIAP, e in quanto tali, andavano considerati come parte integrante del bando. Visto il contenuto dei medesimi e il chiaro tenore delle citate direttive d'esecuzione, un simile fatto non poteva in buona fede sfuggire alla comprensione del ricorrente. Ora, il bando di concorso costituisce, a non averne dubbio, una decisione suscettibile d'essere impugnata tramite ricorso (cfr. par. 33 lett. b delle direttive d'esecuzione del CIAP; GALLI/LEHMANN/RECHSTEINER, op.cit., pag. 160 e 161). Per questa ragione, eventuali censure contro le condizioni stabilite dal bando stesso o dai documenti di concorso ad esso allegati vanno di principio sollevate senza indugio, già al momento in cui le medesime sono rese note ai vari interessati. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dunque l'obbligo di manifestare tempestivamente il suo dissenso nei confronti delle regole di gara contemplate dalla documentazione annessa al bando, impugnando le stesse nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di prequalifica inviatigli dalla Sezione delle bonifiche fondiarie. Il bando di gara prevedeva d'altra parte in modo esplicito la facoltà di aggravarsi contro il medesimo con un ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il citato termine. Tralasciando di utilizzare un simile rimedio di diritto, il ricorrente ha quindi accettato per atti concludenti le condizioni di gara stabilite dal bando e dai relativi documenti di concorso. Oltretutto, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la chiara e precisa indicazione nei formulari di prequalifica dei singoli criteri di scelta e dei relativi punteggi massimi assegnabili bastava da sola a fare in modo che anch'esso, alla stessa stregua di ogni altro candidato, fosse in grado di comprendere sin dall'inizio i fattori che sarebbero poi stati presi in considerazione dal committente per selezionare i soggetti da ammettere
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alla successiva fase del procedimento, nonché la differente importanza attribuita a ciascuno dei vari parametri di valutazione prescelti. In questo senso non appare sostenibile la tesi del ricorrente, secondo cui egli non sarebbe stato in grado di rilevare l'asserito carattere discriminatorio di taluni criteri di selezione stabiliti dal committente già attraverso il semplice esame della documentazione di prequalifica ricevuta. Inoltre, quand'anche si volesse ammettere che, come affermato nel ricorso, l'assenza sui documenti di prequalifica di un esplicito riferimento ai rimedi di diritto esperibili abbia impedito al ricorrente di comprendere l'impugnabilità di tali atti, si deve considerare che, se veramente in disaccordo con le condizioni enunciate nel bando e nella documentazione ad esso annessa, esso non poteva semplicemente inoltrare la propria candidatura alla fase di prequalifica senza nulla eccepire in proposito, per poi criticare la regolarità della stessa soltanto dopo essere venuto a conoscenza della sua eliminazione dalla gara. Le regole della buona fede e la sicurezza del diritto gli imponevano semmai di assumere delle informazioni e, una volta ottenutele, di agire con tempestività, pena lo scadere infruttuoso del termine di ricorso (cfr. DTF 111 Ia 280 consid. 2b). In particolare all'insorgente spettava l'obbligo di chiedere chiarimenti in merito alle modalità con cui formalmente impugnare quanto stabilito nei documenti di prequalifica ricevuti o, perlomeno, di esternare in modo chiaro il proprio dissenso nei confronti di quelle regole di gara ritenute lesive di norme e di principi vigenti in materia di appalti pubblici. Avendo omesso di agire in questo modo, il ricorrente ha invece dato l'impressione di accettare incondizionatamente tali disposizioni, motivo per il quale esso non può, su questo punto, beneficiare di alcuna tutela sul piano giuridico.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 125 I 203
Datum : 23. Dezember 1998
Publiziert : 31. Dezember 1999
Quelle : Bundesgericht
Status : 125 I 203
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : Art. 12 Abs. 1 lit. b IVoeB; § 7, 14, 33 der Vergaberichtlinien zur IVoeB; öffentliche Ausschreibungen, selektives Verfahren;


Gesetzesregister
BV: 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
IVöB: 12
BGE Register
111-IA-280 • 125-I-203
Stichwortregister
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